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Fotografare caserme è reato?

5 dicembre 2017, Nicola Canestrini

Fotografare caserme o altri siti di intresse militare viola il segreto militare e può costituire reato?

La materia del segreto di Stato e del segreto militare è disciplinata, dal codice penale, dalla legge militare (codice penale militare di pace), dalla legge ordinaria (in particolare dalla L. 3 agosto 2007, n. 124 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”) nonché da numerosi decreti della Presidenza del Consiglio.

Si premette peraltro che si verificherà la liceità delle le riprese dall'esterno di detti edifici, mentre le riprese visive (foto, film, ..) o sonore degli interni senza il consenso dell'avente diritto può integrare il reato di cui all'art. 615 bis c.p. (1): si segnala però che integra il reato la ripresa fotografica da parte di terzi di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora solo se questi sono sottratti alla normale osservazione dall'esterno, ma non anche se i medesimi possono essere liberamente osservati dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti (Cassazione penale, Sez. 6, sent. n. 40577 del 01/10/2008 e Sez. II, 15.5.2015, n. 25363).

Per tornare alla riprese di quanto possa essere di intresse per la sicurezza nazionale (poti, aereoporti, ferrovie, caserme, armameni, ..), qui interessa, si segnala che l’articolo 262 del Codice penale punisce con la reclusione non inferiore a 5 anni

chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto (..) è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni; (..) se si tratta di notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni”.

Originariamente fra gli atti normativi figurava il Regio Decreto 11 luglio 1941, n. 1161 ; tale atto normativo è però stato abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, comma 1.

Dato che però il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, esplicitamente rimanda, con l'allegato (c), ai fini di delimitare l'ambito di riservatezza delle notizie militari, al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161, se ne potrebbe desumere che ai tali fini la norma non sia stata abrogata.

Infatti, il DPCM 7/2009 qualifica come “segretissime” le materie di cui al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 , concernente «Norme relative al segreto militare», potendo quindi ritenere che le materie richiamate sopravvivano alla abrogazione del R.D 1161/41 (cfr. in calce sub nota 2).

Tale regio decreto, nel suo allegato, vieta la divulgazione delle notizie relative a

  1. Ordinamento e dislocazione delle forze armate, sia in pace sia in guerra.
  2. Efficienza ed impiego delle forze armate.
  3. Preparazione delle forze armate.
  4. Metodi ed impianti di comunicazione per le forze armate. 
  5. Mezzi ed organizzazione dei trasporti.
  6. Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle forze armate.
  7. Fortificazioni, basi ed impianti delle forze armate.
  8. Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia.
  9. Mobilitazione militare e civile.
  10. Pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio.
  11. Pensiero ed attività del governo.

Secondo quindi l'elenco delle materie di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza bellica del paese, di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione di notizie, per quanto di interesse nelle presenti considerazioni, sono indicate al punto sub 7 dell'allegato, rubricato “Fortificazioni, basi ed impianti delle forze armate” e il che recita testualmente:

         “Opere di fortificazione (permanenti, semipermanenti, campali); apprestamenti difensivi in genere; postazione di artiglierie, strade militari e di interesse militare; basi navali e punti d'appoggio costieri; stazioni di vigilanza costiera; impianti aeronautici, efficienza, ampliamenti, migliorie degli aeroporti ed idroscali armati e dei campi e specchi d'acqua di fortuna, siano essi adibiti a scopi militari, sia ad uso della navigazione aerea civile. Caserme, baracche, ricoveri, rifugi, stabilimenti militari (arsenali, fabbriche d'armi, di aggressivi chimici, proiettifici, polverifici, stazioni di carica per sommergibili, depositi munizioni e materiali, di combustibili, di carburanti). Incidenti di notevole gravità e relative cause, nei depositi ed impianti sopraddetti.”

Le caserme delle forze armate parebbero quindi comprese nelle notizie la cui divulgazione è reato.

