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Estradizione processuale convenzionale, elementi vanno valutati (Cass. 8063/19)

22 febbraio 2019, Cassazione penale

In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente.

In tema di estradizione, la competenza della Corte di Cassazione è estesa anche al merito, conformemente all'espressa previsione contenuta nell'art. 706 c.p.p., fermo restando che tale ampliamento della sfera di cognizione propria del giudice di legittimità deve pur sempre essere coerente alla natura sua propria, onde esso va rapportato esclusivamente alla disamina degli atti acquisiti al fascicolo processuale

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

sent., (ud. 21/02/2019) 22-02-2019, n. 8063

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. TRONCI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.G., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE d'APPELLO di FIRENZE;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TRONCI Andrea;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. BIRRITTERI Luigi, il quale ha chiesto del ricorso;

sentito il difensore, avv. AD, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il difensore di fiducia di A.G. impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Firenze ha disposto l'accoglimento della richiesta di estradizione - rectius: ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'estradizione - avanzata dalla Repubblica di Argentina nei confronti del prevenuto, in relazione al provvedimento restrittivo n. 11958/2017, emesso a suo carico in data 14.05.2018 dal Tribunale Nazionale Criminale e Correzionale Federale n. 5 dell'Argentina, per il reato di "tratta di essere umani finalizzato allo sfruttamento della prostituzione", di cui alla L. n. 26842 dello Stato sudamericano, art. 145 bis.

2. Con il primo motivo il legale ricorrente deduce violazione dell'art. 12, lett. b) della Convenzione fra Italia e Argentina: non sarebbe stata rispettata la previsione di cui alla ricordata disposizione convenzionale, in ossequio alla quale la richiesta estradizionale deve essere corredata della "esposizione dei fatti" relativi, con "l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione". Circostanza, questa, già riscontrata dalla Procura Generale presso la Corte d'appello fiorentina, alla cui nota in tal senso del 20 luglio 2018 è seguito l'inoltro di "informazioni complementari" con nota del successivo 6 agosto, asseritamente però priva di indicazioni ulteriori rispetto a quelle già in precedenza reputate insufficienti.

2.1 La seconda censura è incentrata sulla denunciata violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) della già citata Convenzione bilaterale. Il detto articolo prevede l'obbligatorio rifiuto dell'accoglimento della domanda estradizionale, ove il reato per il quale la stessa è stata avanzata risulti commesso nel territorio del Paese richiesto: il che trova riscontro, per l'ipotesi di superamento della doglianza di cui al precedente paragrafo, nelle già citate informazioni complementari del 6 agosto dello scorso anno, ove si legge che l'ipotizzato "sfruttamento delle vittime ebbe luogo in Italia, tra i mesi di luglio ed agosto 2017, nei luoghi identificati come "(OMISSIS)" - sito in (OMISSIS) - "(OMISSIS)", sito in (OMISSIS), "(OMISSIS)", sito a (OMISSIS)", al di là della pur sintomatica circostanza relativa alla mancata attivazione da parte delle Forze dell'Ordine italiana.

2.2 Con il terzo motivo si assume violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), "per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione", avuto specificamente riguardo alla "insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti ai sensi dell'art. 705 c.p.p.". Ancorchè la Convenzione italo-argentina non contempli fra i requisiti a supporto della richiesta di estradizione la presenza di gravi indizi di colpevolezza, diversamente da quanto previsto dall'art. 705 c.p.p., nondimeno la stessa sentenza qui impugnata si assume affermare la necessità della verifica della sussistenza degli stessi, a maggior ragione in presenza di una domanda estradizionale di tipo processuale, come nel caso di specie. Verifica da compiersi alla stregua della documentazione allegata a sostegno dell'istanza, laddove nel caso di specie - prosegue il ricorrente - si ha che imprecisate ragazze argentine sarebbero venute in Italia per "fare compagnia ai clienti dei nightclub, invogliandoli a consumare bevande e facendosi offrire a loro volta bevande", senza che nulla emerga in ordine alle modalità con cui le vittime - almeno quattro ragazze argentine, dalle ignote generalità - sarebbe state "incentivate" a prostituirsi, così come in ordine ad eventuali indagini compiute, essendosi perciò asseritamente in presenza di "mere affermazioni apodittiche", in assenza di qualsivoglia "riferimento concreto alla partecipazione di A.G. agli episodi contestati".

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.

2. Si premette che, nella materia in oggetto, la competenza di questa Corte è estesa anche al merito, conformemente all'espressa previsione contenuta nell'art. 706 c.p.p., fermo restando che tale ampliamento della sfera di cognizione propria del giudice di legittimità deve pur sempre essere coerente alla natura sua propria, onde esso va rapportato esclusivamente alla disamina degli atti acquisiti al fascicolo processuale (cfr., in termini, Sez. 6, sent. n. 25264 del 17.05.2018, Rv. 273418).

