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Estradizione richiede accertamento della giurisdizione? (Cass.30642/20)

2 novembre 2020, Cassazione penale

Ogni questione concernente il prospettato difetto di giurisdizione va posta all'attenzione del  giudice straniero dello Stato richiedente, così come, in generale, vale per ogni altra problematica di natura strettamente processuale.

Non è riconoscibile nella fattispecie alcuna violazione dell'art. 10 Cost. in quanto rappresenta opinione diffusa nella più accreditata dottrina che la extraterritorialità della giurisdizione penale - peraltro largamente prevista anche dal nostro codice penale - non contrasta con alcun principio di diritto internazionale consuetudinario: l'unico problema è verificare se sussista in concreto un ragionevole 'criterio di collegamento' che giustifica l'esercizio della c.d. giurisdizione extraterritoriale, ma tale controllo spetta, di regola, allo stesso giudice che ha esercitato il relativo potere e non anche, in assenza di specifiche norme contenute in convenzionali internazionali, al giudice del Paese cui sia stata eventualmente chiesta una estradizione.

Deve pure escludersi che nel caso de quo sussista un contrasto tra le norme richiamate, così come innanzi interpretate, e l'art. 25 Cost., secondo cui "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge": tale disposizione è stata dalla Consulta interpretata nel senso della necessità della previa determinazione della competenza con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro, e non già a posteriori in relazione ad un regiudicanda già insorta; l'art. 25 tutela, cioè, il diritto a non essere giudicato da un giudice "creato a posteriori dopo che il fatto si sia già verificato", sicché la competenza e la giurisdizione devono essere fissate direttamente dalla legge prima della realizzazione del fatto da giudicare (così, tra le molte, Corte cost., sent. n. 66 del 1962; sent. n. 88 del 1962; e sent. n. 460 del 1994). Tematica, questa, evidentemente estranea alle questioni poste nel presente procedimento di estradizione.
 
Non è neppure ravvisabile la lamentata violazione del diritto all'equo processo di cui all'art. 6 CEDU (sostanzialmente riproposto sia nel testo dettato dall'art. 47 CDFUE, sia nello stesso art. 111 Cost.), di cui è stata sollecitata l'operatività a mente dell'art. 117 Cost., secondo cui "ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza... davanti un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge": in quanto, lungi dall'affrontare le tematiche concernenti alla extraterritorialità della giurisdizione penale, tale disposizione - nel significato ad essa dato dalle sentenze dalla Corte di Strasburgo - va intesa nel senso che deve essere la legge e non il potere esecutivo in via discrezionale ad organizzare il sistema giudiziario; che il giudice deve garantire una sua posizione di equidistanza, dunque di imparzialità, rispetto alle parti; e che al giudice deve esser  assicurato che, nell'esercizio indipendente delle sue funzioni, non subisca condizionamenti da altri poteri statuali.

 

Corte di Cassazione
Sez. 6 penal Num. 30642 Anno 2020
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: APRILE ERCOLE
Data Udienza: 22/10/2020
 
SENTENZA


 
sul ricorso presentato da
BM, nato **/1960
avverso la sentenza del 14/07/2020 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi per l'estradando l'avv. AS  e l'avv. EB, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dal governo degli Stati Uniti d'America nei confronti del cittadino italiano MB in relazione al mandato di arresto internazionale emesso il 21 agosto 2019 dal Gran Giurì della Corte distrettuale dell'Ohio nell'ambito del procedimento nel quale il prevenuto è indagato per i reati previsti dal Titolo 18 dell'US Code (Codice delle leggi federali degli Stati Uniti), sezione 1832 (a)(5) e (a)(4), corrispondenti ai delitti italiani di partecipazione ad una associazione per delinquere e rivelazione o tentata rivelazione di segreti industriali, di cui agli artt. 416 e 623 cod. pen.: mandato di arresto in esecuzione del quale il B è stato tratto in arresto in Italia e sottoposto il 3 ottobre 2019 alla misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari, poi sostituita, 15 novembre 2019, con la misura del divieto di espatrio.
 
Rilevava la Corte di appello come sussistessero le condizioni previste dai Trattati bilaterali tra Italia e Stati Uniti d'America del 1983 e del 2006 per accogliere quella richiesta di estradizione passiva processuale: sottolineava come fossero riconoscibili gli elementi idonei ad integrare la 'base ragionevole' circa la commissione da parte del B dei due indicati reati; come tutte le questioni processuali poste dalla difesa fossero prive di pregio; e come spettasse al Ministro, a norma dell'art. III del Trattato tra Italia e Stati Uniti del 1983, la prerogativa di concedere o negare l'estradizione in regione del fatto che i reati contestati risultano commessi fuori dal territorio dello Stato richiedente.
 
