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Imputato deve essere informato della riqualificazione del fatto prima della sentenza (Corte EDU, Drassich, 2007)

11 dicembre 2007, Corte europea per i diritti dell'Uomo

In materia penale, una informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo.

L'atto d'accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, e l'articolo 6 § 3 a) riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti.

La portata di questa disposizione deve essere valutata in particolare alla luce del più generale diritto a un processo equo sancito dal paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione. 

Le disposizioni dell'articolo 6 § 3 a) non impongono alcuna forma particolare per quanto riguarda il modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e del motivo dell'accusa formulata nei suoi confronti. Esiste peraltro un legame tra i commi a) e b) dell'articolo 6 § 3, e il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa deve essere considerato alla luce del diritto per l'imputato di preparare la sua difesa.

Se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
SECONDA SEZIONE

CAUSA DRASSICH c. ITALIA (Ricorso n. 25575/04)

SENTENZA
STRASBURGO, 11 dicembre 2007

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite nell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Potrà subire delle modifiche nella forma.

Nella causa Drassich c. Italia,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

F. TULKENS, presidente,
I. CABRAL BARRETO,
R. TÜRMEN,
V. ZAGREBELSKY,
A. MULARONI,
D. JOCIENE,
D. POPOVIC, giudici,
e da S. DOLLÉ, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 novembre 2007,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quest'ultima data:

PROCEDURA

All'origine della causa vi è un ricorso (n. 25575/04) presentato contro la Repubblica italiana e con cui un cittadino di tale Stato, il sig. Mauro Drassich ("il ricorrente"), ha adito la Corte il 14 luglio 2004 in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ("la Convenzione").
Il ricorrente è rappresentato dall'avv. L. Stortoni del foro di Bologna. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, I.M. Braguglia, e dal suo co-agente aggiunto, N. Lettieri.
Il ricorrente si lamentava per l'iniquità del procedimento penale a suo carico a causa della riqualificazione dei fatti per i quali era perseguito e dell'impossibilità di difendersi dalla nuova accusa.
Il 10 novembre 2005 la Corte ha deciso di informare il Governo del ricorso. Avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 29 § 3, essa ha deciso che sarebbero state esaminate nel contempo la ricevibilità e la fondatezza della causa.

