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Figli piccoli non impediscono estradizione del padre (Cass. 14428/20)

11 maggio 2020, Cassazione penale

Anche se il complesso dei principi fondamentali in tale particolare materia conduce a non trascurare le esigenze dei figli minorenni, in tema di estradizione va ritenuto sufficiente che il minorenne possa beneficare delle cure della madre, ovvero del genitore relativamente al quale — con non irrazionale limitazione - l'art. 18, comma 1, lett. s), legge 22 aprile 2005, n. 69, vigente nella materia del mandato di arresto europeo - prevede il rifiuto di consegna considerando la peculiarità del rapporto tra la donna e la prole di tenera età. 

Corte di Cassazione

sezione VI Penale Num. 14428 Anno 2020

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CALVANESE ERSILIA
Data Udienza: 14/01/2020 - deposito 11 maggio 2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CE, nato in Albania il ::1974

avverso la sentenza del 16/10/2019 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio;
udito il difensore, avv. SB, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna dichiarava la sussistenza delle condizioni favorevoli per la estradizione di EC, richiesta dal Governo dell'Albania in relazione al provvedimento di arresto, costituito dalla sentenza, ancora non definitiva, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Durazzo e con la quale era stato condannato alla pena di sei anni di reclusione per il reato di truffa, commesso il 31 dicembre 2013.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge (art. 18, lett. s, I. n. 69 del 2005; art. 705 cod. proc. pen.). Omessa valutazione del pregiudizio dei figli minori.

La Corte di appello ha violato la disposizione dell'art. 18, lett. s) I. n. 69 del 2005, che fa divieto della consegna di un genitore (anche se padre, secondo la Corte di cassazione) con figli conviventi minori di anni tre, omettendo quindi di valutare il pregiudizio derivante a questi ultimi per l'effetto della consegna del padre. Il ricorrente ha due figli, nati in Italia nell'agosto 2016 e nel settembre 2019.

A tal fine va anche rammentata la Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti, attualmente contenuta in una raccomandazione europea.

Il ricorrente vive in Italia dal 2014 dove ha la sua famiglia ed è diventato cittadino italiano dal giugno 2018. La moglie ha una attività lavorativa in Italia che solo con l'apporto del ricorrente, che si occupa della figlia nata nel 2019, può continuare a svolgere.

2.2. Violazione di legge (artt. 705 e 698 cod. proc. pen.)

La Corte di appello erroneamente ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta dalla difesa a dimostrare i trattamenti disumani nelle carceri albanesi (la produzione riguardava non solo i trattamenti presso i commissariati ma anche nelle carceri). Dalla documentazione allegata si evince che in carcere avvengono vere e proprie torture, vi è un problema di sovraffollamento e vi sono trattamenti degradanti e disumani. Già la Corte di cassazione si è occupata di tale problematica con le sentenze n. 28882 del 2016 e 48635 del 2017.

Il ricorrente ha presentato al Ministro istanza per poter scontare in Italia la pena.

Si fa presente che la sentenza non è ancora definitiva in quanto è stato presentato ricorso alla Corte suprema albanese.

Vi sono inoltre problematiche che riguardano il sistema giudiziario albanese (sono noti i problemi della giustizia albanese; manca la Corte costituzionale; il giudice che ha condannato il ricorrente si è dimessa per una situazione poco chiara) e possibili vendette ai danni dei consegnati in Albania (vendetta di Kanun).

Tali timori sono suffragati dalle intercettazioni del processo albanese che la Corte di appello non ha inteso acquisire.

2.3. Mancata assunzione di prova decisiva. A fronte del dedotto e documentato rischio generale di subire in Albania un trattamento disumano e degradante la Corte di appello, come richiesto dalla difesa, doveva svolgere un'indagine mirata per verificare la sussistenza del suddetto rischio per l'estradando.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate, risultando a tratti anche inammissibile.

2. Non può essere accolta la prima censura relativa al divieto di estradizione del soggetto che sia padre di figli minori di anni tre.

Nella prospettiva del ricorrente, dalla condizione di padre di minori di anni tre dovrebbe derivare un automatico elemento ostativo alla legittimità della consegna estradizionale.

Già questa Corte, con arresti anche recenti (Sez. 6, n. 51009 del 12/09/2019, Petrovic, non mass.; Sez. 6, n. 54458 del 29/11/2018, Cuculi, non mass.), ha affermato in tema di estradizione che, anche se il complesso dei principi fondamentali in tale particolare materia conduce a non trascurare le esigenze dei figli minorenni, vada ritenuto sufficiente che il minorenne possa beneficare delle cure della madre, ovvero del genitore relativamente al quale — con non irrazionale limitazione - l'art. 18, comma 1, lett. s), legge 22 aprile 2005, n. 69, vigente nella materia del mandato di arresto europeo - prevede il rifiuto di consegna considerando la peculiarità del rapporto tra la donna e la prole di tenera età (Sez. 6, n. 9149 del 28/02/2019, Macor, non mass.; Sez. 6, n. 8555 del 24/02/2015, M., Rv. 262504; Sez. 6, n. 11800 del 25/03/2010, Meskaoui, Rv. 246509).

Nella specie, difetta tra l'altro l'allegazione di una situazione di assoluta impossibilità della moglie del ricorrente di accudire la prole. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la mera circostanza dell'impegno lavorativo della madre non basta ad integrare il suo assoluto impedimento a prendersi cura della prole, essendo al contrario necessario «verificare caso per caso se esistano strutture di sostegno e di assistenza sociale, ovvero se sia disponibile l'assistenza di altri familiari che possano, all'occorrenza, sostituire la madre» (Sez. 4, n. 23268 del 19/04/2019, Rao, Rv. 2763660; Sez. 4, n. 40076 del 03/06/2015, Tomaselli, Rv. 264516).