3. Ciò posto, non ha pregio il primo profilo di censura, atteso che il requisito previsto specificamente dall'art. 12 lett. b) del trattato di estradizione italo-argentino, reso esecutivo in Italia con L. 19 febbraio 1992, n. 219 risulta essere stato formalmente rispettato, a nulla rilevando l'eventuale superfluità della richiesta integrativa formalizzata dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Firenze con nota del 20.07.2018, peraltro non correttamente eccepita dalla difesa, atteso che la domanda di estradizione originariamente trasmessa contiene un riferimento solo generico al 2017 come epoca di consumazione dei fatti oggetto della domanda medesima, laddove la documentazione suppletiva di poi pervenuta precisa che "la captazione delle vittime" sarebbe avvenuta in (OMISSIS), nel primo semestre di quell'anno; che il trasferimento di quattro ragazze non meglio individuate, reclutate in funzione della loro successiva prostituzione, risale al 9 luglio 2017; che lo sfruttamento delle donne sarebbe da collocarsi nello stesso mese di luglio ed in quello successivo di agosto 2017, nei club indicati nello stesso ricorso in esame e sopra riportati, nel paragrafo 2.1 del precedente RITENUTO IN FATTO.

4. E' per contro fondato, con carattere assorbente della residua doglianza, il terzo motivo di ricorso.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare - peraltro in relazione ad una domanda estradizionale avanzata giusto dallo Stato argentino - che, "In tema di estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana non può limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente" (così Sez. 6, sent. n. 43170 del 17.07.2014, Rv. 260042; conf., sempre della Sez. 6, sent. n. 26290 del 28.05.2013, Rv. 256566; sent. n. 8609 del 22.01.2010, Rv. 246173; sent. n. 17913 del 09.04.2009, Rv. 243583; sent. n. 30896 del 21.05.2008, Rv. 240498).

Invero la Convenzione di estradizione sottoscritta da Italia ed Argentina nel 1987 nulla dice sul tema dei gravi indizi di colpevolezza, giacchè il già citato art. 12 del trattato bilaterale fra i due Paesi si limita a richiedere, alle lettere a) e b), l'allegazione, a sostegno della richiesta estradizionale e per quanto qui in particolare interessa (leggasi: estradizione processuale), de "L'originale o copia autentica... omissis del mandato di cattura o di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia, emessi nelle forme prescritte dalla legge della Parte richiedente", nonchè "Una esposizione dei fatti per i quali la estradizione viene richiesta, l'indicazione del tempo e del luogo della loro consumazione e la loro qualificazione giuridica".

Onde di tutta evidenza è la diversità rispetto alla formula contenuta nell'art. 705 c.p.p., comma 1, che, in ipotesi di assenza di convenzione ovvero qualora questa, pur presente, non disponga diversamente, subordina all'accertata sussistenza "di gravi indizi di colpevolezza", la pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione che sia stata richiesta su base meramente processuale.

Dunque, già sulla base di un'esegesi non formalista, che non faccia coincidere la diversità della disciplina con la semplice mancata previsione di una specifica disposizione sul punto, è ben possibile ritenere operante il dettato della norma codicistica testè citata. Ma, di più, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato, sulla scorta di un orientamento ormai consolidatosi, che l'essere l'estradizione accordata sulla scorta della sola documentazione trasmessa - in conformità alle previsioni della Convenzione Europea per l'estradizione, per gli Stati aderenti, o del trattato bilaterale sottoscritto dai Paesi interessati - non significa affatto prescindere dall'esistenza dei gravi indizi, bensì semplicemente doverla verificare alla luce della documentazione prodotta, "sulla base di una procedura semplificata - rispetto a quanto previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 1 - che trova la sua giustificazione nel reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra Stati che sottoscrivono una comune convenzione in cui è preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento del diritto ad un "processo giusto" in favore dell'estradando" (così la già richiamata sentenza n. 43170 del 2014, in parte motiva).

4.1 Sennonchè la Corte fiorentina, che pure non ha mancato di menzionare la sentenza in questione, non ne ha tratto tuttavia le necessitate conclusioni: è infatti incontestabile che, ove l'A.G. italiana, richiesta dell'estradizione di un determinato soggetto, dovesse limitarsi alla presa d'atto dell'esistenza del titolo processuale, che sia tuttavia insufficiente a dar conto del requisito di cui innanzi, pur sempre nei limiti di una sommaria delibazione nella prospettiva del sistema processuale dello Stato istante (cfr. Sez. 6, sent. n. 44852 del 03.10.2007, Rv. 238089, nonchè le già citate sentenze n. 26290 del 2013 e n. 8609 del 2010), ciò varrebbe a porre nel nulla il corretto e condivisibile principio precedentemente enunciato.

Per contro, esattamente in detto vizio è incorso il provvedimento impugnato, che ha descritto sinteticamente il fatto, senza meno evocativo della indicata ipotesi di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, quale risultante dalla descrizione compiutane dall'Autorità argentina, la quale però non ha in alcun modo rappresentato le fonti di prova alla base della operata ricostruzione, limitandosi alla citazione di imprecisate denunce, di altrettanto imprecisata provenienza, ed all'avvenuta effettuazione di atti di perquisizione a carico degli altri due soggetti coinvolti - il figlio dell'odierno ricorrente e la cittadina argentina G.M.E. di cui parimenti non sono conosciuti gli esiti.

5. S'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio degli atti alla Corte distrettuale toscana, che provvederà, a mente dell'art. 13 della Convenzione bilaterale, a richiedere le necessarie informazioni complementari, onde valutare, nei limiti precedentemente indicati, il requisito indiziario di cui innanzi, funzionale altresì a consentire una compiuta risposta al secondo profilo di censura posto a base del ricorso in esame.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2019