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Genitore che mantiene il figlio può rivalersi sull'altro genitore (Cass. 21364/18)

29 agosto 2018, Cassazione civile

L’obbligo dei genitori di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita.

Il genitore che ha anticipato il mantenimento anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore inadempiente ha diritto di regresso per la corrispondente quota ma solo se ne fa espressamente domnda in giudizio.

Il diritto del genitore che ha manteuto da solo il figlio ha diritto al rimborso della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, dalla sua nascita, da parte dell'altro genitore, ma - se non riconosciuto - solo con l’accertamento dello status di genitore naturale in capo all’altro genitore naturale.

La domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore inadempiente presuppone l’accertamento della filiazione e quindi, seppure può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 7 giugno – 29 agosto 2018, n. 21364


Presidente Schirò – Relatore Iofrida

Fatti di causa

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5255/2015, pronunciata in un giudizio promosso da B.d.S.A. nei confronti del padre naturale, Bo.di.Sa.Al. , al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli obblighi genitoriali di mantenimento, istruzione ed educazione, ha confermato la decisione di primo grado, con la quale era stato riconosciuto all’attore soltanto un danno non patrimoniale di Euro 50.000,00, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.
In particolare, la Corte distrettuale, respingendo il gravame del B. (il figlio), ha confermato la reiezione della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, da perdita di chances, stante la mancanza di elementi probatori (in ordine al tenore di vita pregresso, alla condizione socio-economica conseguita ed alle diverse e migliori opportunità, avendo lo stesso unicamente allegato di avere dovuto abbandonare gli studi universitari), e di quella di rimborso della quota parte sostenuta per il suo mantenimento esclusivamente dalla madre defunta, rilevando che, essendo intervenuto l’accertamento della paternità naturale (con sentenza del Tribunale del 2010, passata in giudicato) a distanza di anni dal decesso della madre (nel (…)), alcun credito per esercizio del diritto di regresso era entrato nel patrimonio della predetta (potendosi dunque ipotizzare "una sostanziale rinuncia" della stessa "a rivalersi nei confronti del coobbligata solidale"), trasmissibile al momento della morte al figlio erede. Avverso la suddetta sentenza, B.d.S.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Bo.di.Sa.Al. che resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., avendo la Corte d’appello, contraddittoriamente, dapprima, affermato che il dovere del genitore di mantenere il figlio sorge con la filiazione, a prescindere dal riconoscimento e, poi, sostenuto che il diritto del genitore al rimborsa non deriva dalla filiazione ma dall’accertamento della paternità; con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.147, 148 c.c. (nel testo vigente ratione temporis) e 1299 c.c., sempre con riguardo al mancato riconoscimento del diritto al rimborso della quota anticipata dalla madre, lamentando che il diritto in questione esiste dal momento della nascita del figlio ovvero dell’anticipazione, pur non essendo utilmente azionabile prima dell’accertamento giudiziale della paternità naturale (o meglio la messa in esecuzione del titolo non può intervenire prima della definitività dell’accertamento), cosicché lo stesso può essere trasmesso agli eredi.
2. Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente non ha censurato la, statuizione della Corte d’appello di conferma del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, incentrando le censure sul mancato riconoscimento del diritto del figlio, quale successore della madre, di agire per il rimborso della quota parte delle spese anticipate, in via esclusiva, dal genitore deceduto, per il di lui mantenimento.
3. Le censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.
Non si ravvisa anzitutto il vizio denunciato di motivazione apparente, per intrinseca contraddizione logica della sentenza impugnata, avendo la Corte d’appello affermato che il diritto del genitore adempiente, dr regresso nei confronti dell’altro genitore per il rimborso della quota parte delle spese sostenute per il mantenimento del figlio, dalla sua nascita, sorge solo con l’accertamento dello status in capo all’altro genitore naturale, alla luce di un consolidato orientamento di questo giudice di legittimità (neppure smentito dalla giurisprudenza indicata dal ricorrente nella memoria prodotta).
Invero, con riguardo alla proponibilità dell’azione di regresso, da parte del genitore che aveva provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio, unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, questa Corte ha già ammesso l’esercizio della prima azione, prima del passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità (che produce gli stessi effetti, del riconoscimento, con decorrenza dalla nascita del figlio), anche se l’esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello status (Cass. 1745/2016; Cass. 17914/2010; Cass. 23596/2006).
Questa Corte (Cass.23596/2006, Cass. 7986/2014) ha affermato come pacifico il principio secondo cui l’azione per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore nei confronti dell’altro genitore "non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale".
In definitiva, anche se l’obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l’accertamento della filiazione e quindi, seppure può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto tale giudicato si sia in precedenza formato ed il titolo giudiziale (statuizione di condanna) potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio.
Questa Corte ha, di recente (Cass. 7960/2017), ulteriormente chiarito che, a seguito della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, che produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art. 277 c.c., l’obbligazione di mantenimento del figlio "si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio", cosicché l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali, ma "la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell’azione non può prescindere da un’espressa domanda della parte, attenendo tale, pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull’interesse superiore del minore, che soltanto legittima l’esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall’art. 277, comma 2, c.c.".
La Corte distrettuale, con ragionamento logico e coerente, ha rilevato che l’accertamento dello status di padre naturale era intervenuto, nella specie, a distanza di anni dalla morte della madre, ragione questa per cui, all’epoca del decesso di quest’ultima, non era neppure sorto un diritto, disponibile, al rimborso della quota parte delle spese di mantenimento del figlio, trasmissibile agli eredi.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.