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Estradizione negata per pena sproporzionata all'estero? (Corte EDU, 68476/10)

11 ottobre 2010, Corte europea dei diritti dell'Uomo

La procedura di estradizione non comporta una contestazione sui diritti e doveri di carattere civile di un ricorrente né attiene alla fondatezza di un'accusa penale diretta contro di lui ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, salvo il rischio di subire un flagrante diniego di giustizia nello stato richiedente.

In materia di allontanamento dal territorio, un ricorso privo di effetto sospensivo automatico non soddisfi le condizioni di effettività dell'articolo 13 della Convenzione.

La pronuncia della pena del carcere a vita a carico di un delinquente adulto non è di per sé proibita dall'articolo 3 o da qualsiasi altra disposizione della Convenzione e non confligge con quest'ultima: la Corte ha tuttavia ritenuto che infliggere ad un adulto una pena a vita "incompressibile" può sollevare una questione dal punto di vista dell'articolo 3.  Per determinare se in un dato caso una pena a vita possa essere considerata "incompressibile", la Corte verifica se sia possibile dire che un detenuto condannato a vita ha delle possibilità di essere liberato. Dove il diritto nazionale offre la possibilità di rivedere la pena a vita allo scopo di commutarla, sospenderla o di porvi fine o ancora di liberare il detenuto sotto condizione, nonostante il carattere extragiudiziario della procedura, sono soddisfatte le esigenze dell'articolo 3 CEDU.

 

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

II sezione

11ottobre 2011 - Ricorso n. 68476/10 - Kaethe Schuchter c. Italia

 

La Corte europea dei diritti dell'uomo, (seconda sezione), riunita l'11 ottobre 2011 in una Camera composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,

Visto il ricorso sopra menzionato introdotto il 18 novembre 2010,
Vista la misura provvisoria indicata al governo convenuto in virtù dell'articolo 39 del regolamento della Corte,
Viste le informazioni trasmesse dal governo convenuto,
Dopo aver deliberato, rende la seguente decisione:

IN FATTO

La ricorrente, sig.ra Kaethe Schuchter, è una cittadina tedesca, nata nel 1966 e residente a Morro Reatino (Italia). Innanzi alla Corte è rappresentata dagli avvocati E. Vespaziani e A. Gaito, rispettivamente del foro di Rieti e di Roma.

I fatti della causa, così come sono stati esposti dalla ricorrente, possono riassumersi come segue.

A. I fatti della causa

1. La detenzione della ricorrente a fini estradizionali e la procedura di estradizione innanzi alle autorità giudiziarie

L'8 gennaio 2001, il procuratore presso la corte federale del Connecticut emise un mandato di arresto a carico della ricorrente. Era sospettata di aver aiutato M.F., suo ex datore di lavoro, assieme ad altri quattro complici (M.K., J.J., S.H. e G.A.) in una serie di truffe commesse negli Stati Uniti durante il periodo 1996-1999 ai danni di investitori e di compagnie assicurative.

Il 4 gennaio 2009, la ricorrente fu arrestata in Italia e condotta nel carcere di Civitavecchia. L'arresto fu convalidato il 4 gennaio 2009.

Il 7 gennaio 2009, il medico del carcere di Civitavecchia constatò che l'interessata era in uno stato critico: aveva una depressione, il suo stato psichico era molto precario e soffriva di una grave anoressia. Il medico prescrisse il regime di stretta sorveglianza e consigliò un controllo psichiatrico. I medici specialisti confermarono lo stato critico della ricorrente. Quest'ultima sollecitò la sua scarcerazione.

Il 15 gennaio 2009, la corte d'appello di Roma revocò l'ordinanza di custodia cautelare. Da una parte, ritenne che il reato di riciclaggio di denaro non era punito in Italia e che, per altra parte, in Italia le truffe erano prescritte. La ricorrente fu rimessa in libertà.