Peraltro, l’articolo 262 codice penale, nel prevedere la punizione di chi "rivela notizie delle quali l'autorità competente ha vietato la divulgazione" non può essere interpretata - nel vigente sistema costituzionale - senza il doveroso ancoraggio alla rilevanza della collocazione del precetto nel capo relativo ai delitti contro la personalità internazionale dello Stato, in posizione immediatamente successiva al reato di rivelazione di segreti di Stato ( art. 261 c.p.).

Con sentenza n. 295 del 2002 la Corte Costituzionale ha infatti precisato, allo scopo di fugare dubbi di costituzionalità della norma correlati alla sua indeterminatezza descrittiva, che le notizie "riservate" di cui all'art. 262 costituiscono categoria omogenea - sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva - rispetto a quella delle notizie sottoposte a segreto di Stato. Da ciò la considerazione, già all'epoca espressa in sede di giurisprudenza di legittimità, per cui la riferibilità ai medesimi interessi protetti (la sicurezza nazionale, nella accezione contenuta originariamente nell'art. 256 c.p. , poi precisata dal legislatore del 2007 alla L. n. 187, art. 39) impone la verifica in concreto della idoneità della condotta rivelatrice a recare pregiudizio a siffatti interessi.

Tale orientamento interpretativo - di recente confermato dalla Cassazione, I, sentenza n. 23036 del 30.4.2009 - comporta la necessità di una analisi della condotta contestata che non può limitarsi a constatare la natura "classificata" di un documento oggetto di divulgazione, non potendo esaurirsi il giudizio in tale presa d'atto ma dovendosi approfondire da un lato la legittimità della imposizione del vincolo (ai limitati fini penalistici) dall'altro la concreta lesività (anche in termini di messa in pericolo) della condotta rispetto agli interessi protetti (testualmente, Cass. pen. Sez. I, sentenza 28.11.2013, n. 47224).

In sintesi: fotografare caserme delle forze armate (ma anche ad es. aereporti, impianti ferroviari militari o di interesse militare; organizzazioni ferroviarie nelle zone prossime alla frontiera o alla costa; linee ferroviarie di grande traffico; ..) non è reato se non compromette la sicurezza nazionale in termini di "concreta idoneità lesiva".

 

(1): Art. 615 bis codice penale: "Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 (cioè abitazione o in altro luogo di privata dimora), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

(2): Allegato

Elenco delle materie di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza bellica del paese, di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione di notizie

1. Ordinamento e dislocazione delle forze armate, sia in pace sia in guerra.

Formazione, costituzione, composizione e dislocazione di unità e di reparti, loro spostamenti sia temporanei sia permanenti; forza numerica dei reparti, tabelle di equipaggiamento delle navi, numero e tipo delle armi; mezzi e aeromobili in assegnazione; ordinamento, sede e costituzione dei comandi e dei servizi e loro funzionamento; ordinamento, sede e funzionamento degli organi per la difesa e protezione antiaerea; grandi trasporti di truppe, materiali e quadrupedi.

2. Efficienza ed impiego delle forze armate.

Esercitazioni e manovre delle forze armate e forme di cooperazione fra esse: incidenti durante le esercitazioni; ricognizioni di frontiera, escursioni alpine; rapporti relativi. Grado di addestramento e di allevamento del personale; situazione morale e materiale in cui possono trovarsi temporaneamente unità, equipaggi, che comunque possano influire sulla loro efficienza; entità delle perdite, impiego del naviglio mercantile in guerra.

