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Illegittimo richiedere tabulati telefonici di giornalista investigativo se .. (Corte EDU, Sedletska, 2021)

1 aprile 2021, Corte europea per i diritti dell'Uomo

Una richiesta del traffico telefonico di un/a giornalista (date, orari, durata delle chiamate, numeri di telefono, messaggi di testo inviati e ricevuti e la posizione della giornalista al momento di ogni chiamata o messaggio) da parte delle autorità di indagine viola l'articolo 10 della Convenzione europea per i diritti dell'Uomo per un’interferenza ingiustificata nel diritto alla protezione delle fonti giornalistiche.

 In particolare, la giornalista ucraina nel ricorso lamentava l’assenza nell’ordinamento interno di sufficienti garanzie procedurali volte alla protezione delle fonti giornalistiche e che l’udienza che ha autorizzato la raccolta dei suoi dati telefonici si sia svolta senza la sua partecipazione e senza alcuna notificazione preventiva. In secondo luogo, la ricorrente contesta che tale autorizzazione rappresenti una ingerenza “necessaria in una società democratica”, perché non supportata da una necessità sociale pressante in relazione allo scopo perseguito e comunque sproporzionata per la quantità e l’entità dei dati raccolti.

La Corte innanzitutto riconosce che la condotta di raccolta di dati telefonici concernenti le comunicazioni tra un giornalista e le sue fonti rappresenti una interferenza ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione. Rispetto ai requisiti di liceità dell’interferenza, la Corte ritiene che questa sia “prescritta dalla legge” e persegua scopi legittimi.

Rispetto alla necessità dell’interferenza in una società democratica, la Corte valuta che le ragioni addotte dalle autorità giudiziarie nazionali per giustificare l'ingerenza nei diritti del ricorrente non siano sufficienti a dimostrare che l'ingerenza sia proporzionata e che corrisponda a un bisogno sociale pressante.

In particolare, la Corte ritiene sproporzionata l’ampia gamma di dati della ricorrente raccolti dall’autorità giudiziaria nonché il periodo (di ben sedici mesi) entro cui tale attività investigativa si è svolta. Tale valutazione prende anche in considerazione il tipo di attività giornalistica esercitata dalla ricorrente: avendo questa ad oggetto principalmente casi di corruzione, un indiscriminato potere di accesso alle sue comunicazioni telefoniche ha come effetto quello di determinare un eccessivo rischio di pregiudicare gli interessi protetti dall’articolo 10 della Convenzione. Inoltre, l'ordinanza di autorizzazione del tribunale non conteneva alcuna garanzia che escludesse la possibilità che le informazioni raccolte venissero utilizzate per scopi non collegati all'indagine penale in corso, ad esempio per individuare ulteriori fonti giornalistiche diverse dall’indagato. La Corte quindi conclude che la portata dell'autorizzazione di accesso ai dati nell'ordinanza del tribunale sia gravemente sproporzionata rispetto agli obiettivi legittimi di indagare su una presunta fuga di informazioni all’interno delle forze armate. 

Infine, la Corte giudica carente l’ordinanza del tribunale sotto il profilo della sua motivazione, che avrebbe dovuto dare atto di come il sequestro dei dati della ricorrente fosse giustificato da un'esigenza imperativa di interesse pubblico. In particolare, il giudice nazionale avrebbe dovuto indicare perché la raccolta dei suddetti dati fosse vitale per la lotta a reati gravi, accertare che non vi fossero ragionevoli misure alternative e, infine, dimostrare che l'interesse legittimo alla divulgazione superava chiaramente l'interesse pubblico alla protezione delle fonti giornalistiche. Tali elementi non sono stati sufficientemente motivati dalla sentenza.

Per tutte queste ragioni, la Corte ritiene violato l’articolo 10 della Convenzione per difetto di necessità in una società democratica della misura adottata dall’autorità nazionale.

 (traduzione informale canestriniLex.com)

 

Corte europea per i diritti dell’UOMO

QUINTA SEZIONE

CASO DI SEDLETSKA c. UCRAINA

(Applicazione n. 42634/18)

SENTENZA

Art 10 - Libertà di espressione - Protezione delle fonti giornalistiche -

Interferenza con i diritti della ricorrente a causa dell'accesso autorizzato dal giudice ai suoi

dati delle sue comunicazioni telefoniche mobili non è "necessaria in una società

società democratica": gravemente sproporzionata e non giustificata da una "esigenza imperativa

esigenza imperativa di interesse pubblico".

STRASBURGO

1° aprile 2021

Questa sentenza diventerà definitiva nelle circostanze di cui all'articolo 44 § 2 della

Convenzione. Essa può essere soggetta a revisione editoriale.

 

Nella causa Sedletska c. Ucraina,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (quinta sezione), riunita in una

Sezione composta da:

Síofra O'Leary, Presidente,

Stéphanie Mourou-Vikström,

Lətif Hüseynov,

Lado Chanturia,

Ivana Jelić,

Arnfinn Bårdsen, giudici,

Sergiy Goncharenko, giudice ad hoc,

e Victor Soloveytchik, cancelliere di sezione,

visto: il ricorso (n. 42634/18) contro l'Ucraina presentato

alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da parte di una

cittadina ucraina, la signora Nataliya Yuriyivna Sedletska ("la ricorrente"), il

10 settembre 2018;

la decisione di notificare la domanda al governo ucraino

governo ucraino ("il governo");

la decisione di indicare un provvedimento provvisorio al

Governo ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte;

il ritiro di Ganna Yudkivska, il giudice eletto per l

Ucraina, a sedere nella causa (articolo 28 § 3 del regolamento della Corte) e la

decisione del presidente della sezione di nominare il sig. Sergiy Goncharenko

a sedere come giudice ad hoc (articolo 26 § 4 della Convenzione e

articolo 29 § 1 (a));

le osservazioni presentate dal governo convenuto e le

osservazioni in risposta presentate dal ricorrente;

i commenti presentati da Media Legal Defence Initiative e

Human Rights Platform, che sono stati autorizzati ad intervenire dal

Presidente della Sezione ai sensi dell'articolo 36 § 2 della Convenzione e

dell'articolo 44 § 3 del Regolamento della Corte;

avendo deliberato in privato il 9 marzo 2021,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

 

INTRODUZIONE

  1. Il presente caso riguarda denunce sollevate ai sensi degli articoli 10 e 13

della Convenzione di interferenza con la protezione delle fonti giornalistiche

a causa dell'autorizzazione giudiziaria concessa alle autorità inquirenti

alle autorità investigative di accedere ai dati delle comunicazioni della ricorrente memorizzati dal suo

operatore di telefonia mobile e la mancanza di rimedi effettivi in relazione alla sua

denuncia in questione.

 

I FATTI

 

  1. La ricorrente è nata nel 1987 e vive a Kiev. Era

rappresentata dal signor S. Zayets e dalla signora L. Pankratova, avvocati che esercitano rispettivamente a

Irpin e Kiev rispettivamente.

  1. Il governo era rappresentato dal suo agente, sig. I. Lishchyna.
  2. I fatti del caso, come presentati dalle parti, possono essere riassunti

come segue.

 

  1. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

 

  1. Contesto del caso

 

  1. Il ricorrente è un giornalista dell'ufficio di Kiev di Radio Free

Europa/Radio Liberty. È anche caporedattore del programma televisivo "Schemes:

Corruzione in dettaglio" programma televisivo. Il programma è stato

dal 2014 e molti dei suoi temi riguardano alti procuratori e politici.

politici.

  1. Nel 2015 l'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina ("il

NABU") ha avviato un procedimento penale contro un procuratore, K., per

sospettato di arricchimento indebito. Nell'ambito di tale procedimento, nel

periodo tra maggio e luglio 2016, il NABU ha intercettato il telefono della

N., la compagna di K.

  1. Nel 2017 K. ha iniziato a lavorare presso l'ufficio del procuratore generale ("il

PGO").

  1. Il 13 novembre 2017 il sito web dei media Obozrevatel ha pubblicato un

articolo in cui si affermava che nell'estate del 2017 il capo della NABU, S., aveva

tenuto una riunione a porte chiuse con alcuni rappresentanti dei media durante la quale aveva rivelato informazioni riservate su alcune indagini penali in corso

indagini in corso, tra cui quella contro K. Da questo articolo risultava

che, tra le altre cose, i rappresentanti dei media avevano ascoltato una

registrazione di una conversazione telefonica registrata tra la signora N. e il suo

conoscente, in cui i due discutevano di dettagli della vita privata della signora N.

vita privata della signora N. L'articolo di Obozrevatel era accompagnato da un file audio

presentato come la registrazione audio di tale incontro, compresa la registrazione della conversazione telefonica della sig.ra N. con il suo conoscente.

  1. Lo stesso giorno M., un membro del Parlamento, ha denunciato al

Procuratore generale che il suddetto articolo era illegale e aveva indicato

che anche S. aveva violato le regole di riservatezza relative ai procedimenti penali in corso

procedimento penale, nonché il diritto al rispetto della vita privata della signora N.

nel divulgare informazioni su di lei ai giornalisti.

  1. Il 15 novembre 2017 la sig.ra N. ha anche presentato una denuncia al PGO per la

stessa vicenda, chiedendo che fosse avviato un procedimento penale contro S. e

i suoi colleghi per aver violato la sua vita privata e aver reso pubblico il materiale delle

indagini penali in corso.