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il B, con atto sottoscritto dai suoi due difensori, il quale ha dedotto i seguenti sei motivi.
 
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello accolto la richiesta di estradizione in un caso nel quale è manifesto il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria degli Stati Uniti d'America - senza rispondere alla specifica questione che, al riguardo, era stata posta dalla difesa - in quanto avente ad oggetto reati che sono stati contestati come commessi quasi integralmente in Italia e in minima parte in Francia, dunque fuori dal territorio degli Stati Uniti, e quasi esclusivamente da cittadini italiani: tenuto conto che l. norma incriminatrice addebitata, ai sensi della sezione 1837 del Titolo 18 dell'US Code, sono applicabili negli Stati uniti a condizione che l'autore del reato sia un cittadino statunitense o uno straniero che risieda in modo permanente in quel Paese, ovvero che parte del reato sia stato commesso negli Stati Uniti; non potendo neppure valorizzare la circostanza che gli illeciti sarebbero stati commessi in danno di una società italiana, la A s.r.I., acquisita da una società statunitense, la G*A, in quanto tale impresa sarebbe al più danneggiata e non "autrice" di "attività esecutive" compiute fuori dal territorio degli Stati Uniti.

Difetto di giurisdizione che è sempre rilevabile dal giudice italiano (cosi come la legislazione statunitense riconosce possa sempre essere fatto dal giudice di quel Paese, a parti invertite, nell'ipotesi di delibazione su una richiesta di estradizione rivolta agli U.S.A.), dovendosi, altrimenti, configurare una violazione del diritto fondamentale ad essere giudicato da un "tribunale competente" e "precostituito per legge", giusta la previsione degli artt. 25 Cost., 47 CDFUE e 6 CEDU; nonché una violazione del diritto internazionale che impone che una richiesta di estradizione provenga da uno Stato "dotato della necessaria giurisdizione e capacità di perseguire il sospetto", come pure riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2014. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 698 e 705 cod. proc. pen., e delle norme della legge n. 25 del 2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti del 2006, per contrasto con gli art. 25 e 117 Cost., 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono il diniego di estradizione verso uno Stato privo di giurisdizione.
 
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. Il e III del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti, e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto esistenti le condizioni per accogliere la richiesta di estradizione del B con riferimento all'ipotizzato reato di 'tentata rivelazione di segreti industriali', in quanto illecito di cui l'ordinamento italiano non prevede la punibilità alle condizioni indicate (requisito da non confondere con quello della 'doppia incriminabilità'), essendo richiesto che, a parti inverse, lo stesso reato sarebbe stato punibile in Italia anche se commesso con le medesime modalità all'estero: dato che l'art. 623 cod. pen. sanziona la condotta con la pena fino a due anni di reclusione, dunque con un limite edittale minimo che non avrebbe consentito, a mente dell'art. 10 cod. pen., l'esercizio della giurisdizione penale italiana per il reato comune commesso all'estero da un cittadino straniero; nel contempo, l'estradizione non poteva essere concessa neppure per il reato associativo di ‘conspiracy', in quanto è evidente che per tale illecito l'accoglibilità della richiesta si commisura alla sola estradabilità del reato fine.
 
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. Il del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti e 416 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di effettuare la verifica sul rispetto del principio della doppia incriminazione con riferimento alla prima delle imputazioni addebitate al B, quella di 'conspiracy': verifica che, se compiuta in concreto, avrebbe fatto emergere la diversità dei fatti ipotizzati, e che, se compiuta in astratto, avrebbe confermato la eterogeneità della due fattispecie incriminatrici, tenuto conto che la norma dell'ordinamento statunitense, a differenza di quella prevista dal codice penale italiano, punisce il mero accordo anche tra due persone finalizzato alla commissione di un fatto illecito; eterogeneità che ha condotto la giurisprudenza di legittimità a reputare possibile l'estradizione verso gli Stati Uniti di un soggetto cui sia stato contestato il reato di 'conspiracy' solo se finalizzato alla commissione di altro reato per cui è consentita l'estradizione, cosa che, per quanto evidenziato nel secondo motivi, non è possibile nel caso di specie.
 
