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Falsa testimonianza di un falso testimone (Cass. 44697/19)

4 novembre 2019, Cassazione penale

E' applicabile l’esimente all’imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell’ambito di un giudizio civile, qualora, a causa dell’interesse nella causa, egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone; ma affinché la punibilità venga meno, non è sufficiente la sussistenza di un interesse di mero fatto, essendo invece necessario che la posizione sia qualificabile quale diritto sostanziale giuridicamente tutelabile, tale da determinare l’incapacità a deporre del soggetto a norma dell’art. 246 c.p.c.: per interesse giuridico personale deve intendersi un interesse concreto e attuale a proporre una domanda ed a contraddire, sia sotto l’aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente.

Corte di Cassazione

sez. VI Penale

sentenza 24 settembre – 4 novembre 2019, n. 44697
Presidente Petruzzellis – Relatore Costantini

Ritenuto in fatto

1. O.G. , per mezzo del difensore V.F. , ricorre avverso la sentenza emessa in data 5 aprile 2018 con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente al delitto di falsa testimonianza e lo ha condannato, avendo ritenuto sussistente la responsabilità, al pagamento in favore della parte civile di Euro 20.000 a titolo di risarcimento.
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di falsa testimonianza resa nel corso del giudizio civile intentato dall’avvocato M.G. nei confronti di O.A. per il recupero delle proprie competenze professionali, dichiarando, contrariamente al vero, di aver versato in contanti, in tre rate, in favore di detto legale, la somma di Euro 15.000,00, somma corrispondente all’onorario maturato per la difesa della figlia O.A. nell’ambito di un giudizio di separazione.
2. Il ricorrente deduce i motivi di ricorso di seguito indicati.
2.1. Vizi cumulativi di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di integrazione probatoria dell’esame di due testimoni ex art. 603 c.p., originariamente indicati nella lista testimoniale, per i quali vi era stata rinuncia nel corso dibattimento di primo grado.
La Corte di appello avrebbe omesso di evidenziare le ragioni che hanno determinato la reiezione della richiesta formulata in sede di gravame rilevandone la mancanza di decisività.
2.2. Vizi cumulativi di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 246 c.p.c. e art. 384 c.p..
La presenza di uno specifico interesse giuridicamente apprezzabile in capo al ricorrente nell’ambito del processo civile avrebbe comportato l’incapacità a testimoniare, evenienza che, a mente dell’art. 384 c.p., comma 2, avrebbe dovuto comportare la non punibilità dell’O. .
Poiché O.G. avrebbe autonomamente assunto l’obbligazione in ordine alla prestazione professionale eseguita da parte dell’avvocato M. in favore della figlia, ciò avrebbe generato un’obbligazione giuridicamente riconosciuta e non, come pur ipotizzato dalla Corte territoriale, un mero debito d’onore il cui adempimento era lasciato alla spontanea volontà della parte. Il conferimento dell’incarico di assistere nel giudizio di separazione la figlia dell’O. , invero, era stato assunto in prima persona dal ricorrente che doveva ritenersi obbligato in solido alla corresponsione del relativo onorario.
Non trattandosi, quindi, di posizione giuridica esterna al rapporto giuridico, O.G. avrebbe potuto essere citato in giudizio quale parte del negozio giuridico di assistenza e rappresentanza professionale in favore della figlia, con conseguente impossibilità ex art. 246 c.p.c. di essere sentito come testimone; evenienza ulteriormente implicante la non punibilità ex art. 384 c.p., comma 2.
2.3. Vizi cumulativi di motivazione in relazione alle statuizioni civili e alla loro quantificazione.
La Corte territoriale avrebbe provveduto alla erronea liquidazione del danno oggetto del risarcimento prendendo quale riferimento l’ammontare della parcella di Euro 17.670,54 depositata nel giudizio da parte dell’avvocato M. , senza però tenere in debito conto che l’accertamento e condanna operati nell’ambito del giudizio civile, nel quale erano state rese le dichiarazioni false, vedeva detto importo ridotto ad un terzo (5.235,25); evenienza non ritenuta determinante dalla Corte di merito che, pur apprezzando l’intervenuto pagamento della somma per come giudizialmente accertato, avrebbe erroneamente ritenuto provato in sede penale un differente accordo in base al quale l’importo forfettario sarebbe stato determinato in misura corrispondente a 15.000, limitandosi a decurtare l’ammontare complessivo della sola somma pagata. In verità, nell’ambito del giudizio civile, era stato espressamente escluso che fosse stato raggiunto un simile accordo tra il ricorrente e l’avvocato M. , tenuto conto del contenuto, ritenuto incompatibile, della parcella comprensiva di distinte voci di calcolo.
La decisione avrebbe, altresì, omesso di motivare in ordine al danno patito dall’avvocato M. quale conseguenza diretta ed immediata della presunta falsa testimonianza, che in realtà non aveva avuto nessuna influenza sulla decisione del giudice e sulla quantificazione delle spettanze professionali.
3. La parte civile, M.G. , per mezzo del difensore avvocato UE, con memoria depositata il 15 marzo 2019, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato, evidenziando:
- l’inammissibilità del ricorso proposto in ordine al reato assumendo rilevanza il solo accertamento delle statuizioni civili disposte;
- che in relazione al primo motivo, lo stesso ricorrente aveva rinunciato in primo grado ai testi, nè sono stati evidenziati i profili di necessaria decisività della loro escussione;
- che il ricorrente non avrebbe preso in considerazione il diverso ambito di operatività dell’art. 246 c.p.c. rispetto all’art. 384 c.p.;
- che la dichiarata prescrizione avrebbe cristallizzato l’accertamento del fatto di reato che si vorrebbe mettere in discussione attraverso l’ipotizzato accordo tra M. e O.G. ;
- la correttezza della valutazione operata dal Giudice penale in ordine al nesso eziologico sussistente tra la falsa testimonianza ed il danno cagionato all’esito della falsa testimonianza tenuto conto della promessa di pagamento dell’importo della parcella.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, attinente il solo profilo connesso alla responsabilità e conseguenti statuizioni civili, è fondato limitatamente all’ultimo motivo.

2. Manifestamente infondato e non consentito risulta il primo motivo con il quale il ricorrente censura la mancata rinnovazione istruttoria relativa all’esame di due testimoni.
Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, una volta che è maturata la prescrizione del reato, sussiste preclusione per il giudice al compimento di ulteriori accertamenti, a meno che l’imputato non rinunci alla causa estintiva (Sez. 3, n. 56059 del 19/09/2017, Marvelli, Rv. 272427), evenienza che, pur non verificatasi, non a impedito ai Giudici di merito di motivare anche nel merito la mancanza di necessità della richiesta rinnovazione istruttoria.
La Corte territoriale, seppure in forma sintetica, ha rettamente rilevato che vi era stata rinuncia all’esame dei medesimi testi da parte dello stesso ricorrente, evenienza che ex se già determina l’indeducibilità della questione in questa sede, e che l’ascolto dei testi era assolutamente inutile ai fini della decisione; risposta che non viene in alcun modo censurata dal ricorrente che neppure nel presente ricorso rappresenta la rilevanza delle deposizioni di soggetti il cui ascolto era stato ritenuto non utile dal ricorrente in primo grado, palese in tal senso la intervenuta rinuncia.
Deve, altresì, osservarsi che la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337), presupposti non sussistenti nel caso sottoposto a scrutinio, nè in tali termini prospettati.

3. Il secondo motivo di ricorso, attraverso il quale il ricorrente evidenzia la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p., comma 2, è invece manifestamente infondato, oltre che versato in fatto nella parte in cui vorrebbe diversamente ed alternativamente apprezzare le risultanze istruttorie che hanno ricostruito il rapporto tra O.G. e la parte offesa, avvocato M. .

La Corte di appello ha correttamente escluso la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 384 c.p. in virtù della capacità a testimoniare di O.G. , non ritenendo che la posizione del ricorrente potesse essere fosse ricompresa nella previsione di cui all’art. 246 c.p.c., norma secondo cui sussiste incapacità a testimoniare in capo alle "persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio".

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, è applicabile l’esimente prevista dall’art. 384 c.p., comma 2, all’imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell’ambito di un giudizio civile, qualora, a causa dell’interesse nella causa, egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell’art. 246 c.p.c. (Sez. 6, n. 19185 del 27/11/2012, Falconi, Rv. 255120); ma affinché la punibilità venga meno, non è sufficiente la sussistenza di un interesse di mero fatto, essendo invece necessario che la posizione sia qualificabile quale diritto sostanziale giuridicamente tutelabile, tale da determinare l’incapacità a deporre del soggetto a norma dell’art. 246 c.p.c.: per interesse giuridico personale deve intendersi un interesse concreto e attuale a proporre una domanda ed a contraddire, sia sotto l’aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente (Sez. 6, n. 45311 del 08/11/2011, Di Biase, Rv. 250993).

Corretta risulta, allora, la motivazione sul punto espressa dalla Corte territoriale che, pur avendo adeguatamente ponderato che le richieste di pagamento dell’onorario fossero state rivolte dall’avvocato M. ad O.G. che si era detto disponibile ad adempiere, ha puntualizzato che la legittimazione passiva sussisteva solo in capo ad O.A. , ininfluente al riguardo la circostanza che O.G. avesse preannunciato, con promessa astratta dalla causa, di voler provvedere al pagamento in luogo della figlia. Tale circostanza, qualificata rettamente quale iniziativa solutoria del terzo estraneo al rapporto e fondata sulla sola solidarietà familiare, non è stata ritenuta idonea ad integrare la causa del negozio e, conseguentemente, mutare il negozio intervenuto sotto il profilo soggettivo rispetto l’originario accordo intercorrente esclusivamente tra O.A. e l’avvocato M.G. .

