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Evaso torna a casa, niente attenuante (Cass. 14137/19)

1 aprile 2019, Cassazione penale

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Il mero e spontaneo rientro nell'abitazione dopo l'evasione non è sufficiente per riconoscere la attenuante ex art. 385, comma 4, cod. pen. perché è indispensabile che l'evaso si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere.

 


CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. VI PENALE - SENTENZA 1 aprile 2019, n.14137

Pres. Petitti – est. Costanzo
Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza n. 5779/2017 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a Ni. Fe. per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nel capo di imputazione.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Fe. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione: a) nel disconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. per non avere valorizzato il 'coefficiente psichico blando' nella commissione del fatto in quanto Fe. si era allontanato (vestito con una tuta) per riattaccare il contatore ENEL all'interno dello spazio condominiale; b) nel diniego della circostanza attenuante ex art. 385, comma 4, cod. pen. trascurando che nella fattispecie l'imputato rientrò dopo che l'evasione era stata accertata così evitando alla Polizia giudiziaria l'onere di ricercarlo, con comportamento, quindi, assimilabile alla consegna alle autorità; c) nel diniego delle circostanze attenuanti generiche trascurando la resipiscenza manifestata da Fe..

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, la Corte ha precisato di ritenere di 'apprezzabile gravità' e, quindi, di non particolare tenuità la condotta. A questo si aggiunga che Fe. (come rilevato dalla Corte nel negare le circostanze attenuanti generiche) presenta precedenti penali e la reiterazione di condotte penalmente rilevanti è comunque indice di una devianza 'non occasionale', condizione che -in base all'ultima porzione dell'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. - non depone per la particolare tenuità del fatto.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha adeguatamente chiaro che il mero e spontaneo rientro di Fe. nella sua abitazione dopo l'evasione non è sufficiente per riconoscergli la attenuante ex art. 385, comma 4, cod. pen. 'poiché non ha evitato in alcun modo alla polizia giudiziaria l'onere della ricerca del soggetto': la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., non si applica per il solo fatto che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata, perché vale per il caso in cui è indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (ex multis: Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262154).

Quanto al terzo motivo, deve registrarsi che la Corte ha adeguatamente chiarito le ragioni per le quali, nell'esercizio del suoi poteri discrezionali, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rimarcando i precedenti penali di Fe. e ritenendo la parziale ammissione dell'addebito generica e, in realtà, solo strumentale alla concessione delle attenuanti generiche.

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 2000.

 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.