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Foto segnaletiche proiettate in conferenza stampa violano diritti fondamentali (Corte EDU, Sciacca, 2005)

11 gennaio 2005, Corte EDU

La pubblicazione di foto segnaletiche di un'indagato distribuite durante un conferenza stampa organizzata dalle forze dell'ordine viola l'articolo 8 della CEDU.

 (traduzione informale canestriniLex.com; versione originale qui)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUARTA SEZIONE
CASO DI SCIACCA contro ITALIA
(Applicazione n. 50774/99)

STRASBURGO
11 gennaio 2005


Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 del Convenzione. Può essere soggetto a modifiche formali.


Nel caso di Sciacca contro l'Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), riunita in una sezione composta da
in una Camera composta da :
Sir Nicolas BRATZA, Presidente,
SIGNOR G. BONELLO,
K. TRAJA,
V. ZAGREBELSKY,
L. GARLICKI,
J. BORREGO BORREGO,
Sig.ra L. MIJOVIC, giudici,
e il sig. M. O'BOYLE, cancelliere di sezione,
Avendo deliberato in camera di consiglio il 7 dicembre 2004,
Pronuncia la seguente sentenza, che è stata adottata in tale data

PROCEDURA

1. Il caso ha avuto origine da una domanda (n. 50774/99) contro la
contro la Repubblica Italiana e di cui un cittadino di questo Stato è parte.

La signora Carmela Sciacca ("la ricorrente"), ha presentato un ricorso alla Corte il 1° giugno 1999 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

2. Il ricorrente era rappresentato dall'avvocato E.P. Reale di Siracusa.
Il governo italiano ("il governo") è rappresentato dal suo agente,
I.M. Braguglia, e dal suo co-agente, F. Crisafulli.

3. La ricorrente sosteneva in particolare che la pubblicazione della sua fotografia aveva ha violato l'articolo 8 della Convenzione.

4. Il ricorso è stato assegnato alla prima sezione della Corte
(Regola 52 § 1). All'interno della Prima Sezione, la Camera responsabile per per esaminare il caso (articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata costituita in in conformità con l'articolo 26 § 1 del Regolamento della Corte.

5. Con una decisione del 4 settembre 2003, la Camera ha dichiarato il ricorso parzialmente ammissibile.

I FATTI

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

6. Il richiedente è nato nel 1949 e vive a Siracusa.

7. Era insegnante in una scuola pubblica di Lentini (Siracusa).
La scuola era di proprietà della società a responsabilità limitata G., di cui il ricorrente, insieme ad altri tre
La scuola era di proprietà della società a responsabilità limitata G., di cui il ricorrente e altri tre insegnanti erano soci, mentre il signor G. era il direttore.
Il signor G. era il direttore.

8. Nel luglio 1998 la signora C. ha presentato una denuncia alla Guardia di Finanza su irregolarità nella gestione della scuola. Ha dichiarato di essere un socio di fatto della società G.

9. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta contro i soci e il
manager. Il 20 luglio 1998, la guardia di finanza ha perquisito la sede della società il la sede della società e le case dei soci. In quell'occasione, la ricorrente ha ricevuto una comunicazione ufficiale che la informava che era stata aperta un'indagine contro di lei.

In una data imprecisata, il pubblico ministero ha ordinato alla ricorrente di essere interrogata e l'ha informata che era
la informò che era sospettata, insieme agli altri imputati, di estorsione, frode e falsificazione.

Il 12 agosto 1998 l'ispettorato delle imposte ha interrogato la ricorrente.

10. Il 17 novembre 1998 il pubblico ministero ha chiesto al giudice istruttore di giudice di emettere un mandato di arresto per il richiedente e alcuni dei accusato di cospirazione criminale, evasione fiscale e falsificazione di un documento pubblico.

Il 28 novembre 1998, il giudice delle indagini preliminari ha ordinato gli arresti domiciliari per la ricorrente e l'altro co-accusato.

11. Il 4 dicembre 1998 la decisione del giudice è stata notificata alla ricorrente della decisione del giudice. Come tutte le persone agli arresti domiciliari, non è stata imprigionata.

Tuttavia, in questo caso le autorità fiscali hanno compilato un fascicolo personale per conto del richiedente; il fascicolo è stato poi inviato al (.) a nome del richiedente; fotografie e impronte digitali sono state inserite.

Lo stesso giorno, il pubblico ministero incaricato delle indagini e gli agenti della GdF hanno tenuto una conferenza stampa.

