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Far soffrire un animale è reato (Tr. Trento, 22 aprile 2015)

22 aprile 2015, Tribunale di Trento

Costituisce reato detenere un cane in una superficie estremamente ridotta, resa ancor più limitata dall'uso della catena, priva di cuccia o di altro ricovero, anche di notte e comunque in periodo di gelo invernale, ricoperta di escrementi. L'associazione di protezione animali è legittimata a costituirsi parte civile e ad essa spetta il risarcimento del danno anche morale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. MARCO LA GANGA alla pubblica udienza del 22.04.15 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale
CONTRO
B.R., NATO A C. IL (...), RESIDENTE IN C.F.L. VIA L. 1/A, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN CLES VIA FRATELLI STRUDL 7 C/O AVV. ANDREA IOB
difeso di fiducia dall'avv. Andrea IOB del Foro di Trento, con studio in in Cles via Fratelli Strudl 7
LIBERO ASSENTE
IMPUTATO
del reato p. e p. dall'art. 544 ter c.p.. perchè sottoponeva ad inutili sevizie il cane in sua proprietà mantenendolo, anche in stagione invernale in luogo aperto infestato da escrementi, privo di cuccia e quindi esposto alle
Fatto commesso in Lover di Campodenno sino al 28/1/2014
in cui è offesa: OIPA sezione di Trento, con sede in via Menestrina 25 in persona di D.O. , rappresentata di fiducia dall'avv. Nicola Canestrini del foro di Rovereto - P.zza Podestà, 10 fax 0464 436648

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

A seguito di citazione diretta da parte del PM, B.R. veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale imputato come da epigrafe. Nelle fasi preliminari all'apertura del dibattimento, vi era costituzione di parte civile dell'Organizzazione Italiana Protezione Animali (OIPA).
Assunte le prove ammesse, in esito al giudizio, ritiene questo giudice provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.
Emerge dalle indagini e dalla istruttoria dibattimentale che I Carabinieri della Stazione di Denno hanno effettuato passaggi presso l'abitazione dell'imputato in tre occasioni. La prima il 27 dicembre 2013, la seconda il 13 gennaio 2014 e la terza a febbraio sempre del 2014.
Dalla deposizione del maresciallo dei Carabinieri Palla Selenia e soprattutto dalle annotazioni di P.G. allo stesso militare riferibili si evince che il 13 gennaio l'intervento fu specifico per constatare le condizioni del cane di proprietà dell'imputato. Dalla relativa annotazione si evince che l'animale "era in un cortile di ridotte dimensioni, il quale era recintato da reti metalliche senza alcun tettoia di protezione....il cane alla vista dei militari sembrava sofferente, perché lo stesso, adagiatosi sul tetto della propria cuccetta, presumibilmente per ripararsi dalle intemperie, perchè quel giorno pioveva, tremava ed alzava le zampe anteriori, come alla richiesta di qualche cosa".
La teste ha aggiunto che intorno al cane vi erano copiosi escrementi.
In occasione dell'accesso di febbraio, finalizzato peraltro ad un controllo delle armi e dopo che vi era stato un intervento del veterinario dott. F.V. dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria di Cles (TN) il quale aveva impartito prescrizioni, la situazione appariva alla teste migliorata. Infatti il cane era stato spostato in altro lato della casa con protezione in plexiglass e la presenza di ciotola con acqua. Il cane era legato ad una catena lunga 2-3 metri e vi era presenza di escrementi.
La teste D.O., responsabile dell'OIPA di Trento, ha riferito di aver ricevuto plurime segnalazioni circa le cattive condizioni in cui veniva tenuto il cane del sig. B. e pertanto decideva di effettuare due sopralluoghi presso l'abitazione di quest'ultimo. Osservando il cortile in cui si trovava il cane dall'esterno della casa, così la teste ha riassunto quanto visivamente percepito : "L'ho visto alla fine di dicembre, molto sofferente perché sappiamo perfettamente che la razza di un cane beagle è la più buona in assoluto, insomma. Molto triste, non aveva riparo, assolutamente, non c'era una cuccia, non c'era una casetta e lo spazio era veramente ristretto. L'acqua stagnante ed ovviamente io non sto parlando di malnutrizione ma anche a livello psicologico, insomma, il cane molto provato".
P.E., vicina di casa dell'imputato, abituata a passare tutti i giorni davanti alla casa dell'imputato, ha riferito che il cane veniva tenuto in pessime condizioni in uno spazio ristretto sul lato est della casa che la stessa ha definito "serraglio", pragonandone le dimnsioni a quelle di un tavolo presente nell'aula in cui ha deposto.

