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Intercettazioni inutilizzabili, ma tocca alla difesa (Cass. 7614/20)

26 febbraio 2020, Cassazione penale

Quando i risultati di una intercettazione siano acquisiti in un altro procedimento, deve essere la parte che propone l’eccezione a produrre il documento di riferimento dal quale risulti la mancanza di un effettivo vaglio preventivo del giudice, con la conseguenza che il giudice non avrebbe dovuto considerare inutilizzabili i risultati delle intercettazioni (ai fini dell’applicazione della misura cautelare) in mancanza di prova della dedotta illegittimità del relativo procedimento autorizzativo.

E' da escludersi la possibilità che l’inutilizzabilità si comunichi, a norma dell’art. 185 cpp, ad atti successivi la cui eventuale motivazione non faccia riferimento - nemmeno implicito - alla prova inutilizzabile; sul punto si afferma soprattutto che il riferimento contenuto nella motivazione di un provvedimento ad una prova inutilizzabile deve essere dimostrato da chi ne eccepisce l’invalidità.

 


Corte di Cassazione

sez. VI Penale, sentenza 26 giugno 2019 – 26 febbraio 2020, n. 7614
Presidente Tronci – Relatore Agilastro

Ritenuto in fatto

1. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, deducendo violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 271 e 270 c.p.p., avverso l’ordinanza in data 04/04/2019 emessa dal Tribunale per i Minorenni partenopeo - Sezione per il Riesame, con la quale veniva annullata l’ordinanza cautelare in IPM emessa dal G.I.P. il 16/10/2018 nei confronti di M.G. (ordinando l’immediata liberazione del predetto), indagato per una serie di delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché, in plurime e successive occasioni, deteneva a fini di spaccio, offriva in vendita, cedeva a numerosi acquirenti e trasportava sostanza stupefacente del tipo marijuana nonché (per il capo L) cocaina in concorso con maggiorenni.
2. Il Tribunale del riesame aveva annullato per violazione dell’art. 266 c.p.p., comma 2, l’ordinanza del G.I.P. accogliendo il secondo motivo di gravame, relativo all’eccezione avanzata dalla difesa circa l’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte con R.I.T. 1130/17, presso l’abitazione di M.M. , padre dell’indagato G. .
Il Collegio aveva argomentato che:
a) non era possibile accertare la legittimità e, dunque, l’utilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte presso l’abitazione di M.M. . Rilevava che il mancato deposito dell’annotazione del 16/11/2017 della Polizia di Stato di Sorrento, esibita per stralcio dalla difesa dalla quale dovevano emergere gli elementi per ritenere sussistente il fondato motivo della commissione di un reato all’interno della privata dimora del M. , precludeva al Tribunale del riesame di poter valutare la legittimità o meno dell’autorizzata intercettazione. Pertanto, i risultati di tale intercettazione venivano considerati inutilizzabili ai fini dell’applicazione della misura cautelare;
b) l’inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte con la sopra indicata R.I.T. 1130/17, precludeva altresì l’utilizzazione di quanto emerso dalle altre intercettazioni le cui autorizzazioni si basavano sui risultati delle intercettazioni nella privata dimora di M.M. .
3. Il ricorrente censura che il Tribunale del riesame abbia sancito l’inutilizzabilità dell’intercettazione n. 1130/17. Rileva che i gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi di imputazione A), B), C), D), E), H) ed I) scaturivano dalle intercettazioni ambientali relative all’autovettura Fiat Panda in uso a tale C.C. (R.I.T. 112/18) autorizzate con decreto n. 30/18 R.IN. G.I.P. A sostegno dei gravi indizi per il reato di cui al capo K), si adducevano le intercettazioni di cui al R.I.T. 1130/17, citate.
Il giudice non avrebbe dovuto considerare "inutilizzabili" i risultati delle intercettazioni in mancanza della prova della dedotta illegittimità del procedimento autorizzativo delle intercettazioni, che doveva essere fornita dalla difesa che aveva proposto appello.
Rileva il Pubblico Ministero che nella vicenda in esame risulta depositato DVD contenente i verbali di brogliaccio e le intercettazioni telefoniche ambientali eseguite nel procedimento n. 8147/17 della Procura di Torre Annunziata (conf. nota Compagnia di Sorrento del 24/10/2017) essendosi così adempiuto al dettato dell’art. 270 c.p.p.. Il Tribunale del riesame, anziché rilevare l’inutilizzabilità delle intercettazioni, avrebbe dovuto rigettare il motivo di gravame per mancata allegazione da parte della difesa dell’annotazione del 16/11/2017 della Polizia di Stato di Sorrento.
Tanto più che il provvedimento impugnato, in altra parte della motivazione, ha considerato che erano stati depositati e trasmessi al Tribunale del riesame, tutti i decreti di autorizzazione alle intercettazioni con le relative proroghe. Il Tribunale ha constatato che l’intercettazione delle conversazioni ambientali relative alla Fiat Panda in uso a C.L. , venne autorizzata con il decreto n. 30/18 R.Int. G.I.P. del 24/01/2018, analogamente l’intercettazione delle conversazioni ambientali presso l’abitazione di M.M. fu autorizzata con decreto n. 316/17 del 25/11/2017; l’intercettazione delle conversazioni ambientali relative alla Fiat Grande Punto in uso a S.V. fu autorizzata con decreto n. 72/18 Int. G.I.P. del 22/02/2018; allo stesso modo un’intercettazione relativa ad una utenza in uso a C.L. fu autorizzata con decreto n. 16/18 R.Int. G.I.P. del 17/01/18; ed infine le intercettazioni ambientali presso la sala della Stazione Carabinieri Vico Equense ed all’interno della vettura utilizzata da Co.Iv. per recarsi presso la detta Stazione furono autorizzate con decreto n. 159/18 R.Int. G.I.P..
Al riguardo, il ricorrente ha richiamato un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, allorché i risultati di intercettazioni di conversazioni autorizzate con provvedimento motivato "per relationem" siano acquisiti in un procedimento diverso da quello in cui furono disposte, la parte che ne eccepisce l’inutilizzabilità ha l’onere di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia in modo da porre il giudice del procedimento in grado di verificare l’effettiva inesistenza nel procedimento originario del controllo giurisdizionale.
4. Quanto all’assunto che l’inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni disposte con la sopra indicata R.I.T. 1130/17, avrebbe impedito l’utilizzazione di esiti di altre intercettazioni le cui autorizzazioni si basavano sui risultati delle intercettazioni nella privata dimora di M.M. , secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame non ha, del pari, fatto corretta applicazione del principio affermato dal giudice della legittimità, secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia ed il vizio da cui sia affetto l’originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati.

