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Falso profilo facebook: è reato (Cass. 38911/18)

24 agosto 2018, Cassazione penale

Integra i reati di sostituzione di persona e diffamazione  la condotta di chi, sostituendosi ad altri, crea un falso profilo Facebook a suo nome, con il quale contatta i conoscenti della persona offesa e ne rivela l’omosessualità.

Vedi anche come difendersi da un fake account

CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. IV PENALE - SENTENZA 24 agosto 2018, n.38911 - Pres. Settembre – est. Borrelli

Ritenuto in fatto

Il 6 novembre 2017, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha riformato parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti di R.C. , dichiarando non doversi procedere per prescrizione in ordine al reato di cui all’art. 660 cod. pen. e confermando la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 494 e 595 cod. pen., quest’ultimo ai danni di D.A. .Secondo le sentenze di merito, R. aveva commesso il reato di cui all’art. 494 cod. pen. quando si era sostituito al D. attivando un falso profilo Facebook a suo nome, con il quale aveva contattato dei conoscenti della persona offesa; la diffamazione era consistita nell’invio di due lettere anonime ai genitori del D. in cui ne veniva rivelata l’omosessualità nonché nell’affissione, nell’androne dello stabile ove abitava la persona offesa, di un volantino indirizzato al D. in cui, tra l’altro, si faceva riferimento alla sua partecipazione ad una 'serata gay' ed alla sua relazione con un altro uomo.

La sentenza della Corte di appello è stata impugnata dal difensore dell’imputato, che ne chiede l’annullamento per tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, la parte lamenta vizio di motivazione con riferimento a diversi punti della sentenza.

2.1.1. In primo luogo sarebbe illogica ed apparente la motivazione circa l’attendibilità della persona offesa, giacché era stato erroneamente svalutato il contatto che quest’ultimo aveva cercato il 4 febbraio 2012 con l’imputato, tentando di chiamarlo ed inviandogli messaggi molesti. Le giustificazioni che il D. aveva fornito in dibattimento (l’esasperazione per le condotte invasive subite) erano pretestuose perché, nel 2012, le indagini non erano ancora completate, per cui la persona offesa non poteva sapere chi fosse l’autore delle condotte ai suoi danni. Nel ricorso si legge altresì che il R. aveva anch’egli subito condotte moleste nel 2011 ad opera di ignoti.

2.1.2. La motivazione patisce gli stessi limiti - sostiene il ricorrente - quanto al giudizio di riferibilità della creazione del falso profilo Facebook all’imputato, a dispetto delle argomentazioni dell’appello (che il ricorrente ha trascritto nel ricorso), in cui si era evidenziata l’importanza della distinzione tra IP statici e dinamici e tra indirizzo pubblico ed indirizzo privato, nonché la genericità e l’imprecisione delle dichiarazioni della teste della polizia postale Ru.An. e la censurabilità della scelta dei giudici di entrambi i gradi di merito di non nominare un perito.

2.1.3. La motivazione era altresì illogica nella parte in cui aveva attribuito la responsabilità per le condotte di diffamazione al R. sol perché coeve alla creazione del falso profilo Facebook, anche perché la relazione tra il ricorrente ed C.A. (poi legatosi sentimentalmente al D. ) era finita da tempo e non era plausibile ipotizzare che l’imputato nutrisse ancora dei sentimenti di gelosia nei suoi confronti.

2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge perché il reato di sostituzione di persona, come già si era sostenuto nell’atto di appello, era frutto di un’erronea qualificazione in quanto non era stato configurato anche quello di diffamazione sulla base della stessa condotta.

2.3. Il terzo motivo di ricorso concerne la doglianza - per violazione di legge - circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, che la Corte distrettuale avrebbe dovuto applicare sulla base delle modalità dell’azione, dell’inesistente pericolo cagionato alla persona offesa, dell’intensità del dolo e dell’assenza di una pretesa risarcitoria da parte della vittima.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile per diverse ragioni, di cui si darà conto seguendo l’articolazione della doglianza.

