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Giudice cautelare dell'estradizione è il collegio, non il delegato (Cass. 11847/22)

30 marzo 2022, Cassazione penale

L'art. 718 cod. proc. pen. prevede che sulla revoca o la sostituzione delle misure coercitive disposte per fini estradizionali ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., decide la corte di appello, previa fissazione di apposita udienza.

E' principio consolidato che la richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve essere esaminata con procedura "partecipata" prevista dall'art. 127 cod. proc. pen.

 

Corte di Cassazione

Sez. VI penale

Num. 11847 Anno 2022

Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: CALVANESE ERSILIA
Data Udienza: 24/03/2022 - deposito 30/03/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da
ACNJ, nato in Venezuela il */1982

avverso la ordinanza del 28/01/2022 della Corte di appello di Firenze

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il magistrato delegato della Corte di appello di Firenze rigettava l'istanza de libertate proposta nell'interesse di ACNJ, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere ai fini della sua estradizione richiesta dal Governo degli Stati Uniti d'America.

In particolare, in sede di audizione del ricorrente ex art. 717 cod. proc. pen., la difesa dell'estradando aveva avanzato un'istanza per la sostituzione della misura cautelare disposta in sede di precedente convalida dell'arresto di p.g..

Su tale istanza, il giudice procedente si era riservato di decidere, dopo l'acquisizione del parere del P.G.

Acquisito il parere del P.G., il medesimo giudice aveva provveduto con la suddetta ordinanza.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione dell'art. 718 cod. proc. pen.

Illegittima è stata la procedura seguita per la trattazione della istanza di modifica della situazione cautelare dell'estradando.

La istanza è stata infatti decisa dal magistrato delegato - e non dalla Corte di appello in composizione collegiale - e erri seguendo un rito non partecipato.

2.2. Vizio di motivazione quanto alla permanenza delle esigenze cautelari.

Le considerazioni sul punto sono contraddittorie e stridono con il comportamento tenuto dall'estradando e con le risultanze processuali.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

1.2. Inammissibile è il secondo motivo in quanto solleva vizi non consentiti dall'art. 719 cod. proc. pen., che limita la proposizione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione alla sola violazione di legge Ce non anche al vizio di motivazione (tra tante, Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Rv. 282256).

1.2. Fondato è invece il primo motivo.

L'art. 718 cod. proc. pen. prevede che sulla revoca o la sostituzione delle misure coercitive disposte per fini estradizionali ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., decide la corte di appello, previa fissazione di apposita udienza.

E' principio consolidato che la richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve essere esaminata con procedura "partecipata" prevista dall'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003, Di Filippo, Rv. 224612) e dalla corte d'appello, in composizione collegiale, sicché è affetta da nullità l'ordinanza adottata "de plano" dal giudice monocratico che sia stato a tanto delegato dal presidente della corte (Sez. 6, n. 443 del 21/10/2020, dep. 2021, Rv. 280553).

Invero, l'espresso riferimento alla "corte di appello", contenuto nell'art. 718 cod. proc. pen. non consente che la decisione sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura possa essere adottata da un giudice diverso dal collegio della corte di appello, essendo evidente il riferimento alla composizione collegiale dell'organo deliberante, dal momento che la competenza di un organo monocratico, individuato nel presidente della corte o di un suo delegato, è espressamente prevista solo nel caso di cui all'art. 716, comma 3, cod. proc. pen. ed in quello previsto dall'art. 717 e ciò perché la peculiarità della procedura nell'una come nell'altra ipotesi impone, secondo il giudizio del legislatore, una più agile attivazione dei meccanismi della convalida dell'arresto del catturato o dell'audizione dello stesso (così, Sez. 6, n. 16830 del 24/03/2010, Rv. 247002).

Poiché nella specie l'ordinanza è stata emessa da un magistrato monocratico, delegato dal presidente della corte di appello, anziché dall'organo collegiale indicato dall'art. 718 cit., vi è un difetto di competenza funzionale dell'organo che lo ha adottato, peraltro al di fuori della specifica udienza ex art. 127 cod. proc. pen. con la conseguenza che l'ordinanza di rigetto e il relativo procedimento devono ritenersi affetti da nullità in radice, ai sensi degli artt. 127, comma 5, e 178, lett. a) e b), cod. proc. pen.

3. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze che dovrà deliberare sulla istanza di revoca della misura cautelare, osservando le disposizioni di cui all'art. 718 cod. proc. pen., così come sopra interpretate.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 24/0 2922.

Il Consigliere estensore Il Pr