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Finisce l'amore, vanno cancellate le foto da Facebook (Tr. Bari, 5359/17)

7 novembre 2019, Tribunale di Bari

A fronte del dissenso  dell'interesato alla permanenza della prpria foto sull'altrui profilo, l’omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook realizza un abuso dell’immagine altrui.

Il partner ha diritto a vedere cancellate le proprie foto, insieme a quelle dei suoi figli minori, dal profilo Facebook della sua ex compagna.

La pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista sia dalle disposizioninormative a tutela del diritto all’immagine sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato personale.

TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

Ordinanza

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Emanuele Pinto -Giudice monocratico-

Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona del giudice Emanuele Pinto; letto il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 10.04.2017 e proposto da, rappresentato e difesoda Avv., -ricorrente nei confronti di,-convenuta contumacea scioglimento della riserva assunta all’udienza del 07.10.2019;

esaminati gli atti del giudizio;

letti gli artt. 134 e 702-bis e ss. c.p.c., anche nella partein cui dispongono in combinato che la decisione deve essere adottata con ordinanza succintamente motivata; pronuncia la seguente

ORDINANZA

I.1.-Il ricorrente domanda la cessazione della condotta con cui la convenuta abusa della di lui immagine e di quella dei suoi figli, perpetrando la pubblicazione di circa mille fotografie sul proprio  
profilo Facebook.

I.2.-La convenuta è stata dichiarata contumace all’udienza del 18.12.2017.

II.-La domanda è meritevole di accoglimento.

II.1.-In punto di fatto vi è prova sufficiente delle circostanze lamentate.

II.1.1.-In primo luogo vi è prova della pubblicazione sul profilo Facebook della convenuta di numerose fotografie ritraenti il ricorrente e i di lui figli. Vi è prova documentaledi trentasei album fotografici estratti dal profilo social della convenuta e contenenti per lo più raffigurazioni contestuali delle parti in persona, talvolta anche unitamente ai figli minori del ricorrente. Inoltre, la prova oraleha confermato la pubblicazione effettiva delle suddettefoto, sia per il tramite delle dichiarazioni conformi rese daidue testimoni escussi nel corso del giudizio sia per il tramite della conferma della circostanza di fatto che deve desumersi dal comportamento processuale della convenuta: quest’ultima infatti, nonostante la notifica del verbale con cui è stata chiamata arendere interrogatorio formale, non si è presentata in udienza né ha fatto pervenire idonea giustificazione. Sicché non può revocarsi in dubbio che sul profilo Facebook di risultano pubblicate le numerose fotografie di cui vi è prova documentale in atti.

II.1.2.-In secondo  luogo in atti vi è anche prova documentale della spedizione in data 05.12.2016 di una raccomandata con cui, tramite il proprio difensore, il ricorrente ha manifestato inequivocabilmente il proprio dissenso alla (persistenza della) pubblicazione delle foto sul profilo social della convenuta.

II.2.-Ciò chiarito in punto di fatto, deve ritenersi che la condotta della convenuta integra un abuso dell’immagine altruicon conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la cessazione della condotta abusiva e, dunque, la cancellazione dal profilo Facebook di delle fotografie che ritraggono lui ed i suoi figli minori. Infatti deve affermarsi in linea generale che la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista sia dalle disposizioninormative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. etart. 96 legge 633/1941) sia daquelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679) poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato personale. Nel caso di specie, il consenso del ricorrente risulta espressamente negato; o, comunque, ne risulta comunicata la cessazione almeno a far data dal 05.12.2016.

La differenza tra negazione e cessazione non è rilevante ai fini che qui occupano poiché il consenso è invero suscettibile di revoca in qualsiasi momento: infatti, i diritti assoluti coinvolti (immagine e riservatezza) hanno natura strettamente personale e, pertanto, non possono soffrire compromissione se non alla luce della continua persistenza ed attualità del consenso, sempre suscettibile di revoca con produzione di effetti ex nunc. Salvi, beninteso, i casi in cui la pubblicazione è consentita comunque dalla legge.

Pertanto, nel caso di specie, la condotta della convenuta deve considerarsi del tutto illecita poiché, a fronte della conoscenza dell’espresso dissenso dell’interessato, l’omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook realizza un abuso dell’immagine altrui.

II.3.-In definitiva, deve essere ordinata la cessazione dell’abuso da parte della convenuta che sarà pertanto tenuta a cancellare dal proprio profilo Facebook ogni fotografia ritraente la persona delricorrente e dei di lui figli.

III.-A fronte dell’espressa domanda del convenuto, deve anche essere prevista una misura di coercizione indiretta dell’adempimento dell’obbligo, da disporsi a norma dell’art. 614-bis c.p.c.. In ragione della natura della causa, del rapporto anche pregresso tra le parti e della tenuità dell’illecito, può stimarsi congruo stabilire che la convenuta è tenuta a corrispondere la somma di due euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione, a far data dalla notifica del presente provvedimento.

IV.-Spese e competenzedi giudizio seguono la soccombenza a carico della convenuta che è pertanto tenuta alla rifusione in favore del ricorrente.

Quanto alle spese, risultano esborsi per C.U. (€ 259,00),diritti forfettari di copia (€ 27,00), notifiche atto introduttivo (€ 16,20+6,80) enotifiche per l’interrogatorio formale (€ 16,38+5,95): e così per un totale di € 331,33. Quanto ai compensi, la liquidazione è effettuata in conformità a quanto previsto dal D.M. 55/2014 avendo riguardo al valore effettivo della causa chedeve invero ritenersi assai modesto e, dunque, manifestamente sproporzionato rispetto al valore formalmente indeterminato.

Avendo riguardo agli interessi concretamente perseguiti dalle parti, i compensi possono essere parametrati in base allo scaglione previsto per le controversie comprese tra € 1.100,01 ed €5.200,00.

Ai sensi dell’art.4, comma I, D.M. citato devono essere apportate le modifiche segnalate nella seguente tabella che si rendono opportune in ragione dell’attività effettivamente svolta, anche alla luce del rito, e in ragione del livello di bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate:

Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale Scaglione: da € 1.100,01 ad € 5.200,00 FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio € 405,00 / € 405,00 Introduttiva € 405,00 / € 405,00 Istruttoria € 810,00 -50% € 405,00 Decisoria € 810,00 -50% € 405,00 TOTALE € 1.620,00

IV.1.-A norma dell’art. 133 d.p.r. 115/2002 il pagamento deve essere eseguito in favore dell’Erario. Infatti, giusta decreto coevo al presente provvedimento, deve darsi atto dell’accoglimentodell’istanza di ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, già respinta in via provvisoria dall’Ordine degli Avvocati di Bari con delibera del 21.03.2017.

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell’ambito del giudizio R.G. 6359/2017 introdotto da, conricorso del 10.04.2017 nei confronti di , ogni altra istanza disattesa,così provvede:

1) ACCOGLIE la domanda e, per l’effetto, ORDINA a di rimuovere immediatamente dal proprio profilo Facebook ogni fotografia ritraente e i di lui figli;

2) DISPONE a carico dil’obbligo di corrispondere a la somma di € 2,00 (due/00) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione; con decorrenza a far data dalla notifica del presente provvedimento da eseguirsi a curadella parte interessata;

3) CONDANNA a alla rifusione di spese e competenze di giudizio chesi liquidano in € 1.951,33 (di cui € 331,33 per spese) oltre R.S.F. al 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge; pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.

Così deciso in Bari, 06 novembre 2019.

Il GiudiceEmanuele Pinto