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Integrazione probatoria e appello penale (Cass. 20171/21)

19 febbraio 2021, Cassazione penale

L'integrazione probatoria disposta ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non risulta affatto discordante con la scelta del rito abbreviato cd. secco, atteso che la prova assunta è risultata necessaria ai fini della decisione.

Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, laddove l'assoluta necessità va intesa come la valutazione da parte del giudice della possibilità di giungere ad una decisione di colpevolezza o innocenza con un giudizio più mediato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire.

Né sfugge che, nell'ambito del giudizio abbreviato, le parti che hanno prestato il consenso all'adozione del rito speciale "senza integrazione probatoria" possono solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, il cui esercizio è regolato dal rigido criterio dell'assoluta necessità: per ulteriore chiarezza, giova anche precisare che, nel caso di specie, la ratio dell'istituto de quo risulta rispettata e che a nulla rileva che la persona offesa non era stata sentita a sommarie informazioni testimoniali, o che non aveva sporto querela, ovvero che trattavasi di una prova preesistente ma fino ad allora mai assunta.

Infatti, il presupposto per l'ipotesi di rinnovazione è subordinato alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze.

 

Corte di Cassazione

sezione II Penale

Num. 20171 Anno 2021

Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI


Data Udienza: 19/02/2021

sul ricorso proposto da:
KN nato a ROVERETO il 25/12/1985

avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di TRENTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. KN ricorre per cassazione per l'annullamento delle ordinanze del 19/6/2020 e del 17/7/2020 della Corte di appello di Trento, nonché della sentenza del 17/7/2020 che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rovereto, ha rideterminato la pena in anni due e mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen., ritenuto il tentativo, considerato anche l'aumento in continuazione di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 582 e 585 con riferimento all'art. 576, comma 1 n. 1, cod. pen. Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. (In fatto, era accaduto che il ricorrente, immediatamente dopo essersi impossessato della somma di euro 50,00 in danno dell'esercizio commerciale "M* & C. Snc", per assicurarsi il possesso della banconota sottratta o per procurarsi l'impunità, adoperava violenza nei confronti di MM, lo spingeva con forza contro il bancone facendolo cadere a terra e provocandogli lesioni personali consistite nella frattura della V costa dx, in un pneumotorace apicale e in policontusioni, con prognosi di giorni trenta).

1.1. Con il primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 603, commi 3 e 5, 523, comma 6, e 530, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento alle ordinanze del 19/6/2020 e 17/7/2020; nullità ex art. 178, comma 1, cod. proc. pen., delle suddette ordinanze per violazione del principio del contraddittorio; conseguente inutilizzabilità del mezzo di prova ammesso; la mancanza e/o manifesta illogicità di motivazione delle suddette ordinanze e del relativo capo di sentenza.

Le ordinanze del 19/6/2020 e 17/7/2020 - emesse dalla Corte territoriale, rispettivamente, per disporre la rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., con l'assunzione della testimonianza della persona offesa; e per rigettare l'eccezione difensiva di invalidità della prima ordinanza e di inammissibilità del mezzo di prova ammesso - risultavano contrarie ai principi dell'ordinamento e alla ratio sottesa all'art. 603 cod. proc. pen., in quanto disponevano l'assunzione di una prova preesistente ma fino ad allora mai assunta, nell'ambito di un giudizio abbreviato c.d. "secco". Esse, poi, erano prive di motivazione, sia con riguardo all'assoluta necessità di assunzione della prova testimoniale, che con riferimento al rigetto dell'eccezione difensiva. Viziata risultava, altresì, la motivazione del capo della sentenza relativo alla rinnovazione istruttoria, laddove il giudice di seconde cure si era limitato a precisare che essa risultava necessaria per vagliare la consumazione o meno del reato di rapina impropria contestato al ricorrente. Invero, la prova era stata disposta per acquisire elementi utili per la decisione posto che, in mancanza della deposizione della persona offesa, la Corte avrebbe potuto e dovuto assolvere l'imputato essendovi agli atti esclusivamente mere ricostruzioni ipotetiche della vicenda.

Quest'ultime, infatti, erano eventualmente già idonee a ritenere sussistente l'ipotesi di rapina impropria nella forma del tentativo. In questa prospettiva, sia le ordinanze impugnate, sia il capo di sentenza relativo alla ritenuta indispensabilità di rinnovazione istruttoria, erano viziati per contrasto con l'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., che impone l'assoluzione "quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste". Altresì, sotto il profilo del mancato rispetto del contraddittorio effettivo tra le parti ex art. 603, connma 5, cod. proc. pen., atteso che l'assoluta indispensabilità dell'assunzione di un nuovo mezzo di prova si era chiarita (tardivamente) solo in sentenza, con conseguente compressione del diritto di difesa dell'imputato. Non poteva sottacersi, poi, sulla circostanza che la persona offesa non era stata sentita a sommarie informazioni testimoniali, né aveva sporto querela. Con la conseguenza, quindi, che le sue dichiarazioni non potevano che considerarsi che in malam partem, e dunque non conformi alla scelta del rito abbreviato cd. secco operata dall'imputato, anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Infine, la riqualificazione della rapina impropria nella forma del tentativo aveva inciso in modo favorevole sulla dosimetria della pena. A tale fine, però, poteva già giungersi con la lettura degli atti presenti al fascicolo in quanto l'ammissione della nuova prova, lungi dal concorrere alla riqualificazione del reato, aveva rappresentato l'unico motivo per la riaffermazione della responsabilità penale del ricorrente.

