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Incassa pensione del padre deceduto: truffa e falso (Cass. 28831/18)

21 giugno 2018, Cassazione penale

Sussiste la truffa anche quando la vittima del raggiro è diversa dalla vittima che subisce danno, ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato.

Non è innocuo il falso idoneo  ad ingannare comunque la fede pubblica;

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE - SENTENZA 21 giugno 2018, n.28831 - Pres. Cervadoro – est. Filippini

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 21.10.2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Barcellona P. di G. del 15.10.2014, che aveva condannato FO. Do. alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 483, 493 e 61 n. 2 cod. pen. (capo A), nonché 640 commi 1 e 2 n. 1 cod.pen. (capo B), commessi in data 1.12.2009, allorché, recatasi presso l'ufficio postale per riscuotere la pensione del genitore come da specifica delega, attestava falsamente all'ufficiale postale l'esistenza in vita del padre Fo. Giuseppe invece già deceduto da qualche ora, con danno per l'INPS.

2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza della responsabilità dell'imputata rispetto ai reati ascritti sotto il profilo oggettivo e soggettivo nonché in subordine in punto di riduzione della pena.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputata tramite difensore, sollevando i seguenti motivi:

3.1. violazione di legge e vizio della motivazione, nonché travisamento della prova desunta dalla deposizione del funzionario INPS Al. Ca.; infatti, dalle affermazioni rese da quest'ultimo testimone, il rateo pensionistico di causa, alla data del prelievo, 1.12.2009, era già maturato per il beneficiario (deceduto in pari data) e dunque il pagamento non costituiva un danno ingiusto per l'istituto erogante; tale circostanza era stata anche affermata in fase d'indagine dal predetto funzionario in apposita dichiarazione, attestante altresì che in tal caso l'INPS non emette richieste di rimborso. Tutto ciò avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a rinnovare l'escussione del teste, sollecitata dalla difesa. Né è stata valutata l'affermazione difensiva circa la mancanza di volontarietà della falsa dichiarazione.

3.2. violazione di legge in relazione alla ipotesi di falso innocuo, dal momento che l'erogazione del rateo non costituisce danno per l'ente erogante, che nelle ipotesi di causa (e cioè in quelle di decesso avvenuto lo stesso giorno della riscossione, seppure in orario antecedente, casi nei quali l'INPS) non attiva procedure di recupero, come affermato dal teste sopra indicato.

3.3. violazione di legge e omessa motivazione in relazione alla truffa per carenza dell'elemento costitutivo degli artifici o raggiri, non ravvisabile nei confronti delle coeredi dell'imputata che, secondo la prospettazione della Corte territoriale, costituirebbero le reali persone offese dal reato; carente è comunque la dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rispetto agli elementi costitutivi della ingiustizia del profitto e del danno relativi alle coeredi.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati.

1. Nessuna violazione di legge ricorre.

1.1. Quanto al reato di truffa, e alla sussistenza del danno per l'ente che ha erogato la pensione (l'INPS), i giudici del merito hanno adeguatamente chiarito che, quand'anche si dovesse ammettere che al momento del decesso del titolare (1.12.2009) questi avesse già maturato il diritto al rateo di pensione riscosso dall'imputata, il pagamento effettuato da parte dell'ufficio postale in favore di persona oramai non più titolata ha comportato per l'INPS una ipotesi di pagamento nelle mani di persona non titolata, con conseguente esposizione al rischio di dover nuovamente adempiere nei confronti degli effettivi aventi diritto (e cioè degli eredi del titolare).

1.2. Quanto alla integrazione del reato di falso (commesso attestando falsamente all'ufficiale postale l'esistenza in vita del titolare delle pensione), la presenza del richiamato profilo di danno esclude in radice la ricorrenza di un falso innocuo.

Peraltro, secondo la condivisa giurisprudenza (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Rv. 261812), quest'ultima ipotesi può ricorrere solo allorché l'infedele attestazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplica effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica; e, nella fattispecie, l'idoneità ingannatoria della falsa attestazione di causa è stata chiaramente ravvisata dai giudici del merito nella induzione in errore del funzionario postale.

1.3. Quanto al tema della configurabilità della truffa laddove gli artifici o raggiri siano utilizzati nei confronti di soggetto diverso da colui che sopporta il danno, secondo la condivisa giurisprudenza (Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Rv. 257495), il delitto in parola è ravvisabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato. Esattamente come è nella fattispecie. Tutti profili, questi ultimi, ravvisati nel caso di specie.

2. Né sussiste alcun vizio della motivazione, peraltro genericamente dedotto, in relazione al profilo del dolo in capo all'imputata rispetto alla falsa attestazione. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Al riguardo, le due sentenze ampiamente illustrano il profilo della necessaria consapevolezza, in capo alla Fo. Do., dell'avvenuto decesso del padre (cfr. pagg. 4-5- della sentenza di primo grado).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 2.000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.