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. X del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti, 705 cod. proc. pen., 416 e 623 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte periferica omesso di valutare le doglianze formulate dalla difesa che aveva chiesto di accertare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando e non anche di formulare un mero giudizio di probabilità circa la colpevolezza del prevenuto: considerando che il suddetto art. X del Trattato definisce solo il contenuto della richiesta di estradizione, mentre non deroga espressamente alla operatività dell'art. 705 del codice di rito, che impone la verifica, da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'interessato: gravi indizi nel caso di specie del tutto assenti, per la inconsistenza del materiale probatorio posto a carico del B; per la discutibile utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un teste ascoltato dalla FBI americana, rimasto anonimo e di cui non sono state portate a conoscenza le deposizioni verbalizzate; per aver travisato i dati a disposizione circa i rapporti, in realtà inesistenti, tra il B da una parte, la Ar s.r.l. e la Ar Space Industries s.r.l. dall'altra, nonché circa le relazioni contrattuali, pure assenti, con la società russa Aviadvigatel, relazioni che tale società straniera aveva avuto solo con il legale rappresentante della Ar; ed ancora, per avere trascurato la circostanza che i presunti segreti industriali sarebbero stati incredibilmente trasmessi dal B al russo K con semplici mail, senza l'impiego di alcun accorgimento o precauzione; che non erano state mai menzionate le generalità dei dipendenti infedeli dell'A coinvolti nella vicenda, né mai dimostrato che i report inviati per mail contenessero effettivamente segreti industriali sottratti alla stessa A, tant'è che il relativo reato è stato contestato come tentato e non come consumato: avendo avuto ad oggetto tali comunicazioni al più "note e facilmente accessibili informazioni generali sullo stato dell'arte in materia di scatole comandi accessori" dei motori per aerei (come pure confermato da due consulenti tecnici di parte).
 
2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 698 e 705 cod. proc. pen., 3 e 7 CEDU, e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto il trattamento sanzionatorio collegato ai reati contestati all'estradando compatibile con i principio del nostro ordinamento nazionale, essendo ciascuno di quegli illeciti puniti con una pena fino a dieci anni di reclusione, sanzioni cumulabili, oltre che con una pena pecuniaria di entità indeterminata: pene che, se eseguite, comporterebbero la sottoposizione dell'interessato ad un trattamento disumano e degradante, anche in ragione della sua età avanzata.
 
2.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 698 e 705 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello sottovalutato il rischio per la salute che comporterebbe la consegna del B e l'internamento in un istituto carcerario statunitense, in un periodo di emergenza sanitaria mondiale dovuta alla diffusione del Covid 19 e alla accertata situazione di sovraffollamento esistente nelle carceri dell'Ohio: avendo l'autorità governativa statunitense (peraltro con una nota priva di garanzie diplomatiche) fornito informazioni molto generiche sulla destinazione e sul regime carcerario al quale verrebbe sottoposto l'estradando, dunque sul rispetto dei suoi diritti fondamentali.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
 
2. Il primo motivo del ricorso è infondato.
 
2.1. Va premesso che il Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America del 1983, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 222 del 1984, e il Trattato integrativo del 2006 risultante dall'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea del 2003, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 25 del 2009, non prevedono affatto che, in caso di procedura di estradizione passiva processuale, l'autorità giudiziaria italiana possa rifiutare la consegna della persona di cui sia stata chiesta la consegna sulla base di una rinnovata verifica della esistenza del potere giurisdizionale spettante all'autorità giudiziaria straniera che ha emesso il provvedimento posto in esecuzione (v., negli stessi termini, Sez. 6, n. 17835 del 21/05/2020, Korshunov, non massimata).
 
In punto di fatto va rilevato come sia discutibile la stessa premessa della impostazione difensiva seguita dal ricorrente, e cioè che i reati per i quali si procede nei confronti del B siano stati commessi integralmente fuori dal territorio degli Stati Uniti, tenuto conto che dalla relazione trasmessa dallo Stato richiedente - esaminabile da questa Corte nell'esercizio delle funzioni di giudice del merito ex art. 706, comma 1, cod. proc. pen. - risulta che uno dei partecipi all'associazione per delinquere in parola ovvero concorrente nella commissione dei relativi reati fine, il dipendente 1 della A ovvero della G*A, nel dicembre del 2016, all'epoca del suo coinvolgimento nelle iniziative delittuose in esame, si trovava nel territorio degli Stati Uniti nel mentre concordava con altri le linee programmatiche delle loro iniziative.
 
D'altro canto, la pretesa del ricorrente di far valere in questa sede un asserito difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria penale dello Stato richiedente si scontra con la oggettiva considerazione che quella autorità ha già riconosciuto la propria giurisdizione nel momento in cui ha emesso il provvedimento con il quale ha disposto l'arresto del prevenuto, in esecuzione del quale è stata poi formulata la richiesta di estradizione. Ogni questione concernente il prospettato difetto di giurisdizione va posta all'attenzione dello stesso giudice straniero procedente, così come, in generale, vale per ogni altra problematica di natura strettamente processuale.
 
Non conduce a differenti conclusioni il riferimento alle norme del codice di rito richiamate dal ricorrente.
 
Deve escludersi nel caso di specie l'applicabilità degli artt. 698, comma 1, e 705, comma 2, cod. proc. pen. in quanto non è stato offerto alcun elemento concreto da cui poter desumere che l'interessato non possa far valere le proprie ragioni, anche in merito al prospettato difetto di giurisdizione, dinanzi al giudice statunitense. In tale ottica, la decisione della Corte di appello di Roma si pone in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale non sussiste il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione a fronte della mera violazione di norme processuali nella sentenza ovvero nel provvedimento limitativo della libertà personale, per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione, in quanto il divieto previsto dall'art. 705, comma 2, cod. proc. pen. sussiste solo qualora venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di una normativa a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 4974 del 08/09/2015, dep. 2016, Siepak, Rv. 266263).

Per principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano devono intendersi, dunque, quelli cristallizzati nella Carta fondamentale a tutela dei diritti individuali della persona e, in specie, le norme dell'ordinamento poste a garanzia del diritto di difesa e del diritto all'equo processo. Va negata l'inosservanza della norma di cui è stata denunciata la violazione in tutti i casi in cui vi sia una mera divergenza su aspetti specifici della disciplina processuale vigente nello Stato estero e in quello italiano, ciò chiaramente a condizione che non si tratti di differenze su elementi essenziali dei sistemi processuali, nei termini innanzi precisati (così, sia pur con riferimento ad altro istituto della cooperazione giudiziaria internazionale, Sez. 6, n. 6949 del 05/02/2019, Licata, Rv. 275084).

Non muta il quadro esegetico di riferimento neppure la norma, richiamata dalla difesa nel corso della discussione nell'odierna udienza, di cui all'art.697, comma 1 ter, cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2017, in quanto è sicuro - anche per quanto specificato nella relazione governativa illustrativa di tale decreto - che i parametri ivi elencati per l'esercizio del potere ministeriale di rifiutare l'estradizione del cittadino riguardano il potere se previsto da singoli accordi internazionali e sempre che la singola convenzione non disciplini essa stessa le condizioni e i casi di esercizio di quel medesimo potere da parte dell'organo governativo.
 
2.2. Non porta a un diverso esito interpretativo la lettura costituzionalmente o convenzionalmente orientata della disciplina in esame.
 
Non è riconoscibile nella fattispecie alcuna violazione dell'art. 10 Cost. in quanto rappresenta opinione diffusa nella più accreditata dottrina che la extraterritorialità della giurisdizione penale - peraltro largamente prevista anche dal nostro codice penale - non contrasta con alcun principio di diritto internazionale consuetudinario: l'unico problema è verificare se sussista in concreto un ragionevole 'criterio di collegamento' che giustifica l'esercizio della c.d. giurisdizione extraterritoriale, ma tale controllo spetta, di regola, allo stesso giudice che ha esercitato il relativo potere e non anche, in assenza di specifiche norme contenute in convenzionali internazionali, al giudice del Paese cui sia stata eventualmente chiesta una estradizione.

Deve pure escludersi che nel caso de quo sussista un contrasto tra le norme richiamate, così come innanzi interpretate, e l'art. 25 Cost., secondo cui "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge": tale disposizione è stata dalla Consulta interpretata nel senso della necessità della previa determinazione della competenza con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in futuro, e non già a posteriori in relazione ad un regiudicanda già insorta; l'art. 25 tutela, cioè, il diritto a non essere giudicato da un giudice "creato a posteriori dopo che il fatto si sia già verificato", sicché la competenza e la giurisdizione devono essere fissate direttamente dalla legge prima della realizzazione del fatto da giudicare (così, tra le molte, Corte cost., sent. n. 66 del 1962; sent. n. 88 del 1962; e sent. n. 460 del 1994). Tematica, questa, evidentemente estranea alle questioni poste nel presente procedimento di estradizione.
 
