Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Falsificare assegni è reato (Cass. 13086/18)

21 marzo 2018, Cassazione penale

Tag

E' sempre reato la falsificazione di un assegno, bancario o circolare, anche se dotato di clausola di non trasferibilità, dato che è comunque girabile per l’incasso (cosiddetta girata impropria) ed in tale momento è ancora possibile che esso eserciti una funzione dissimulatoria.


CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. II PENALE - SENTENZA 21 marzo 2018, n.13086

Pres. Cervadoro – est. D’Agostini

 

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 25/10/2016 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 20/3/2013 con la quale il Tribunale di Pordenone aveva condannato S.M. alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione, truffa e falso in titolo di credito, aggravati anche dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

2. Propone ricorso S.M. , a mezzo del difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base di due motivi.

2.1. Inosservanza della legge penale con riferimento all’art. 2 cod. pen.: nella sentenza impugnata non si è tenuto conto dell’intervenuta abrogazione del reato di cui all’art. 485 cod. pen. ad opera dell’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.

2.2. Manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti: il giudice di appello ha dato rilievo ai precedenti penali dell’imputato e non ha adeguatamente valutato la specificità del fatto, di modesto disvalore ed occasionale.

 Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

Il decreto legislativo n. 7 del 2016 non ha abrogato la falsità che riguardi 'un testamento olografo ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore', prevista dall’art. 491 cod. pen., norma espressamente richiamata nel capo d’imputazione.

Il ricorrente non ha neppure dedotto che nel caso di specie sull’assegno bancario contraffatto fosse apposta la clausola di non trasferibilità.

In ogni caso, ritiene il Collegio che permanga la rilevanza penale della condotta di falsificazione di un assegno, bancario o circolare, anche se dotato di clausola di non trasferibilità, come già ritenuto in recenti pronunce (Sez. 2, n. 8065 del 17/01/2018, dep. 2018, Canistro, n.m.; Sez. 2, n. 36670 del 22/06/2017, Milani, Rv. 271111; Sez. 2, n. 38815 del 28/04/2017, Girelli, n.m.), con un orientamento comunque controverso (in senso contrario v. Sez. 5, n. 57562 del 23/10/2017, Triolo, n.m.; Sez. 5, n. 32972 del 04/04/2017, Valentini, Rv. 270677; Sez. 5, n. 11999 del 17/01/2017, Torna, Rv. 269710).

In adesione alle argomentazioni svolte nelle citate sentenze, emesse da questa Sezione, può essere ribadito che:

- l’assegno contraffatto, anche se (non) trasferibile, è girabile per l’incasso (cosiddetta girata impropria) ed in tale momento è ancora possibile che esso eserciti una funzione dissimulatoria, almeno nei confronti dell’impiegato di banca e dell’istituto di credito, che peraltro, secondo l’indirizzo più recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità civile, è responsabile, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del r.d. 21/12/1933 n. 1736, nel caso di pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, e non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione di quest’ultimo (Sez. 6-3 civ., ord. n. 4381 del 21/02/2017, Rv. 643128; Sez. 1 civ., n. 14777 del 19/07/2016, Rv. 640809; Sez. 1 civ., n. 3405 del 22/02/2016, Rv. 638760).

- l’art. 491 cod. pen., come sostituito dall’art. 2, comma 1 lett. d), del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, non distingue tra un tipo di girata ed un’altra e nei lavori preparatori non si rinviene traccia della volontà di depenalizzare di fatto la maggior parte dei più gravi falsi in assegni: infatti, gli assegni di importo superiore a 1.000 Euro devono essere dotati anche della clausola di non trasferibilità, dopo l’entrata in vigore del d.l. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (il cui articolo 12 ha modificato l’art. 49, comma 5, del d. Igs. 21 novembre 2007, n. 231; il nuovo testo prevede: 'Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 Euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità').

- seguendo la contraria interpretazione, in base alla quale la falsità in un assegno con clausola di non trasferibilità sarebbe divenuta penalmente irrilevante, si avrebbe la paradossale conseguenza, censurabile evidentemente anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, che il falso in titolo di credito sarebbe ancora reato solo qualora lo stesso sia privo di detta clausola (il che è possibile, per la citata disposizione normativa, per un titolo di credito di importo inferiore a 1.000 Euro), vale a dire per condotte espressione di un minore disvalore e con più limitati effetti pregiudizievoli;

- non è concludente il richiamo, operato nelle pronunce che esprimono il contrario orientamento, ad una risalente pronunzia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 4 del 20/02/1971, Guarracino, Rv. 118012), secondo la quale la falsità commessa in assegno bancario o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, era punibile a norma dell’art. 485 e non dell’art. 491 cod. pen., in quanto la decisione si riferiva ad un assetto normativo nel quale tutte le falsificazioni su assegni erano comunque penalmente rilevanti.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, contrastando con il diritto vivente, secondo il quale 'le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto' (così, da ultimo, Sez. 2, n. 31543 dell’8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nello stesso senso, v. Sez. U., n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931).

La motivazione della sentenza impugnata non è affatto illogica sul punto: la Corte territoriale ha ritenuto di non mutare il giudizio di equivalenza fra attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice 'solo al fine di rendere in concreto la pena conforme al fine rieducativo ex art. 27 Cost.', e le aggravanti del reato di ricettazione (nesso teleologico e recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale), evidenziando la personalità estremamente negativa dell’imputato, gravato di precedenti penali numerosi, specifici, recenti e rilevanti (condanne anche per plurime rapine e truffe, sequestro di persona, estorsioni), ed il disvalore del fatto, tutt’altro che modesto, stante il danno (oltre 5.600 Euro) arrecato alla persona offesa della truffa, la cui asserita occasionalità è smentita dai ricordati precedenti.

4. Al rigetto dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.