1.2. Con la seconda censura deduce l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 585, e 61, comma 1 n. 2, cod. pen. con riferimento all'art. 576, comma 1 n. 1, cod. pen.; nonché il relativo vizio di motivazione.

La Corte territoriale aveva fatto erronea interpretazione e applicazione dell'art. 576, comma 1 n. 1, cod. pen., laddove aveva ritenuto configurarsi l'aggravante del nesso teleologico. Infatti non aveva ritenuto la violenza esercitata dal ricorrente assorbita nella rapina, poiché esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare il superiore reato. Tale asserzione risultava illogica e contrastante con il principio di specialità e con quello secondo cui lo stesso fatto non può essere posto a carico dell'agente una seconda volta, anche alla luce degli orientamenti della Corte di legittimità. Infatti, la violenza esercitata dall'imputato si concretizzava in quella cagionata alla persona offesa con le lesioni di cui al capo b), che costituiva il presupposto oggettivo del delitto di cui all'art. 628 piuttosto che del reato di cui all'art. 624 cod. pen. Con la conseguenza, quindi, che non poteva addebitarsi all'imputato, per una seconda volta, l'aggravante ex art. 61, comma 1 n. 2, cod. pen. Altresì, illogica ed apparente era la motivazione sulle ragioni per le quali il giudice di seconde cure aveva ritenuto esorbitante la violenza esercitata dal ricorrente rispetto a quella ordinariamente idonea ad integrare il reato di rapina innpropria.

1.3. Con il terzo nnotivo deduce il vizio di motivazione con riferimento alla diminuzione di pena disposta ex art. 56 cod. pen.

La Corte territoriale non aveva nnotivato sulla scelta di riduzione di 1/3 della pena comminata per il reato di rapina impropria, a seguito della riqualificazione nella forma del tentativo. Diversamente, il secondo giudice avrebbe dovuto applicare la riduzione "nella misura di 2/3 rispetto alla pena minima edittale del reato consumato", dunque una riduzione per il tentativo che si attestasse sul massinno di legge, anche tenendo in considerazione i numerosi motivi sul punto avanzati dalla difesa con l'atto di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso va rigettato essendo i motivi infondati e/o manifestamente infondati.

2.1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato.

In via preliminare, la Corte territoriale nella sentenza impugnata richiama l'ordinanza resa nell'udienza del 17/7/2020 circa il rigetto dell'invocata eccezione di nullità, invalidità, illegittimità dell'integrazione probatoria disposta ex officio, precisando come sia ammissibile l'integrazione probatoria per il rito abbreviato in appello solo in bonam partem. A dispetto di quanto prospettato dalla difesa, secondo cui le dichiarazioni rese dal teste annmesso in sede di rinnovazione istruttoria dovevano considerarsi in malam partem, il giudice di secondo grado ha motivatamente precisato che la ragione per la quale ha ritenuto di escutere la p. o. doveva ravvisarsi non già nell'acquisizione di nuove prove a carico dell'imputato, bensì per chiarire le modalità dell'azione criminosa di cui al capo a). Infatti, se sulla responsabilità dell'imputato per le condotte poste in essere non vi era alcun dubbio, atteso che sono state da questi ammesse e che risultavano da nnolteplici elennenti probatori, la deposizione della p.o. MM ha fornito al secondo giudice un importante chiarimento. Sicché, solo a seguito di quest'ultimo, la Corte territoriale ha ritenuto di riqualificare la fattispecie di rapina impropria nella forma del tentativo. Più precisamente, è ennerso che la persona offesa era arrivata al negozio quando l'imputato era vicino alla cassa con la banconota da 50 euro in mano; che appena la p. o. ha intimato al K di aprire il pugno i soldi sono caduti; che il M ha riposto subito la banconota nella cassa ed è scappato; che dopo averlo raggiunto al di fuori del negozio la p. o. ha tentato di bloccarlo a terra, ma il ricorrente per divincolarsi lo ha colpito al costato. Con la conseguenza che, essendo il trattenimento del denaro da parte del ricorrente durato solo pochi istanti, ed avendo la persona offesa avuto il controllo sulla res in quanto era stato in grado di riprenderla autonomamente con sé, la Corte di appello ha correttamente riqualificato la fattispecie nei termini suddetti, in ossequio al principio enucleato da questa Corte secondo cui "il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri, l'impunità; è, invece, tentato quando l'avente diritto mantiene costantemente il controllo sulla "res" in modo da essere in grado di riprenderla autonomamente con sé e l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare la sottrazione, adopera violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità" (Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Rv. 261021).

Sulla base di tali premesse, l'integrazione probatoria disposta ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non risulta affatto discordante con la scelta del rito abbreviato cd. secco, atteso che la prova assunta è risultata necessaria ai fini della decisione. Sul punto, infatti, deve rammentarsi che nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (Sez 1, n. 12928 del 7/11/2018 [dep. 2019], Rv. 276318), laddove l'assoluta necessità va intesa come la valutazione da parte del giudice della possibilità di giungere ad una decisione di colpevolezza o innocenza con un giudizio più mediato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire (Sez. 1, n. 44324 del 18/4/2013, Rv. 258320).

Né sfugge che, nell'ambito del giudizio abbreviato, le parti che hanno prestato il consenso all'adozione del rito speciale "senza integrazione probatoria" possono solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, il cui esercizio è regolato dal rigido criterio dell'assoluta necessità (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 13756 del 24/1/2008, Rv. 239767; Sez. 2, n. 14649 del 21/12/2012 [dep.28/03/2013], Rv. 255358; Sez. 6, n. 51901 del 19/9/2019, Rv. 278061). Per ulteriore chiarezza, giova anche precisare che, nel caso di specie, la ratio dell'istituto de quo risulta rispettata e che a nulla rileva che la persona offesa non era stata sentita a sommarie informazioni testimoniali, o che non aveva sporto querela, ovvero che trattavasi di una prova preesistente ma fino ad allora mai assunta.

Infatti, il presupposto per l'ipotesi di rinnovazione è subordinato alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze (Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003 [dep. 2004], Rv. 227494; Sez. 6, n. 20095 del 26/2/2013, Rv. 256228).

2.2. La seconda censura è inammissibile in quanto riproduttiva del motivo di appello.

Il ricorrente non si è confrontato con le ragioni poste a fondamento della decisione e con la giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/3/2019, Rv. 276970; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Rv. 277710; Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584).

Inoltre, sul punto, questa Corte ha già chiarito come in tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, comma 1 n. 2, cod. pen., che non è assorbita nella rapina laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato (Sez. 2, n. 21458 del 5/3/2019, Rv. 276543), ed è esorbitante quando supera la soglia delle percosse (Sez. 2, n. 36901 del 22/9/2011, Rv. 251124). Il giudice di seconde cure, seppur con un mero riferimento all'orientamento di legittimità, ha congruamente ritenuto esorbitante la violenza esercitata dal ricorrente rispetto a quella ordinariamente idonea ad integrare il reato di rapina impropria in quanto l'imputato ha provocato lesioni personali - e non percosse - alla p. o., dalle quali è derivata una malattia del corpo giudicata guaribile in giorni trenta. Giova ribadire, inoltre, che lo stesso fatto può determinare un autonomo apprezzamento di più figure di reato. Sicché, come la coesistenza di due reati non si pone in contrasto con l'art. 15 cod. pen., allo stesso
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
modo non può ritenersi tale contrasto quando i due reati sono apprezzati nell'oggettivo rapporto finalistico che li connette (cfr. Sez. 2, n. 36901 del 22/9/2011, Rv. 251124).

2.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, oltreché riproduttivo del motivo di appello.

Il trattamento sanzionatorio applicato risulta contenuto ed il ragionamento seguito dal giudice del merito, in considerazione dei criteri di cui all'art. 133. cod. pen., logicamente motivato. È noto, poi, che in caso di riforma in appello della sentenza di primo grado, quando sia ritenuto integrato il delitto tentato e non consumato, il giudice dell'impugnazione non è tenuto ad operare la diminuzione sulla pena stabilita dal prinno giudice per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, dovendo invece deternninare la pena ex novo nell'ambito della diversa e minore forbice edittale prevista per il reato tentato, ferma la necessità di applicare comunque una riduzione rispetto alla pena originaria (Sez. 6, n. 27942 del 31/5/2016, Rv. 267391; Sez. 6, n, 29545 del 7/10/2020, Rv. 279689). Infatti, l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., invero, permette al giudice dell'impugnazione di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ferma restando, nel caso in cui l'appello sia stato proposto dal solo imputato, il divieto per il giudice di applicare una pena più grave, per specie quantità, di quella irrogata dal giudice di primo grado. Tuttavia, non sfugge che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Sicché, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, nniri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013 [dep. 2014], Rv. 259142; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Rv. 271243).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato; consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/2/2021