3. Preparazione delle forze armate.

Programmi degli apprestamenti militari terrestri; programmi navali ed aeronautici; caratteristiche del progetto; costruttive, di armamento, di allestimento e funzionamento dei mezzi (carri armati, navi, velivoli); dati fondamentali relativi ad essi (velocità, autonomia, protezione, stabilità, potenza degli apparati motori) ed al loro impiego; risultati conseguiti, deficienze ed avarie, modifiche proposte ed effettuate. Particolari di costruzione: funzionamento ed installazione del materiale in uso od esperimento presso le forze armate, ed in particolare: sulle armi, munizionamento, esplosivi, mezzi tecnici, radiotelegrafici, radiotelefoni, idrofonici, ottici, per la scoperta e la difesa subacquea ed aerea; sui motori; sugli strumenti di navigazione e di sincronizzazione; sulle sostanze speciali (incendiarie, fumogene, nebbiogene, aggressive); sulle sistemazioni per il munizionamento; sugli strumenti per il tiro ed il lancio di siluri e bombe; sugli apparati fotografici, sui carburanti specialissimi; sulle sistemazioni aeronautiche a bordo delle navi da guerra e da commercio; sulle tavole di tiro ed efficienza dei proiettili; sugli automezzi ed imbarcazioni speciali (per traino e trasporto cannoni, mitragliatrici, aggressivi chimici, essenze, lubrificanti e simili). Studi, applicazioni di nuovi ritrovati scientifici, procedimenti di produzione, esperienze, collaudo, incidenti durante l'uso e l'esperimento dei mezzi e del materiale, avarie e distruzioni. Armamento del naviglio mercantile in guerra.

4. Metodi ed impianti di comunicazione per le forze armate.

Tecnica dei sistemi per le comunicazioni radiotelegrafiche, radiogoniometriche, radiofoniche, con segnali ottici e con mezzi invisibili; reti telegrafiche e telefoniche, reti costiere militari.

5. Mezzi ed organizzazione dei trasporti.

Impianti ferroviari militari o di interesse militare; organizzazioni ferroviarie nelle zone prossime alla frontiera o alla costa; linee ferroviarie di grande traffico (stato di efficienza, particolari costruttivi, opere d'arte, impianti di stazione e di blocco, piani caricatori, mezzi di esercizio, frequenze massime dei treni); centri e nodi ferroviari, raccordi con stabilimenti di produzione, con depositi o magazzini militari o d'interesse militare; fonti di energia per il funzionamento delle ferrovie (scorte combustibili solidi e liquidi, centrali elettriche, sottostazioni di trasformazione, condutture di alimentazione). Nuove costruzioni, miglioramenti, ampliamenti, modificazioni a linee ferroviarie di interesse militare. Officine di costruzioni ferroviarie; loro attrezzatura e produzione; dotazioni di materiale rotabile; depositi di materiali vari ferroviari. Consistenza del materiale automobilistico in distribuzione ad enti militari; specie, efficienza ed ubicazione dei magazzini destinati a ricoverarlo; capacità rispettiva. Teleferiche militari o d'interesse militare. Impianti portuali d'interesse militare, organizzazione delle linee di navigazione marittima o aerea in relazione alle esigenze militari; organizzazione dei trasporti automobilistici d'interesse militare.

6. Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle forze armate.

Natura, quantità di armi, velivoli, motori, munizioni, esplosivi e materiali di qualsiasi altro genere dovunque accantonati, depositati e conservati e comunque appartenenti alle forze armate dello Stato, comprese le sostanze aggressive interessanti il servizio chimico militare. Dotazioni di mobilitazione riguardanti l'armamento, il munizionamento, l'equipaggiamento di reparti, servizi, unità delle forze armate, consistenza dei servizi di mobilitazione, disponibilità e scorte esistenti o da costituire all'atto della mobilitazione a cura delle amministrazioni militari [2] .

7. Fortificazioni, basi ed impianti delle forze armate.

Opere di fortificazione (permanenti, semipermanenti, campali); apprestamenti difensivi in genere; postazione di artiglierie, strade militari e di interesse militare; basi navali e punti d'appoggio costieri; stazioni di vigilanza costiera; impianti aeronautici, efficienza, ampliamenti, migliorie degli aeroporti ed idroscali armati e dei campi e specchi d'acqua di fortuna, siano essi adibiti a scopi militari, sia ad uso della navigazione aerea civile. Caserme, baracche, ricoveri, rifugi, stabilimenti militari (arsenali, fabbriche d'armi, di aggressivi chimici, proiettifici, polverifici, stazioni di carica per sommergibili, depositi munizioni e materiali, di combustibili, di carburanti). Incidenti di notevole gravità e relative cause, nei depositi ed impianti sopraddetti.

8. Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia.

