Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Invito alla psicoterapia per genitore per affidamento minori: nullo (Cass. 18222/19)

5 luglio 2019, Cassazione civile

In tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2, atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione.

 

Corte di Cassazione

sez. I Civile, ordinanza 7 giugno – 5 luglio 2019, n. 18222
Presidente Giancola – Relatore Fidanzia

Fatti di causa

Con decreto depositato il 15.1.2018 la Corte d’Appello di Perugia ha confermato il provvedimento del Tribunale di Terni del 26.7.2017 con cui è stato prescritto alla sig.ra M.P. - in causa con il marito B.G. per l’affidamento della minore Bi.Gi. - di intraprendere con la massima urgenza un percorso psicoterapico al fine di superare le criticità riscontrate nell’esercizio del ruolo genitoriale.
La Corte d’Appello ha evidenziato che, dovendosi contemperare due diritti entrambi di rango costituzionale, l’uno del genitore di autodeterminazione e di scelta circa la propria salute, e, l’altro del minore ad un percorso di sana crescita, la predetta prescrizione del Tribunale di Terni, in quanto disposta nell’esclusivo interesse del minore, essendo funzionale al superamento delle criticità emerse nel rapporto madre-figlia, deve essere interpretata quale invito giudiziale rivolto alla odierna ricorrente, essendo comunque rimesso alla libera autodeterminazione di quest’ultima accoglierlo o disattenderlo.
Infine, la Corte d’Appello ha altresì confermato il provvedimento del giudice di primo grado nella parte in cui è stato disposto sia che i Servizi Sociali assicurassero alla minore l’assistenza domiciliare presso l’abitazione materna (prevedendo anche incontri tra il minore e l’operatore senza la presenza della madre), sia la presa in carico di Gi. da parte del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, al fine di attivare un percorso psicologico in favore della stessa, garantirle uno spazio di ascolto e verificare la possibilità di riavvicinamento con il padre.
Sul punto, la Corte d’Appello ha evidenziato che il giudice ha sempre il potere di disporre percorsi di tipo psicologico e terapeutico per il minore quando ritenuti necessari a tutela della sua sana crescita, soprattutto se tali statuizioni sono fondate su valutazioni tecniche di esperti.
Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione M.P. affidandolo a due motivi.
B.G. non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo M.P. ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione all’art. 32 Cost..
Lamenta la ricorrente che il Tribunale di Terni ha voluto imporre una prescrizione, un vero e proprio obbligo di intraprendere il percorso terapeutico.
Il decreto impugnato, nel declassare la prescrizione del Tribunale a "invito giudiziale" non ne ha eliminato l’illegittimità di fondo, venendo a condizionare la volontà del genitore in ordine al sottoporsi a trattamenti che la Carta Costituzionale vuole incoercibili, incidendo così sulla libertà di autodeterminazione della ricorrente.
2. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha già statuito che, in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2, atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione. (Cass. n. 13506 del 01/07/2015).
Analogamente, nel caso di specie, se è pur vero che il decreto impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto madre - figlia, avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall’art. 32 Cost..
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 337 ter e quater c.c..
La ricorrente chiede che vengano rimosse le misure finalizzate ad un riavvicinamento della minore al padre che prevedano per la stessa minore un percorso psicologico presso il SIM territoriale nonché incontri con un operatore domiciliare anche senza la presenza della madre. Evidenza che è stato lo stesso sig. B. ad esprimere la volontà di ritirarsi da un qualsiasi rapporto con la figlia minore e che insistere su interventi sulla minore, nell’auspicio che si riavvicini al padre, vuol dire solo incidere sulla sua serenità.
4. Il motivo è inammissibile.
Non vi è dubbio che la ricorrente, con l’apparente deduzione della violazione da parte del decreto impugnato degli artt. 337 ter e quater c.c., non abbia fatto altro che formulare delle doglianze di merito alle statuizioni con cui i giudici di merito hanno previsto un percorso psicologico di sostegno per la minore, eventualmente finalizzato anche al riavvicinamento con il padre, censure che, come tali, sono insindacabili in sede di legittimità, essendo finalizzate solo ad incidere su un apprezzamento di merito. Peraltro, dal decreto impugnato emerge, altresì, che le statuizioni della Corte d’Appello si fondano su valutazioni tecniche di esperti che non sono neppure state oggetto di specifica censura da parte della ricorrente.
Deve quindi annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al primo motivo con rinvio alla Corte di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.