 

  1. Indagine penale sulla presunta cattiva condotta di S.

 

  1. Il 16 novembre 2017 il PGO ha avviato un procedimento penale

contro S. ai sensi degli articoli 163, 182, 328 e 387 del codice penale per

violazione della privacy e divulgazione di informazioni riservate riguardanti

indagini penali in corso.

  1. Il 22 novembre 2017 il PGO ha chiesto al Servizio di sicurezza

dell'Ucraina ("l'SSU") conducesse un'analisi di riconoscimento vocale delle persone

presenti al presunto incontro con S. utilizzando la registrazione audio presente

nell'articolo sul sito web dei media Obozrevatel.

  1. Il 4 dicembre 2017 la SSU ha informato la PGO dei risultati di

dell'analisi del riconoscimento vocale. È stato menzionato che le voci sulla

registrazione erano probabilmente appartenenti a S., al suo vice U. e a due giornalisti, B.

e il richiedente. C'erano anche diverse altre voci che non potevano essere

identificate.

  1. Il 19 dicembre 2017 il ricorrente è stato convocato al PGO per

l'interrogatorio. Ha informato l'investigatore, I. ("l'investigatore") che, come

giornalista, comunicava con molte forze dell'ordine,

tra cui S. Le informazioni ricevute da eventi pubblici sono state utilizzate nel suo

lavoro professionale. Per quanto riguarda le informazioni ricevute in via confidenziale, lei

sosteneva che, ai sensi dell'articolo 65 del codice di procedura penale, non poteva

non poteva essere interrogata come testimone se ciò avrebbe portato all'identificazione delle sue

fonti giornalistiche. Per lo stesso motivo, si è rifiutata di rispondere alle domande

relative al presunto incontro con S. e di confermare o negare la propria

presenza a quell'incontro.

 

  1. La richiesta della PGO di accesso ai dati delle comunicazioni della ricorrente

e avvenimenti successivi

 

  1. Il 27 agosto 2018 un investigatore del PGO ha presentato una richiesta al

Tribunale distrettuale di Pecherskyy a Kiev ("il Tribunale distrettuale") per l'accesso ai

dati delle comunicazioni della ricorrente a partire dal 19 luglio 2016 (la data in cui i

risultati delle intercettazioni telefoniche della sig.ra N. sono stati formalmente documentati) al

16 novembre 2017 (data di istituzione del procedimento penale

contro S.) detenuti dal fornitore di servizi di telefonia mobile JSC "Kyivstar". Il sito

dati richiesti comprendevano date, orari, durata delle chiamate, numeri di telefono, messaggi di testo

messaggi di testo inviati e ricevuti (SMS, MMS), e la posizione del richiedente

al momento di ogni chiamata o messaggio. Le informazioni sono state richieste per

stabilire l'ora esatta e il luogo dell'incontro con S.

  1. Lo stesso giorno P., un giudice istruttore del tribunale distrettuale ("il

giudice istruttore") esaminò la richiesta dell'investigatore ed emise un'ordinanza che autorizzava la raccolta dei dati richiesti. Nell'ordinanza si notava

nell'ordinanza, in particolare, che ai sensi dell'articolo 163 del codice di

procedura penale (CCP) era possibile esaminare la questione senza che il richiedente

essere convocato, in quanto vi erano "motivi sufficienti per ritenere che esisteva

esisteva una minaccia reale di alterazione o distruzione delle informazioni richieste".

L'ordine dichiarava che non era soggetto ad appello ed era valido per un mese.

mese.

  1. Il 1° settembre 2018 un articolo sul media Court Reporter

sito web affermava che la PGO aveva iniziato a controllare le telefonate fatte da

giornalisti [senza nome] che erano stati presumibilmente presenti al presunto

incontro con S. Il sito faceva riferimento all'ordinanza del giudice istruttore del

27 agosto 2018 e conteneva un link a una versione anonima di tale

ordinanza nel registro statale unificato delle decisioni dei tribunali. L'articolo era

accompagnato da foto individuali di S. e di un certo numero di giornalisti e

attivisti dei diritti umani, tra cui il ricorrente.

  1. Il 4 settembre 2018 l'investigatore del PGO ha scritto una lettera al

fornitore di servizi mobili JSC "Kyivstar" facendo riferimento all'ordinanza del tribunale distrettuale

ordinanza del 27 agosto 2018 e informando il destinatario che i dati erano solo

richiesti circa le date, gli orari e la posizione dei telefoni cellulari del

ricorrente e di un'altra persona - a quanto pare, B., - nei pressi delle sei

strade e luoghi specificati a Kiev. Fu anche indicato che queste informazioni dovevano

essere fornite senza rivelare altri dati.

  1. Il 7 settembre 2018 la ricorrente e il suo avvocato hanno chiesto al Tribunale distrettuale

Tribunale una copia dell'ordinanza del 27 agosto 2018. La richiesta è stata rifiutata

il 10 settembre 2018.

  1. L'11 settembre 2018 la ricorrente, nonostante il fatto che

l'ordinanza del 27 agosto 2018 indicasse che non era possibile presentare un

ricorso contro di essa, l'ha impugnata dinanzi alla Corte d'appello della città di Kiev ("la

Corte d'appello") e ne ha chiesto la sospensione.

  1. Il 15 settembre 2018 il procuratore generale è stato interpellato durante una

conferenza stampa in merito ai dati richiesti dai telefoni cellulari del

ricorrente e di B. Egli ha dichiarato che, mentre la libertà di attività giornalistica

era di fondamentale importanza, alcune interferenze con essa erano giustificate a causa

alla mancanza di mezzi alternativi per ottenere informazioni sulla data in cui

in cui aveva avuto luogo l'incontro di S. con i giornalisti. Egli ha dichiarato che

l'informazione era richiesta solo da una cella della rete mobile, vale a dire

quella che copre gli uffici della NABU. Tuttavia, ha sostenuto che il periodo di

sedici mesi era giustificato. Ha anche dichiarato che in linea di principio era pronto a

mostrare la risposta del fornitore di servizi di telefonia mobile per rendere evidente che nessun

dati che identificano le fonti giornalistiche sono stati richiesti o ricevuti.

ricevuto.

  1. Il 18 settembre 2018 la Corte d'appello ha ritenuto possibile

accogliere il ricorso della ricorrente contro l'ordinanza del 27 agosto 2018 per

considerazione. Essa ha osservato che le ordinanze giudiziarie che autorizzano "l'accesso a oggetti e

documenti" ai sensi dell'articolo 163 del CCP non erano, come regola generale, non

suscettibili di appello. Tuttavia, l'articolo 309 del CCP prevedeva una

un'eccezione per i casi in cui tale ordine comporti il sequestro di oggetti o

documenti, senza i quali un imprenditore individuale o una persona giuridica non sarebbe in grado di svolgere la propria attività. Facendo riferimento, in particolare, all

importanza delle fonti giornalistiche per l'attività professionale del ricorrente

professionale della ricorrente, la Corte d'appello ha deciso che questa eccezione poteva essere applicata nel

suo caso. Il tribunale ha inoltre osservato, facendo riferimento, in particolare, all'articolo 8 della

Convenzione e alla sezione 17 della legge sul sostegno statale ai mass media e sulla

protezione sociale dei giornalisti, che il giudice istruttore della

Tribunale non aveva motivato adeguatamente l'ordinanza contestata e non aveva

non aveva rispettato i requisiti del diritto interno, in violazione dei

diritti del ricorrente. La Corte d'appello ha ritenuto, tuttavia, che la portata

dei dati richiesti nella lettera dell'investigatore del 4 settembre 2018 non fosse

non fosse eccessiva. Ha annullato l'ordinanza della Corte distrettuale e ne ha emessa una nuova

che autorizza l'accesso ai dati sulle date e gli orari di presenza del

cellulare del ricorrente in sei strade e luoghi specifici di Kiev

nel periodo dal 19 luglio 2016 al 16 novembre 2017. La parte pertinente

parte dell'ordinanza recitava come segue:

"... come correttamente rilevato dal ricorrente, e come la camera giurisdizionale concorda, il

giudice istruttore ha emesso l'ordine di accesso temporaneo ... senza il dovuto motivo,

non rispettando i requisiti legislativi, in violazione dei diritti del [ricorrente], come

giornalista, tutelati dalla legge.

Allo stesso tempo, come il procuratore ha spiegato in udienza, tali misure sono state

utilizzate al fine di raggiungere l'efficienza del suddetto procedimento penale,

in particolare, al fine di stabilire più esattamente il tempo e il luogo della commissione

di un reato, ... poiché, interrogato come testimone, [il ricorrente] si era rifiutato di

rilasciare una dichiarazione all'inchiesta a questo proposito.

Inoltre, si evince dalla lettera di [l'investigatore del PGO] del

4 settembre 2018 ... che quest'ultimo chiedeva solo il permesso di accedere ai dati

riguardanti le date e gli orari e l'ubicazione del [telefono del ricorrente] tra

19 luglio 2016 e il 16 novembre 2017 entro i confini delle stazioni base dell'

operatore situato a Kiev nelle [seguenti] strade: Surikova [Via], Bogdanivska

[Via], Shovkunenka [Via], ... Lypkivskogo [Street], Khomova Lane,

Povitroflotskiy Avenue, Solomyanska Square e l'[area coperta da queste stazioni].

La camera giurisdizionale ritiene che accogliere la suddetta richiesta dell

investigatore in questo particolare aspetto corrisponde al compito dell'indagine penale

penale di garantire un'indagine rapida, completa e imparziale e

sufficientemente salvaguardare i diritti protetti e gli interessi legittimi del [ricorrente] come

giornalista".