L'11 febbraio 2009, le autorità americane trasmisero alle autorità italiane una domanda di estradizione. Dall'atto di accusa allegato alla domanda di estradizione, datato 5 gennaio 2001,  risulta che la ricorrente era sospettata di aver commesso:

  1. quindici truffe in materia di telecomunicazioni (15 counts of wire fraud) in violazione del titolo 18, sezioni 1343 e 2 del codice degli Stati Uniti d'America (infra codice), ciascuna punita con una pena massima di 30 anni di reclusione;
  2. quattro atti di riciclaggio di denaro (4 counts of money laundering) in violazione dell'articolo 18, sezioni 1956 (a) (2) e 2 del codice, ciascuno puniti con una pena massima di 20 anni di reclusione;
  3. una truffa (security fraud) in violazione del titolo 15, sezione 78j(b) del codice, punita con una pena massima di 10 anni di reclusione;
  4. un atto di partecipazione ad affari tramite l'attività di racket (racketeering), in violazione del Racketeering influenced and corrupt organisations (RICO) Statute, titolo 18 del codice, sezioni 1962 lettera c) e 2, punito con una pena massima di 20 anni di reclusione;
  5. un atto di conspiracy (associazione per delinquere o complotto) al fine di commettere un reato RICO, in violazione del titolo 18 del codice, sezione 1962 (d), punito con una pena massima di 20 anni di reclusione.

Ciascuno di questi reati sarebbe stato commesso con il concorso di altre persone ai sensi del titolo 18 sezione 2 del codice.

Il 30 marzo 2009, il procuratore generale domandò alla corte d'appello di Roma di dichiarare la ricorrente non estradabile, visto il problema della prescrizione riguardante le truffe e la non punibilità del reato di riciclaggio in Italia.

Il 10 aprile 2009, il procuratore generale ricevette per il tramite del ministero della Giustizia le precisazioni del governo degli Stati Uniti che richiamava la sua attenzione sul fatto che, ai sensi del trattato
bilaterale di estradizione, il termine di prescrizione applicabile ai reati in causa era quello dello Stato richiedente. Ora, secondo il diritto americano i reati in causa non erano prescritti.

Di conseguenza, il procuratore generale domandò alla corte d'appello di Roma di emettere un parere favorevole all'estradizione della ricorrente per le truffe e l'associazione per delinquere; confermò il suo rifiuto relativamente al riciclaggio di denaro.

La ricorrente si oppose all'estradizione. Sosteneva che in Italia la procedura non sarebbe equa perché si svolgerebbe senza udienza pubblica e chiedeva alla corte d'appello di sollevare la questione innanzi alla corte costituzionale. Inoltre, manifestava i suoi timori in merito al pericolo di essere condannata ad una pena eccessivamente lunga negli Stati Uniti.

Con decisione del 20 aprile 2010, la corte d'appello di Roma emise un parere favorevole all'estradizione per tutti i reati ad eccezione del riciclaggio. La corte d'appello ritenne che esulasse dalla sua competenza fare previsioni sulla durata della pena che poteva essere inflitta dai tribunali americani. Al contrario, si ritenne competente per valutare se la ricorrente sarebbe stata sottoposta a pene o trattamenti inumani o degradanti in violazione dell'articolo 698 del codice di procedura penale. Tuttavia, la corte d'appello non aveva rilevato nulla in merito a ciò e, peraltro, la ricorrente non aveva sollevato motivi di ricorso al riguardo.

La ricorrente propose ricorso per cassazione.

In primo luogo lamentò l'iniquità della procedura di estradizione per l'assenza di pubblicità di quest'ultima e per gli errori commessi dalla corte d'appello nel valutare il fascicolo.

In secondo luogo, argomentava che il diritto degli Stati Uniti non prevedeva la possibilità di calcolare le pene come per un delitto continuato ma prevedeva unicamente il cumulo aritmetico delle diverse pene, di modo che correva il rischio di essere condannata ad una pena inumana perché eccessiva. Sosteneva poi che le pene negli Stati Uniti sono "contrarie al senso di umanità e alla funzione di reinserimento di cui all'articolo 27 della Costituzione". Infine, invocava l'articolo 3 della Convenzione e sosteneva inoltre che il suo stato di salute era incompatibile con la detenzione.

Con sentenza del 9 novembre 2010, la Corte di cassazione rigettò il ricorso della ricorrente. Non ritenne che l'assenza di udienza pubblica rendesse iniqua la procedura perché quest'ultima non verteva sulla colpevolezza della ricorrente ma soltanto sull'estradizione. Trattandosi di una antica e luminosa democrazia, i timori di trattamenti inumani nell'esecuzione della pena negli Stati Uniti non erano verificabili.