Stabilimenti di preminente interesse militare, per la preparazione bellica del paese perché adibiti alla produzione di armi, munizioni, esplosivi, navi, velivoli e materiale aeronautico, materie chimiche ed aggressivi chimici, autoveicoli, derrate e materiali vari per conto di amministrazioni militari. In particolare dati relativi alla qualità e specie dei materiali prodotti, qualità e quantità delle materie prima impiegate, maestranze impiegate, produzione a regime normale ed intensivo, attrezzatura, potenzialità degli impianti, metodi di lavorazione. Fotografie o altre rappresentazioni prospettiche di impianti di stabilimenti industriali di produzione bellica con notizie o particolari topografici aventi riferimento al terreno circostante, atti ad individuare l'esatta ubicazione degli impianti medesimi e delle loro opere o installazioni; planimetrie, piante ed ogni altra rappresentazione costruttiva degli stabilimenti di produzione bellica, sia nel loro complesso che nei singoli reparti nonché nelle altre opere o installazioni accessorie, il macchinario di tipo speciale impiegato nella lavorazione del materiale bellico; i particolari tecnici di lavorazioni speciali interessanti la produzione bellica. Bacini ed impianti idroelettrici; dighe di ritenuta, canali, impianti idrovori, acquedotti di particolare importanza ai fini militari; interruzioni predisposte in corrispondenza di opere d'arte (ponti, gallerie, ecc.), predisposizioni di interesse militare per lo svuotamento di bacini montani, incidenti di notevole gravità e relative cause, negli stabilimenti sopraddetti [3] .

9. Mobilitazione militare e civile.

Leva: disposizioni per il richiamo alle armi di classi in congedo delle forze armate, consistenza delle forze in congedo, loro utilizzazione in caso di mobilitazione; dispense ed esoneri dai richiami alle armi per mobilitazione; progetti e predisposizioni per la mobilitazione, predisposizioni riguardanti speciali assegnazioni ad unità da mobilitare di personale sia alle armi, sia in congedo. Predisposizioni per i trasporti di radunata. Attribuzioni che, in relazione a quanto stabilito dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, relativa alla "Organizzazione della nazione per la guerra", e dagli altri provvedimenti che hanno esteso detta legge nei territori dell'Africa italiana e dei possedimenti, sono affidate a particolari organi e cioè: accertamento delle operazioni commerciali relative alla importazione di materie prime destinate a provvedere ai bisogni delle forze armate e della popolazione civile; difesa del traffico del naviglio mercantile in guerra; fabbricazioni di guerra; ripartizione delle materie prime e dei prodotti industriali, controllo degli stabilimenti, siano essi statali o privati; incetta e ripartizione delle derrate alimentari, controllo delle industrie alimentari; piani dei consumi da razionare e provvedimenti atti a costituire riserve di derrate; mobilitazione della mano d'opera, predisposizioni per la sostituzione in caso di mobilitazione di personale presso le amministrazioni statali con cittadini esenti da obblighi militari; mobilitazione civile e disposizioni previste dalla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina di guerra e dagli altri provvedimenti che hanno esteso detta legge nei territori dell'Africa italiana e dei possedimenti.

10. Pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio.

Argomenti tratti da pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio elaborati da organi militari, sui quali sia apposta, con qualunque formula, l'indicazione del divieto di divulgazione, nonché da pubblicazioni, documenti, atti di ufficio d'interesse militare elaborati da organi statali o parastatali civili e sui quali sia stata apposta la indicazione suddetta; oppure tratti da pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio d'interesse militare elaborati da ditte fornitrici delle forze armate e sui quali l'autorità militare competente abbia stabilito che debba essere apposta, con qualunque formula, l'indicazione del divieto di divulgazione.

Carte topografiche o idrografiche riservate, dati monografici e descrittivi del territorio dello Stato e delle acque territoriali che hanno interesse militare. Esito di indagini relative a delitti di spionaggio, come anche circostanze e fatti emersi nel corso di dibattimenti svoltisi a porte chiuse, inerenti ai delitti stessi.

11. Pensiero ed attività del governo.

Direttive, ordinamenti ed attività del regio governo nelle trattative internazionali.