Inconferente, allora, risulta il rilievo del ricorrente secondo cui sarebbe ben possibile che, a fronte di un beneficiario della prestazione individuabile nella figlia, parte del rapporto possa intercorrere con il soggetto che ha conferito l’incarico al professionista che, in tal modo, diverrebbe parte necessaria.

La critica, invero, parte da una premessa errata nella parte in cui, presupponendo e dando per accertato l’esistenza di un pregresso rapporto in essere tra il terzo ed il professionista, non tiene nella giusta considerazione che tale evenienza, oltre a non aver costituito oggetto di accertamento nell’ambito del procedimento civile che aveva quale unico soggetto passivo O.A. circostanza che fa venir meno la concretezza ed attualità della posizione soggettiva legittimante l’intervento - non risulta neppure accertato nell’ambito del procedimento penale: i Giudici di merito hanno, infatti, escluso l’esistenza un preliminare accordo tra O.G. ed il legale, dato che il ricorrente vorrebbe contrastare sotto il profilo del precluso merito.

4. Fondato risulta l’ultimo motivo di ricorso in ordine alla ritenuta eccessiva quantificazione del risarcimento del danno in favore della parte civile, sia perché la quantificazione è addirittura superiore rispetto all’esito del giudizio civile nel corso del quale è intervenuta la falsa testimonianza, sia perché non valuta la scarsa incidenza di tale condotta nella decisione pervenuta alla determinazione delle spettanze in favore del professionista.

La Corte di appello ha giustificato la liquidazione del danno in favore di M. , seppure riducendone l’ammontare ad Euro 20.000 rispetto agli originari 25.000 a cagione dell’integrale versamento dell’importo all’esito del giudizio civile che ha determinato il valore della prestazione professionale, sulla base della mancata ottemperanza alla promessa di pagamento effettuata da O.G. in favore dell’avvocato M. . La Corte di merito ha inteso assegnare rilevanza alla circostanza che, a prescindere dall’esito del processo civile, era stata in sede penale accertata la promessa di pagamento di Euro 15.000, così determinando sulla base del riposto affidamento circa il rispetto di tale promessa il danno patrimoniale da lucro cessante.

Palese, allora, risulta la contraddizione contenuta nella motivazione della sentenza che ha inteso ragguagliare l’entità del danno quale lucro cessante alla promessa che sarebbe stata effettuata da O.G. , evenienza estranea al processo penale.

Prendere quale parametro della statuizione, quindi, l’oggetto della promessa che O.G. avrebbe fatto in favore dell’avvocato M. , significa fondare la quantificazione del danno su una evenienza che non era oggetto di accertamento di quel processo civile, essendo il giudizio finalizzato ad accertare l’esatta consistenza delle spettanze del citato professionista dovute da O.A. .

Il lucro cessante, quindi, non potrebbe mai sortire una illogica triplicazione conferendo lustro ad un accordo in ordine al quale nessuna fondata aspettativa poteva essere riposta, proprio a cagione della sua illegittimità per come affermata nell’ambito del processo civile; processo che, se da un lato ha determinato che l’importo da liquidare al professionista per l’opera professionale svolta ammontava ad Euro 5.235,26, sotto altro aspetto ha espressamente giudicato eccessiva la richiesta di Euro 15.000.

Sotto altro, ma non meno rilevante, profilo la Corte di merito non ha tenuto poi conto degli esiti del processo civile.

Ed invero, sebbene la liquidazione del danno morale sia affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito che deve dare conto del percorso logico posto a base della decisione (Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450), secondo un orientamento che questo Collegio condivide, in tema di obbligazioni nascenti dal reato, poiché l’ordinamento prevede specifici rimedi sia in sede penale (art. 630 c.p.p., comma 1, lett. d)) che civile (art. 395 c.p.c., comma 1, n. 2), nel caso in cui la falsa testimonianza abbia determinato un effettivo sviamento dell’attività giudiziaria, il danno derivante dal reato di cui all’art. 372 c.p. non può ricomprendere la totalità degli effetti dannosi subiti dal privato per l’effetto del mendacio (Sez. 6, n. 10081 del 08/02/2005, Nodari, Rv. 230893). Regola che, a maggior ragione deve essere presa in esame allorché il giudizio nel corso del quale si è resa la falsa testimonianza non ha subito, come nel caso sottoposto a scrutinio, alcun deviamento dell’attività processuale.
Da quanto sopra consegue, su tale punto, l’annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado di appello affinché provveda alla determinazione della quantificazione del risarcimento del danno tenendo conto da un alto della effettiva incidenza del reato commesso sulla posizione soggettiva della parte offesa e, sotto altro profilo, degli esiti del processo civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.