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Intestazione utenza telefonica non basta per condanna (Cass. 16632/17)

4 aprile 2017, Cassazione penale

La concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell'art. 110 c.p., consente di ritenere che l'attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, del quale deve essere, nondimeno, fornita idonea prova, anche in via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell'azione.

E' apodittica la motvazione che fondi la responsabilità penale sull'intestazione dell'utenza telefonica fissa e all'indicazione del domicilio come sede della ditta che prese in carico il trasporto.

Cassazione penale

Sezione seconda

sentenza ud. 15/02/2017 -  04-04-2017, n. 16632

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Presidente -

Dott. RAGO Geppino - Consigliere -

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere -

Dott. DE SANTIS Anna M. - rel. Consigliere -

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

S.A. n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa dalla Corte d' Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, in data 10/3/2016 che confermava quella del Tribunale Monocratico di Bolzano del 3/12/2014;

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

Udita nell'udienza pubblica del 15/2/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Delia Cardia, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;

Udito il difensore del ricorrente, Avv. GM, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo


1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, confermava integralmente la decisione resa dal il 3.12.2014 dal Tribunale di Bolzano che aveva riconosciuto S.A. colpevole (in concorso con il padre S.E.) del delitto di appropriazione indebita aggravata, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 600,00 di multa e contestualmente revocando il beneficio della sospensione condizionale concesso con la sentenza del Gip di Genova in data 11.11.2009.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo:

2.1 la violazione di legge con riguardo all'improcedibilità dell'azione per difetto di valida querela, avendo il giudice monocratico escluso l'aggravante ex art. 61 c.p., n. 11, sicchè il reato risultava procedibile ad istanza di parte, nella specie sporta dal direttore della filiale della SB SpA, il quale non allegava nè indicava la fonte del potere di rappresentanza;

2.2 la violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 c.p., e correlato difetto di motivazione in merito alla responsabilità del ricorrente, avendo i giudici di merito ritenuto la riferibilità della condotta allo S. sulla base della mera intestazione dell'utenza fissa dalla quale erano partiti i fax diretti alla SB, nonostante si trattasse di utenza a servizio dell'abitazione presso la quale l'imputato viveva insieme al padre E. e al fratello. Inoltre, la sentenza impugnata non dà ragione del contributo causale fornito alla condotta posta in essere dal padre dell'imputato nè della ricorrenza del dolo integrativo della fattispecie.

Motivi della decisione


3. Il primo motivo di censura concernente la pretesa improcedibilità dell'azione per mancata legittimazione alla querela della SB SpA e, per essa, del Direttore della Filiale di (OMISSIS) è destituito di fondamento.

La Corte territoriale ha correttamente disatteso il gravame sul punto richiamando il costante insegnamento di legittimità che riconosce il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente (Sez. 2, n. 20776 del 08/04/2016, Sabatino, Rv. 267037; n. 26805 del 16/04/2009, Di Ilio, Rv. 244713).

Quanto alla legittimazione alla querela del direttore della filiale della SB, in assenza di indicazione della fonte del potere di rappresentanza, osserva la Corte che la società proprietaria della merce aveva conferito alla SB l'incarico di curarne il trasporto, a tal fine conferendole la detenzione della stessa presso la Filiale di (OMISSIS), diretta da St.Wa., dove secondo la ricostruzione operata in sentenza i prevenuti la prendevano in carico senza, tuttavia, consegnarla al destinatario.

Orbene, alla luce dei principi affermati da Sez. Unite n. 40354/2013, alla relazione qualificata intercorrente tra il bene appreso e il soggetto che lo deteneva si collega la diretta ed autonoma qualifica di p.o. di quest'ultimo e la conseguente facoltà di proporre querela, anche prescindendo dai poteri di rappresentanza conferiti dalla società e revocati in dubbio dal ricorrente (con riguardo a direttori di esercizi commerciali: Sez. 4, n. 41592 del 16/11/2010, Rv. 249416, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289).

4. Fondato e, pertanto, meritevole d'accoglimento s'appalesa il secondo motivo di doglianza che attinge l'intervenuta affermazione di responsabilità del prevenuto per aver concorso con il padre S.E. nell'appropriazione indebita del carico destinato al magazzino di (OMISSIS) della W s.r.l., procurandosi un profitto pari ad Euro 63.186,04.

L'impugnata sentenza ha valorizzato ai fini del giudizio di colpevolezza la circostanza che l'utenza utilizzata per i contatti a mezzo fax tra la società di spedizioni e la sedicente ditta S. fosse intestata al ricorrente mentre nella corrispondenza cartacea la sede insisteva presso la comune residenza dell'imputato e del padre E., argomentando che appare " inverosimile che qualcuno abbia indicato il numero di utenza fissa come contatto da utilizzare...all'insaputa di S.A.".

Osserva la Corte che la sentenza impugnata ricollega in maniera apodittica la responsabilità del prevenuto all'intestazione dell'utenza telefonica fissa e all'indicazione del domicilio come sede della ditta che prese in carico il trasporto, omettendo di considerare che con il prevenuto convivevano il padre E. (coimputato non ricorrente) ed un fratello sicchè agli elementi in questione non può riconnettersi, in difetto di una più penetrante disamina, una valenza dirimente in ordine alla prova del concorso nell'illecito ascritto.

4.1 Invero, la concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell'art. 110 c.p., consente di ritenere che l'attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, del quale deve essere, nondimeno, fornita idonea prova, anche in via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell'azione.

Deve, peraltro,evidenziarsi come alla stregua di consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000 Rv. 218525) mentre il contributo concorsuale - ove sussistente - acquista rilevanza non solo quando si ponga come condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (Sez. 6, n. 36125 del 13/05/2014, Minardo e altro, Rv. 260235).

5. Il mancato apprezzamento della condotta del ricorrente alla luce dei richiamati principi impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Trento per nuovo giudizio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Trento per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017