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Estradizione non deve aspettare riconoscimento della sentenza staniera (Cass. 44340/04)

12 novembre 2004, Cassazione penale

Nessuna sospensione della decisione in ordine all'estradizione poteva essere assunta dal giudice competente (la Corte di appello) in vista di un atto amministrativo che è conseguenza eventuale della decisione stessa.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

(ud. 25/10/2004) 12-11-2004, n. 44340

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANSONE Luigi - Presidente

Dott. ROMANO Francesco - Consigliere

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI MAssimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

dai difensori, avv.ti GB e CA, di BSI, nato a ** (Romania) il **/1969;

avverso la sentenza 17.5.2004 della Corte d'appello di Brescia;

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;

Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Brescia con sentenza 17.5.2004 dichiarava sussistenti le condizioni per l'estradizione in Romania di BSI per l'esecuzione della sentenza di condanna inflittagli il 21.4.1999 dalla Pretura di Zalau per il reato di furto aggravato.

Ricorre la difesa del B per violazione degli artt. 704, 705 e 698 c.p.p..

In primo luogo assume che è stata erroneamente negata la sospensione della decisione in attesa dell'esito della fase amministrativa instaurata per l'espiazione della pena in Italia. In secondo luogo contesta l'assunto secondo cui non sarebbe stata dimostrata la condizione del rispetto dei diritti fondamentali nelle carceri rumene.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la decisione circa l'eventuale espiazione in Italia della pena inflitta da una autorità giudiziaria straniera è atto tipicamente amministrativo, spettante al Ministro della giustizia, conseguente alla pronuncia dell'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'estradizione.

Di conseguenza nessuna sospensione della decisione in ordine all'estradizione poteva essere assunta dal giudice competente (la Corte di appello) in vista di un atto amministrativo che è conseguenza eventuale della decisione stessa.

Anche il secondo motivo di ricorso non merita pregio. Infatti, se in ipotesi è stato documentato che le carceri rumene "sono sovraffollate e con assistenza sanitaria molto scarsa" (il che può porre problemi concreti anche nel nostro Paese), purtuttavia la tutela dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla norma processuale interna (art. 698 c.p.p.) ha diverso spessore e si riferisce a trattamenti "crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona".

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2004.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2004