12. Due giornali hanno pubblicato articoli sull'indagine.

13. Il quotidiano Giornale di Sicilia ha pubblicato due articoli il 5 e 6 dicembre 1998. Nel primo, ha fatto riferimento a "presunti elementi formali e sostanziali e illegalità sostanziali nella gestione di una scuola pubblica". Dopo aver dichiarato che il
che il ricorrente e altre tre persone, agli arresti domiciliari
sono stati accusati di reati molto gravi (cospirazione, estorsione, falsificazione, frode ed evasione), il giornale ha dichiarato che anche altri imputati erano stati "vittime di frode" erano anche 'presumibilmente' vittime di estorsione da parte dei quattro arrestati. Dopo aver dato una panoramica dell'attività del
attività, il giornale ha riferito che le quattro persone agli arresti domiciliari "erano erano "presumibilmente" i gestori de facto della scuola. Il giornale ha proseguito spiegando ciò che il
Il giornale continuava a spiegare in cosa consisteva l'estorsione. Ha aggiunto che che "conti paralleli sono stati trovati nelle case delle quattro persone" e che e che "gli investigatori hanno scoperto che gli studenti iscritti a due classi
iscritti" in due classi "erano in realtà i mariti e i cugini delle donne arrestate". L'unico passaggio in cui sono state ripetute le dichiarazioni degli investigatori riferito a una persona diversa dal richiedente.

14. L'altro articolo - pubblicato il giorno seguente, con una fotografia dei quattro quattro donne arrestate - era simile nel contenuto al primo.

15. Un secondo quotidiano, La Sicilia, ha pubblicato la fotografia - in la prima pagina del giornale, la fotografia - in formato identità - delle quattro persone e ha dichiarato che "avevano creato una 'scuola fantasma'. Il contenuto dell'articolo era paragonabile a quello del articoli nel primo giornale.

16. La fotografia della ricorrente è stata pubblicata, insieme a quelle dei tre donne arrestate, in quattro fotografie scattate il 5 e 6 dicembre 1998. Esso ogni volta si trattava di una fotografia d'identità scattata durante la preparazione del  fascicolo al momento dell'arresto del ricorrente da parte della polizia tributaria e consegnato polizia e dato alla stampa da quest'ultima.

17. Il 12 dicembre 1998, il ricorrente ha impugnato davanti al Tribunale di Catania di Catania gli arresti domiciliari. Il 28 dicembre 1998, il suddetto tribunale ha ordinato la sua liberazione, poiché ai fini dell'indagine, gli arresti domiciliari non erano più necessari.

18. Il 1° marzo 1999, il pubblico ministero ha chiesto che il ricorrente fosse processo. L'udienza davanti al giudice istruttore è stata fissata per il 26 maggio 1999.  Tuttavia, la ricorrente ha rinunciato a questa fase del procedimento e ha chiesto di essere giudicato dal tribunale in base al rito speciale.

L'udienza davanti al Tribunale di Siracusa è stata quindi fissata per il 6 giugno 2000.

19. 19. L'8 marzo 2002, il procedimento è stato concluso dalla procedura speciale di  procedura, concordata tra il richiedente e il pubblico ministero (articolo 444 del codice di procedura penale, "applicazione della pena su richiesta delle parti"), di un anno e dieci mesi di reclusione e una multa di 300 di multa.

II. DIRITTO INTERNO PERTINENTE

20. Le parti non hanno fornito alla Corte alcuna indicazione di
disposizioni di legge che regolano la realizzazione di fotografie di persone che sono state arrestato e posto agli arresti domiciliari senza essere detenuto e e la loro comunicazione alla stampa.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 29 aprile 1976 stabilisce il regolamento di attuazione della legge n. 354 del 26 luglio 1975 sull'organizzazione delle carceri.

Per quanto riguarda i prigionieri arrestati e detenuti, i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 26 della Per quanto riguarda i detenuti in custodia cautelare, l'articolo 26 (1) e (2) del regolamento di esecuzione recita come segue:


"Un fascicolo personale sarà stabilito per ogni prigioniero o internato non appena sarà imprigionato. Il dossier seguirà l'interessato durante ogni trasferimento e sarà conservato negli archivi del penitenziario attraverso il quale il detenuto o l'internato è stato trasferito. del penitenziario da cui il prigioniero o l'internato viene rilasciato. Il Ministero è
Il Ministero è informato di questo deposito. I riferimenti di questo file personale includono dati di stato civile, impronte digitali, fotografia e impronte digitali, fotografia e qualsiasi altro elemento necessario per l'esatto l'identificazione esatta della persona.