  1. Il 20 settembre 2018 la ricorrente e il suo avvocato hanno chiesto al

fornitore di servizi di telefonia mobile JSC "Kyivstar" e alla PGO se l?

indagini avevano avuto accesso ai dati del telefono cellulare della ricorrente in

conformità con gli ordini del 27 agosto e del 18 settembre 2018. Quindici

ONG e i media hanno fatto un "flash mob" chiedendo le stesse informazioni

al PGO. Tutte queste richieste sono state rifiutate sulla base della

riservatezza delle indagini in corso.

 

  1. PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE

 

  1. Il 10 settembre 2018 il ricorrente ha chiesto alla Corte l?

indicazione di un provvedimento provvisorio ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte.

  1. Il 18 settembre 2018 la Corte ha indicato al governo, ai sensi dell'

dell'articolo 39 del Regolamento della Corte che, nell'interesse delle parti e del corretto svolgimento del procedimento, essi dovrebbero garantire che le pubbliche

autorità si astengano dall'accedere ai dati specificati nell'ordinanza del

27 agosto 2018 riguardanti il ricorrente.

  1. Il 27 settembre 2018, intervistato durante una visita al

Parlamento, il procuratore generale ha dichiarato che nessun dato era stato ricevuto

dall'operatore di telefonia mobile, che avevano rispettato la

decisione della Corte [relativa alla misura provvisoria indicata] ma che essi

avrebbero avuto bisogno dei dati per indagare su un crimine grave e avrebbero cercato di spiegarlo

questo alla Corte.

  1. Il 16 ottobre 2018 la Corte ha prorogato la suddetta misura provvisoria

misura provvisoria indicando al governo dell'Ucraina di garantire che le

autorità si astengano dall'accedere a qualsiasi dato menzionato nella sentenza del

18 settembre 2018 della Corte d'appello della città di Kiev riguardante il

ricorrente fino a nuova comunicazione.

  1. Il 12 febbraio 2019 il PGO ha informato l'agente del governo

nell'ambito del presente procedimento di non aver effettuato

alcuna delle azioni autorizzate dalle ordinanze del 27 agosto e

18 settembre 2018 nel caso della ricorrente, tenendo conto dei

requisiti imposti dall'articolo 39.

 

QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

 

  1. DIRITTO INTERNO PERTINENTE

 

  1. Costituzione dell'Ucraina

 

  1. L'articolo 34 della Costituzione dell'Ucraina recita:

"Ad ogni individuo è garantito il diritto alla libertà di pensiero e di parola e alla libera

espressione delle proprie opinioni e convinzioni.

Ogni individuo ha il diritto di raccogliere, conservare, utilizzare e diffondere liberamente informazioni con

oralmente, per iscritto o con altri mezzi di sua scelta.

L'esercizio di questi diritti può essere limitato dalla legge nell'interesse della sicurezza nazionale

sicurezza nazionale, dell'indivisibilità territoriale o dell'ordine pubblico, allo scopo di prevenire

di disordini o crimini, di proteggere la salute della popolazione, la reputazione o i diritti

di altre persone, impedire la pubblicazione di informazioni ricevute in via confidenziale, o

sostenere l'autorità e l'imparzialità della giustizia".

 

  1. Codice penale
  2. Le disposizioni pertinenti del Codice riguardano i seguenti reati:

- Articolo 163: Violazione della privacy della posta, delle conversazioni telefoniche,

telegrafi e altra corrispondenza trasmessa con mezzi di comunicazione

o tramite computer;

- Articolo 182: Violazione della privacy personale;

- Articolo 328: Divulgazione di segreti di Stato;

- Articolo 387: Divulgazione di informazioni su indagini preliminari o

inchiesta.

  1. Codice di procedura penale ("CCP")
  2. Le disposizioni pertinenti del Codice prevedono quanto segue:

Articolo 65 - Testimone

"...

  1. Le seguenti persone non possono essere interrogate come testimoni:

...

(6) i giornalisti, su informazioni riservate di natura professionale fornite a

condizione di non rivelare il suo autore o la sua fonte ..."

Articolo 163 - Esame di una richiesta di accesso provvisorio a oggetti e documenti

"1. Al ricevimento di una richiesta di accesso provvisorio a oggetti e documenti, il

giudice istruttore o il tribunale convoca la persona in possesso degli oggetti e dei

documenti, tranne nel caso specificato al [paragrafo 2] del presente articolo.

  1. Se la parte del procedimento penale che ha presentato la richiesta dimostra che ci sono

motivi sufficienti per credere che esista una minaccia reale di alterazione o distruzione degli oggetti e dei documenti

in questione vengano alterati o distrutti, la richiesta può essere esaminata dal

giudice istruttore o dal tribunale senza che la persona che ne è in possesso sia

convocata ... "

Articolo 309 - Decisioni del giudice istruttore che possono essere impugnate nella fase delle indagini preliminari

fase istruttoria

"1. Le seguenti decisioni del giudice istruttore sono appellabili nella fase delle indagini preliminari

fase delle indagini preliminari:

...

10) [riguardanti] l'accesso provvisorio a oggetti e documenti, che autorizzano il sequestro

di oggetti e documenti, ... in mancanza dei quali un imprenditore individuale o una persona giuridica

persona giuridica sarà privato della possibilità di svolgere la propria attività; ...

...

  1. Le altre decisioni di un giudice istruttore non possono essere impugnate e

le obiezioni contro di esse possono essere presentate durante l'udienza preparatoria in tribunale".

 

 

  1. Sostegno statale ai mass media e protezione sociale dei giornalisti

Legge del 23 settembre 1997

 

  1. La parte rilevante della sezione 17 della legge prevede quanto segue:

Sezione 17 - Responsabilità per violazione o altre azioni contro la vita e la salute di un

giornalista e la responsabilità di un giornalista per danni non pecuniari causati da lui/lei

"... L'attività professionale di un giornalista non può costituire un motivo per il suo

l'arresto e la detenzione, o per il sequestro del materiale raccolto, trattato e preparato

da lui o da lei o delle attrezzature tecniche che utilizza nel suo lavoro...".

 

  1. MATERIALE INTERNAZIONALE PERTINENTE

 

  1. Diversi documenti internazionali riguardano la protezione delle

fonti giornalistiche, compresa la risoluzione sulle libertà giornalistiche e i

diritti umani, adottata alla quarta conferenza ministeriale europea sulla

Media (Praga, 7-8 dicembre 1994) e la risoluzione del Parlamento europeo sulla

Risoluzione sulla riservatezza delle fonti giornalistiche (18 gennaio 1994,

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 44/34).

  1. La raccomandazione n. R (2000) 7 sul diritto dei giornalisti di non

rivelare le loro fonti d'informazione è stata adottata dal Comitato dei

Ministri del Consiglio d'Europa l'8 marzo 2000. L'appendice contiene

principi riguardanti il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti di

informazioni, tra cui i seguenti:

Definizioni

"Ai fini della presente raccomandazione

  1. il termine "giornalista" indica ogni persona fisica o giuridica che è regolarmente o

professionalmente impegnata nella raccolta e nella diffusione di informazioni al

pubblico attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione di massa;

  1. il termine "informazione" indica qualsiasi dichiarazione di fatto, opinione o idea sotto forma di

testo, suono e/o immagine;

  1. il termine "fonte" indica qualsiasi persona che fornisce informazioni a un giornalista;
  2. il termine "informazione che identifica una fonte" significa, nella misura in cui ciò può portare a

l'identificazione di una fonte:

  1. il nome e i dati personali nonché la voce e l'immagine di una fonte,
  2. le circostanze di fatto dell'acquisizione di informazioni da una fonte da parte di un giornalista,

iii. il contenuto inedito delle informazioni fornite da una fonte a un giornalista,

e

  1. i dati personali dei giornalisti e dei loro datori di lavoro relativi al loro lavoro

lavoro.

 

 

SEDLETSKA c. UCRAINA SENTENZA

9

Principio 1 (Diritto di non divulgazione dei giornalisti)

La legislazione e la pratica nazionale degli Stati membri dovrebbero prevedere una protezione esplicita e chiara

protezione del diritto dei giornalisti di non divulgare informazioni che identificano una fonte in

conformemente all'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

delle libertà fondamentali (di seguito: la Convenzione) e i principi stabiliti

qui, che devono essere considerati come norme minime per il rispetto di questo diritto.

...

Principio 3 (Limiti al diritto di non divulgazione)

  1. Il diritto dei giornalisti di non rivelare informazioni che identificano una fonte non deve

essere soggetto ad altre restrizioni oltre a quelle menzionate nell'articolo 10 § 2 della

Convenzione. Nel determinare se un interesse legittimo in una divulgazione che rientra

nell'ambito dell'articolo 10 § 2 della Convenzione supera l'interesse pubblico a non

divulgare informazioni che identificano una fonte, le autorità competenti degli Stati membri

prestano particolare attenzione all'importanza del diritto di non divulgazione e alla

preminenza attribuitagli dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e

possono ordinare la divulgazione solo se, fatto salvo il paragrafo b, esiste un'esigenza imperativa

interesse pubblico e se le circostanze sono di natura sufficientemente vitale e

di natura sufficientemente vitale e grave.