IN FATTO

I - LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
 
Il ricorrente è nato nel 1958 ed è residente a Trieste. Al momento in cui ha presentato il ricorso, era detenuto nell'istituto penitenziario di Torino.
Magistrato presso il tribunale di Pordenone, egli era incaricato della direzione della sezione del tribunale che trattava le cause di fallimento.
Con provvedimento in data 20 gennaio 1995 egli fu rinviato a giudizio dinanzi al tribunale di Venezia per i reati di corruzione, falso e abuso d'ufficio.
Era accusato di avere nominato personalmente i curatori e i commissari giudiziari in centoottanta procedure fallimentari. A tale scopo, egli aveva falsificato i decreti di nomina che, secondo la legge, devono obbligatoriamente essere adottati collegialmente. Inoltre, era imputato di avere calcolato le retribuzioni dovute ai professionisti, come i curatori, i periti e i consulenti commerciali, secondo le tabelle massime fissate dalla legge, percependo in cambio dei vantaggi patrimoniali da parte di alcuni di essi.
Il terzo capo d'accusa a carico del ricorrente, relativo al reato di corruzione, era così formulato: "Reato previsto e punito dall'articolo 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) per avere, nella sua qualità di magistrato presso il tribunale di Pordenone (&), compiuto atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, scegliendo i curatori e i commissari giudiziari contrariamente ai doveri di trasparenza, correttezza e buona gestione della pubblica amministrazione (&) e, in ogni caso, per avere, contrariamente ai doveri di fedeltà, imparzialità e probità, ricevuto denaro e altri benefici da parte di curatori, periti e consulenti commerciali (&)".
Il 20 dicembre 1996 la Procura di Venezia rinviò a giudizio il ricorrente e quattro consulenti commerciali, questi ultimi con l'accusa di avere beneficiato delle nomine irregolari e di avere consegnato in cambio al ricorrente delle somme di denaro e degli oggetti di valore. Il decreto di rinvio a giudizio faceva riferimento al terzo capo d'accusa del decreto del 20 gennaio 1995.
L'istruzione della causa iniziò nel gennaio 1998. All'udienza del 28 gennaio 1998 i due procedimenti a carico del ricorrente furono riuniti.
Il ricorrente non negò i fatti. Tuttavia, egli affermò di essersi conformato ad una prassi esistente in vari tribunali italiani allo scopo di alleggerire i suoi colleghi magistrati da incarichi legati alla nomina dei curatori e dei commissari giudiziari a causa del carico esorbitante di lavoro che grava sul tribunale. Quanto alla questione delle retribuzioni accordate ai professionisti, egli sostenne di aver voluto organizzare il lavoro della sezione del tribunale di cui era responsabile su un modello di efficienza e di collaborazione con questi ultimi, accordando indiscriminatamente delle retribuzioni elevate pur rispettando i criteri di calcolo fissati dalla legge.
Con sentenza in data 21 ottobre 1998 il tribunale di Venezia dichiarò il ricorrente colpevole di falso e di cinque episodi di corruzione, mentre il reato di abuso d'ufficio fu assorbito da quest'ultimo reato.
Il ricorrente fu condannato a una pena globale di tre anni ci reclusione. Gli furono riconosciute delle circostanze attenuanti a causa della sua personalità e del suo comportamento durante il processo.
Il ricorrente e il pubblico ministero interposero appello. Con sentenza in data 12 febbraio 2002 la corte d'appello di Venezia confermò la condanna del ricorrente per i reati di falso e di corruzione. Tuttavia, dichiarando il ricorrente colpevole di otto episodi di corruzione, la corte d'appello aumentò la pena a tre anni e otto mesi di reclusione.
Il ricorrente presentò ricorso per cassazione. In uno dei suoi motivi di ricorso, egli affermò che il reato di corruzione, tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui aveva beneficato, era prescritto dall'agosto 2001.
Con sentenza in data 4 gennaio 2004, il cui testo fu depositato in cancelleria il 17 maggio 2004, la Corte di cassazione respinse il ricorso del ricorrente. A proposito dell'eccezione del ricorrente relativa alla prescrizione del reato di corruzione, l'alta giurisdizione affermò che era necessario riqualificare i fatti, avvalendosi anche del suo potere istituzionale di attribuire ai fatti delittuosi la giusta qualificazione giuridica. Essa affermò che l'esclusione di una causa di estinzione del reato che potrebbe eventualmente derivare dalla riqualificazione non può essere considerata una reformatio in pejus, nella misura in cui la pena inflitta non viene aggravata.
La Corte di cassazione considerò che, tenuto conto della natura degli atti che erano stati oggetto della corruzione e del fatto che essi erano stati compiuti dal ricorrente nell'esercizio della funzione giudiziaria, i fatti della presente causa dovevano essere qualificati come "corruzione in atti giudiziari" ai sensi dell'articolo 319ter del codice penale. Tale reato, punito più severamente di quello, autonomo, previsto dall'articolo 319, si applica quando la corruzione è stata commessa allo scopo specifico di favorire o di danneggiare una delle parti al processo. A tale proposito, essa affermò che i curatori e i commissari giudiziari devono essere considerati "parti al processo", poiché hanno un interesse, diretto o indiretto, all'esito della procedura fallimentare. Tenuto conto del fatto che la qualificazione giuridica dei fatti considerata comportava, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti, una pena superiore a cinque anni di reclusione, la Corte di cassazione concluse che il termine legale previsto dall'articolo 157 del codice di procedura penale per la prescrizione del reato non era ancora trascorso e rigettò l'eccezione sollevata dal ricorrente.

II - IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

Il codice penale
 
L'articolo 319 del codice penale recita:
"Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare (&) un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni".
L'articolo 319bis prevede le circostanze aggravanti del reato sopra descritto:
"Circostanze aggravanti. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".
L'articolo 319ter dello stesso codice dispone:
"Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati nell'articolo (&) 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
(&) se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni ".

Il codice di procedura penale

Ai sensi dell'articolo 157 § 1, comma 4, del codice penale, la prescrizione estingue il reato in cinque anni se il esso è punito con la reclusione inferiore a cinque anni. Ai sensi del secondo paragrafo di questo stesso articolo, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge.
Ai sensi dell'articolo 521 §§ 1 e 2 del codice di procedura penale: "1. Nella sentenza, il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza. 2. Il giudice dispone (&) la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (&)". L'articolo 522 § 1 del codice di procedura penale stabilisce che: "L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità".