Per quanto riguarda il timore di una pena esagerata, la nota e i documenti messi a disposizione dal ministero della Giustizia americano mostravano che negli Stati Uniti esisteva un sistema di calcolo della pena simile a quello utilizzato in Italia in caso di "delitto continuato". Il fatto che la nota in questione non fosse stata redatta sotto forma di impegno formale a non applicare il cumulo materiale delle pene non era rilevante per la legittimità dell'estradizione, ma era piuttosto un elemento di cui il ministro della Giustizia avrebbe potuto tenere conto al momento di decidere sull'opportunità di estradare la ricorrente. Nella sua decisione il ministro potrebbe tener conto dello stato di salute della ricorrente e delle ripercussioni su quest'ultimo in caso di consegna della ricorrente alle autorità americane.

Nel frattempo, il 28 maggio 2009, il ministro della Giustizia aveva domandato di sottoporre la ricorrente a custodia cautelare a fini estradizionali, conformemente all'articolo 714 del codice di procedura penale

Il 4 giugno 2009, la ricorrente fu sottoposta a custodia cautelare a fini estradizionali e rinchiusa nel carcere di Roma. L'8 giugno 2009 la ricorrente si dichiarò contraria all'estradizione e domandò la sua scarcerazione.

Durante la sua detenzione, fu presa in carico dai medici del carcere che confermarono la diagnosi di depressione e disturbi alimentari gravi (anoressia). Fu posta sotto alta sorveglianza e controllo terapeutico. Dal fascicolo risulta che il 4 giugno 2009, la ricorrente, che è alta 1,66 metri, pesava 49 kg; il 17 giugno 2009 pesava 43 kg. Peraltro, aveva serie difficoltà di socializzazione, passava il suo tempo allungata in posizione fetale sul letto e rifiutava il cibo.

Il 2 luglio 2009, la corte d'appello di Roma affidò una perizia al dottor Marceca, soprattutto per sapere se lo stato di salute della ricorrente fosse compatibile con la detenzione e quali cure dovessero esserle dispensate.

Il 13 luglio 2009, il perito sanitario depositò il suo parere con il quale attestava che la ricorrente soffriva di disturbi alimentari dall'età di 16 anni con alternanza di periodi di bulimia e di anoressia. Proveniente da un ambiente familiare difficile, si era sistemata negli Stati Uniti a 19 anni da dove era poi andata via. Lì aveva incontrato M.F. Nel 2009, la ricorrente soffriva di sindrome depressiva bipolare, anoressia grave e abusava di alcol. Aveva manifestato propositi suicidi. La detenzione aveva aggravato il suo stato, come dimostrava la perdita di peso. I farmaci somministrati non avevano avuto effetto positivo sulla situazione. In effetti, per potere intervenire efficacemente, occorreva un'equipe medica specializzata nel trattamento di questa sindrome, che somministra cure specifiche che possono essere dispensate soltanto in un ospedale attrezzato per queste malattie o in un ambiente adatto dal punto di vista affettivo.

In conclusione, lo stato di salute della ricorrente non era compatibile con la detenzione.

Anche il perito nominato dalla ricorrente, il dottor Sani, concluse che lo stato di salute di quest'ultima era incompatibile con la detenzione. Riteneva che idealmente, la ricorrente dovesse essere sistemata in un ambiente affettuoso come era quello che aveva trovato a casa dell'amico residente a Morro Reatino presso il quale viveva prima dell'arresto.

Infine, l'8 luglio 2009, il dottor Pallas, medico di Kassel (Germania), in un rapporto medico attestò che la ricorrente era stata sua paziente tra il 2001 ed il 2006. Dopo il trasferimento dalla Germania in Italia nel 2006, la ricorrente aveva continuato a vedere il dottor Pallas ogni 2 mesi. L'interessata soffriva di disturbo bipolare legato ad anoressia nervosa. Aveva tendenza a recidivare quando si trovava in situazioni difficili e in questo modo poteva mettersi in una situazione pericolosa per la sua vita. C'erano stati tentativi di suicidio e aveva abusato di alcol. La ricorrente era sottoposta a una terapia farmacologica e ad una terapia analitica. Secondo il dottor Pallas, la detenzione avrebbe avuto un effetto destabilizzante sulla ricorrente. In effetti, la terapia che quest'ultima aveva seguito presupponeva un ambiente familiare come condizione essenziale. In caso di allontanamento dal contesto familiare a causa della detenzione, vi era un accresciuto rischio di recidiva dell'anoressia con ripercussioni nefaste. Vi era anche un rischio di suicidio. In conclusione, il dottor Pallas affermava che verosimilmente la detenzione avrebbe causato alla ricorrente un danno perdurante e permanente sulla sua salute. In ragione del serio pericolo di morte, la ricorrente era inadatta per la detenzione.