In tale prospettiva non appare dirimente il precedente di legittimità evocato dal ricorrente, con il quale questa Corte ha affermato che non sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda quando la persona richiesta sia padre di prole di età inferiore a tre anni, con lui convivente, se le primarie esigenze di tutela del minore risultino in concreto prevalenti sulle esigenze punitive sottese alla domanda di estradizione (Sez. 6, n. 21988 del 15/04/2013, Partenie, Rv. 256564).

Si trattava di un caso in cui la richiesta estradizionale era stata avanzata per una vicenda assai marginale (furto di pollame), non certo paragonabile alla fattispecie penale contestata al ricorrente, e la Corte di cassazione ha comunque preso in considerazione la circostanza della impossibilità della madre di provvedere ai bisogni primari del minore.

Neppure pertinente appare inoltre il richiamo ai principi elaborati dalla comunità internazionale quanto al diritto dei minorenni alla continuità del proprio legame affettivo con il proprio genitore detenuto e, al contempo, al diritto alla genitorialità dei detenuti, posto che da essi discende la necessità della previsione di misure da parte dei sistemi nazionali, sia cautelari che esecutivi, volte a consentire di non interrompere i legami dei detenuti con i figli minori.

Nella specie, il ricorrente non ha allegato la mancanza di tali misure nell'ordinamento albanese, ritenendo piuttosto l'estradizione in sé la causa dello sradicamento del genitore dalla famiglia e quindi dal legame con i figli minori.

Ebbene, tale ultima argomentazione difensiva appare poco pertinente con la materia della cooperazione giudiziaria, là dove la decisione di costituire all'estero il proprio centro di interessi (anche familiari) non è tutelata come invece accade per coloro che si muovono all'interno dello spazio U.E., ma è tra l'altro di fatto di poco successiva alla commissione del reato - situazione in cui questa Corte è ferma nel ritenere non realizzarsi quel radicamento meritevole di tutela anche in materia di m.a.e. (tra tante, Sez. 6, n. 49992 del 30/10/2018, Anton, Rv. 274313).

In ogni caso, le questioni sollevate dal ricorrente - pur non costituendo ostacoli alla legittimità della estradizione - possono trovare la loro sede di valutazione di opportunità nella decisione ministeriale, trattandosi di cittadino italiano.

Il novellato articolo 697 cod. proc. pen., stabilisce infatti che quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l'estradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio (come, nella specie, la Convenzione europea di estradizione), il Ministro della giustizia rifiuta l'estradizione, tenendo conto della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato.

3. Le censure articolare nel secondo motivo sono generiche.

3.1. Relativamente alla cosiddetta "pratica di Kanun", le allegazioni sull'esistenza e la diffusione di tale pratica, oltre che sulla presunta inerzia delle autorità di quello Stato nella repressione della stessa, sono del tutto sfornite di elementi di conforto, gravando invece sull'estradando l'onere di allegare elementi idonei dai quali desumere la sussistenza di motivi ostativi, e dovendosi escludere che il giudice possa decidere sulla base di semplici congetture (Sez. 6, n. 4977 del 15/12/2015, Onikauri, Rv. 265899).

In ogni caso, il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione per i casi in cui vi sia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, opera esclusivamente nelle ipotesi in cui detta situazione sia riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto ai quali sia possibile comunque una tutela legale (tra molte, Sez. 6, n. 4977 del 2015, cit.; Sez. 6, n. 9082 del 05/02/2010, Kolyada, Rv. 246285).

Si rimane pertanto al di fuori della previsione di legge nel caso in cui si prospetti, come verificatosi nell'evenienza qui considerata, il timore che l'estradando, una volta consegnato allo Stato richiedente, possa subire in quei Paese atti di violenza ad opera di persone estranee agli apparati istituzionali, le quali agiscano di propria iniziativa per motivi privati di vendetta o di altro genere, trattandosi di evenienze che, con le opportune cautele, ben possono essere prevenute e contro le quali è comunque possibile, in un ordinamento democratico, l'attivazione di una tutela legale.

3.2. Quanto alla situazione carceraria nello Stato richiedente, il ricorrente non si è confrontato con il constatato mutamento delle condizioni delle carceri in Albania, successivo agli arresti di legittimità riportati nel ricorso e alla documentazione allegata.

Di tale mutamento ha tra l'altro dato atto questa stessa Corte (Sez. 6, n. 35892 del 22/05/2019, Hyka non mass.; Sez. 6, n. 1241 del 18/12/2019, ep. 2020, Dennrozi, non mass.), ritenendo la situazione delle condizioni di detenzione in Albania complessivamente adeguata. In particolare, la Corte di legittimità ha fatto riferimento al recente rapporto del 24 maggio 2018 del Comitato del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, che ha riferito del miglioramento della situazione carceraria in Albania, residuando problematiche solo nei reparti psichiatrici, non rilevanti nel caso in esame.

3.3. In ordine alle restanti questioni evocate nel motivo in esame, va osservato che si tratta di censure del tutto generiche (in particolare quanto alla 

rilevanza delle intercettazioni telefoniche e alla violazione delle regole del "giusto processo").

4. Sulla base di quanto osservato in ordine al motivo che precede, consegue la palese infondatezza dell'ultimo motivo, strettamente correlato alle censure sopra esaminate.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.