La teste riferisce testualmente che il cane "era tenuto in questo serraglio piccolo, stretto e non aveva la cuccia, aveva dell'acqua stagnante messa lì, c'erano i suoi escrementi, era lì in questo posto angusto...Era raggomitolato, era inverno e gli nevicava e gli pioveva addosso....lo sentivo piangere in continuazione.... siccome il periodo era di dicembre, era sicuramente infreddolito, era tutto appallottolato sull'asfalto, però gli pioveva e gli nevicava addosso.... C'era lì una canna dell'acqua in un bacile che c'era dentro dell'acqua, ma anche l'acqua era marcia.... era lì in mezzo agli escrementi".
La teste ricorda di aver sollecitato l'imputato a tenere il cane in condizioni migliori, ma che questi reagì malamente :"Mi ha urlato di tutto, mi ha insultato, mi ha detto che dovevo andarmene via dal paese, che mi avrebbe ammazzato. Poi è sceso in strada a cercarmi, mi voleva ammazzare, completamente fuori di testa.... mi diceva Fatti gli affari tuoi, non pensare al mio cane".
La teste ha anche precisato che un piccolo manufatto in muratura visibile in quel lato della casa era inaccessibile per il cane che dunque non poteva trovarvi riparo e che lo stesso era rimasto privo di cuccia fino a febbraio 2014 quando fu la protezione Animali a fornirne una.
Dopo l'intervento di tale Associazione, ricorda la teste che il cane venne spostato sul lato sud della casa dove c'era precedentemente una serra per fiori.
Il teste D.G., responsabile di "A.", altra associazione animalista ha riferito di aver anch'egli effettuato, con altri volontari dell'associazione, un sopralluogo presso l'abitazione del B. nell'inverno 2013-2014 e così ne ha riportao i risultati : "Niente, abbiamo visto, abbiamo fatto il giro della casa, abbiamo visto questo cane beagle raggomitolato in un angolo, in un recinto... non dico le misure, non lo so, comunque era piccolino. Io, quello che ho visto io è che era senza cuccia, senza neanche una coperta, senza niente. Aveva un ciotola vuota, oltretutto molto sporca, per cui si vedeva che era da un po', insomma, che non si metteva qualcosa lì dentro".
Il teste ha aggiunto che non vi erano alcuna cuccia o riparo, che il fondo dello spazio era di cemento, che vi era una fontana con dell'acqua stagnante e sporca e che il cane era circondato da escrementi.
Il teste C.A., altro membro dell'associazione "A.", che accompagnò il sig. D. in occasione della visita alla casa dell'imputato, ha confermato pressochètotalmente quanto dichiarato dallo stesso D. circa le condizioni in cui veniva tenuto il cane.
I testi P., D. e C., presa visione delle foto prodotte in atti, hanno confermato che l'ubicazione e le condizioni del cane erano quelle raffigurate nelle foto numero 5 e 6.
Il veterinario V.F. ha effettuato due accessi presso l'abitazione dell'imputato per visionare il cane.
Il teste ha confermato che nel corso di tali suoi sopralluoghi, effettuati il 2 ed il 9 gennaio 2014, il cane lo vide nel posto rappresentato dalle foto 5 e 6 in atti, che era privo di cuccia ma che si presentava in buone condizioni generali. Il teste ha peraltro ammesso di aver visto l'animale dall'esterno della casa e quindi non da vicino, di non averlo visitato e di non essere un comportamentalista.
Valutando il compendio istruttorio, può dirsi provato che il cane dell'imputato era tenuto con modalità tali da arrecare allo stesso gravi sofferenze, incompatibili con la sua natura, avuto riguardo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza ed anche alle acquisizioni delle scienze naturali.
In particolare la superficie a disposizione era estremamente ridotta e resa ancor più limitata dall'uso della catena, la superficie stessa era di cemento, priva di cuccia o di altro ricovero, il cane vi veniva tenuto anche di notte e comunque in periodo di gelo invernale, costretto per di più a convivere con i propri escrementi.
Poco rileva che il veterinario Vender non abbia rilevato nell'animale patologie o segni di sofferenza.

A prescindere infatti dal dato che tale valutazione è stata fatta con un'osservazione a distanza, senza visita e da veterinario per sua ammissione non esperto in compotamentalismo, va comunque condivisa l'opinione della Suprema Corte per la quale quando le condizioni in cui vengono custoditi gli animali risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, non assume efficacia esimente il fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l'animale non abbia subito vere e proprie lesioni dell'integrità fisica (Sez. 3, Sentenza n. 2774 del 21/12/2005 Rv. 233304).
Il reato va ricondotto alla ipotesi contravvenzionale dell'art. 727 c.p.. Emerge infatti nelle condotte dell'imputato una colpevole trascuratezza nei confronti del cane piuttosto che una dolosa volontà di cagionare allo stesso lesioni (peraltro non rilevate) o di sottoporlo alle altre condizioni previste dall'art. 544 ter c.p.
Valutati i parametri soggettivi ed oggettivi posti dall'art. 133 c.p. e in particolare il grado della colpa e l'entità dei danni cagionati, appare equa la pena di Euro 2.500,00 di ammenda. Sussistono i requisiti di legge per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Va riconosciuto il diritto dell'OIPA, costituitasi parte civile, al risarcimento dei danni. A detto ente è infatti riconosciuto l'interesse alla tutela dei beni che la norma penale violata protegge. Ne deriva pertanto che ad esso spetta la legittimazione a far valere il danno prodotto dalla lesione di detti interessi. Danno, nel caso di specie, di natura prevalentemente morale, (anche se risulta che esborsi patrimoniali siano stati sopportati dai suoi componenti per recarsi a controllare le condizioni del cane), consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente.
Detto danno va equitativamente quantificato in Euro 2.500,00.
L'imputato va infine condannato alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio della parte civile.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 -535 c.p.p. ,
Dichiara l'imputato colpevole del reato previsto dal' art. 727 c.p. , così diversamente qualificato il fatto e lo condanna alla pena di Euro 2.500,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita che liquida in Euro 2.500,00, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Motivazione riservata in gg. 30
Così deciso in Trento, il 22 aprile 2015.
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2015.