Non è neppure ravvisabile la lamentata violazione del diritto all'equo processo di cui all'art. 6 CEDU (sostanzialmente riproposto sia nel testo dettato dall'art. 47 CDFUE, sia nello stesso art. 111 Cost.), di cui è stata sollecitata l'operatività a mente dell'art. 117 Cost., secondo cui "ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza... davanti un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge": in quanto, lungi dall'affrontare le tematiche concernenti alla extraterritorialità della giurisdizione penale, tale disposizione - nel significato ad essa dato dalle sentenze dalla Corte di Strasburgo - va intesa nel senso che deve essere la legge e non il potere esecutivo in via discrezionale ad organizzare il sistema giudiziario (così, ex multis, Corte EDU, 05/10/2010, Dmd Group a.s. c. Repubblica Slovacchia); che il giudice deve garantire una sua posizione di equidistanza, dunque di imparzialità, rispetto alle parti (così, ex pluribus, Corte EDU, 07/08/1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia); e che al giudice deve esser  assicurato che, nell'esercizio indipendente delle sue funzioni, non subisca condizionamenti da altri poteri statuali (così, tra le tante, Corte EDU, 26/00/2003, Filippini c. San Marino).
 
Argomenti di segno contrario non sono neppure desumibili dalla sentenza interpretativa di rigetto con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità dell'art. 314 cod. proc. pen., censurato nella parte in cui, in tema di estradizione passiva, non prevede la riparazione per ingiusta detenzione nel caso di arresto provvisorio e di applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda dello Stato estero che si accerti carente di giurisdizione (Corte cost. n. 231 del 2004): dalla lettura della relativa motivazione di rigetto si evince come la Consulta abbia evidenziato che la norma in oggetto deve essere letta "in senso conforme al fondamento solidaristico della riparazione per l'ingiusta detenzione, per cui (...) il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione si ricollega alla presenza di una oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione ex pose, mentre il Giudice delle leggi non si è affatto espresso sulla specifica tematica relativa alla estensione dei poteri del giudice italiano chiamato a valutare una richiesta di estradizione passiva.
 
Sono, dunque, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, prospettate dalla difesa del ricorrente, degli artt. 698 e 705 cod. proc. pen., e delle norme della legge n. 25 del 2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America del 2006, per contrasto con gli art. 25 e 117 Cost., 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono il diniego di estradizione verso uno Stato richiedente asseritamente privo di giurisdizione.
 
3. Anche il secondo e il terzo motivo del ricorso - tra loro strettamente connessi e, dunque, esaminabili congiuntamente - sono infondati.
 
3.1. La questione attiene alla esegesi degli artt. H e III del Trattato di estradizione Italia-U.S.A. del 1983, di cui è stata fatta applicazione nel caso di specie.
 
Il predetto art. H, intitolato "reati che danno luogo all'estradizione", dopo aver riaffermato nel paragr. 1 il principio generale della doppia incriminazione ("Un reato, comunque denominato, dà luogo ad estradizione solamente se è punibile secondo le leggi di entrambe le parti contraenti con una pena restrittiva della libertà per un periodo superiore ad un anno o con una pena più severa"), pone a quel criterio due deroghe: una, al paragr. 2, relativa al reato statunitense di 'conspiracy', secondo cui "Ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, così come previsto dalle leggi Italiane, e la conspiracy per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, così come previsto dalle leggi statunitensi, è altresì considerato reato che dà luogo all'estradizione"; e un'altra, al paragr. 3, concernente il criterio di complementarietà ovvero di 'accessione' tra diversi reati, per cui "Quando l'estradizione è stata concessa per un reato che dà luogo all'estradizione, questa è altresì concessa per qualsiasi altro reato indicato nella richiesta anche se quest'ultimo reato è punibile con una pena restrittiva della libertà inferiore ad un anno, purché siano soddisfatti tutti gli altri requisiti per l'estradizione".
 
Sono questi i "requisiti per l'estradizione" la cui esistenza il giudice italiano, nel decidere su una richiesta di estradizione proveniente dal Governo degli Stati Uniti d'America, è chiamato a verificare. E delle relative norme la Corte di appello di Roma ha fatto corretta applicazione nel caso del B, evidenziando come l'autorità giudiziaria statunitense stesse procedendo nei riguardi del prevenuto per i reati di 'conspiracy' e di tentato furto di segreti industriali, corrispondenti ai reati di associazione per delinquere e di tentata rivelazione di segreti industriali, previsti dagli artt. 416 e 623 del codice penale italiano; come per il primo di tali illeciti, quello associativo, pur in assenza di una esatta corrispondenza tra le fattispecie incriminatrici previste dai due ordinamenti penali, valesse la specifica deroga convenzionale dettata dal paragr. 2 dell'art. H del Trattato del 1983; e come, in ogni caso, per il secondo di tali illeciti, punito nel nostro ordinamento con una pena detentiva superiore ad un anno, vi fossero tutte le condizioni per accogliere la richiesta di estradizione, talché tale illecito ben potesse operare un "effetto di trascinamento" rispetto all'altro, giusta la statuizione contenuta nel richiamato paragr. 3 dello stesso art. H del Trattato.
 
Tali conclusioni risultano pienamente rispettose delle indicazioni interpretative che sono state in materia offerte da questa Corte di cassazione, secondo le quali il requisito della doppia incriminazione, di cui all'art. 13 cod. pen. e all'art. H del Trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 1983, ratificato con legge n. 225 del 1984, n. 225, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede (così, da ultimo, Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, Francisci, Rv. 260432; conf. Sez. 6, n. 3079 del 06/12/2017, dep. 2018, Magni, Rv. 272143; Sez. 6, n. 15927 del 28/03/2013, D'Angelantonio, Rv. 254818); e, ai fini dell'estradizione da o verso gli Stati Uniti d'America, l'art. II, paragr. 2, del Trattato bilaterale del 1983, consente l'estradizione per i reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali (associazione per delinquere nell'ordinamento italiano e "conspiracy" in quello statunitense) indipendentemente dal requisito della previsione bilaterale del fatto, purché tale ultima condizione sia soddisfatta per i reati che costituiscono il fine dell'associazione criminosa (Sez. 6, n. 15018 del 27/02/2013, Macy, Rv. 255039; Sez. 6, n. 5760 del 04/02/2011, Anokhin, Rv. 249454; Sez. 6, n. 28825 del 17/05/2002, Buti, Rv. 222136). Il che rende non condividibili le censure difensive, contenute nel secondo motivo del ricorso, tendenti ad evidenziare le differenze strutturali tra le due ipotesi di reato poste a raffronto, quella di associazione per delinquere regolata dall'art. 416 cod. pen. e quella di 'conspiracy' disciplinata dal diritto penale statunitense.

3.2. Di certo suggestiva, ma giuridicamente non corretta, è l'impostazione difensiva secondo cui la richiesta di estradizione del B non potrebbe essere accolta, in quanto per il reato di 'conspiracy' è necessario che esso sia collegato ad uno o più reati fine dell'associazione per i quali sia soddisfatto il requisito della previsione bilaterale del fatto e, dunque, l'estradizione sia consentita: laddove, nel caso di specie, per il secondo reato contestato al prevenuto, quello corrispondente al reato italiano di tentata rivelazione di segreti industriali - si è sostenuto - alla estradizione verso gli Stati Uniti è di ostacolo la disposizione dettata dall'art. III del Trattato bilaterale del 1983 che prevede il rispetto del principio di reciprocità, trattandosi di reato che, se commesso all'estero, non avrebbe consentito la punibilità in Italia ai sensi dell'art. 10 cod. pen., che richiede che la legge italiana per l'illecito la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, condizione non rispettata dall'art. 623 cod. pen..
 
E' pacifico, infatti, che l'anzidetto art. III (per cui "Quando un reato è stato commesso al di fuori del territorio della parte richiedente, la parte richiesta ha il potere di concedere l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilità di tale reato o se la persona richiesta è un cittadino della parte richiedente") non attiene ai presupposti dei quali l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto deve verificare la esistenza ai fini dell'accoglimento di una richiesta di estradizione, bensì regola una facoltà di rifiuto il cui esercizio spetta esclusivamente al Ministro della giustizia (così, tra le altre, Sez. 6, n. 53176 del 15/11/2018, Calvio, Rv. 274582; conf., sia pur con riferimento alla Convenzione europea di estradizione del 1957, Corte cost., sent. n. 58 del 1997, per la quale è sempre necessario distinguere le norme interne che disciplinano le procedure e i poteri relativi all'estradizione nell'ordinamento interno, dalle disposizioni pattizie che facoltizzano uno Stato a concedere o meno l'estradizione, che riguardando solo gli obblighi internazionali e i relativi limiti, non possono che afferire all'esercizio di poteri discrezionali spettanti nel nostro sistema al Ministro della Giustizia).
 
In altri termini, non è affatto vero che, in assenza di un pieno soddisfacimento delle condizioni elencate dal considerato art. III, lo Stato richiesto non abbia in assoluto il potere di concedere l'estradizione, essendo, al contrario, tale disposizione espressione di un potere facoltativo esercitabile dall'autorità governativa in presenza di una delle condizioni alternativamente ivi indicate (così anche Sez. 6, n. 17835 del 21/05/2020, Korshunov, cit.).
 
Del tutto fuorviante è, dunque, il richiamo, pure contenuto nel ricorso, all'art. 4 dell'Accordo di estradizione UE-USA del 2003, perché la relativa norma, pur strutturata in maniera diversa ("Per i reati commessi al di fuori del territorio dello Stato richiedente l'estradizione è concessa se (...) In caso contrario, l'autorità di esecuzione dello Stato richiesto può concedere, a sua discrezione, l'estradizione...") è espressione del medesimo principio cui si ispira il più volte menzionato art. III del Trattato bilaterale del 1983. Il che può spiegare la ragione per la quale il contenuto di tale art. 4 non sia stato recepito dalla legge di ratifica e di esecuzione, in sede di revisione nel 2006 del Trattato bilaterale Italia-U.S.A. del 1983: come si desume anche dal testo della relazione di accompagnamento al disegno governativo di quella legge, nella quale si legge come, nel suddetto Accordo, fosse "rimasta ferma la disciplina dei rimanenti articoli del Trattato di estradizione del 1983", articoli che, perciò, non si era ritenuto di dover modificare.
 
4. Anche il quarto motivo del ricorso è privo di pregio.
 
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della verifica della "base ragionevole" necessaria per ritenere che l'estradando abbia commesso il reato, prevista dall'art. X, par. 3, lett. b), del Trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America del 1983, non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato in questione (così, tra le altre, Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Hernandez, Rv. 275293; Sez. 6, n. 5760 del 04/02/2011, Anokhin, Rv. 249455; Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Yarrington, Rv. 272766; Sez. 6, n. 42777 del 24/09/2014, Francisci, Rv. 260431).
 
Nel caso di specie la Corte di appello di Roma ha indicato, con motivazione congrua, che va esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità, gli elementi che rendono ragionevolmente probabile la configurabilità dei reati: avendo illustrato, sulla base della documentazione trasmessa dallo Stato richiedente l'estradizione, come il B, già direttore della società italiana A - nel 2013 incorporata dalla società statunitense G*A - anche sfruttando i rapporti di fatto da lui instaurati con la società italiana Ar, tra il 2013 e il 2018 avesse coordinato le relazioni tra alcuni tecnici ancora dipendenti della A e poi andati in pensione, e il cittadino russo Alexander Korshunov, dipendente della compagnia aerea statale russa UEC (United Engine Corporation, controllante la società Aviadvigatel, in rapporti commerciali con la Ar): rapporti finalizzati a far ottenere alla società russa progetti e note informative su dati coperti dal segreto industriale concernenti una trasmissione comando accessori per motori a reazione per aerei civili e militari; dati segreti, di proprietà della italiana A ovvero della società statunitense controllante G*A, che il B si preoccupò di far pervenire al Korshunov, nella sostanza dirigendo le iniziative dei tecnici dell'A e scambiando con il predetto cittadino russo comunicazioni telematiche contenenti anche l'indicazione del corrispettivo che l'Av  avrebbe dovuto versare ai correi italiani.
 
In tale ottica, vanno disattese le doglianze formulate con il ricorso tendenti sostanzialmente a sollecitare da parte del giudice italiano una inammissibile valutazione degli elementi di conoscenza a disposizione comparandoli con quelli di segno contrario allegati dalla difesa, secondo uno standard parificabile a quello necessario per accertare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Non essendo presenti prove a discarico che, idonee a dimostrare in maniera chiara ed incontrovertibile l'innocenza dell'incolpato, consentano di superare il giudizio espresso in ordine alla sussistenza delle ragioni per le quali, nella prospettiva dello Stato richiedente, è stata ritenuta probabile la commissione dei reati ascritti all'estradando (in tale ottica cfr. Sez. 6, n. 40552 del 25/09/2019, Trintade, Rv. 277560; Sez. 6, Sentenza n. 16287 del 19/04/2011, Xhatolli, Rv. 249648).
 
Non coglie nel segno la censura relativa alla mancata indicazione delle generalità
di uno dei dipendenti infedeli dell'A ("Employee 13"), ovvero alla mancata allegazione del verbale contenente la sua deposizione testimoniale: soggetto che, sentito dall'autorità di polizia statunitense, avrebbe reso dichiarazioni accusatorie nei riguardi del B.

Il motivo è, invero, aspecifico, nella misura in cui non è stata illustrata la decisività di tale elementi di conoscenza, di cui, anzi, nella motivazione della sentenza impugnata vi è un minimo accenno, essendo stati valorizzati ben altri e più pregnanti dati informativi a carico dell'estradando, anche con riferimento alla sua identificazione. D'altro canto, è certo che ai fini del controllo come richiesto dall'art. X, del Trattato bilaterale Italia-U.S.A. del 1983, è irrilevante che nella relazione sommaria sia taciuta l'identità di fonti dichiarative alle quali siano riservate, in base alle norme dell'ordinamento dello Stato richiedente, particolari forme di protezione ovvero di immunità (in questo senso Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Hernandez, cit.).

Quanto, infine, all'asserita mancata dimostrazione della effettiva esistenza di un segreto industriale oggetto di rivelazione, è sufficiente in questa sede rilevare come nella relazione di accompagnamento della domanda di estradizione sia stato espressamente sottolineato che i due file contenenti i rapporti tecnici sul progetto della trasmissione comando, trasmessi nel febbraio e nell'aprile del 2014 dai dipendenti della A con mai! al B e al Korshunov, contenevano dettagli riguardanti segreti industriali di proprietà della società italiana A e della società statunitense incorporante G*A. Il che, nella segnalata ottica decisionale imposta dalle norme del Trattato bilaterale di estradizione e nell'impossibilità di applicare una norma codicistica, quella prevista dall'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., operativa solo in mancanza di una convenzione bilaterale o multilaterale tra gli Stati interessati, deve ritenersi sufficiente a fondare il giudizio circa l'esistenza della 'base ragionevole' giustificativa dell'accoglimento della richiesta pervenuta in Italia.
 
5. Il quinto motivo, peraltro formulato in termini almeno in parte generici, è infondato, in quanto la decisione adottata dal giudice territoriale è conforme all'insegnamento esegetico contenuto negli arresti della giurisprudenza di questa Corte, in base ai quali si è affermato che, in tema di estradizione richiesta dagli Stati Uniti d'America, secondo il regime disciplinato dal Trattato bilaterale di estradizione del 1983, solo la possibilità che venga comminata una pena detentiva a vita che comporti un rischio reale di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, contrari all'art. 3 CEDU, costituisce circostanza ostativa all'emissione di una sentenza favorevole (in questo senso Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Yarrington, Rv. 272767; conf. Sez. 6, n. 11947 del 15/01/2019, Hernandez, cit.).

E', dunque, irrilevante in questa sede che il trattamento sanzionatorio previsto, con riferimento al limite edittale massimo, dall'ordinamento penale statunitense per i reati addebitati all'odierno ricorrente, senza raggiungere connotati di assoluta irragionevolezza, sia abbastanza severo: in quanto è certo come tale circostanze rilevi esclusivamente ai fini delle valutazioni discrezionali spettanti all'autorità ministeriale (così, tra le molte, Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018, dep. 2019, Huang, Rv. 275424; Sez. 6, n. 5747 del 09/01/2014, Homm, Rv. 258802).

6. Il sesto e ultimo motivo è ugualmente infondato.

In ragione della particolarità della questione che era stata posta dalla difesa nel corso del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Roma, risulta più che adeguato il passaggio argomentativo contenuto nella sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di merito, valorizzando il contenuto delle informazioni trasmessa dall'autorità governativa dello Stato richiedente l'estradizione (informazioni la cui valenza in sede di rapporti intergovernativi è stata lamentata nel ricorso in termini molto generici), hanno escluso che il B, laddove consegnato agli Stati Uniti, possa essere sottoposto ad un trattamento disumano o degradante a mente dell'art. 3 CEDU: avendo l'autorità governativa dello Stato richiedente assicurato che l'estradando verrà assegnato ad una delle strutture penitenziarie dove, al momento, non vi sono detenuti postivi al Covid-19; che, in ogni caso, ogni nuovo detenuto che farò accesso in uno di quegli istituti verrà sottoposto ad uno screening sierologico per accertarne l'eventuale positività e, comunque, sarà isolato per quattordici giorni con l'adozione di ogni più opportuna iniziativa sanitaria; e che sia ai detenuti sia al personale ausiliario è fatto obbligo di utilizzare sistemi di protezione individuale, con limitazione massima degli spostamenti e dei contatti sociali.

7. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 22/10/2020 – deposito 2/11/2020