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Lesione della sfera sessuale: non scherzo ma reato (Cass. 51593/18)

15 novembre 2018, Cassazione penale

In tema di violenza sessuale, il gesto compiuto per scherzo o con finalità di irrisione è reato se per le caratteristiche intrinseche dell'azione rappresenta un'intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima.

CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. III PENALE - SENTENZA 15 novembre 2018, n.51593 - Pres. Di Nicola – est. Gai

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 6 ottobre 2017, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara con la quale Va. Sc. era stato condannato, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 609-bis cod.pen., riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis comma 3 cod.pen., perché con violenza costringeva Ma. Di. Ca. a subire atti sessuali, in particolare mentre era all'interno di un autobus del trasporto pubblico urbano, nel deposito dell'azienda di trasporti, intenta ad effettuare le pulizie, con gesto repentino si chinava sulla donna e le baciava il pube, nonché dopo essersi denudato tentava di abbracciare la donna, inseguendola nell'autobus, non riuscendo nell'intento per la resistenza della stessa. Fatto commesso in Comacchio il 10/08/2010.

Con la medesima sentenza l'imputato era stato assolto dal reato di cui all'art. 527 cod.pen., perché il fatto non sussiste, e condannato al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato alla parte civile, liquidato in Euro 20.000, nonché a rifondere le spese di costituzione e rappresentanza della parte civile.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo con un unico e articolato motivo, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. per la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata sarebbe censurabile per vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per l'acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi nel procedimento disciplinare, nonché dell'assunzione della testimonianza degli ispettori dell'Azienda del trasporto pubblico, in ordine a quanto dichiarato dai testimoni in sede di procedimento disciplinare, la cui richiesta era stata avanzata, ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen., ed era stata respinta sia dal Tribunale e successivamente anche dalla Corte d'appello, a seguito di richiesta di rinnovazione ex art. 603 cod.proc.pen.

L'acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese nel parallelo procedimento disciplinare sarebbe decisiva per la ricostruzione dei fatti e per valutare l'attendibilità della parte lesa, in particolare in relazione al clima goliardico e giocoso nell'ambito del quale erano avvenuti i fatti e in relazione alla circostanza che la persona offesa aveva fornito solo una parziale ricostruzione dell'accaduto al suo superiore, omettendo di raccontare l'atto sessuale che si assume compiuto.

In tale ambito la richiesta di integrazione probatoria avrebbe avvalorato la ricostruzione fornita dall'imputato, secondo cui si era trattato di uno scherzo 'un po' pesante, andato un po' oltre le righe', mentre il diniego è inficiato da motivazione illogica, finendo per elevare la testimonianza della persona offesa a prova cardine del processo penale.

In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile e va dichiarato tale, con tutte le conseguenze di legge e con la rifusione delle spese in favore della parte civile.

L'inammissibilità consegue alla manifesta infondatezza del motivo, in parte anche connotato da aspecificità, ed anche diretto a proporre censure attinenti al merito estranee al sindacato di legittimità.

Secondo il consolidato orientamento di questo giudice di legittimità, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666) ed parimenti, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, PR, Rv. 261799).

Di tali condivisibili principi ha fatto buon governo la Corte d'appello laddove ha ritenuto insussistenti i presupposti per disporre le attività istruttorie richieste dalla difesa. La Corte ha esplicitato - con argomentazioni puntuali e conformi a logica e diritto, insindacabili in questa sede di legittimità - le ragioni per le quali nella specie non vi fossero le condizioni per accogliere la richiesta perché, con riferimento all'acquisizione delle deposizioni dei testimoni nel corso del procedimento disciplinare, in ossequio al principio del contraddittorio, la difesa ben avrebbe potuto indicarli nella propria lista dei testimoni, quanto poi alla richiesta di assumere la testimonianza dei predetti nel giudizio di appello, non trattandosi di una prova sopravvenuta, non erano indispensabilità ai fini della decisione e, comunque, riteneva superflua l'assunzione dei testimoni ispettori dell'Azienza del trasporto urbano, che avevano istruito il procedimento disciplinare, perché dirette a riferite de relato quanto dichiarato dai testimoni diretti nel processo penale.

Ora il ricorrente si duole del rigetto, denunciando il vizio di motivazione, sotto il duplice profilo, che fonda, secondo la sua prospettazione, la decisività della prova testimoniale negata: la prova non ammessa dimostrerebbe la versione difensiva dell'atto sessuale posto in essere 'per scherzo', e, più in generale, l'inattendibilità della persona offesa le cui dichiarazioni non sarebbero, secondo il difensore, da sole sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità.

Sotto un primo profilo, deve rammentarsi che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il giudice di legittimità non può, in altri termini, procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. E ciò non può compiere neppure allorché, dietro la valutazione del diniego di rinnovazione ex art. 603 cod.proc.pen., si celi una richiesta di riesame in chiave alternativa dei fatti.

Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali onde accreditare la ricostruzione operata dalla difesa dell'imputato che invoca una diversa lettura dell'intera vicenda (pag. 6), anche attraverso la invocata, ma negata rinnovazione istruttoria, diretta a ricondurre la condotta posta in essere dall'imputato nell'alveo della cd. condotta scherzosa che, sottintende la difesa, scriminerebbe la condotta di cui all'art. 609 bis cod.pen.

Sotto altro profilo, la censura di vizio di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603 cod.pen., è connotata da aspecificità perché non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui dà atto, al par. 8, che è lo stesso imputato ad ammettere di aver tenuto le condotte materiali come contestate, pur sostenendo che tutto avrebbe avuto luogo in un clima scherzoso, contesto nel quale il bacio al pube della persona offesa e il successivo denudamento con la rincorsa della donna nell'autobus, non integrerebbero alcuna condotta lesiva della sfera sessuale della donna.

Tale prospettazione difensiva è, all'evidenza, manifestamente infondata.

La condotta ioci causa non scrimina la condotta e non esclude il reato.

Questa Corte di legittimità ha affermato, con orientamento condiviso a cui va data continuità, che in tema di violenza sessuale, il gesto compiuto 'ioci causa' o con finalità di irrisione è qualificabile come atto sessuale punibile ai sensi dell'art. 609-bis cod. pen., allorquando, per le caratteristiche intrinseche dell'azione, rappresenta un'intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima (Sez. 3, n. 1709 dell001/07/2014, M., Rv. 261779; Sez. 3, n. 20927 del 04/03/2009, C, Rv. 244075). Nel caso in scrutinio, non vi sono dubbi, secondo quanto accertato dai giudici del merito, e non contestato dall'imputato, del carattere intrusivo della sfera sessuale della persona offesa che, oltretutto, subito dopo i fatti, si era mostrata nervosa ed agitata di cui, ora, il ricorrente invoca una lettura alternativa alle risultanze che, obiettivamente, ne rivelano il connotato sessuale dell'atto.

Infine, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità sul valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, secondo cui possono, da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015,Manzini,Rv. 265104; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; S.U. n. 41461 del 19/07/2012, Rv.253214) e allorquando la testimonianza della persona offesa sia la principale -se non esclusiva - fonte del convincimento del giudice, che il giudizio di attendibilità, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, allorquando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli, Rv. 235578).

Sulla scorta dei principi ermeneutici sopra ricordati, non si ravvisano nel tessuto motivazionale dei giudici del merito manifeste contraddizioni, illogicità o carenze argomentative. Il discorso giustificativo, sviluppato sul punto dai giudici del merito, si palesa esente da vizi, in ragione del fatto che emerge da esso, in modo univoco, che la condotta dell'imputato era finalizzata alla soddisfazione di un impulso sessuale, essendo irrilevante stabilire l'intenzione 'scherzosa' dello stesso, comunque smentita dal testimone.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza 'versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità', si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

L'imputato deve, poi, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita che si liquidano in Euro 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile Ca. Ma. Di. che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.