Dal paragrafo 5 dello stesso articolo, è chiaro che la costituzione di un dossier personale che l'istituzione di un fascicolo personale riguarda anche le persone in detenzione preventiva.

21. La legge n. 121 del 1° aprile 1981 riguarda la nuova organizzazione della pubblica sicurezza.

Le disposizioni rilevanti sono le seguenti

Articolo 6

Coordinamento e direzione delle forze di polizia
 Il Dipartimento per la sicurezza, al fine di attuare le direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle funzioni di coordinamento e direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica, svolge i compiti di
a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche da
e dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia nel campo della protezione dell'ordine pubblico e
sicurezza, prevenzione e soppressione del crimine e diffusione ai servizi operativi delle suddette forze di polizia;
(...)


Articolo 7

Natura e quantità dei dati e delle informazioni raccolte
Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, paragrafo a), devono
riguardano informazioni tratte da documenti che, in ogni caso, sono conservati dalla pubblica amministrazione o da
pubblica amministrazione o dai servizi pubblici, o da sentenze o decisioni del autorità, o documenti riguardanti le indagini penali che sono disponibili secondo i termini di disponibile ai sensi dell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o
indagini di polizia.
In ogni caso, è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini solo sulla base della loro razza cittadini solo sulla base della loro razza, religione o opinione politica o sulla base della loro adesione a movimenti sindacali, cooperativi, caritatevoli o culturali, così come per attività legittima come membro di un'organizzazione legalmente attiva nei settori summenzionati.
nei campi sopra menzionati.
(...)

IN DIRITTO
I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA
CONVENZIONE

22. La ricorrente lamentava che la trasmissione della conferenza stampa organizzata dal conferenza stampa organizzata dalla procura e dalle autorità di polizia dfinaziaria ha violato il suo diritto al rispetto della sua vita privata.

La ricorrente ha invocato l'articolo 8 della Convenzione, che recita "Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua casa e corrispondenza.
2. Non ci sarà alcuna interferenza da parte di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto nell'esercizio di questo diritto solo nella misura in cui tale interferenza è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la protezione dell'individuo (..) nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblicabenessere economico del paese, per la prevenzione di disordini o crimini, per la protezione di la prevenzione del crimine, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

23. Il ricorso originale del ricorrente riguardava anche la trasmissione informazioni su di lei durante la suddetta conferenza stampa (parte della denuncia che la Corte

La denuncia originaria della ricorrente riguardava anche la diffusione di informazioni su di lei durante la suddetta conferenza stampa (parte della denuncia che la Corte ha dichiarato irricevibile il 4 settembre 2003 - vedi paragrafo 5 sopra).

Il governo aveva presentato delle osservazioni senza distinguere tra l'informazione fornita e la comunicazione della fotografia.

Queste osservazioni possono essere riassunte come segue, anche se non la questione della divulgazione della fotografia.
della fotografia.

Il governo ha sottolineato che il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata era il diritto alla privacy è stato limitato dal diritto del pubblico ad essere informato e dal e allo scopo di prevenire altri reati.

Ricorda che l'articolo 10 della Convenzione garantisce la libertà di opinione e di stampa.


Questi sono limitati solo quando l'accusato è sottoposto a un "processo sulla stampa" (Sunday Times nella stampa" (sentenza del Sunday Times contro il Regno Unito del 26 aprile 1979,
Serie A n. 30, § 63). Per quanto riguarda il secondo aspetto, il governo ha sostenuto che che in questo caso si deve tener conto della natura dei reati per i quali la natura dei reati per i quali il ricorrente era stato accusato - e successivamente condannato -  che riguardava in particolare la gestione di una scuola e colpiva gli interessi della comunità.

Pertanto, i fatti all'origine del procedimento, che non riguardavano strettamente la vita privata del ricorrente, erano
la vita privata del ricorrente, costituivano questioni che la comunità aveva interesse a sapere.

In conclusione, secondo il governo, non c'era stata alcuna violazione del la disposizione invocata.

24. Il ricorrente ha obiettato all'argomentazione del governo. Ha presentato che l'interferenza non era né prescritta dalla legge né necessaria per nessuno degli scopi fini di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8. Infatti, i fatti erano ignorati dall'opinione pubblica, che quindi non aveva alcun interesse a esserne informata o di essere informato su di essi o sull'andamento delle indagini. In ogni caso, dare alla stampa la sua fotografia, presa dal dossier, non sarebbe in alcun modo giustificato.