La giurisprudenza della Corte di cassazione
 
Nella sua sentenza n. 45275 del 16 novembre 2001 la Corte di cassazione affermò che:
"L'articolo 319ter del codice penale (corruzione in atti giudiziari) configura un reato autonomo e non una circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto ai delitti di corruzione previsti dagli articoli 318 e 319 dello stesso codice. In effetti, oltre al diverso nomen juris del delitto e al fatto che il secondo paragrafo dell'articolo prevede delle circostanze aggravanti, tale reato comporta l'elemento intenzionale specifico di favorire o danneggiare una parte al processo".

IN DIRITTO

I - SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 §§ 1 E 3 a) e b) DELLA CONVENZIONE
 
Il ricorrente si lamenta per l'iniquità del processo penale a suo carico e sostiene che il suo diritto di difesa è stato violato. Egli invoca l'articolo 6 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, recita:
"1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (&), da un tribunale (&) il quale sia chiamato a pronunciarsi (&) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.
(&) 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico ;
b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (&)".
Il Governo si oppone a questa tesi.

Sulla ricevibilità
 
La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva inoltre che quest'ultimo non si scontra con nessun altro motivo di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

Sul merito
Argomenti delle parti
 
Il ricorrente non contesta il diritto delle autorità nazionali di riqualificare i fatti. Egli contesta solo le condizioni in cui una tale riqualificazione è intervenuta e il fatto di non esserne stato informato in tempo utile. Contrariamente alla causa De Salvador Torres c. Spagna (sentenza del 24 ottobre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996 V), citata dal Governo (paragrafo 29 infra), i fatti riqualificati non gli sono mai stati notificati, ed egli non ha mai avuto la possibilità di preparare la sua difesa rispetto alla nuova accusa o di discutere sulla fondatezza di quest'ultima.
Il ricorrente sostiene inoltre che la riqualificazione della sua accusa ha avuto gravi ripercussioni sulla pena che gli è stata inflitta. Egli fa osservare che, se il delitto di corruzione fosse stato dichiarato prescritto, il calcolo della pena globale nei suoi confronti sarebbe stato inferiore a tre anni di reclusione ed egli avrebbe potuto beneficiare di una misura alternativa alla detenzione.
Il Governo afferma che la riqualificazione operata dalla Corte di cassazione non ha in alcun modo comportato una modifica dei fatti ascritti al ricorrente all'inizio del procedimento. Solo il nomen juris del reato sarebbe stato modificato, il che rientra perfettamente nelle competenze dell'alta giurisdizione e prevede un'applicazione uniforme della legge.
Inoltre, la Corte di cassazione avrebbe applicato una giurisprudenza consolidata che le permette di rettificare la qualificazione giuridica dei fatti quando la pena che ne risulta non è aggravata. A questo proposito, il Governo fa valere che la riqualificazione controversa ha riguardato solo il reato di corruzione, mentre il quantum della pena sarebbe stato determinato dal reato di falso.
In ogni caso, il reato previsto dall'articolo 319ter non costituisce una circostanza aggravante del reato di corruzione semplice previsto dall'articolo 319, che era stato inizialmente imputato al ricorrente. Il Governo sottolinea le similitudini del presente ricorso con la causa De Salvator Torres c. Spagna (già cit.) e sostiene che il fatto che la corruzione sia stata commessa nell'esercizio della funzione giudiziaria e il fatto che essa fosse volta a favorire una parte al processo costituivano degli elementi intrinseci dell'accusa iniziale risultanti dal decreto di rinvio, contro la quale il ricorrente ha avuto la possibilità di difendersi per tutto il processo.
Il Governo richiama l'attenzione della Corte sul testo del decreto di rinvio e sostiene che vi erano riportati tutti gli elementi costitutivi del reato per il quale il ricorrente è stato condannato in ultimo grado.

Valutazione della Corte
La Corte ricorda che le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 6 rivelano la necessità di porre una cura particolare nel notificare l'"accusa" all'interessato. Poiché l'atto d'accusa svolge un ruolo fondamentale nel procedimento penale, l'articolo 6 § 3 a) riconosce all'imputato il diritto di essere informato non solo del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti (Pélissier e Sassi c. Francia (GC), n. 25444/94, § 51, CEDU 1999 II).
La portata di questa disposizione deve essere valutata in particolare alla luce del più generale diritto a un processo equo sancito dal paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione. In materia penale, una informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato, e dunque la qualificazione giuridica che la giurisdizione potrebbe considerare nei suoi confronti, è una condizione fondamentale dell'equità del processo.
Peraltro, le cose non cambiano in materia civile, dato che la Corte ha affermato che il giudice deve rispettare il principio del contraddittorio e dare alle parti la possibilità di conoscere e discutere tutte le questioni fondamentali per l'esito del procedimento, in particolare quando esso rigetta un ricorso per cassazione o pone fine a una causa sulla base di un motivo sollevato d'ufficio (Clinique des Acacias e altri c. Francia, nn. 65399/01, 65406/01, 65405/01 e 65407/01, § 38, 13 ottobre 2005; Prikyan e Angelova c. Bulgaria, n. 44624/98, § 52, 16 febbraio 2006).
Le disposizioni dell'articolo 6 § 3 a) non impongono alcuna forma particolare per quanto riguarda il modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e del motivo dell'accusa formulata nei suoi confronti. Esiste peraltro un legame tra i commi a) e b) dell'articolo 6 § 3, e il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa deve essere considerato alla luce del diritto per l'imputato di preparare la sua difesa (Pélissier e Sassi c. Francia già cit., §§ 52-54). Se i giudici di merito dispongono, quando tale diritto è loro riconosciuto nel diritto interno, della possibilità di riqualificare i fatti per i quali sono stati regolarmente aditi, essi devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti.
Nella fattispecie, il motivo di ricorso del ricorrente riguarda il fatto di essere stato condannato per un reato, la corruzione in atti giudiziari, che non era menzionato nel suo rinvio a giudizio e che non gli è stato comunicato in nessuna fase del procedimento.
La Corte osserva anzitutto che la riqualificazione in questione ha avuto luogo al momento della deliberazione della corte di cassazione. Inoltre, non sembra che il pubblico ministero o uno dei magistrati che compongono il collegio dell'alta giurisdizione abbia evocato l'opportunità di riqualificare i fatti della causa in una fase anteriore del procedimento (Pélissier e Sassi c. Francia già cit., § 55; a contrario, Backstrom e Andersson c. Svezia (dec.), n. 67930/01, del 5 settembre 2006). In queste condizioni, non è stabilito che il ricorrente fosse stato avvertito della possibilità di una riqualificazione dell'accusa formulata nei suoi confronti e, ancora meno, che egli abbia avuto l'occasione di discutere in contraddittorio la nuova accusa (a contrario, D.C. c. Italia (dec.), n. 55990/00, non pubblicata). Del resto, il Governo non presenta alcun argomento in proposito.
Resta da esaminare, alla luce della nozione, nel diritto italiano, del reato di corruzione in atti giudiziari, se fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata.
A questo proposito, la Corte non può seguire il ragionamento del Governo, secondo il quale il reato in questione costituisce una semplice circostanza aggravante del reato di corruzione semplice.
In effetti, è giocoforza constatare che la Corte di cassazione ha affermato, nella sua sentenza pronunciata contro il ricorrente, che la corruzione in atti giudiziari costituisce un reato "autonomo", punito più severamente della corruzione semplice a causa dello "scopo specifico di favorire o di danneggiare una delle parti al processo" (paragrafo 17 supra). Per di più, questo stesso principio è già stato affermato dall'alta giurisdizione in una sentenza del 2001 (paragrafo 21 supra).
La Corte osserva che, se è vero che gli articoli 319 e 319ter si trovano nella stessa sezione del codice penale, queste due disposizioni si distinguono chiaramente per uno dei loro elementi costitutivi.
Certo, come ha affermato il Governo, l'elemento materiale dei due reati è lo stesso, ossia la commissione di atti contrari ai doveri propri a un funzionario pubblico allo scopo di percepire dei benefici. Tuttavia, come la Corte ha appena constatato, il reato di corruzione in atti giudiziari necessita anche della presenza di un elemento intenzionale specifico (Sadak e altri c. Turchia, nn. 29900/96, 29901/96, 29902/96 e 29903/96, § 54, CEDU 2001 VIII; a contrario, De Salvador Torres c. Spagna, già cit., § 33).
Orbene, la Corte non ha il compito di valutare la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti, in particolare rispetto alla questione di stabilire gli atti delittuosi erano stati compiuti allo scopo di privilegiare una delle parti al processo. Essa osserva semplicemente che è plausibile sostenere che tali mezzi sarebbero stati diversi da quelli scelti per contestare l'azione principale (Pélissier e Sassi c. Francia, già cit., § 60; Sadak e altri c. Turchia, già cit., § 55).
Infine, per quanto riguarda le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente, la Corte osserva che la Corte di cassazione procedette alla riqualificazione dei fatti della causa nell'ambito dell'esame dell'eccezione di prescrizione del reato sollevata dal ricorrente. L'alta giurisdizione motivò il rigetto di detta eccezione sulla base della nuova qualificazione giuridica dei fatti e tenuto conto del limite massimo della pena applicabile al reato di corruzione in atti giudiziari, più elevato rispetto a quello previsto per il reato di corruzione semplice.
Pertanto, la Corte non può sostenere la tesi del Governo secondo la quale la modifica dell'accusa non ha influenzato la determinazione della pena pronunciata nei confronti del ricorrente.
Considerati tutti questi elementi, la Corte ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto del ricorrente ad essere informato in maniera dettagliata della natura e dei motivi dell'accusa formulata nei suoi confronti, nonché del suo diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della sua difesa.
Pertanto, vi è stata violazione del paragrafo 3 a) e b) dell'articolo 6 della Convenzione, combinato con il paragrafo 1 dello stesso articolo, che prescrive un processo equo.

II - SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
 
Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa."
Il ricorrente non ha presentato alcuna domanda di equa soddisfazione entro il termine che era stato fissato a tale scopo. Pertanto la Corte ritiene che non sia opportuno accordargli somme a titolo dell'articolo 41 (Willekens c. Belgio, n. 50859/99, § 27, 24 aprile 2003).
Tuttavia, quando la Corte conclude che un privato è stato condannato all'esito di un procedimento inficiato da inosservanze delle esigenze dell'articolo 6 della Convenzione, un nuovo processo o una riapertura del procedimento, su richiesta dell'interessato, rappresenta in linea di principio un mezzo appropriato per porre rimedio alla violazione constatata (v. Öcalan c. Turchia (GC), n. 46221/99, § 210 in fine, CEDU 2005 IV; Ünsal c. Turchia, n. 24632/02, § 36, 20 febbraio 2007).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

Dichiara il ricorso ricevibile;
Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 a) e b) della Convenzione.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto l'11 dicembre 2007 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

S. DOLLÉ
Cancelliere

F. TULKENS
Presidente

All'origine della causa vi è un ricorso (n. 25575/04) nei confronti della Repubblica Italiana con il quale un cittadino Mauro Drassich ha adito la Corte il 14 luglio 2004 in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il 10 novembre 2005 la Corte ha deciso di informare il Governo dell'esistenza del ricorso. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'art. 35 § 3 della Convenzione e non si scontra con nessun altro motivo di irricevibilità; pertanto lo ha dichiarato ricevibile.
Il ricorrente si lamenta per l'iniquità del processo penale a suo carico e sostiene che il suo diritto di difesa è stato violato.
Il ricorrente, imputato di corruzione, aveva dedotto davanti alla Corte di cassazione la prescrizione del reato. La Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso - decisione n. 23024 del 4 gennaio 2004 - riqualificando i fatti nella fattispecie di cui all'art. 319 ter c. p.
La Corte di Cassazione aveva affermato il principio che anche quando il ricorso per cassazione sia stato proposto dal solo imputato, la Suprema Corte ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica. Viene esclusa l'applicazione di una causa di estinzione, qualora il fatto per effetto della diversa qualificazione configuri un reato più grave di quello in precedenza considerato dal giudice a quo, non rientrando più nei limiti per l'applicazione della causa estintiva. Tale pronuncia secondo la Suprema Corte è di mera rettifica; non può ritenersi illegittima e non determina una "reformatio in pejus".
Il ricorrente davanti alla Corte Europea ha contestato le condizioni nelle quali è intervenuta la riqualificazione e il fatto di non esserne stato informato in tempo utile.
La replica del Governo italiano ha sostenuto che la diversa qualificazione non ha comportato una modifica dei fatti addebitati originariamente al ricorrente, costituendo il reato previsto dall'art.319 ter c.p. un'ipotesi aggravata degli stessi.
La Corte Europea ha accolto il ricorso, constatando la violazione del § 3 a) e b) dell'art. 6 della Convenzione combinato con il § 1 dello stesso articolo, che prescrive un equo processo: il ricorrente era stato condannato per un reato, la corruzione in atti giudiziari, che non era indicata nel rinvio a giudizio e che non gli era stata comunque comunicata in alcuna fase del processo.
La sentenza è divenuta definitiva il giorno 11 marzo 2008 (ex art. 44 § 2 della Convenzione).