Considerato in diritto

1. Il ricorso con il quale il P.M. ricorrente fa valere l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità, in materia di intercettazioni, è fondato.

2. Con riferimento alle intercettazioni ambientali disposte presso l’abitazione di M.M. sul presupposto della fondata previsione che vi fosse in atto un’attività criminosa, questo Collegio rileva che erroneamente il giudice del riesame ha ritenuto che "il mancato deposito" dell’annotazione del 16/11/2017 della Polizia di Stato di Sorrento esibita solo per stralcio dalla difesa, dalla quale emergerebbero gli elementi per ritenere sussistente il fondato motivo della commissione di un reato all’interno della privata dimora del M. , "avrebbe precluso" a tale organo la possibilità di valutare la legittimità o meno dell’autorizzata intercettazione.

Errata è la conseguenza che i risultati della stessa dovevano ritenersi "inutilizzabili" ai fini dell’applicazione della misura cautelare, così come dovevano considerarsi "inutilizzabili" altre intercettazioni le cui autorizzazioni si basavano esclusivamente sui risultati delle intercettazioni nella privata dimora di M.M. .

Nel caso di specie, invero, trova applicazione il principio espresso dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, alla quale questo Collegio ritiene di aderire, secondo cui quando i risultati di una intercettazione siano acquisiti in un altro procedimento, deve essere la parte che propone l’eccezione a produrre il documento di riferimento dal quale risulti la mancanza di un effettivo vaglio preventivo del giudice, con la conseguenza che il giudice non avrebbe dovuto considerare inutilizzabili i risultati delle intercettazioni (ai fini dell’applicazione della misura cautelare) in mancanza di prova della dedotta illegittimità del relativo procedimento autorizzativo (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. in proc. Esposito, Rv. 229246-01; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254109-01; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, PG c/ Caratelli, Rv. 274996 - 01).