La mancanza di una constatazione formale di colpevolezza da parte del La presunta assenza di una constatazione formale di colpevolezza da parte dell'autorità giudiziaria sarebbe confutata dal contenuto degli articoli scritti dopo il processo.

25. Per quanto riguarda i fatti rivelati alla conferenza stampa, la ricorrente contesta l'esistenza di un l'esistenza di un interesse pubblico ad esserne informati e ha sostenuto che erano
natura privata. Nonostante la gravità dei reati, le informazioni sul procedimento penale, e in particolare la fotografia scattata
dagli investigatori al momento dell'arresto, avrebbe dovuto essere tenuto segreto. La ricorrente ha inoltre richiamato l'attenzione della Corte sul fatto che il governo non ha  spiegato perché la fotografia era stata consegnata al alla stampa.

26. La Corte nota che il governo non ha contestato che il
che la fotografia pubblicata era stata scattata durante la preparazione del dossier al momento dell'arresto del ricorrente e dato alla stampa dalle autorità di polizia fiscale.

27. In questo settore la Corte ha già avuto a che fare con la pubblicazione di fotografie fotografie di personaggi pubblici (Von Hannover c. Germania, no. 59320/00, § 50, 24 giugno 2004) o figure politiche (Schüssel v. Austria (dec.), no. 42409/98, 21 febbraio 2002).

Dopo aver concluso che la pubblicazione di fotografie era una questione di vita privata, la Corte ha dovuto considerare la questione se la pubblicazione di fotografie fosse una questione di vita privata, la Corte doveva considerare se lo Stato convenuto aveva rispettato i suoi obblighi positivi in obblighi in questo settore quando la pubblicazione non proviene da un
non ha avuto origine da un'attività o dalla collaborazione di organi dello Stato.

 

 

(traduzione informale canestriniLex.com; versione originale qui)

28. Il presente caso si differenzia da quelli già trattati in quanto il
non è una persona che stava agendo in un contesto pubblico (figura pubblica o personalità politica) ma una persona che è stata oggetto di oggetto di un procedimento penale.

Inoltre, la fotografia pubblicata, scattata per il ufficiale, era stato fornito alla stampa dalle autorità della guardia di finanza (paragrafi 17 e 26 sopra).

Di conseguenza, conformemente alla sua giurisprudenza, la Corte deve esaminare se lo Stato convenuto ha rispettato il suo obbligo di non interferire con il diritto al rispetto della vita privata del richiedente.

Deve verificare se c'è stato interferenza con tale diritto nel presente caso e, in caso affermativo, se ha le tre condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2: deve essere "conforme alla legge", deve
la legge", avere uno o più scopi legittimi ai sensi dell'articolo 8(2) ed essere "necessari"  in una società democratica" per realizzarli.

29. Sull'esistenza di un'interferenza, la Corte nota che il concetto di vita privata vita privata include elementi relativi al suo diritto all'immagine e che la pubblicazione di un la pubblicazione di una fotografia rientra nell'ambito della vita privata (cfr. Von Hannover, citato sopra, §§ 50-53). Ha anche dato indicazioni sulla portata della sfera della vita privata e ha scoperto che c'è "una zona di interazione tra l'individuo l'individuo e i terzi che, anche in un contesto pubblico, possono rientrare nell'ambito
"privacy" (ibidem). Il carattere dell'attuale ricorrente come "persona comune" limita questa area di interazione, che
che d'altronde non può essere esteso al caso di specie per il fatto che la ricorrente era soggetto a procedimento penale.

La Corte conclude quindi che c'è stata un'interferenza.

30. Per quanto riguarda il rispetto della condizione "prescritta dalla legge", la Corte nota che la la Corte osserva che la ricorrente ha contestato l'adempimento di questa condizione senza essere

La Corte nota che la ricorrente ha contestato l'adempimento di questa condizione senza essere smentita dal governo convenuto.
Sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Corte è del parere che la non era disciplinato da uno "statuto" che rispondeva ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, ma che la giurisprudenza della Corte, ma piuttosto da una pratica.

Inoltre, la Corte osserva che l'eccezione alla segretezza degli atti delle indagini preliminari previsto dall'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale riguarda la la pubblicazione di un atto dell'inchiesta ai fini della sua continuazione.