2.1. Avuto riguardo alla questione dell’attendibilità della persona offesa e delle implicazioni dei contatti che quest’ultimo aveva cercato il 4 febbraio 2012 con l’imputato, va premesso che il ricorso tenta di introdurre considerazioni di merito inammissibili in questa sede, peraltro appuntando l’attenzione su un particolare, ma trascurando di affrontare il restante ragionamento della Corte di merito circa l’attendibilità della vittima e l’importante mole di riscontri logici e materiali alle accuse.

Ad ogni buon conto, in risposta alla doglianza centrata sulla condotta reattiva della persona offesa, la sentenza di appello ha fornito una spiegazione del tutto logica circa la neutralità del dato in punto di attendibilità, evidenziando che lo stesso D. , in dibattimento, aveva chiarito di avere agito esasperato dalla condotta persecutoria dell’imputato, percepita de visu, dati gli appostamenti che era costretto a subire.

Tale spiegazione rende del tutto inidonea ad incrinare la razionalità della sentenza l’osservazione contenuta nel ricorso circa il fatto che, a quella data, D. non potesse conoscere l’identità del suo molestatore a cagione dello stato delle indagini; tale conclusione è avvalorata da quanto pure si legge in sentenza circa la riferibilità logica dei messaggi a chi nutriva gelosia nei confronti dell’attuale partner della persona offesa. Quanto, infine, alla questione, pure introdotta nel ricorso, circa i messaggi molesti subiti dall’imputato nel 2011, essa non appare ricollegata ad alcuna specifica censura, sì da impedire a questa Corte qualsivoglia delibazione sul punto.

2.2. Il ricorso è del pari inammissibile circa il giudizio di riferibilità della creazione del falso profilo Facebook all’imputato. Si tratta di un motivo costruito in fatto, attraverso il quale il ricorrente tenta di ottenere da questa Corte una rivalutazione di merito sulla questione tecnica che travalicherebbe ampiamente i limiti del giudizio di legittimità. Come autorevolmente sancito da Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944, infatti, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, anche Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Non solo: il ricorso è altresì aspecifico, dal momento che non si confronta con la motivazione della Corte di appello che, senza contraddizioni e manifeste fratture logiche, ha dato conto del risultato dell’istruttoria - nel corso della quale la teste qualificata aveva ricostruito la provenienza delle ultime tre connessioni dall’utenza fissa di casa del R. - ed ha escluso la rilevanza a discarico della tesi dell’imputato circa la presenza di connessioni abusive sul modem della sua abitazione. A quest’ultimo proposito, va ricordato come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia di recente ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

2.3. Il motivo è inammissibile per mancato confronto anche quanto alla riconducibilità logica delle condotte integranti la diffamazione al medesimo soggetto che si era reso responsabile della creazione del falso account, dal momento che si trattava dell’attuazione, avvenuta in epoca coeva, dei propositi 'divulgativi' minacciati dall’utilizzatore del falso profilo Facebook. Nessuna censura specifica si legge sul punto nel ricorso, che si limita a riproporre la doglianza, anch’essa decisamente generica, contenuta nell’atto di appello circa l’assenza di gelosia del R. nei confronti del C. .

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente si duole della mancata contestazione di un altro reato, accanto a quello ex art. 494 cod. pen., quanto ai messaggi provenienti dal falso profilo Facebook, senza tuttavia spiegare quale sia il suo interesse a formulare tale doglianza.

Il terzo motivo è del pari inammissibile.

4.1. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la giustificazione che si legge a pag. 9 della sentenza impugnata dà ampiamente conto dei dati negativi valutati per non mitigare il trattamento sanzionatorio (le modalità insidiose dell’azione, l’intensità del dolo, il vulnus per la persona offesa, la presenza di un precedente penale) e si sottrae alle censure del ricorrente. Ciò rileva a maggior ragione riguardando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

4.2. Il motivo di ricorso circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è inammissibile perché aspecifico, non centrando il punto, vale a dire l’impossibilità di una prognosi favorevole circa l’astensione futura dalla commissione di reati; esso, in effetti, ignora la risposta che la Corte distrettuale ha fornito circa la presenza di un indice predittivo sfavorevole costituito dalla fruizione del beneficio già in altra circostanza per un reato della stessa indole.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n. 186).

La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2000,00 a favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.