  1. La divulgazione di informazioni che identificano una fonte non dovrebbe essere ritenuta

necessaria a meno che non si possa stabilire in modo convincente che:

  1. ragionevoli misure alternative alla divulgazione non esistono o sono state

esaurite dalle persone o dalle autorità pubbliche che chiedono la divulgazione, e

  1. l'interesse legittimo alla divulgazione supera chiaramente l'interesse pubblico alla

non divulgazione, tenendo presente che:

- sia dimostrata un'esigenza imperativa della necessità di divulgazione,

- le circostanze sono di natura sufficientemente vitale e grave,

- la necessità della divulgazione è identificata come rispondente a un bisogno sociale pressante,

e

- gli Stati membri godono di un certo margine di discrezionalità nel valutare questa necessità, ma

questo margine va di pari passo con la supervisione della Corte europea dei

Diritti dell'Uomo.

  1. I requisiti di cui sopra dovrebbero essere applicati in tutte le fasi di qualsiasi procedimento in cui

il diritto di non divulgazione potrebbe essere invocato.

Principio 4 (Prove alternative alle fonti dei giornalisti)

Nei procedimenti giudiziari contro un giornalista a causa di una presunta violazione

l'onore o la reputazione di una persona, le autorità dovrebbero considerare, al fine di

stabilire la verità o meno dell'accusa, tutte le prove che sono a loro disposizione

loro in base al diritto processuale nazionale e non possono richiedere a tal fine la

divulgazione di informazioni che identificano una fonte da parte del giornalista.

...

Principio 6 (Intercettazione delle comunicazioni, sorveglianza e perquisizione giudiziaria

sequestro)

  1. Le seguenti misure non dovrebbero essere applicate se il loro scopo è quello di eludere

il diritto dei giornalisti, ai sensi di questi principi, di non rivelare informazioni

che identificano una fonte:

  1. ordini di intercettazione o azioni riguardanti la comunicazione o la corrispondenza di

giornalisti o i loro datori di lavoro,

  1. ordini di sorveglianza o azioni riguardanti i giornalisti, i loro contatti o i loro

datori di lavoro, o

iii. ordini di perquisizione o sequestro o azioni riguardanti i locali privati o commerciali,

gli effetti personali o la corrispondenza dei giornalisti o dei loro datori di lavoro o i dati personali

relativi al loro lavoro professionale.

  1. Quando informazioni che identificano una fonte sono state debitamente ottenute dalla polizia o

autorità giudiziarie con una qualsiasi delle azioni di cui sopra, anche se questo potrebbe non essere stato lo

scopo di queste azioni, dovrebbero essere prese misure per impedire il successivo utilizzo di

queste informazioni come prova in tribunale, a meno che la divulgazione non sia giustificata

secondo il principio 3".

  1. Il 25 gennaio 2011 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato la

Europa ha adottato la Raccomandazione 1950 (2011), La protezione delle

fonti dei giornalisti, che, tra l'altro, indicava quanto segue:

"5. Le autorità pubbliche non devono esigere la divulgazione di informazioni che identificano una

fonte a meno che i requisiti dell'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione siano soddisfatti

e a meno che non si possa stabilire in modo convincente che non esistono o non sono state adottate misure alternative ragionevoli alla

divulgazione non esistono o sono state esaurite, l'interesse legittimo alla divulgazione

supera nettamente l'interesse pubblico alla non divulgazione, e un'esigenza imperativa

necessità di divulgazione è dimostrata.

  1. La divulgazione di informazioni che identificano una fonte dovrebbe quindi essere limitata a

circostanze eccezionali in cui sono in gioco interessi pubblici o individuali vitali e

possono essere stabiliti in modo convincente. Le autorità competenti, richiedendo eccezionalmente

la divulgazione di una fonte, devono specificare i motivi per cui tale interesse vitale supera

l'interesse alla non divulgazione e se sono state esaurite misure alternative

esaurite, come ad esempio altre prove.  Se le fonti sono protette da qualsiasi divulgazione

in base al diritto nazionale, la loro divulgazione non deve essere richiesta.

...

  1. Il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti si applica anche alle fonti provenienti

all'interno della polizia o delle autorità giudiziarie.  Se tale fornitura di informazioni ai

giornalisti fosse illegale, la polizia e le autorità giudiziarie devono proseguire le

indagini interne invece di chiedere ai giornalisti di rivelare le loro fonti.

...

  1. L'Assemblea ribadisce che la riservatezza delle fonti dei giornalisti non deve

essere compromessa dalle crescenti possibilità tecnologiche delle autorità pubbliche di

controllare l'uso da parte dei giornalisti dei mezzi di comunicazione mobile e di Internet.  Il sito

intercettazione della corrispondenza, la sorveglianza dei giornalisti o la perquisizione e il sequestro di

informazioni non devono eludere la protezione delle fonti dei giornalisti.  Internet

i fornitori di servizi Internet e le società di comunicazione non dovrebbero essere obbligati a rivelare

informazioni che possono portare all'identificazione delle fonti dei giornalisti in violazione dell'

dell'articolo 10 della Convenzione".

  1. L'8 settembre 2015 il relatore speciale sulla promozione e la

protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione ha presentato un

rapporto all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (A/70/361), che affermava, tra l'altro

(note a piè di pagina omesse):

"C. Natura e portata della protezione

  1. Alcune autorità fanno riferimento a un "privilegio" giornalistico di non rivelare l'identità di una fonte identità di una fonte, ma sia il giornalista che la fonte godono di diritti che possono essere limitati solo secondo all'articolo 19 (3). Rivelare o costringere a rivelare l'identità di una fonte

crea disincentivi alla rivelazione, prosciuga ulteriori fonti per riportare una storia

accuratamente e danneggia un importante strumento di responsabilità.  Alla luce dell'importanza

importanza attribuita alla riservatezza delle fonti, qualsiasi restrizione deve essere veramente

eccezionale e soggetta ai più alti standard, attuata solo da autorità giudiziarie

solo. Tali situazioni dovrebbero essere limitate alle indagini sui crimini più gravi o

la protezione della vita di altre persone.

  1. Le leggi nazionali dovrebbero assicurare che le protezioni si applichino rigorosamente, con

limitate eccezioni.  Secondo la legge belga, i giornalisti e le redazioni possono essere

costretti da un giudice a rivelare le fonti di informazione solo se sono di natura tale da

prevenire crimini che rappresentano una grave minaccia all'integrità fisica di una o più

persone, e su constatazione delle seguenti due condizioni cumulative:  (a) le

l'informazione è di importanza cruciale per la prevenzione di tali reati; e (b) l'informazione non può essere ottenuta informazioni non possono essere ottenute con altri mezzi.  Le stesse condizioni si applicano a misure investigative, come perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, rispetto

alle fonti giornalistiche".

 

LA LEGGE

 

  1. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

 

  1. La ricorrente lamentava che gli ordini del tribunale che permettevano alla PGO di

l'accesso ai dati delle sue comunicazioni telefoniche mobili ha costituito un'interferenza

ingiustificata interferenza con il suo diritto alla protezione delle

fonti giornalistiche. Ha invocato l'articolo 10 della Convenzione, che recita come segue:

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione.  Questo diritto comprende

la libertà d'opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee

ingerenza dell'autorità pubblica e senza limiti di frontiera.  Il presente articolo non

impedire agli Stati di esigere la concessione di licenze a imprese di radiodiffusione, di televisione o di cinema

imprese.

  1. L'esercizio di queste libertà, in quanto comporta doveri e responsabilità,

può essere soggetto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono

previste dalla legge e che sono necessarie in una società democratica, nell'interesse della

sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale o della sicurezza pubblica, per la prevenzione di disordini o

criminalità, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o

dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni ricevute in via confidenziale,

o per mantenere l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario".

 

  1. Ammissibilità
  2. Il governo ha sostenuto che il reclamo era manifestamente

infondato, sostenendo che le misure di interferenza denunciate erano

state debitamente giustificate ai sensi dell'articolo 10 § 2 della Convenzione.

  1. La Corte ritiene che il reclamo sollevi una questione che si presta

ad essere esaminata nel merito. Essa rileva inoltre che non è inammissibile per

altri motivi elencati all'articolo 35 della Convenzione.  Essa deve pertanto

essere dichiarata ricevibile.

 

  1. Merito

 

  1. Argomentazioni delle parti

 

(a) La ricorrente

 

  1. La ricorrente ha sostenuto che i contestati ordini del tribunale del 27 agosto e

18 settembre 2018, che avevano permesso alla PGO di accedere ai suoi dati di

dati delle comunicazioni telefoniche mobili, avevano costituito un'interferenza ingiustificata

con i suoi diritti ai sensi dell'articolo 10.

  1. Ha ritenuto che il diritto interno applicabile non contenesse

sufficienti garanzie procedurali volte alla protezione delle

fonti giornalistiche. In particolare, la ricorrente ha espresso il suo sgomento per il fatto che

l'ordinanza del 27 agosto 2018 era stata presa in un'udienza ex parte e non era

non le era stata notificata.  Se non fosse venuta a conoscenza della sua esistenza per puro

caso, non avrebbe mai potuto fare ricorso contro di essa e non avrebbe

saputo che l'integrità dei dati delle sue comunicazioni e delle sue fonti

potevano essere compromesse.

  1. Ha inoltre sostenuto che entrambi i suddetti ordini del tribunale non erano

state necessarie in una società democratica.

