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Grave incidente dell'avvocato legittima restituzione in termini se .. (Cass. 21726/19)

17 maggio 2019, Cassazione penale

Avvocato nominato che però non deposita nomina per un grave incidente e non impugna: si tratta  di una causa di forza maggiore che riguarda anche il deposito in cancelleria del mandato che legittimamente il legale intendeva depositare presso l'ufficio unitamente all'atto di opposizione.

Si deve  sempre e comunque garantire l'effettività della difesa tecnica con il difensore di fiducia prescelto, stante la complessità e delicatezza delle scelte che debbono essere fatte, non potendosi  ritenersi sufficiente la astratta possibilità di nominare un sostituto.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

(ud. 17/04/2019) 17-05-2019, n. 21726

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -

Dott. DI PISA Fabio - rel. Consigliere -

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere -

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere -

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.M.F.,nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 22/11/2018 del GIP TRIBUNALE di LATINA;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. FABIO DI PISA;

lette le conclusioni del PG.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 22/11/2018 il G.I.P. del Tribunale di Latina ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine per la proposizione di opposizione a decreto penale di condanna depositata dall'Avv. PA nell'interesse di I.M.F. il 18/06/2018, giudicando non sussistente, nella specie, caso fortuito o forza maggiore in quanto, pur risultando documentato il grave incidente subito dal predetto difensore, la norma non poteva trovare applicazione in quanto la nomina era stata depositata dopo lo spirare del termine e l'atto era stato notificato in data (OMISSIS) oltre che alla parte al precedente difensore il medesimo giorno.

2. Ricorre per Cassazione il difensore di I.M.F. il quale deduce violazione dell'art. 175 c.p.p. nonchè vizio della motivazione.

Premette che il decreto era stato notificato ad altro difensore d' ufficio e che egli era l'unico difensore di fiducia in forza del mandato ricevuto lo stesso giorno dell'incidente, mandato che non aveva potuto depositare unitamente all'opposizione in ragione dell'impedimento verificatosi e che tale situazione aveva reso impossibile l'efficace esercizio del diritto di difesa al fine dell'utile impugnazione nei termini di legge.

2.1 Il procuratore generale in sede ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'istituto in questione può trovare applicazione solamente laddove il legale abbia acquisito la veste di difensore di fiducia nel suo rapporto interno con l'ufficio e che appariva ostativa la circostanza che non fosse stata dimostrata l'impossibilità di nominare medio tempore un sostituto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che nel valutare se la mancata presentazione dell'impugnazione nei termini di legge, da parte dell'imputato o della difesa tecnica nel suo interesse, sia riconducibile a colpa o malizia, personale o professionale, della parte (intesa nella sua articolazione di imputato e difensore) ovvero a fattori esterni riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore, quando ricorrano peculiari o inusuali fattori esterni il giudice deve in particolare dar conto dell'idoneità o meno di essi a consentire, con l'ordinaria diligenza un'utile ed efficace tempestiva presentazione dell'impugnazione.

2.1. Ritiene questa Corte che il grave incidente di cui è stato pacificamente vittima il legale di fiducia del ricorrente subito dopo la sua nomina costituisca situazione di fatto immediatamente riconducibile alla nozione di forza maggiore che, di per sè, determina le condizioni per la nuova decorrenza dell'intero termine specie ove si ponga mente ai ristrettissimi tempi previsti per l'opposizione a decreto penale di condanna (15 giorni).

In ragione della brevità dei termini ex art. 461 c.p.p. appare inesigibile da parte dell'imputato una costante verifica della circostanza se il suo difensore sia stato o meno in grado di eseguire il suo mandato così come non può ritenersi che a carico del difensore, affetto da gravi patologie, sorga il dovere informare, direttamente o per interposta persona, l'imputato della sua impossibilità ad adempiervi.

2.2. Nè vale obbiettare, come sostenuto dal P.G., che l'istituto in questione potrebbe trovare applicazione solamente laddove il legale abbia acquisito la veste di difensore di fiducia nel suo rapporto interno con l'ufficio e che non sarebbe stata dimostrata l'impossibilità di nominare medio tempore un sostituto.

2.3. Nel caso di specie, in particolare, si tratta di una causa di forza maggiore che riguarda anche il deposito in cancelleria del mandato che legittimamente il legale intendeva depositare presso l'ufficio unitamente all'atto di opposizione mentre e, peraltro verso, in ragione dell'impedimento assoluto del difensore dovuto ad uno stato di malattia, dovendosi sempre e comunque garantire l'effettività della difesa tecnica con il difensore di fiducia prescelto, stante la complessità e delicatezza delle scelte che debbono essere fatte, non può ritenersi sufficiente la astratta possibilità di nominare un sostituto.

2.4. Conseguentemente, nel caso concreto, la richiesta di restituzione nel termine risulta legittima oltre che tempestiva.

3. Va, dunque, annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il ricorrente va, pertanto, restituito nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna in data 7 Marzo 2018; il termine decorrerà dalla notifica del dispositivo della presente sentenza.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e restituisce il ricorrente nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna in data 7 Marzo 2018, decorrente dalla notifica del dispositivo della presente sentenza.

Manda alla cancelleria per l'adempimento.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019