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Verifica dell'ipotesi accusatoria nell'estradizione processuale convenzionale (Cass. 19116/20)

24 giugno 2020, Cassazione penale

In tema di estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'Autorità giudiziaria italiana non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. Ciò al fine di accertare se dalla documentazione trasmessa in uno alla richiesta di estradizione risultino in effetti evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

Va annullata la estradizione disposta per un reato che esula dal petitum estradizionale. 

Cassazione penale

Sent. Sez. 6 Num. 19116 Anno 2020

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: DE AMICIS GAETANO
Data Udienza: 11/06/2020 - 24/06/2020

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DMRR, nato a ** (Brasile) il **/1981 avverso la sentenza del 10/12/2019 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 dicembre 2019 la Corte di appello di Roma ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione processuale avanzata dalla Repubblica Federativa del Brasile nei confronti di DMRR, in relazione ad un mandato di arresto a fini estradizionali emesso in data 8 novembre 2018 dal Tribunale Federale della Sezione Giudiziaria di Minas Gerias per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio, truffa ai danni dello Stato ed appropriazione indebita, commessi in Brasile dal dicembre 2012 al dicembre 2016.

2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore della persona richiesta in estradizione, deducendo i motivi di seguito partitamente illustrati.

2.1. Con un primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all'art. 125 cod. proc. pen., attesa la mera apparenza della motivazione sulle ragioni che giustificherebbero l'accoglimento della richiesta di estradizione. Si evidenzia, al riguardo, l'assenza di un vaglio critico sulle condizioni per la consegna, ed in particolare sulla sussistenza di ragionevoli elementi indiziari di reità a carico dell'estradando, tenuto conto del fatto che la motivazione si sofferma ampiamente su un'imputazione - quella relativa al delitto di riciclaggio - che non ha costituito oggetto di contestazione in seno alla richiesta di estradizione.

2.2. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge in relazione all'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., per l'insussistenza di ragionevoli indizi di reità a carico dell'estradando. 2.2.1.

Al riguardo si pone, preliminarmente, in rilievo:

a) che il ricorrente è esclusivamente cittadino italiano, avendo rinunziato alla cittadinanza brasiliana;

b) che nei suoi confronti sono state avanzate, in un breve arco temporale, tre diverse domande estradizionali, due delle quali revocate per la caducazione dei relativi mandati d'arresto a seguito del vittorioso esperimento di una procedura d'impugnazione proposta dinanzi alle Autorità brasiliane;

c) che tali domande scaturivano da diversi procedimenti penali, condotti in Stati differenti (San Paolo e Minas Gerais), per fatti ora diversi, ora analoghi;

d) che la terza domanda di estradizione si ricollega ad un mandato di arresto emesso in data 8 novembre 2018, dunque in epoca antecedente rispetto a quella del mandato, emesso in data 18 gennaio 2019, che risultava oggetto della seconda domanda estradizionale;

e) che la terza richiesta di consegna scaturiva da un procedimento penale avente ad oggetto non il delitto di riciclaggio, ma reati associativi, di frode e malversazione in danno di un istituto previdenziale pubblico (IPREMU) del Comune di U;

f) che nei confronti del mandato di arresto posto a base della terza domanda di estradizione - avente ad oggetto, peraltro, fatti storici sottoposti ad indagine preliminare in due diversi Stati brasiliani - è stata dal ricorrente avanzata un'ulteriore istanza di habeas corpus, tuttora sub iudice.

2.2.2. Ciò premesso, il ricorrente evidenzia come le prospettazioni accusatorie fornite dallo Stato richiedente siano del tutto prive di elementi di supporto probatorio in relazione a ciascuna delle imputazioni formalizzate tanto nel mandato di arresto che nella domanda di estradizione avanzata dal Ministero Pubblico Federale dello Stato di Minas Gerais, ove, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, figurano le sole fattispecie delittuose di partecipazione ad un'organizzazione criminale (artt. 2 e 4 della legge 12.850/13), di turbativa della correttezza di aste pubbliche con comportamenti fraudolenti (artt. 89 e 90 della legge 8.666/93) e di lesione del patrimonio di un ente pubblico (artt. 4, caput, 4, paragrafo unico e 5 della legge 7.492/86) e non quella di riciclaggio.

2.2.3. Nessuna di tali imputazioni, ad avviso del ricorrente, è sufficientemente rappresentata nella documentazione estradizionale poiché:

a) quanto alla prima, non si chiarisce il motivo per il quale il legame tra i diversi coindagati superi i limiti del concorso di persone nel reato continuato, limitandosi la richiesta di estradizione ad un generico riferimento alla "forma strutturata e ordinata" degli apporti criminosi dei singoli, senza esplicitare quale sia il fondamentale elemento di struttura legato ad una "organizzazione" connotata dal requisito della criminalità;

b) quanto alla seconda imputazione, le Autorità richiedenti non hanno allegato il testo della disposizione relativa alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 89 della legge n. 8.666/93, risultando allegato quello della sola - distinta - disposizione di cui all'art. 90 cit.;

c) quanto alla terza, relativa all'offesa al patrimonio dell'IPREMU, le tre distinte fattispecie ivi elencate - gestione imprudente di istituzione finanziaria, frode nella gestione di istituzione finanziaria e appropriazione indebita di risorse di un'istituzione finanziaria - non risultano assistite dalla emersione di effettivi indizi di responsabilità e le stesse norme di legge indicate nella richiesta appaiono prive di qualsivoglia nota descrittiva della relativa condotta di gestione fraudolenta o temeraria, emergendo, al più, all'interno di una prospettiva meramente civilistico-risarcitoria, una serie di atti di difettosa gestione del patrimonio dell'IPREMU investito con la consulenza finanziaria della società dell'estradando. Il carattere fraudolento degli atti di gestione, in particolare, viene ricollegato a tre distinte operazioni di investimento o disinvestimento di risorse dell'IPREMU, che appaiono tuttavia caratterizzate da profili diseconomici o di mala gestione finanziaria, privi di una reale offensività criminale, mentre in ordine alla fattispecie di appropriazione indebita di risorse di un'istituzione finanziaria di cui all'art. 5 della legge 7.492/86 non vengono addotti elementi seri e concreti da cui dedurre che il DM - semplice consulente finanziario del predetto ente, senza avervi mai assunto cariche gestorie - abbia posto in essere condotte appropriative, intestando a sé stesso ovvero a terzi compiacenti beni o somme derivanti da fondi pubblici.