Tale onere è posto a presidio dell’esercizio del controllo che incombe sul Tribunale del riesame - e, prima ancora, sul giudice per le indagini preliminari - di verificare la legittimità delle operazioni di intercettazione e, per esse, dei decreti di autorizzazione, in quanto provvedimenti che concorrono al corretto processo di formazione dei gravi indizi di colpevolezza.

A siffatto onere la difesa del M. non ha fatto fronte integralmente, avendo il Tribunale dato atto che la difesa predetta "aveva esibito solo per stralcio" e non depositato per intero la già richiamata annotazione della Polizia di Stato di Sorrento del 16/11/2017.
Nella vicenda processuale in esame, peraltro, i decreti autorizzativi sono stati disposti dal G.I.P. presso il Tribunale di Torre Annunziata del procedimento a carico degli indagati maggiorenni. Gli atti erano stati trasmessi dalla P.G. procedente alla Procura minorile per quanto riguarda la posizione di M.G. .

3. Le considerazioni che precedono valgono di per sé ad imporre l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
Nondimeno, in relazione all’ulteriore censura formulata dal ricorrente, non è inutile ribadire nell’occasione il principio affermato dal giudice della legittimità, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e quindi può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, pur desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili, perché il vizio da cui sia affetto l’originario decreto non si comunica a quelli successivi correttamente adottati.
L’assunto sostenuto dal provvedimento impugnato non ha adeguatamente considerato l’elaborazione della giurisprudenza della Corte di cassazione e della dottrina sull’istituto della inutilizzabilità derivata.
L’orientamento della giurisprudenza è inequivocabilmente nel senso di escludere che sia applicabile all’inutilizzabilità la regola, dettata dall’art. 185 c.p.p., comma 1, per cui "la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo" (Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, Strazimiri, Rv. 263031; Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv. 251361).
È da dire che è diffusa e condivisibile sul tema l’affermazione secondo cui la prova inutilizzabile impedisce al giudice di porla ad esclusivo fondamento dell’argomentazione giustificativa di una decisione, con la conseguenza che, risultando invalida la motivazione eventualmente così esibita, la decisione risulterà anche nulla per difetto di motivazione (art. 125 c.p.p., comma 3), quando non vi siano altre prove idonee a giustificarla indipendentemente da quelle inutilizzabili (cfr. Sez. 6, n. 5457 del 12/09/2018 - dep. 2019, Cosentino, Rv. 275029).
Ciò che viene, in ogni caso, escluso è la possibilità che l’inutilizzabilità si comunichi, a norma dell’art. 185, ad atti successivi la cui eventuale motivazione non faccia riferimento - nemmeno implicito - alla prova inutilizzabile; sul punto si afferma soprattutto che il riferimento contenuto nella motivazione di un provvedimento ad una prova inutilizzabile deve essere dimostrato da chi ne eccepisce l’invalidità (Sez. 4, n. 736 del 12/02/1999, Rubino, Rv. 212882, Sez. 2, n. 669 del 1/02/2000, Cartoni, Rv. n. 215408, Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417-01).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 332 del 27/09/2001, aveva ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p., sollevata per contrasto con l’art. 24 Cost., nella parte in cui "consente l’utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l’utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla".
La Corte Cost. ha chiarito come: a) la soluzione prospettata dal giudice remittente avrebbe finito per trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullità: "l’accoglimento del quesito avrebbe comportato l’esercizio di opzioni che l’ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di più che - quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori - ammette, già sul piano logico, un’ampia varietà di possibili configurazioni e alternative"; b) siano fenomeni "tutt’altro che sovrapponibili" quelli della nullità e della inutilizzabilità, così da non potersi "trasferire nella disciplina della inutilizzabilità un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema della nullità".
4. La inesistenza di una generale principio di inutilizzabilità derivata degli atti rende inadeguato l’assunto del Tribunale del riesame di Napoli espresso nel provvedimento del 04/04/2019, perché fondato su una indistinta e generalizzata affermazione di inutilizzabilità per derivazione delle conversazioni riportate sul R.I.T. indicato.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale per i Minorenni di Napoli - Sezione Riesame Provvedimenti Cautelari.