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Falsificare una fotocopia non è reato (Cass. 26510/20)

22 settembre 2020, Cassazione penale

La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale: esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un atto pubblico inesistente, riconoscibile come tale, in quanto priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale.

Si ha contraffazione sanzionabile penalmente  nell' ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme.

 

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 20 luglio – 22 settembre 2020, n. 26510
Presidente Catena – Relatore Scordamaglia

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia del 14 giugno 2016, ha riconosciuto responsabile Ca. Os. del solo delitto di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, di cui al capo C) della rubrica, per avere contraffatto il referto dell'esame strumentale dei Potenziali Evocati Motori, apparentemente eseguito il 25 maggio 2010, presso l'Ospedale San Martino di Genova, depositandolo in copia fotostatica in data 24 agosto 2012 presso l'INAIL di Imperia.

2. Ricorre l'imputato affidandosi ad un solo motivo.
Denuncia la falsa applicazione dell'art. 476 cod.pen., perché la Corte territoriale avrebbe riportato la fattispecie concreta, integrata dalla presentazione presso l'INAIL del referto medico, asseritamente contraffatto, in copia fotostatica non munita dell'attestazione di conformità all'originale, alla fattispecie astratta di cui agli artt. 476, comma 1, e 482 cod.pen., ancorché il diritto vivente, con la sentenza Sezioni Unite n. 35814 del 28/03/2019, abbia escluso che nell'eventualità in cui il documento contraffatto sia prodotto in fotocopia di un originale inesistente, presentata come tale, si configuri il delitto di falso materiale in atto pubblico commesso da privato.
3. Ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, del decreto legge n. 18 del 2020, come convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Ma. Fr. Lo., ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 30 giugno 2020, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. In data 14 luglio 2020, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato

1. La Corte di appello di Genova ha dato atto che:”il documento contraffatto in contestazione, depositato dal Ca. all'INAIL di Imperia il 24/8/2012 non riporta l'attestazione di conformità all'originale” ed è stato “presentato come “fotocopia di un atto pubblico originale”.
Tanto è sufficiente per far ritenere che la fattispecie descritta non sia sussumibile nell'ipotesi del falso materiale per contraffazione di un originale di un atto pubblico inesistente posto, che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 35814 del 28/03/2019, M, Rv. 276285, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui: “La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale”, spiegando come sia esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un atto pubblico inesistente, riconoscibile come tale, in quanto priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale.
Alla stregua di tale autorevole dictum, dunque, si ha “contraffazione sanzionabile ai sensi dell' art. 476 o 477 cod. pen., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente”, nell' “ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme” (Sez. Unite Marcis, pag. 15), non invece, laddove, la fotocopia venga esibita ed usata come tale dall'imputato.
2. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.