  1. In particolare, non c'era stata alcuna necessità sociale urgente per la

divulgazione dei dati di comunicazione della ricorrente.  La sua presunta

partecipazione ad una riunione riservata con S. della NABU era stata una

mera "probabilità".  Né l'autenticità della registrazione audio di tale

riunione né l'autenticità della sua voce su di essa era stata stabilita con

certezza.  Allo stesso modo non era stato stabilito che i funzionari del PGO avessero

esaurito altri mezzi più mirati e meno invasivi per stabilire i

fatti rilevanti.  Tra l'altro, avrebbero potuto iniziare esaminando

il registro dei visitatori della NABU.

  1. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che, in ogni caso, la portata dei

dati di comunicazione che potevano essere divulgati alla PGO in base alle

ordini del tribunale contestati era stato grossolanamente sproporzionato.  A suo avviso, l

obiettivo di proteggere la reputazione della signora N. o di perseguire i funzionari della NABU

NABU per la fuga di informazioni riservate non poteva essere considerato un

"interesse prioritario" per la divulgazione delle sue comunicazioni mobili su un  periodo di sedici mesi.  Queste informazioni potrebbero portare all'identificazione di

fonti della ricorrente nelle indagini giornalistiche riguardanti la corruzione di alto profilo.

corruzione di alto profilo.  Le ordinanze del tribunale non contenevano alcuna restrizione

l'uso di questi dati, rendendoli potenzialmente accessibili, come minimo, ai

sedici membri della squadra investigativa del PGO che lavorava al caso contro

  1. Il rischio che tale divulgazione avesse un effetto dannoso era stato tanto più imminente

più imminente in quanto almeno sette delle recenti indagini della ricorrente

riguardavano la corruzione all'interno dei ranghi del PGO.  Inoltre K., il

oggetto dell'indagine della NABU in cui le informazioni erano state

aveva lui stesso lavorato presso la PGO e avrebbe potuto avere un interesse malsano per i dati della ricorrente.

interesse per i dati della ricorrente.

  1. La ricorrente ha anche sottolineato che non è mai stata in grado di sapere

con certezza se una delle due ordinanze giudiziarie fosse stata eseguita. Ella

ha sostenuto che le assicurazioni scritte del PGO in senso contrario (cfr.

paragrafo 28) non erano sufficientemente convincenti. Ha sottolineato che

il 4 settembre 2018 il PGO aveva effettivamente chiesto al suo operatore di telefonia mobile

operatore di telefonia mobile di divulgare i dati impugnati e che quest'ultimo aveva successivamente

rifiutato di informarla se tale richiesta fosse stata soddisfatta - di conseguenza,

non era possibile escludere che lo fosse stata (cfr. paragrafi 18 e 23

sopra). Inoltre, si poteva discernere dalle dichiarazioni del

Procuratore generale in una conferenza stampa del 15 settembre 2018 che il

operatore aveva effettivamente risposto alla richiesta del PGO (cfr. paragrafo 21

sopra).  In ogni caso, anche se i due ordini del tribunale contestati fossero rimasti

non eseguite, ciò era stato dovuto solo all'indicazione di un provvedimento provvisorio

da parte della Corte, e non perché le autorità nazionali fossero intervenute per

proteggere i diritti della ricorrente.  Ha anche espresso il suo timore che la PGO

continuasse a cercare altri modi per accedere ai dati delle sue comunicazioni, come

come risulta dalla dichiarazione dello stesso procuratore generale (cfr.

paragrafo 26 sopra).

  1. Secondo la ricorrente, sia la misura dell'ingerenza

autorizzate dai tribunali nazionali e la persistente incertezza sul fatto che

o meno le rispettive ordinanze giudiziarie fossero state eseguite e se la

la riservatezza delle fonti della ricorrente potesse essere compromessa hanno avuto un

proibitivo effetto raggelante sulla sua attività di giornalista investigativa.

 

(b) Il governo

 

  1. Il governo ha sostenuto che non vi era stata alcuna violazione dei

diritti della ricorrente ai sensi dell'articolo 10 nel caso di specie.

  1. Essi presentarono le assicurazioni scritte fornite dal PGO che nessuna

delle due ordinanze giudiziarie contestate era stata eseguita. Hanno inoltre osservato che l?

ordinanza del 27 agosto 2018 era stata sostituita dall'ordinanza del 18 settembre

2018 e che quest'ultima era scaduta alla stessa data in cui sarebbe scaduta l'ordinanza del

del tribunale distrettuale, cioè il 27 settembre 2018. Pertanto, nessuna delle due

poteva ancora essere eseguita.  Nonostante quanto sopra, il governo ha riconosciuto che le suddette ordinanze del tribunale avevano costituito un'interferenza

un'interferenza con il diritto del ricorrente di impartire e ricevere informazioni

ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione.

  1. Il governo ha sostenuto che l'autorizzazione giudiziaria data alla

PGO di accedere ai dati delle comunicazioni del ricorrente conformemente alle

disposizioni del CCP era stata legittima.  Essi hanno inoltre sostenuto che l

interferenza contestata aveva perseguito scopi legittimi, in particolare

le indagini su un reato grave e la tutela dei diritti della sig.ra N.

  1. L'accesso ai dati di comunicazione della ricorrente era stato necessario

per stabilire il luogo e la data della riunione durante la quale i funzionari della NABU

funzionari della NABU, in violazione della legge, avevano fatto trapelare informazioni protette dal

riservatezza dell'indagine penale in corso e invadendo

la vita privata e la corrispondenza della signora N. Prima di chiedere l'autorizzazione

autorizzazione contestata, i funzionari del PGO avevano esaurito altre misure meno invasive

meno invasive, che potevano portare all'accertamento dei fatti rilevanti cruciali

per l'indagine sul presunto reato grave. In particolare, essi avevano

interrogato la ricorrente come testimone, ma lei aveva rifiutato di fornire qualsiasi

informazioni, facendo riferimento al privilegio giornalistico contro la divulgazione di

fonti.

  1. Il governo ha inoltre sostenuto che qualsiasi carenza nell'ordinanza della

Tribunale del 27 agosto 2018 (che, secondo loro, è rimasto

inapplicata) era stata sanata dall'ordinanza emessa dalla Corte d'appello

il 18 settembre 2018 per sostituirla. In particolare, la Corte d'appello aveva

tenuto conto del fatto che la ricorrente era una giornalista e non era

lei stessa parte del procedimento penale in questione. Essa aveva inoltre limitato la

portata dell'autorizzazione ai dati di geolocalizzazione relativi alla presenza della ricorrente

presenza della ricorrente all'interno di un determinato perimetro, che corrispondeva alla "cellula"

che copre la NABU.  Il periodo coperto dall'autorizzazione era stato

limitato solo al periodo di tempo entro il quale l'apparente reato potrebbe

essere stato commesso.  Inoltre, l'autorizzazione stessa poteva essere

eseguita durante un periodo molto limitato di dieci giorni (fino al 27 settembre 2018).

  1. Il governo ha ritenuto che le affermazioni del ricorrente secondo cui la

misura contestata potrebbe comportare l'identificazione delle sue fonti giornalistiche

e che i dati delle sue comunicazioni potrebbero essere utilizzati per secondi fini erano

infondate e molto generiche.

 

(c) I terzi

 

  1. La Media Legal Defence Initiative e Human Rights Platform

hanno affermato che il problema dell'interferenza con la riservatezza delle

fonti giornalistiche trascende tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa,

ponendo nuove sfide legali alla luce dei progressi tecnologici e dell'emergere

l'emergere di nuovi tipi di media, di comunicazioni e di

elaborazione.  Hanno suggerito che la preminenza della protezione delle

"fonti giornalistiche" nel senso più ampio del termine era cruciale per la conservazione

della funzione di "cane da guardia pubblico" dei media moderni e che i

principi enunciati nella raccomandazione n. R (2000) 7 (si veda il paragrafo 34

sopra) e la giurisprudenza della Corte rimanevano le linee guida da seguire.

Gli intervenienti hanno anche espresso la preoccupazione che la sentenza della Corte nel

Becker v. Norvegia possa essere percepita come un abbassamento dello standard di

rispetto alla precedente sentenza Tillack c. Belgio.

In particolare, potrebbe essere letta come un suggerimento che il livello di protezione della fonte

potrebbe dipendere da fattori quali la condotta spregiudicata o illegale di un

giornalista e, viceversa, che il diritto di un giornalista alla protezione delle fonti

potrebbe dipendere dalla condotta di una fonte.  Secondo gli intervenienti, il

test appropriato non dovrebbe dipendere dallo status di un particolare

comunicatore sociale", dalla condotta di tale comunicatore o dalla fonte. Invece,

la questione cruciale dovrebbe essere se una particolare persona ha agito per

scopo di informare il pubblico su una questione di legittimo interesse pubblico.

 

  1. La valutazione della Corte

 

(a) Principi generali sulla protezione delle fonti giornalistiche

 

  1. La Corte ribadisce innanzitutto che la protezione delle fonti giornalistiche

fonti giornalistiche è una delle pietre miliari della libertà di stampa.  Senza tale

protezione, le fonti possono essere dissuase dall'assistere la stampa nell'informare

il pubblico su questioni di interesse pubblico.  Di conseguenza, il ruolo vitale di pubblico

pubblico della stampa può essere compromesso e la capacità della stampa

di fornire informazioni accurate e affidabili può essere influenzata negativamente

(vedi, tra le altre autorità, Goodwin c. Regno Unito, 27 marzo 1996, § 39, Reports of Judgments and Decisions 1996-II e Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi [GC], no. 38224/03, § 50,

14 settembre 2010).

 

  1. La comprensione da parte della Corte del concetto di "fonte" giornalistica

comprende "qualsiasi persona che fornisce informazioni a un giornalista" e le

"informazioni che identificano una fonte" è stata considerata includere qualsiasi

informazioni che possono portare all'identificazione di una fonte, sia "le circostanze di fatto

circostanze dell'acquisizione di informazioni da una fonte da parte di un giornalista" e

"il contenuto non pubblicato delle informazioni fornite da una fonte a un

giornalista" (vedi, ad esempio, Telegraaf Media Nederland Landelijke Media

B.V. e altri c. Paesi Bassi, no. 39315/06, § 86, 22 novembre 2012

e Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Lussemburgo, n. 26419/10, § 50,

18 aprile 2013).  Un effetto raggelante sulla libertà di stampa si verificherà

ogni volta che i giornalisti sono visti aiutare nell'identificazione di fonti anonime

fonti anonime (si veda Sanoma Uitgevers B.V., sopra citata, § 71).

 

(b) Applicazione dei principi di cui sopra nel caso di specie

 

(i) Se c'è stata un'interferenza con la libertà di espressione del ricorrente

 

  1. Nella fattispecie, i giudici nazionali hanno autorizzato la PGO ad accedere

ai dati delle comunicazioni della ricorrente conservati dal suo operatore di telefonia mobile

operatore di telefonia mobile. Le parti hanno convenuto che l'autorizzazione impugnata, indipendentemente

se una delle due ordinanze giudiziarie in questione fosse stata eseguita, aveva

ha costituito un'"interferenza" con i diritti della ricorrente ai sensi dell'articolo 10 della

della Convenzione. La Corte non vede alcuna ragione per ritenere il contrario.

  1. La Corte deve quindi esaminare se l'interferenza era

giustificata ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 10 della Convenzione, vale a dire

se fosse "prescritta dalla legge", se perseguisse uno o più scopi legittimi

ed era "necessaria in una società democratica" (vedi, tra le altre autorità,

Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC],

  1. 931/13, § 141, 27 giugno 2017).

 

(ii) Se l'interferenza era giustificata

 

(1) Se vi fosse "uno scopo legittimo" per l'ingerenza

 

  1. La Corte osserva innanzitutto che la suddetta autorizzazione è stata

data allo scopo di portare avanti l'indagine relativa alla fuga di

informazioni riservate relative a procedimenti penali in corso e alla vita privata della sig.ra N.

vita privata della sig.ra N. La Corte è quindi convinta - e non è stato

che l'ingerenza in questione abbia perseguito alcune delle "finalità legittime" elencate all'articolo 10.  "scopi legittimi" elencati nell'articolo 10 § 2, in particolare, "la prevenzione di ...

criminalità" e "la protezione della reputazione o dei diritti altrui" (confrontare

Becker c. Norvegia, no. 21272/12, § 60, 5 ottobre 2017).

 

(2) Se l'interferenza era "prescritta dalla legge"

 

  1. Nel considerare se l'interferenza in questione fosse "prescritta dalla

legge", la Corte osserva che l'accesso ai dati delle comunicazioni del ricorrente

è stato autorizzato dalle autorità giudiziarie nazionali ai sensi dell'articolo 163 del

CCP (cfr. paragrafo 31 supra). La misura in questione aveva quindi un certo

fondamento nel diritto interno. Nella misura in cui il ricorrente ha lamentato che la legge

legge mancava di garanzie procedurali, in particolare perché la decisione del tribunale nel suo caso

era stata presa in un'udienza ex parte, risulta che, secondo il CCP,

le udienze ex parte sono consentite solo in casi eccezionali.  Secondo

l'articolo 163 § 2, al fine di ottenere un'udienza ex parte, la parte che presenta una

richiesta di accesso a "oggetti e documenti" deve provare "che ci sono

motivi sufficienti per ritenere che esista una minaccia reale di alterazione o distruzione

documenti in questione siano alterati o distrutti".  In tutti gli altri casi, come appare

dall'articolo 163 § 1, i giudici nazionali sono tenuti a convocare le

persone interessate da tali richieste di accesso alle udienze.  Secondo la Corte

a parere della Corte, questo requisito generale costituisce un importante requisito procedurale  per tutte le persone potenzialmente interessate dalle richieste di accesso ai dati,

compresi i giornalisti.

  1. Sembra che nel caso del ricorrente, questa salvaguardia non sia stata

attuata a causa della particolare interpretazione dell'articolo 163 del

CCP da parte del tribunale distrettuale.  Piuttosto che enunciare ragioni specifiche per

di prendere in considerazione la richiesta dell'ONG senza convocare il ricorrente, la

La Corte distrettuale ha fatto un riferimento formulaico alla "minaccia di alterazione o distruzione delle informazioni

richieste di essere alterate o distrutte" (vedi paragrafo 16 sopra). Secondo la Corte

parere, fornire ragioni più ampie per giustificare la constatazione di cui sopra era di

importanza significativa, in particolare, perché i dati in questione, memorizzati da

operatore di telefonia mobile della ricorrente, non erano in suo possesso personale.  Come conseguenza

conseguenza della decisione del tribunale distrettuale di applicare l'articolo 163 § 2, la

ricorrente non è stata neppure informata da quest'ultima che la PGO aveva ottenuto un'autorizzazione

un'autorizzazione ad accedere ai suoi dati di comunicazione e, una volta appreso

di tale autorizzazione da altre fonti, il tribunale distrettuale ha rifiutato di

fornirle una copia della sua rispettiva ordinanza (cfr. paragrafi 17 e 19

sopra). Sembra che se non fosse stato per un puro caso che la ricorrente

venuta a conoscenza di tale ordinanza, non sarebbe stata in grado di utilizzare

delle garanzie procedurali esistenti nel diritto interno per proteggere i suoi

diritti. La Corte è profondamente preoccupata per questa possibilità, che sarebbe

equivalente all'arbitrarietà. Tuttavia, dato che in questo caso particolare, la

ricorrente è effettivamente venuta a conoscenza dell'esistenza dell'ordine contestato e la

Corte d'appello ha ritenuto possibile accettare il suo ricorso e

annullare l'ordinanza, la Corte ritiene che il nocciolo del restante argomento della ricorrente

della ricorrente riguarda la pertinenza e la sufficienza delle ragioni

delle ragioni fornite dalle autorità giudiziarie per autorizzare l'interferenza con i suoi

dati protetti.  La Corte ritiene quindi necessario continuare il suo

esame del caso rivolgendosi alla questione se l'ingerenza

fosse necessaria in una società democratica (confrontare Nagla v. Latvia,

  1. 73469/10, §§ 87-91, 16 luglio 2013; e Becker, sopra citata, §§ 63-64).

 

(3) Se l'ingerenza era "necessaria in una società democratica".

 

- Principi generali

 

  1. La Corte ribadisce che il suo compito nel valutare la "necessità" dell'

interferenza non è quello di sostituirsi alle autorità nazionali, ma piuttosto di

controllare, alla luce del caso nel suo insieme, se le decisioni che esse hanno

prese in virtù del loro potere di apprezzamento fossero compatibili con le

disposizioni della Convenzione invocata (cfr., tra le altre autorità,

Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. e altri,

citata, § 124). La Corte deve quindi esaminare le ragioni addotte

dall'autorità giudiziaria per autorizzare l'accesso alle informazioni insieme

e la portata di tale accesso, al fine di accertare se tali ragioni

fossero "pertinenti" e "sufficienti" e quindi se, tenuto conto della

margine di apprezzamento concesso alle autorità nazionali, l'interferenza

fosse proporzionata agli scopi legittimi perseguiti e se corrispondesse

corrispondeva a un "bisogno sociale pressante" (si veda, tra le altre autorità,

Nagla, sopra citata, § 94).

  1. Considerata l'importanza della protezione delle fonti giornalistiche

fonti giornalistiche per la libertà di stampa in una società democratica, la Corte ha ripetutamente

affermato che le limitazioni alla riservatezza delle fonti giornalistiche richiedono

il più attento esame (si veda, tra le altre autorità, Roemen e Schmit

  1. Lussemburgo, no. 51772/99, § 46, CEDU 2003-IV, e Saint-Paul

Lussemburgo S.A., già citata, § 58). Un'interferenza che porta potenzialmente alla

rivelazione di una fonte non può essere considerata "necessaria" ai sensi

dell'articolo 10 § 2 a meno che non sia giustificata da un'esigenza imperativa di

interesse pubblico (si veda, tra le altre autorità, Roemen e Schmit,

citata, § 46; Voskuil c. Paesi Bassi, n. 64752/01, § 65,

22 novembre 2007; e Becker, citato sopra, §§ 65-66, con ulteriori

riferimenti). La Corte ha precedentemente affermato che per stabilire l'esistenza di

un "requisito imperativo" non può essere sufficiente per una parte che chiede

la divulgazione di una fonte per dimostrare semplicemente che lui o lei non sarà in grado senza

di esercitare il diritto legale o di evitare la minaccia di un danno legale

su cui si basa la richiesta: le considerazioni che la Corte deve prendere in considerazione

dalla Corte per il suo controllo ai sensi dell'articolo 10 § 2 fanno pendere la bilancia degli interessi concorrenti

interessi concorrenti a favore dell'interesse della società democratica a garantire una stampa libera

stampa libera (si veda Goodwin, sopra citata, § 45; confrontare anche Roemen e Schmit,

citato, § 58; Voskuil, citato, § 72; Martin e altri c. Francia,

  1. 30002/08, § 87, 12 aprile 2012; e Ressiot e altri c. Francia,
  2. 15054/07 e 15066/07, § 126, 28 giugno 2012). A questo proposito, il

diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti non può essere considerato un semplice

privilegio da concedere o togliere a seconda della liceità o

illegalità delle loro fonti, ma è parte integrante del diritto all'informazione

informazione, da trattare con la massima cautela (vedi, tra le altre

autorità, Tillack c. Belgio, no. 20477/05, § 65, 27 novembre 2007).

  1. In una serie di casi riguardanti perquisizioni di case e luoghi di lavoro di giornalisti

luoghi di lavoro dei giornalisti e il sequestro di materiale giornalistico, la Corte ha riconosciuto

che tali misure, anche se improduttive, costituivano un tipo di interferenza più drastica

di un ordine mirato di divulgare l'identità della fonte, poiché tali

misure avevano permesso all'autorità competente di ottenere l'accesso a un'ampia

materiale utilizzato dai giornalisti nell'espletamento delle loro funzioni

funzioni professionali (si veda, tra le altre autorità, Roemen e Schmit,

sopra citata, § 57; Ernst e altri c. Belgio, no. 33400/96, § 103,

15 luglio 2003; Nagla, sopra citata, § 95; e Görmüş e altri c. Turchia,

  1. 49085/07, § 73, 19 gennaio 2016). Conclusioni simili sono state raggiunte da

la Corte in un caso in cui il sequestro riguardava, tra l'altro, anche

i dati delle comunicazioni dei giornalisti (cfr. Ressiot e altri,

citato, § 125).

 

- Applicazione di tali principi nel caso di specie

 

  1. Esaminando il presente caso alla luce dei suddetti

principi, la Corte ritiene che le ragioni addotte dalle autorità giudiziarie

autorità giudiziarie nazionali per l'ingerenza nei diritti del ricorrente ai sensi

dell'articolo 10 non erano sufficienti a dimostrare che l'ingerenza fosse

proporzionata e che corrispondesse a un bisogno sociale impellente.

  1. A questo proposito, la Corte osserva innanzitutto che l'ordinanza della Corte distrettuale

ordinanza del 27 agosto 2018 ha autorizzato la PGO a raccogliere un'ampia gamma di

dati delle comunicazioni protette della ricorrente riguardanti i suoi contatti personali e

contatti professionali per un periodo di sedici mesi.  La contestata

autorizzazione comprendeva, in particolare, l'accesso alle informazioni riguardanti il

tempo e la durata delle comunicazioni della ricorrente e i numeri di telefono

numeri di telefono dei suoi contatti (cfr. paragrafi 15-16 sopra).  Questi dati potrebbero

eventualmente includere informazioni identificabili riguardanti le fonti confidenziali della ricorrente

fonti confidenziali della ricorrente che non avevano alcuna rilevanza per il procedimento penale

per quanto riguarda la presunta cattiva condotta di S. (confrontare e contrastare Weber e

Saravia c. Germania (dec.), no. 54934/00, § 151, ECHR 2006-XI). Il rischio

di pregiudizio per gli interessi protetti dall'articolo 10 era tanto più grande in quanto il

lavoro del ricorrente come giornalista era stato incentrato sull'indagine sulla corruzione di alto

corruzione di alto profilo, compresa la corruzione all'interno della stessa PGO. L'ordinanza della

L'ordinanza della Corte distrettuale non conteneva alcuna garanzia che escludesse la possibilità che

informazioni potenzialmente in grado di portare all'identificazione di tali fonti

sarebbero diventate disponibili per un'ampia cerchia di funzionari della PGO e avrebbero potuto essere usate  per scopi non collegati all'indagine penale riguardante S. Questi

elementi sono sufficienti per la Corte per concludere che la portata dell'autorizzazione di accesso ai dati  dell'autorizzazione di accesso ai dati contenuta nell'ordinanza del tribunale del 27 agosto 2018 era gravemente sproporzionata rispetto agli obiettivi legittimi di indagare su una presunta fuga di

informazioni classificate da parte di S. e di proteggere la vita privata della signora N.

  1. Il governo ha sostenuto che i vizi dell'ordinanza della Corte distrettuale

erano stati rettificati da quando la Corte d'appello aveva accolto il

ricorso della ricorrente e aveva annullato l'ordinanza, che è rimasta

inapplicata.  Tuttavia, la Corte ritiene che la prima ordinanza

fornisca un contesto pertinente e importante nel presente caso.

  1. Essa osserva a questo proposito che la formulazione della suddetta ordinanza

indicava che non era suscettibile di appello.  Nonostante il fatto che il

18 settembre 2018 la Corte d'appello l'ha annullata, avendo eccezionalmente

accettato il ricorso della ricorrente per l'esame, tra il 27 agosto e il

18 settembre 2018 l'ordinanza è stata considerata definitiva ed esecutiva.  È

evidente dal fascicolo del caso che la PGO ha fatto almeno un tentativo, cioè,

il 4 settembre 2018, di raccogliere alcuni dati della ricorrente con riferimento

all'ordinanza in questione (cfr. paragrafo 18 sopra).  Successivamente, il PGO

funzionari hanno fornito informazioni inconcludenti sul fatto che l'

operatore di telefonia mobile della ricorrente avesse risposto a tale lettera e se avesse divulgato

dati della ricorrente.

  1. Ad esempio, il 15 settembre 2018, il procuratore generale

ha indicato in una conferenza stampa che era, in linea di principio, pronto a mostrare la

risposta dell'operatore di telefonia mobile per rassicurare il ricorrente e il pubblico che

nessun dato identificativo di fonti giornalistiche era stato ricevuto dal PGO

(vedi paragrafo 21 sopra). La sua dichiarazione ha creato un'apparenza che il PGO

avesse ottenuto una sorta di comunicazione dall'operatore mobile e che

tale comunicazione poteva essere consultata dagli interessati.  Tuttavia, il

20 settembre 2018 il PGO ha rifiutato di fornire sia la suddetta

risposta presumibilmente ricevuta dall'operatore, o qualsiasi informazione su

se tale risposta fosse stata ricevuta o meno (cfr. paragrafo 23).

Poi, il 27 settembre 2018, nella sua intervista al Parlamento, il

Procuratore generale ha negato di aver ricevuto alcuna risposta dall'operatore di telefonia mobile

operatore mobile (cfr. paragrafo 26 sopra).  Infine, il 12 febbraio 2019 il PGO

ha indicato all'agente del governo, nell'ambito del presente

procedimento, che, nel complesso, non avevano effettuato alcuna azione autorizzata da

nessuna delle due ordinanze giudiziarie contestate (cfr. paragrafo 28 supra). Sulla base

suddette affermazioni alla luce degli altri elementi disponibili, la

materiale disponibile, la Corte non è in grado di trarre una conclusione definitiva sul fatto che

se l'integrità dei dati delle comunicazioni della ricorrente sia stata preservata

durante il periodo di validità dell'ordinanza della Corte distrettuale.

  1. La Corte concorda sul fatto che la nuova autorizzazione di accesso ai dati concessa il

18 settembre 2018 dalla Corte d'appello, che ha sostituito l'autorizzazione della

Tribunale ed era limitata essenzialmente alla raccolta dei suoi

dati di geolocalizzazione per un periodo di sedici mesi, potrebbe eliminare la

suddetta minaccia di identificazione delle fonti della ricorrente estranee

al procedimento contro S., supponendo che il PGO non avesse precedentemente

ricevuto tali dati dall'operatore di telefonia mobile della ricorrente, come sostenuto dal

il governo.  Tuttavia, è da notare che lo stesso S. è stato trattato dalle

PGO come fonte giornalistica del ricorrente. Essi hanno cercato di accedere a

ai dati della ricorrente proprio per verificare l'ipotesi che S. si fosse incontrato con la

ricorrente al fine di fornirle informazioni riservate rilevanti per la sua

la sua attività di giornalista investigativa e, in caso affermativo, per utilizzare i suoi dati come

prove in un procedimento penale contro di lui. Il fatto che il nome della

fonte della ricorrente fosse noto alle autorità e che fosse

implicato in un reato penale non eliminava di per sé la protezione del ricorrente stesso

protezione ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione (confrontare Nagla, § 95, e

Becker, §§ 72 e 82, entrambi citati sopra).

  1. Di conseguenza, ai fini dell'articolo 10 della Convenzione, la

Corte d'appello era ancora tenuta a dimostrare che il sequestro dei suoi

dati di geolocalizzazione era giustificato da un'esigenza imperativa di pubblico

interesse pubblico. In altre parole, la Corte d'appello doveva indicare perché l'interesse

di ottenere i dati di geolocalizzazione della ricorrente richiesti dal PGO era di

natura vitale per combattere la criminalità grave; accertare che non ci fossero

misure alternative ragionevoli per ottenere le informazioni richieste dal PGO; e dimostrare che l'interesse legittimo alla divulgazione chiaramente

superava l'interesse pubblico nella non divulgazione (confrontare

Goodwin, § 45, e Ressiot e altri, §§ 122 e 126, entrambi citati).