3. Con requisitoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte il 22 maggio 2020 il P.G. ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che la domanda di estradizione esaminata dalla Corte territoriale, trasmessa dalle Autorità dello Stato richiedente con nota verbale n. 99 del 3 aprile 2019, si fonda su un mandato di arresto emesso in data 8 novembre 2018 dalla Undicesima Corte Federale Criminale di Minas Gerais ed ha revocato e sostituito una precedente domanda estradizionale basata su un mandato di arresto emesso il 18 gennaio 2019 dalla Sesta Corte Federale di San Paolo, a sua volta preceduta da analoga domanda, originata da un mandato di arresto emesso nei confronti del DMR dalla Sesta Corte Federale di San Paolo in data 14 maggio 2018, anch'essa, come la seconda domanda estradizionale, revocata dalle Autorità brasiliane per effetto del positivo esito di procedure di impugnazione de libertate ivi azionate dall'odierno ricorrente, che hanno determinato l'annullamento dei relativi titoli cautelari.

3. Le ipotesi di reato indicate nella domanda estradizionale de qua, la terza proposta a carico del cittadino italiano DMRR - che ha peraltro documentato in atti la intervenuta rinunzia alla cittadinanza brasiliana -, riguardano condotte associative, di frode in pubblici incanti e nella gestione di istituzioni finanziarie, nonché atti di imprudente gestione ed indebita appropriazione di risorse di istituzioni finanziarie in danno di un istituto di previdenza sociale dei dipendenti pubblici del Comune di Uberlandia (denominato "IPREMU"), che il ricorrente avrebbe posto in essere unitamente ad altri soggetti privati e a pubblici funzionari preposti al controllo delle attività di quell'ente. Nella vicenda in esame, dunque, il petitum estradizionale non ha ad oggetto il reato di riciclaggio, per il quale invece la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto, assieme alle ulteriori ipotesi di associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato ed appropriazione indebita, di ravvisare la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della relativa richiesta, conseguentemente disponendo la consegna del ricorrente anche per una ipotesi di reato che avrebbe dovuto essere esclusa dalle relative statuizioni decisorie.

4. La sentenza impugnata, inoltre, non è sorretta da una congrua ed esaustiva base argomentativa in ordine alla ricorrenza dei presupposti di fatto necessari per l'accoglimento dell'estradizione ed alla corrispondente qualificazione giuridica delle condotte delittuose ipotizzate nella relativa domanda.

Dalla disamina della struttura della motivazione risultano acriticamente trascritti, senza alcun vaglio delibativo autonomo, passi tratti dal mandato di custodia cautelare posto a base della domanda di estradizione, che vengono confusamente sovrapposti (dalla pag. 6 alla pag. 9) con la descrizione di elementi e dati informativi raccolti a carico dell'estradando nell'ambito di una diversa indagine attinente al delitto di riciclaggio: elementi e dati, quelli ivi riportati, che delineano un contesto storico-fattuale del tutto irrilevante ai fini della decisione, perché attinente ad un'ipotesi di reato che non costituisce, come si è visto, oggetto della domanda di consegna processuale avanzata dallo Stato richiedente.

Alla luce di un costante insegnamento di questa Suprema Corte, in tema di estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'Autorità giudiziaria italiana non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. Ciò al fine di accertare se dalla documentazione trasmessa in uno alla richiesta di estradizione risultino in effetti evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, A., 22/02/2019, Rv. 275088; Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018, dep. 2019, Huang Chonghua, Rv. 275424; Sez. 6, n. 43170 del 17/07/2014, Malatto, Rv. 260042; Sez. 6, n. 43245 del 26/09/2013, Inchingalo Ode, Rv. 257460).

Di tale regula iuris non ha fatto buon governo la sentenza impugnata, ove si consideri che dalla richiesta di estradizione e dagli atti che ne costituiscono il necessario corredo documentale emerge un quadro di elementi che, lungi dal potersi ritenere connotati da una supposta autoevidenza dimostrativa a fini decisori, avrebbero dovuto essere oggetto di una puntuale valutazione di merito in relazione alla configurabilità delle ipotesi di reato ivi indicate ed alla consistenza delle relative fonti di prova sulla stregua dei principii da questa Suprema Corte al riguardo stabiliti: in tale direzione dovrà pertanto esercitarsi il necessario vaglio delibativo della Corte distrettuale in sede di rinvio.

5. Deve infine rilevarsi come non risulti allegato, in violazione dell'art. 11, par. 2, del Trattato di estradizione italo-brasiliano, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 e ratificato nel nostro ordinamento con la legge 23 aprile 1991, n. 144, il testo della disposizione di legge applicabile ad una delle fattispecie incriminatrici in tema di turbativa d'asta che costituiscono oggetto della domanda estradizionale (art. 89 della legge n. 8.666/93).

6. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello in dispositivo indicata, affinché, alla stregua delle regole di giudizio affermate, provveda a colmare i vizi e le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede stabiliti. La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenti ex art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso