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Giurisdizione italiana per due Maro' (PCA, 28/2015)

2 luglio 2020, Tribunale permanente dell'arbitrato

Sul "caso marò", il Tribunale arbitrale permanente dell'Aja riconosce l'immunità dei Fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone accusati di essere i responsabili della morte di due pescatori nella notte del 15 febbraio 2012 al largo della costa del Kerala, Stato dell'India sud occidentale. All'India viene pertanto precluso l'esercizio della propria giurisdizione nei loro confronti. Il Tribunale ha riconosciuto che i militari erano funzionari dello Stato italiano, impegnati nell'esercizio delle loro funzioni, e pertanto soggetti alla legge “di bandiera”.

Inoltre, secondo il Tribunale, costituito all’Aja nel 2015 presso la Corte permanente di arbitrato, “l'Italia ha violato la libertà di navigazione e dovrà pertanto compensare l'India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all'imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e altri membri dell'equipaggio del peschereccio indiano Saint Anthony”, a bordo del quale morirono i due pescatori del Kerala. “

 (traduzione informale dell'estratto dall'inglese canestriniLex.com, vai alla pagina del tribunale arbitrale permanente)

Permanent Court of Arbitration

Tribunale arbitrale permanente 

Case PCA n. 2015-28

IN MATERIA DI UN ARBITRATO
- prima -
UN TRIBUNALE ARBITRALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ALLEGATO VII
ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE DEL 1982 SULLA LEGGE DEL MARE

LA REPUBBLICA ITALIANA
- v. -
LA REPUBBLICA DELL'INDIA
- concernente -
L'INCIDENTE “ENRICA LEXIE”

Estratti per pubblicazione anticipata il 2 luglio 2020

TRIBUNALE ARBITRALE:
SE Giudice Vladimir Golitsyn (Presidente)
SE il giudice Jin-Hyun Paik
SE il giudice Patrick Robinson
Professor Francesco Francioni
Dr. Pemmaraju Sreenivasa Rao
Registro di sistema:
Tribunale permanente dell'arbitrato


[...]
II. I MEZZI DELLE PARTI
[...]

B. PRESENTAZIONE FINALE ALLA CHIUSURA DELL'UDIENZA

1. Argomenti dell'Italia

75. Al termine dell'audizione, l'Italia ha presentato le seguenti osservazioni finali:
(1) L'Italia chiede rispettosamente al Tribunale di respingere tutte le obiezioni dell'India alla giurisdizione del Tribunale e alla ricevibilità delle pretese dell'Italia.
(2) L'Italia chiede inoltre al Tribunale di giudicare e dichiarare che:
(a) Mantenendo alcune disposizioni delle acque territoriali, della piattaforma continentale, della zona economica esclusiva e di altre leggi sulle zone marittime, 1976, e mantenendo la notifica del ministero degli Affari interni n. SO 671 (E) del 27 agosto 1981, l'India ha agito e agisce in modo incompatibile con gli articoli 33, paragrafo 1, 56, paragrafo 1, 56, paragrafo 2, 58, paragrafo 2, 87, paragrafo 1, lettera a) e / o 89 dell'UNCLOS.
(b) Dirigendo e inducendo l'Enrica Lexie a cambiare rotta e procedere nel mare territoriale dell'India attraverso uno stratagemma, oltre a interdire l'Enrica Lexie e scortarla a Kochi, l'India ha violato la libertà di navigazione dell'Italia, in violazione dell'articolo 87 dell'UNCLOS (1) (a) e giurisdizione esclusiva dell'Italia nei confronti di Enrica Lexie, in violazione dell'articolo 92 dell'UNCLOS.
(c) Dirigendo e inducendo l'Enrica Lexie a cambiare rotta e procedere nel mare territoriale dell'India attraverso uno stratagemma, l'India ha abusato del suo diritto di cercare la cooperazione italiana nella repressione della pirateria, in violazione dell'articolo 300 letto in combinato disposto con l'articolo 100 dell'UNCLOS .
(d) Istituendo un procedimento penale contro i Marines, l'India ha violato e continua a violare il diritto esclusivo dell'Italia di avviare un procedimento penale o disciplinare contro i Marines, in violazione dell'articolo 97, paragrafo 1, dell'UNCLOS.
(e) Ordinando la detenzione di Enrica Lexie tra febbraio e maggio 2012 e indagando su quelli a bordo, l'India ha violato il divieto di arresto o detenzione di una nave da parte di uno Stato diverso dallo Stato di bandiera in violazione dell'articolo 97, paragrafo 3 ) di UNCLOS.
(f) Affermando e continuando ad esercitare la propria giurisdizione penale sul Chief Master Sergeant Massimiliano Latorre e Sergeant Salvatore Girone, l'India viola il suo obbligo di rispettare l'immunità dei Marines in quanto funzionari statali italiani che esercitano funzioni ufficiali, in violazione dell'articolo 2 (3), 56 (2), 58 (2) e 100 di UNCLOS.
(g) Non cooperando alla repressione della pirateria, l'India ha violato l'articolo 100 dell'UNCLOS.
(h) L'affermazione della giurisdizione dell'India nella presente causa era ed è contraria all'UNCLOS.
(3) In conseguenza di quanto precede, l'Italia chiede rispettosamente che il Tribunale, in aggiunta o in subordine, disponga che:
(a) L'India deve cessare tutti gli atti illeciti che hanno causato e continuare a causare una delle continue violazioni di UNCLOS. In particolare, cessa di applicare le disposizioni della legge sulle zone marittime del 1976 e della notifica del 1981 nella misura in cui sono incompatibili con l'UNCLOS. Cesserà inoltre di esercitare qualsiasi forma di giurisdizione penale nei confronti dei Marines, comprese misure di moderazione e procedimenti giudiziari in India.
(b) l'India deve effettuare la riparazione integrale delle violazioni dell'UNCLOS di cui al precedente paragrafo 2, lettere da a) ad h), e ristabilire la situazione esistente prima dei suoi atti illeciti. L'India deve, in particolare, chiudere tutti i procedimenti penali (comprese le misure di moderazione) nei confronti del Chief Master Sergeant Massimiliano Latorre e del Sergeant Salvatore Girone in relazione all'incidente di Enrica Lexie.
(c) l'India deve pagare un risarcimento per i danni materiali subiti dal sergente principale Massimiliano Latorre e dal sergente Salvatore Girone a seguito dell'esercizio illecito di giurisdizione su di loro e il danno materiale subito in conseguenza della detenzione di Enrica Lexie .
(4) Inoltre, l'Italia chiede anche rispettosamente al Tribunale di respingere le domande riconvenzionali dell'India nella loro interezza e tutte le richieste che ne conseguono.


2. Argomenti dell'India


76. Al termine dell'audizione, l'India ha presentato le seguenti osservazioni finali:
Per le ragioni sviluppate nel suo controricordo e nella sua controreplica e illustrate dai suoi rappresentanti durante la fase orale, la Repubblica dell'India chiede rispettosamente
Tribunale a:
(1) giudicare e dichiarare che non ha giurisdizione in merito al caso che gli è stato presentato dall'Italia;
(1.a) In subordine, giudicare e dichiarare di non avere giurisdizione in relazione alle Rivendicazioni 2 (a), 2 (f), 2 (h) e 3 (a) dell'Italia e, in alternativa, a respingere e rifiutare
quei reclami; e
(2) Respingere e respingere tutte le altre richieste e comunicazioni di ltaly.
Quanto alle sue domande riconvenzionali, la Repubblica di India chiede rispettosamente al Tribunale di statuire e dichiarare che:
(3) Le domande riconvenzionali dell'India sono ricevibili; e che, sparando a Sant'Antonio e uccidendo a bordo due pescatori indiani, l'Italia:
(4) violazione dei diritti sovrani dell'India ai sensi dell'articolo 56 dell'UNCLOS;
(5) ha violato l'obbligo di tenere debitamente conto dei diritti dell'India nella sua ZEE ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, dell'UNCLOS;
(6) violazione della libertà e del diritto di navigazione dell'India ai sensi degli articoli 87 e 90 dell'UNCLOS; e
(7) Violato il diritto dell'India di riservare la ZEE a scopi pacifici ai sensi dell'articolo 88 dell'UNCLOS.
Di conseguenza, la Repubblica dell'India chiede al Tribunale di ordinare che:
(8) L'Italia provvede alla piena riparazione delle violazioni dell'articolo 56, 58, paragrafo 3, 87, 88 e 90 dell'UNCLOS.
[...]
VIII. dispositif
1094. Per le ragioni esposte in questo premio, il Tribunale Arbitrale
A. In relazione alla giurisdizione e alla ricevibilità
1. TROVA, con quattro voti contro uno, per quanto riguarda la presentazione in Italia (1) e la presentazione in India
(1), che nella presente Arbitrato esiste una controversia tra le Parti su quale Stato ha il diritto di esercitare la giurisdizione sull'incidente del 15 febbraio 2012 che coinvolge la "Enrica Lexie" e la "St. Antonio ", e che la controversia riguarda l'interpretazione o
applicazione della Convenzione;
IN FAVORE: il presidente Golitsyn; Arbitri Paik, Francioni, Pemmaraju Sreenivasa Rao
CONTRO: Arbitro Robinson
2. TROVA, con quattro voti contro uno, che il tribunale arbitrale ha giurisdizione sulla controversia, fatta salva la sua decisione sulle obiezioni specifiche alla sua giurisdizione sollevate dall'India nella sua presentazione (1.a);
IN FAVORE: il presidente Golitsyn; Arbitri Paik, Francioni, Pemmaraju Sreenivasa Rao
CONTRO: Arbitro Robinson
3. TROVA, all'unanimità, che le domande riconvenzionali dell'India sono ricevibili;
4. TROVA, con tre voti contro due, per quanto riguarda la presentazione dell'Italia (2) (f), che l'articolo 2,
il paragrafo 3, l'articolo 56, paragrafo 2 e l'articolo 58, paragrafo 2, della Convenzione non sono pertinenti e applicabili nel caso di specie;
IN FAVORE: Presidente Golitsyn; Arbitri Paik, Francioni
CONTRO: Arbitri Robinson, Pemmaraju Sreenivasa Rao
5. TROVA, con tre voti contro due, per quanto riguarda la presentazione italiana (2) (f) e la presentazione indiana (1.a), che è competente a trattare la questione dell'immunità dei marines;
IN FAVORE: il presidente Golitsyn; Arbitri Paik, Francioni
CONTRO: Arbitri Robinson, Pemmaraju Sreenivasa Rao
6. TROVA, all'unanimità, per quanto riguarda l'argomento dell'India (1.a), che non è necessario affrontare la questione della compatibilità con l'UNCLOS del Maritime Zone Act dell'India del 1976 e la sua notifica del 1981;
B. In merito al merito della controversia tra le Parti
1. TROVA, all'unanimità, in merito alla presentazione dell'Italia (2) (b) - (e) e (g),
un. che l'India non ha agito in violazione dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera a), della convenzione;
b. che l'India non ha violato l'articolo 92, paragrafo 1, della Convenzione;
c. che l'articolo 97, paragrafi 1 e 3, della Convenzione non sono applicabili nel caso di specie;
d. che l'India non ha violato l'articolo 100 della convenzione e che pertanto l'articolo 300 non può essere invocato nel caso di specie;
2. DECIDE, con tre voti contro due, in relazione alla Presentazione dell'Italia (2) (f), che i Marines hanno diritto all'immunità in relazione agli atti che hanno commesso durante l'incidente del 15 febbraio 2012 e che l'India è esclusa dall'esercitare la propria giurisdizione sul
Marines;
IN FAVORE: il presidente Golitsyn; Arbitri Paik, Francioni
CONTRO: Arbitri Robinson, Pemmaraju Sreenivasa Rao
3. DECIDE, con tre voti contro due, in merito alla Presentazione dell'Italia (3) (a) e (c), prendendo atto dell'impegno assunto dall'Italia nel corso del procedimento di riprendere le sue indagini penali sugli eventi del 15 febbraio 2012, che l'India deve prendere le misure necessarie per cessare di esercitare la propria giurisdizione penale sui marines e che non sono necessari altri rimedi;
IN FAVORE: il presidente Golitsyn; Arbitri Paik, Francioni
CONTRO: Arbitri Robinson, Pemmaraju Sreenivasa Rao
4. TROVA, per quanto riguarda le comunicazioni dell'India (4), (5) e (7),
un. con tre voti contro due, che l'Italia non ha violato i diritti sovrani dell'India ai sensi dell'articolo 56 della Convenzione;
IN FAVORE: il presidente Golitsyn; Arbitri Paik, Francioni
CONTRO: Arbitri Robinson, Pemmaraju Sreenivasa Rao
b. con tre voti contro due, che l'Italia non ha violato l'articolo 58, paragrafo 3, della Convenzione;
IN FAVORE: il presidente Golitsyn; Arbitri Paik, Francioni
CONTRO: Arbitri Robinson, Pemmaraju Sreenivasa Rao
c. all'unanimità, che l'Italia non ha violato i diritti dell'India ai sensi dell'articolo 88 della Convenzione;
5. TROVA, all'unanimità, per quanto riguarda la presentazione dell'India (6), che interferendo con la navigazione del "St. Antonio "L'Italia ha agito in violazione dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 90 della Convenzione;
6. DECIDE, all'unanimità, in merito alla presentazione dell'India (8),
un. che una constatazione nel presente Premio secondo cui l'Italia ha violato l'articolo 87, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 90 della Convenzione costituisce un'adeguata soddisfazione per il pregiudizio per gli interessi non materiali dell'India;
b. che a seguito della violazione da parte dell'Italia dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 90 della convenzione, l'India ha diritto al pagamento di un indennizzo in relazione a perdita della vita, danno fisico, danno materiale alla proprietà ( compreso a
il “St. Antonio ") e il danno morale subito dal capitano e da altri membri dell'equipaggio del" St. Antonio ”, che per sua natura non può essere riparato attraverso la restituzione;
c. che le Parti siano invitate a consultarsi al fine di raggiungere un accordo sull'importo della compensazione dovuta all'India di cui al precedente paragrafo 6, lettera b);
d. che il Tribunale Arbitrale manterrà la giurisdizione qualora una Parte o entrambe le Parti desiderino chiedere una decisione del Tribunale Arbitrale in merito alla quantificazione del risarcimento dovuto all'India, nel qual caso il Tribunale Arbitrale fisserebbe un calendario
per ulteriori procedimenti e che, qualora tale domanda non dovesse pervenire entro un anno dalla data del presente Premio, il procedimento sarà chiuso;
C. In relazione alle spese del presente procedimento, DECIDE che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.