  1. La Corte ritiene che il testo della sentenza della Corte d'appello non abbia

sufficientemente risposto a queste esigenze.  In primo luogo, questa sentenza ha autorizzato

l'accesso ai dati di geolocalizzazione protetti del ricorrente per un periodo di sedici mesi

periodo. In considerazione della lunghezza di tale periodo e della dimensione dell'area geografica

geografica del centro della città di Kiev rispetto alla quale i dati di geolocalizzazione erano

ricercati1, il telefono della ricorrente potrebbe essere stato registrato in tale zona in

diverse occasioni che non avevano alcuna rilevanza per il caso oggetto di indagine

dal PGO. In secondo luogo, per giustificare la pressante necessità sociale dell

interferenza con i diritti del ricorrente, la Corte d'appello ha fatto riferimento solo

lo scopo di "raggiungere l'efficienza" in un'indagine penale e

stabilire "più esattamente il tempo e il luogo" del presunto incontro riservato

(si veda il paragrafo 22 sopra) senza fornire alcuna indicazione del perché

queste considerazioni superavano l'interesse pubblico alla non divulgazione dei

dati di geolocalizzazione protetti del ricorrente. In terzo luogo, sulla base del fascicolo del caso, al

momento in questione, c'era ancora una notevole incertezza sul fatto che qualsiasi informazione

pertinenti al procedimento contro S. sarebbero state recuperate dai dati di comunicazione del

dati di comunicazione del ricorrente. Dal materiale in possesso della Corte risulta

in possesso del Tribunale che al momento rilevante non era stato inequivocabilmente

accertato che il presunto incontro di S. con i giornalisti si fosse svolto nei locali della

nei locali della NABU o in altri locali situati nella zona geografica

geografica interessata dal PGO per la raccolta dei dati di geolocalizzazione del ricorrente

dati di geolocalizzazione del ricorrente, o che il ricorrente abbia effettivamente partecipato all'incontro.

riunione.  Anche così, la richiedente potrebbe non aver avuto necessariamente il suo

telefono con sé in quel momento. In quarto luogo, non sembra che la Corte di

Corte d'appello abbia approfondito la questione se ci fossero altri mezzi più

mezzi più mirati per ottenere le informazioni che l'autorità investigativa aveva

sperato di recuperare dai dati delle comunicazioni della ricorrente.

  1. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale non è convinto che

l'autorizzazione di accesso ai dati concessa dai giudici nazionali fosse giustificata da

un'"esigenza imperativa di interesse generale" e, pertanto, necessaria

in una società democratica (cfr. Goodwin, sopra citata, § 45; Voskuil,

sopra citata, § 72; e Becker, sopra citata, § 83).

  1. Vi è stata pertanto una violazione dell'articolo 10 della Convenzione

nel caso di specie.

 

  1. PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

 

  1. La ricorrente ha inoltre sostenuto che le stesse considerazioni di quelle

che aveva menzionato in relazione all'articolo 10 fornivano anche la base per constatare

1 Secondo le mappe, il solo viale Povitroflotskiy si estende per oltre sei chilometri

una violazione dell'articolo 13 della Convenzione per quanto riguarda l'assenza di

rimedi efficaci per le sue denunce ai sensi dell'articolo 10.

  1. Il governo ha sostenuto che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 13

nel caso di specie. Essi hanno sostenuto che mentre l'autorizzazione di accesso ai dati

rilasciata dal tribunale distrettuale era stata troppo ampia, la ricorrente era stata in grado

farla annullare in appello.

  1. La Corte ritiene che, alla luce delle sue conclusioni pertinenti ai sensi

dell'articolo 10 della Convenzione, non sia necessario affrontare questo reclamo nel

questo caso.

 

III. REGOLA 39 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA

 

  1. Considerato che l'autorizzazione di accesso ai dati di comunicazione del ricorrente

comunicazioni del ricorrente concessa dai giudici nazionali alla PGO è scaduta,

la Corte ritiene che sia opportuno interrompere la misura provvisoria

indicato al governo ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte (cfr.

Konovalchuk c. Ucraina, no. 31928/15, § 100, 13 ottobre 2016).

 

  1. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

 

  1. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

"Se la Corte constata che vi è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli

e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata consente solo una

una riparazione parziale, la Corte accorda, se necessario, un'equa soddisfazione alla parte lesa".

alla parte lesa".

  1. Danno
  2. Il ricorrente ha chiesto 10.000 euro (EUR) a titolo di

danni non pecuniari.

  1. Il governo ha sostenuto che la richiesta di danni del ricorrente

era infondata.

  1. La Corte, decidendo in via equitativa, riconosce al ricorrente

EUR 4.500 a titolo di danno non patrimoniale, più ogni tassa che può essere

esigibile.

  1. Costi e spese
  2. Il ricorrente ha inoltre chiesto EUR 2.350 per i costi e le spese

sostenute dinanzi al Tribunale, tra cui le spese legali di EUR 1.400

e 950 EUR per la sua rappresentanza da parte del sig. S. Zayets e della sig.ra L. Pankratova

rispettivamente.  La ricorrente ha fornito dei fogli di presenza in cui si afferma che i suoi

rappresentanti hanno trascorso 14 e 9,5 ore di lavoro nella presente causa e

ciascuno ha fatturato 100 euro all'ora.

  1. Il governo ha sostenuto che la richiesta del ricorrente non era

supportata da documenti appropriati. In particolare, non aveva fornito

copie dei contratti di servizi legali con il sig. Zayets e la sig.ra Pankratova.

  1. Secondo la giurisprudenza della Corte, una ricorrente ha diritto al

rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui sia stato dimostrato

che queste sono state effettivamente e necessariamente sostenute e che sono ragionevoli in

quantum. Nel caso di specie, tenuto conto dei criteri di cui sopra e dei

documenti in possesso della Corte, la Corte ritiene ragionevole

attribuire al ricorrente EUR 2.350 per le spese legali, più le tasse che possono essere

esigibile su tale importo.

  1. Interessi di mora
  2. La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora

sia basato sul tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea,

a cui vanno aggiunti tre punti percentuali.

 

  1. ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE

 

  1. La ricorrente ha anche chiesto alla Corte di indicare al Governo,

ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, di attuare misure generali

di protezione delle fonti giornalistiche, ad esempio, modificando la

la legislazione.  Il ricorrente non ha fatto altre proposte concrete a

questo senso.

  1. Il governo ha sostenuto che la legislazione ucraina aveva sufficienti

salvaguardie per la protezione delle fonti giornalistiche e non era necessario

di modificarla.

  1. La Corte ricorda che con l'articolo 46 della Convenzione le Alte

Parti contraenti si sono impegnate a rispettare le sentenze definitive della Corte

in tutte le cause in cui erano parti, essendo l'esecuzione controllata dal

Comitato dei Ministri. Ne consegue, tra l'altro, che una sentenza in cui la

Corte constata una violazione della Convenzione impone allo Stato convenuto un

obbligo giuridico non solo di pagare agli interessati le somme concesse a titolo di

giusta soddisfazione, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato

dei ministri, misure individuali appropriate per adempiere ai suoi obblighi di

garantire i diritti di un richiedente (vedi Magnitskiy e altri c. Russia,

  1. 32631/09 e 53799/12, § 294, 27 agosto 2019, con ulteriori

riferimenti).

  1. La Corte ribadisce che le sue sentenze sono essenzialmente di natura dichiarativa

natura e che, in generale, spetta in primo luogo allo Stato interessato scegliere,

sotto il controllo del Comitato dei ministri, i mezzi da utilizzare

nel suo ordinamento giuridico interno per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 46 della

dell'articolo 46 della Convenzione, a condizione che tali mezzi siano compatibili con

le conclusioni esposte nella sentenza della Corte (ibid., § 295).

  1. Solo eccezionalmente, al fine di aiutare lo Stato convenuto a

adempiere ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 46, la Corte cercherà di indicare il

tipo di misura che potrebbe essere adottata per porre fine a una violazione che ha

ha riscontrato (ibidem, § 296).

  1. Tenuto conto delle circostanze del caso di specie e delle

delle parti, la Corte non ritiene necessario

indicare misure individuali o generali che lo Stato deve adottare per

l'esecuzione della presente sentenza.

 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ, DICHIARA

  1. Dichiara ammissibile il reclamo ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione;
  2. Dichiara che c'è stata una violazione dell'articolo 10 della Convenzione;
  3. Dichiara che non è necessario esaminare il reclamo ai sensi dell'articolo 13

della Convenzione;

  1. Dichiara

(a) che lo Stato convenuto è tenuto a versare al ricorrente, entro tre mesi

dalla data in cui la sentenza diventa definitiva in conformità con

dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi, da

da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso

applicabile alla data della transazione:

(i) 4.500 euro (quattromilacinquecento euro), più ogni tassa che

(i) EUR 4.500 (quattromilacinquecento euro), più ogni tassa applicabile, per i danni non patrimoniali;

(ii) EUR 2.350 (duemilatrecentocinquanta euro), più

più le imposte eventualmente applicabili, per le spese legali; (ii) EUR 2.350 (duemilatrecentocinquanta), più le imposte eventualmente applicabili, per il danno morale.

spese legali;

(b) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino alla

al pagamento degli interessi semplici sugli importi di cui sopra ad un tasso

tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea

durante il periodo di mora più tre punti percentuali;

  1. 5) Per il resto, la domanda di equa soddisfazione della ricorrente è respinta.

Fatto in inglese e notificato per iscritto il 1° aprile 2021, ai sensi dell

dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento del Tribunale.

Victor Soloveytchik Síofra O'Leary

Cancelliere Presidente

 (traduzione informale canestriniLex.com)