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Etilometro .. funziona sempre benissimo (Cass. 50980/17)

8 novembre 2017, Cassazione penale

L'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione.

La soglia di tolleranza per errori di funzionamento dell'etilometro è intrinseca nell'apparecchiatura all'atto della sua calibratura iniziale e viene controllata in occasione della revisione periodica dello strumento: di conseguenza, il risultato del test effettuato dagli operanti tiene già conto di questo valore applicato in via preventiva dal costruttore dell'apparecchio, sicchè non è consentito al Giudice applicarlo nuovamente per valutare se il limite dettato dall'art. 186 C.d.S. sia superato.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Sentenza 3 ottobre - 8 novembre 2017, n. 50980

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente - Dott. TANGA Antonio L. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI;

nei confronti di:

F.S.A., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2522/16 del giorno 28/11/2016 del Tribunale di Asti;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TANGA Antonio Leonardo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ZACCO Franca, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 2522/16 del giorno 28/11/2016, il Tribunale di Asti assolveva F.S.A. dal reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e comma 2-sexies perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. Avverso tale sentenza d'appello, propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1):

1) violazione di legge. Deduce che la soglia di tolleranza indicata nel 4% su un range di concentrazione tra 0,40 mg/L e 1 mg/L non deve essere applicato dall'operatore in sede di contestazione o dal Giudice in sede processuale in quanto, come si evince dall'attenta analisi del D.M. n. 196 del 1990, art. 4, comma 1, n. 1, quel valore concerne soltanto la taratura della strumentazione utilizzata, nel senso che quella soglia di tolleranza è intrinseca nell'apparecchiatura all'atto della sua calibratura iniziale e viene controllata in occasione della revisione periodica dello strumento: di conseguenza, il risultato del test effettuato dagli operanti tiene già conto di questo valore applicato in via preventiva dal costruttore dell'apparecchio, sicchè non è consentito al Giudice applicarlo nuovamente per valutare se il limite dettato dall'art. 186 C.d.S. sia stato o meno superato. Sostiene inoltre che il Giudicante ha operato un calcolo comunque errato posto che l'art. 186 C.d.S. non prevede, come invece risulta dalla sentenza, una soglia penalmente rilevante a partire dal valore di 0,80 mg/L (milligrammi al litro) bensì dal valore di 0,80 g/L (grammi al litro).

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

4. Occorre premettere che il l'art. 1 dell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196 (Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza) dispone che, in relazione agli etilometri, "La norma riguarda le verifiche e prove relative all'omologazione dei tipi di apparecchi". Il successivo art. 4, comma 1 stabilisce gli "Errori massimi tollerati" al fine, appunto, della omologazione - e delle successive revisioni periodiche - dell'apparecchio.

4.1. Ne deriva che il risultato delle prove etilometriche tiene già conto del margine suindicato il quale margine - lo si noti - è espresso in milligrammi per litro e non in grammi per litro (così come, invece, indicato nella norma penale). Per completezza varrà rammentare che 1 Milligrammo equivale a 0,001 Grammi.

4.2. Mette conto, poi, ribadire che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione (cfr. Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011 Ud. - dep. 05/05/2011 - Rv. 250324).

5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2017.