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Infedeltà coniugale, causa o effetto della crisi? (Cass. 16859/15)

14 agosto 2015, Cassazione civile

In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una salutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

(ud. 09/06/2015) 14-08-2015, n. 16859

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A.A.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 74, presso lo studio dell'avv. CC (..)

- ricorrente -

nei confronti di:

B.D., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dall'avv. IF;

- controricorrente -

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

B.D., come sopra rappresentata e difesa;

- ricorrente incidentale -

nei confronti di:

A.A.A.S.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 20/13 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, emessa il 7 gennaio 2013 e depositata il 15 gennaio 2013, n. R.G. 467/12.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che in data 31 marzo 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. In data 13 novembre 2009, A.A.A.S. ha proposto ricorso al Tribunale di Sassari affinchè dichiarasse la sua separazione personale da B.D..

Il ricorrente ha rilevato che il matrimonio aveva presentato sin dall'inizio numerosi problemi che non erano stati risolti efficacemente dalla coppia durante gli anni trascorsi insieme.

Problemi che avevano portato all'impossibilità di recuperare e proseguire la relazione e gli avevano cagionato una forma di depressione per la quale aveva dovuto assumere farmaci e sottoporsi a sedute di psicoterapia. Ha dedotto, inoltre, di essere dipendente medico-chirurgo specializzato in medicina nucleare presso la ASL n. (OMISSIS) di Sassari, di svolgere la professione anche privatamente presso altri ambulatori, percependo un reddito annuo netto di circa 50.000 Euro, e di essere proprietario esclusivo della casa coniugale sita in (OMISSIS). Ha poi evidenziato che la D. è dipendente presso gli uffici amministrativi della ASL n. (OMISSIS) di Sassari e percepisce un reddito annuo netto di oltre 24.000 Euro. E' inoltre proprietaria di tre immobili di cui uno sito in (OMISSIS) e due in (OMISSIS), entrambi da poco ristrutturati con prestiti di denaro del ricorrente. Ha chiesto pertanto che la separazione fosse pronunciata senza addebito e che nessuna forma di mantenimento fosse riconosciuta alla moglie.

2. B.D. si è costituita contestando l'intero contenuto del ricorso e chiedendo in via riconvenzionale che la separazione fosse addebitata all' A. in quanto il matrimonio era entrato in crisi in seguito alla scoperta di due diverse relazioni extraconiugali intrattenute dall' A., a dimostrazione delle quali ha prodotto una lettera manoscritta dal marito. Ha dichiarato, inoltre, di non essere a conoscenza della prospettata malattia depressiva dell' A.. Ha contestato sia gli importi relativi al reddito del marito, che ha affermato essere più cospicuo e non corrispondente alla dichiarazione dei redditi, sia gli importi relativi al proprio reddito netto annuo, specificandone l'ammontare in 22.000 Euro. Ha affermato che gli immobili di sua proprietà sono gravati di usufrutto in favore della madre (che abita nella casa di (OMISSIS)) e che a seguito della separazione ella è costretta a reperire un'abitazione in locazione a (OMISSIS). Infine, ha rilevato come il tenore di vita della coppia tenuto durante il matrimonio è stato molto alto e ha fatto riferimento all'abitazione familiare particolarmente lussuosa, ai numerosi viaggi, all'intensa vita mondana.

3. In data 3 aprile 2010 il ricorrente ha depositato una memoria integrativa in cui ha ribadito tutte le proprie conclusioni, contestando sia l'esistenza delle relazioni extraconiugali, sia la lettera che avrebbe dovuto provarle in quanto priva del significato attribuito dalla moglie.

4. Anche B.D. ha depositato una memoria integrativa nella quale ha insistito sulle eccezioni formulate ed ha allegato copia fotostatica di pagine di agenda del marito fitte di appuntamenti, chiedendo che fosse ordinata l'esibizione delle ricevute fornite ai pazienti relative a quelle date. Tale produzione è stata contestata dall' A. in quanto lesiva della privacy dei pazienti nonchè irrilevante dal punto di vista probatorio data la forma fotostatica e non originale dei fogli; oltretutto l' A. ne ha negato anche la natura di agenda, trattandosi invece di semplici appunti.

5. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 611/2012, ha pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi A. e D. con addebito al ricorrente, disponendo a suo carico la corresponsione in favore della D. di un assegno mensile di mantenimento di Euro 1.000.

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' A. censurando l'erronea valutazione del giudice di prime cure circa la non contestazione da parte del ricorrente delle relazioni extraconiugali attribuitegli, la mancata considerazione della propria patologia depressiva e l'inesistenza di prove sull'elevato tenore di vita tenuto dai coniugi e tale da giustificare l'assegno imposto dal Tribunale. Ha chiesto, pertanto che la Corte pronunciasse la separazione senza addebito e revocasse o diminuisse l'importo dell'assegno di mantenimento.

7. Si è costituita in appello B.D. chiedendo la conferma della sentenza ed eventualmente l'ammissione delle prove per testi dedotte nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie. Ha insistito per l'accoglimento dell'esibizione delle ricevute relative agli appuntamenti contenuti nelle copie fotostatiche dell'agenda dell' A..

8. La Corte d'Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - in accoglimento parziale dell'appello proposto dall' A. ha rideterminato l'importo dell'assegno di mantenimento in 500 Euro mensili, confermando per il resto la sentenza e compensando le spese di lite.

9. Ricorre per cassazione il A.A.A.S. deducendo: a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143, 151 e 2691 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.c., commi 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

10. Si difende con controricorso B.D. chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale con il quale deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 156 c.c., commi 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Ritenuto che:

11. Entrambi i ricorrenti prospettano profili di merito e dimostrano di non condividere la motivazione e la decisione della Corte di appello ma. il riesame del merito della controversia è precluso in sede di legittimità se non nei limiti delineati dal nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

12. Quanto al primo motivo di ricorso proposto da A.A. la giurisprudenza di questa Corte, in tema di addebito della separazione per effetto della violazione del dovere di fedeltà coniugale, rimane conforme alla statuizione n. 25618 del 7 dicembre 2007 secondo cui, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una salutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

La Corte di appello ha rilevato come non sia stata fornita una prova certa e rigorosa della preesistenza di una crisi irreversibile del matrimonio tale da rendere irrilevante la relazione extra-coniugale dell' A., con la sua attuale compagna.

Le contestazioni circa la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello sono inammissibili in quanto contrastanti con la nuova portata dell'art. 360, n. 5. Il ricorrente non indica infatti chiaramente quale siano stati i fatti sui quali l'esauriente motivazione della Corte di appello sarebbe viziata da mancato esame.

13. Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico nell'indicare le ragioni per le quali sarebbe stato violato l'art. 156 nella imposizione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente. La Corte di appello ha preso in esame tutti gli elementi che la disposizione normativa e la giurisprudenza in materia indicano come oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dell'esistenza del diritto all'assegno di mantenimento e ai fini della determinazione del suo ammontare. In particolare la Corte ha evidenziato la forte disparità reddituale fra i due coniugi, la perdita della disponibilità dell'abitazione familiare da parte della D. che, per altro verso non è in grado di disporre dell'abitazione in (OMISSIS) di sua proprietà di cui è usufruttuaria la madre, il tenore di vita agiato tenuto in costanza di matrimonio dai coniugi A. e D.. Manca inoltre anche in questo caso la chiara indicazione di un fatto non valutato dalla Corte di appello.

14. Il motivo del ricorso incidentale assume l'omesso esame della indisponibilità dell'abitazione in (OMISSIS). La affermazione è smentita dalla lettura della sentenza che da atto della persistenza dell'usufrutto della madre che investe peraltro il 50% del diritto di proprietà essendo la D. piena proprietaria per il restante 50% a seguito della morte del padre già cousufruttuario. Le altre considerazioni della ricorrente incidentale attengono a circostanze di fatto (tenore di vita della coppia, propensione al risparmio) che la Corte di appello ha valutato escludendone la decisività ai fini di una maggiore quantificazione dell'assegno.

15. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto di entrambi i ricorsi.

La Corte, rilevato che A.A. A. S. ha depositato memoria difensiva con la quale sostanzialmente ribadisce le proprie argomentazioni difensive sull'attendibilità e rilevanza dei testi, S. e F., da lui indicati e sulla divergente valutazione circa la capacità economica della D. che ritiene sufficiente a garantirle la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;

- ritenuto che trattasi di circostanze e opinioni che attengono al merito della decisione e che sono state già adeguatamente valutate dalla Corte di appello;

- ritenuto che la relazione ex art. 380 bis appare condivisibile e che pertanto entrambi i ricorsi debbano essere respinti con compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

Rilevato che deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d i ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 9 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2015