Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Foglio di via e diritto all'unità familiare (TAR Umbria, 720/17)

20 novembre 2017, TAR Umbria

L’art. 8 della Convenzione EDU salvaguardia l'unità familiare, intesa quale vincolo tra genitori e figli o tra parenti legati da consanguineità e convivenza effettiva, che impone allo Stato di contenere le limitazioni all'esercizio del diritto alla famiglia ed ai rapporti familiari.

Limiti al cd. diritto all'unità familiare possono essere stabilite soltanto in presenza di una disposizione di legge, nei limiti di quanto imposto per assicurare la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui, sempre che i limiti siano  proporzionate al fine legittimo perseguito.

I provvedimenti di rimpatrio per motivi di sicurezza pubblica costituiscono manifestazione della più ampia discrezionalità amministrativa quali tipici atti con finalità preventiva basati su un giudizio prognostico di pericolosità sociale

TAR Umbria sez. I, sentenza 24 ottobre – 20 novembre 2017, n. 720 Presidente Potenza – Estensore Amovilli

Fatto

1.-Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente, cittadino italiano, impugna il provvedimento del Questore di Terni, n. 78/2016 del 24 ottobre 2016 (unitamente al decreto del Prefetto di rigetto del ricorso gerarchico) con cui gli è stato intimato il rimpatrio con foglio di via obbligatorio per il Comune di Roma, suo luogo di residenza, con diffida a fare ritorno nel Comune di Terni per la durata di tre anni, essendo stato trovato nello stesso giorno in possesso di eroina ed in considerazione anche dei precedenti penali e di polizia a suo carico. A sostegno dell’impugnativa deduce i seguenti motivi, così riassumibili:

I.Violazione degli artt. 1, 2, 11 e 29 del D.lgs. 159 del 2011, eccesso di potere per abnormità, sproporzione, omessa istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione dell’art. 3 legge 241 del 90, difetto di motivazione: il ricorrente non potrebbe essere considerato soggetto destinatario del provvedimento impugnato in quanto non inquadrabile in nessuna delle categorie di soggetti indicati dall’art. 1 del D.lgs. 150 del 2011 né persona pericolosa per la sicurezza pubblica; l’Amministrazione non avrebbe inoltre valutato le esigenze di tutela di assistenza al padre gravemente malato e ricoverato a Terni e di tutela dell’unità familiare, quale diritto fondamentale della persona garantito dall’art. 8 della Convenzione EDU;

II. Violazione dell’art. 7 della legge 241 del 90: sarebbe stata del tutto ingiustificatamente omessa la comunicazione di avvio del procedimento prescritta per legge.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, eccependo l’infondatezza di tutti i motivi ex adverso dedotti, poiché in sintesi:

- vi sarebbero pienamente nella fattispecie i presupposti per l’adozione di una misura tipicamente preventiva quale quella per cui è causa in considerazione del fondato giudizio prognostico di pericolosità sociale alla luce dei numerosi precedenti penali e di polizia a carico del K. anche legati alla violazione della normativa in materia di stupefacenti;

- i legami familiari e la malattia del padre sarebbero invocati in via puramente strumentale, non avendo peraltro il ricorrente alcuna attività lavorativa o altri interessi che possano giustificare una sua permanenza lecita a Terni.

Alla camera di consiglio del 6 giugno 2017, con ordinanza n. 97/2017 è stata accolta la domanda incidentale cautelare in considerazione della prospettata necessità familiare di assistenza al padre avente la residenza nel Comune di Terni ed al limitato fine del doveroso rinnovo del procedimento alla luce delle documentate esigenze di assistenza e tutela della unità familiare, quale diritto fondamentale della persona tutelato anche dalla stessa Convenzione E.D.U. In prossimità dell’udienza di merito la difesa della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, rappresentando l’inottemperanza da parte dell’Amministrazione all’ordine di cui al dictum cautelare di riesaminare la situazione del ricorrente alla luce delle documentate esigenze familiari. All’udienza pubblica del 24 ottobre 2017, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

2. - E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del Questore di Terni del 24 ottobre 2016, unitamente al decreto del Prefetto di rigetto del ricorso gerarchico, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di fare ritorno nel Comune di Terni per la durata di anni tre.

3.- Il ricorso è fondato e va accolto, pur se negli stretti limiti di cui appresso.

4. - Il foglio di via obbligatorio presuppone il ricorrere di una delle situazioni previste sub a), b), e c) dell'art. 1 del D.lgs. n. 159 del 2011, il giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica nei confronti del soggetto che ne è destinatario, ed il trovarsi quest'ultimo fuori dei luoghi di residenza.

Secondo giurisprudenza del tutto quieta, i provvedimenti di rimpatrio per motivi di sicurezza pubblica costituiscono manifestazione della più ampia discrezionalità amministrativa quali tipici atti con finalità preventiva basati su un giudizio prognostico di pericolosità sociale (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 27 gennaio 2012, n. 368) con la conseguenza che sfuggono al sindacato giurisdizionale se non sotto i profili dell'irragionevolezza, dell'incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (in termini T.A.R. Umbria, 8 ottobre 2012, n. 412).

5. - Il gravato foglio di via obbligatorio, pur dando effettivamente atto dei numerosi precedenti di polizia a carico del ricorrente, molti dei quali concernenti la violazione della normativa in materia di stupefacenti, nonchè dell’assenza di interessi lavorativi o di studio presso il Comune di Terni, mostra il fianco alle dedotte doglianze di eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU, quale diritto (pur se non assoluto cfr. Cassazione civile, sez. VI, 10 settembre 2015, n. 17942) fondamentale della persona alla tutela dell’unità familiare.

Infatti è stato documentato in giudizio l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto il padre del ricorrente, ricoverato presso l’Ospedale Santa Maria di Terni dal 9 al 20 ottobre 2015, si da far quantomeno presumere la veridicità delle invocate esigenze di assistenza, le quali devono necessariamente essere esaminate dall’Amministrazione, compiendo le opportune verifiche e rinnovando l’attività istruttoria al fine di escluderne la sola finalità elusiva.

L’art. 8 della Convenzione EDU salvaguardia l'unità familiare, intesa quale vincolo tra genitori e figli o tra parenti legati da consanguineità e convivenza effettiva, che impone allo Stato di contenere le limitazioni all'esercizio del diritto alla famiglia ed ai rapporti familiari, potendole stabilire soltanto in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 8, ossia in forza di una disposizione di legge, nei limiti di quanto imposto per assicurare la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui e se proporzionate al fine legittimo perseguito (Cassazione penale, sez. I, 29 settembre 2015, n. 48684).

E’ pertanto fondata la censura di violazione dell’art. 8 della CEDU unitamente al difetto di istruttoria, non avendo l’autorità di pubblica sicurezza valutato la particolare situazione familiare e di salute del padre del ricorrente nemmeno in seguito - giova evidenziare - a quanto disposto dall’adito Tribunale in sede cautelare.

6. - Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto con l’effetto dell’annullamento dei provvedimenti impugnati, al fine del necessario riesame. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite in relazione alla particolare materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, ai fini del riesame. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa