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Indagini difensive inutilizzabili senza firma foglio per foglio (Cass. 30036/09)

17 luglio 2009, Cassazione penale

  Iverbali delle dichiarazioni delle persone informate, resi nell'ambito di indagini difensive, perchè privi delle firme previste dall'art. 391 ter c.p.p. sono inutilizzabili e non, semplicamente, nulli.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

(ud. 25/06/2009) 17-07-2009, n. 30036

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente

Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere

Dott. GENTILE Domenico - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M.;

avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame dell'ordinanza custodiale del GIP di Vibo Valenza, emessa in data 05.01.2009;

Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. M. B. Taddei;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Galasso Aurelio, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Udite le richieste del difensore avv. FA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo


Con ordinanza del 05/01/2009, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia dispose la custodia cautelare in carcere per M.M., per i reati di violenza privata, concorso in invasione dei terreni e concorso in estorsione.

Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 27/01/2009, la accolse solo in relazione al capo b), confermando nel resto il provvedimento del GIP di Catanzaro.

Ricorre per Cassazione l'indagato deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 192, 273, 292, 391 ter e 137 c.p.p.: in particolare il ricorrente lamenta la carenza della motivazione perchè non sono stati individuati, rispetto alle specifiche imputazioni, gli elementi indizianti e la gravità degli stessi sicchè incerti appaiono i criteri di apprezzamento probatorio dei gravi indizi. Le dichiarazioni della parte lesa e delle persone informate sono eterogenee e pertanto richiederebbero riscontri individualizzanti; il ricorrente si duole, inoltre, del fatto che il Tribunale, dichiarando la nullità dei verbali delle dichiarazioni di persone informate, raccolte dalla difesa, non abbia potuto valutare il cambiamento delle evidenze probatorie, in ragione dell'apporto probatorio da parte del M.M., con l'interrogatorio di garanzia e da parte della difesa, con le dichiarazioni di persone informate.

Il ricorrente deduce anche che la dichiarazione di nullità dei verbali della difesa è infondata perchè non tutti gli elementi previsti dall'art. 137 c.p.p. sono previsti a pena di nullità e tra quelli non soggetti a nullità vi è la sottoscrizione di ogni pagina del verbale. L'errata dichiarazione di nullità degli elementi di prova difensivi, in violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 391 ter e 137 c.p.p., ha comportato che il giudizio sugli elementi indizianti a carico dell'indagato è stato reso, inaccettabilmente, parziale.

Motivi della decisione

Il ricorso non può trovare accoglimento.

1. Il primo motivo di censura riguarda l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte lesa e dalle persone informate sui fatti.

Il motivo, tuttavia è assolutamente generico ed assertivo perchè non vengono indicati gli specifici atti viziati nè viene dedotto perchè ed in quali parti tali dichiarazioni sarebbero viziate.

Ciò inibisce a questa Corte ogni possibilità verifica del vizio dedotto ed il motivo di ricorso si appalesa manifestamente infondato.

2.) Del pari infondato è il motivo doglianza relativo alla dichiarazione di nullità dei verbali difensivi, in ragione della mancata sottoscrizione di ogni foglio del verbale, redatto in sede di investigazioni difensive.

Il ricorrente sostiene che i verbali delle dichiarazioni dei soggetti in grado di riferire, redatti, nell'ambito di investigazioni difensive senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 137 c.p.p. non siano affetti da patologia così grave da determinarne la nullità ai sensi dell'art. 142 c.p.p., e siano comunque esenti da sanzione che li espungano dal contesto probatorio. Le cose stanno diversamente: l'art. 391 bis c.p.p., nel disciplinare le modalità di ricezione di dichiarazioni ed assunzioni di informazioni da parte del difensore, prevede, al comma 6, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ricevute o delle informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni regolate ai commi precedenti. Fra tali disposizioni, il comma due prevede che il difensore può chiedere alla persona in grado di riferire circostanze utili, di rendere informazioni, da documentare secondo le modalità previste dall'art. 391 ter c.p.p.. Ne consegue che, se la modalità di documentazione non è in linea con la disposizione di cui all'art. 391 ter c.p.p., che rimanda all'osservanza delle disposizioni di cui al titolo 3 del libro 2 e quindi anche all'art. 137 c.p.p., l'informazione assunta è inutilizzabile. Pertanto è vero che non si possa parlare di nullità dei verbali, come invece ritenuto dal Tribunale di Catanzaro, ma ciò solo perchè la palese patologia da cui sono affetti quei verbali, per espresso rinvio dell'art. 391 ter c.p.p., è ascrivibile nell'ambito della più grave sanzione della inutilizzabilità.

E' da escludere, infatti, che sia applicabile l'art. 142 c.p.p. che, in ragione della formazione del verbale in un ambito istituzionale ed ontologicamente garantito da imparzialità, limita la sanzione alla nullità del "verbale" per l'assenza di sottoscrizione del pubblico ufficiale. Gli artt. 391 bis e 391 ter c.p.p. regolano specificamente le informazioni rese al difensore o ad un suo sostituto e la documentazione delle stesse: la caratteristica pregnante di tali operazioni è che non interviene un pubblico ufficiale nè l'operazione viene gestita in ambito di giustizia istituzionalizzato.

All'assenza delle pregnanti garanzie di imparzialità che offre l'ufficio di giustizia si sopperisce, allora, con l'assoluto rigore costituito dalla sanzione di inutilizzabilità; il ricorso alla censura più severa è ragionevolmente giustificato dal fatto che alla documentazione non procede il pubblico ufficiale, che tale qualità sicuramente non è ascrivibile al difensore ed al suo sostituto, nè rilevanza in tal senso assumono le persone di loro esclusiva fiducia che materialmente possono redigere il verbale.

Va quindi corretta la decisione del Tribunale di Catanzaro nel senso che i verbali delle dichiarazioni delle persone informate, resi nell'ambito di indagini difensive, perchè privi delle firme previste dall'art. 391 ter c.p.p. sono inutilizzabili e non, semplicamente, nulli.

Il relativo motivo di ricorso deve,pertanto, essere rigettato.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria dovrà provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009