Questo non era il caso.

La Corte conclude quindi che non è stato dimostrato davanti a lei che l'interferenza era che l'interferenza era prevista dalla legge.

Questa constatazione è sufficiente alla Corte per concludere che c'è stata una violazione dell'articolo 8.


Di conseguenza, non c'è bisogno di esaminare se l'interferenza in questione ha perseguito uno "scopo legittimo" o perseguiva uno "scopo legittimo" o era "necessario in una società democratica" per realizzarlo (M.M. contro i Paesi Bassi, n. 39339/97, § 46, sentenza dell'8 aprile 2003).

31. In conclusione, c'è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.


II. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
32. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
"Se la Corte constata che c'è stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e
se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente permette solo una rimozione imperfetta del
le conseguenze di tale violazione, la Corte concede, se necessario, alla parte lesa
la parte lesa, se necessario, la giusta soddisfazione.
A. Danno
33. La ricorrente ha chiesto 25.000 euro (EUR) per il materiale
danno materiale. Giustifica la sua affermazione con il fatto che la pubblicazione della sua fotografia
le ha impedito di trovare un lavoro e che questo risarcimento dovrebbe
compensare la perdita della possibilità di trovare un lavoro. Successivamente, il richiedente
15.000 per i danni non materiali.
34. Il governo non ha fatto commenti.
35. Per quanto riguarda il danno materiale, la Corte osserva che la ricorrente non ha provato il suo
non ha dimostrato la sua esistenza, né tanto meno alcun legame causale con il
legame causale con la violazione riscontrata. Di conseguenza, questo reclamo deve essere
essere licenziato.
Per quanto riguarda il danno morale, la Corte ritiene che, nelle circostanze del
circostanze del caso, la constatazione di una violazione costituisce di per sé una soddisfazione sufficiente.
soddisfazione.
B. Costi e spese
36. La ricorrente chiede R 14 932,80 per costi e spese. Questo
Questa somma include l'imposta sul valore aggiunto e il contributo al
contributo al fondo pensione degli avvocati (CPA).
37. Il governo non ha fatto commenti.
38. La Corte ricorda che l'attribuzione dei costi e delle spese secondo presuppone che la loro realtà, la loro necessità e la ragionevolezza della loro e la ragionevolezza del loro tasso (Iatridis contro Grecia (giusta soddisfazione) [GC], no. 31107/96, § 54 CEDU 2000-XI). Inoltre, Le spese legali sono recuperate solo nella misura in cui si riferiscono alla violazione riscontrata (
alla violazione riscontrata (Van de Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19 aprile 1994, serie A n. 28, § 1).


La Corte nota che la violazione riscontrata è solo una di una serie di denunce che sono state dichiarate inammissibili.

39. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso del suo rimborso dei suoi costi e delle sue spese solo nella misura in cui la loro realtà, necessità e
la loro realtà, la loro necessità e la ragionevolezza del loro tasso.


Nella fattispecie, e tenuto conto delle prove in suo possesso e della la Corte ritiene che la somma di 3 500 euro per il procedimento dinanzi alla Corte sia procedimento davanti alla Corte e lo assegna al ricorrente.

C. Interesse di default
40. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi di mora sul il tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea


Le operazioni di rifinanziamento marginale della Banca più tre punti percentuali.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara che c'è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
2. Contiene
(a) che lo Stato convenuto paghi all'attore, entro tre mesi dal giorno della sentenza
(a) che lo Stato convenuto paghi all'istante, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva, secondo
Articolo 44 § 2 della Convenzione, EUR 3.500 (tremilacinquecento
(tremilacinquecento euro), più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
(b) che dalla scadenza del suddetto periodo fino al pagamento, questo importo
(b) dalla scadenza di tale termine fino al pagamento, tale importo è gravato da un interesse ad un tasso pari alle operazioni di rifinanziamento marginale della
(b) che dalla scadenza di tale termine fino al pagamento, tale importo produce interessi a un tasso pari alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali
durante quel periodo, più tre punti percentuali;
3. Respinge la richiesta di giusta soddisfazione per quanto riguarda il resto.
Fatto in francese e notificato per iscritto l'11 gennaio 2005 ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 della Convenzione.
Fatto in francese e notificato per iscritto l'11 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 77(2) e (3) del regolamento della Corte.
Michael O'Boyle Nicolas Bratza
Presidente del cancelliere

 

 

(traduzione informale canestriniLex.com; versione originale qui)