Con una decisione della corte d'appello di Roma del 16 luglio 2009, la ricorrente fu sottoposta agli arresti domiciliari a casa dell'amico di Morro Reatino presso il quale viveva prima dell'arresto, con divieto di comunicare e incontrare persone diverse da quelle che coabitano e con riserva di ricovero in ospedale in caso di necessità. All'epoca la ricorrente pesava 38 kg:

In data non precisata, la ricorrente domandò la revoca degli arresti domiciliari.

Con decisione del 22 dicembre 2009, la corte d'appello di Roma respinse la domanda perché, durante gli arresti domiciliari, lo stato di salute della ricorrente era migliorato. Inoltre, quando era necessario, poteva andare dove occorreva. Vista la gravità dei reati ascritti, era opportuno mantenere la misura degli arresti domiciliari per poter garantire l'eventuale consegna della ricorrente agli Stati Uniti.

Risulta dal fascicolo che durante gli arresti domiciliari, la ricorrente è stata seguita dal servizio psichiatrico di Rieti. Il medico curante dichiarò, il 16 novembre 2010, che lo stato di salute della ricorrente non era compatibile con tutte le forme di coercizione. Il dottor Pallas da parte sua dichiarò che la ricorrente sarebbe sopravvissuta al viaggio negli Stati Uniti ma che, molto probabilmente, la sua malattia si sarebbe aggravata a causa del cambiamento di ambiente. Questo avrebbe potuto comportare uno stato di shock con coma e conseguenze sugli organi vitali.

2.La procedura di estradizione innanzi ai tribunali amministrativi

Il 19 novembre 2010, il ministero della Giustizia adottò un decreto di estradizione nei confronti della ricorrente. Non ritenne necessario richiedere garanzie formali alle autorità americane.

Lo stesso giorno, la ricorrente informò il ministero della Giustizia che, il giorno prima, aveva depositato un ricorso a questa Corte per violazione degli articoli 2, 3 e 6 della Convenzione.

Il 30 novembre del 1010, la ricorrente impugnò il decreto di estradizione innanzi al tribunale amministrativo del Lazio (infra TAR). Domandò la sospensione dell'esecuzione in quanto l'esecuzione immediata del decreto di estradizione le avrebbe provocato un pregiudizio irreparabile, visto il suo stato di salute, incompatibile con la detenzione, e visto il rischio di essere condannata ad una lunga pena detentiva.

Lo stesso giorno il TAR concesse la sospensione dell'esecuzione in applicazione dell'articolo 61 del codice di procedura amministrativa, ritenendo che si trattasse di un caso di eccezionale gravità e urgenza.

Nei suoi mezzi, la ricorrente mirava direttamente all'annullamento del decreto di estradizione. Invocava il suo diritto ad un processo equo e l'assenza di udienza pubblica. Inoltre, lamentava che il decreto di estradizione non rendeva note le ragioni che avevano fondato la decisione del ministro sulla opportunità di estradarla: non menzionava né la valutazione dei rischi allegati nel caso di specie né le garanzie eventualmente ottenute dalle autorità americane.

Con sentenza del 20 aprile 2011, il TAR rigettò il ricorso in quanto il decreto in causa era conforme alla legge. Le condizioni per l'estradizione erano soddisfatte, come confermato dalla sentenza della Corte di cassazione. Visti la nota e i documenti messi a disposizione dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, il decreto di estradizione non era né illogico né sproporzionato né inadeguato.

Il 27 giugno 2011, la ricorrente ha comunicato alla cancelleria che intendeva impugnare la sentenza del TAR innanzi al Consiglio di Stato, anche se non riteneva questo rimedio efficace e quindi da esperire.

B. La domanda della ricorrente volta ad ottenere la misura d'urgenza

Al momento dell'introduzione del suo ricorso, il 18 novembre 2010, la ricorrente aveva domandato alla Corte di sospendere, in virtù dell'articolo 39 del suo regolamento, la decisione di estradarla verso gli Stati Uniti per tutto il tempo della sua malattia o fino alla pronuncia della sua decisione. A sostegno della sua domanda, invocava il suo stato di salute e le conseguenze irreversibili che l'estradizione avrebbe avuto su di esso.

Il 24 novembre 2010, il presidente della seconda sezione della Corte domandò al governo italiano di trasmettere le assicurazioni fornite dalle autorità degli Stati Uniti quanto alla possibilità, in caso di estradizione, di beneficiare degli arresti domiciliari, di cure adeguate e, in caso di condanna della ricorrente al carcere a vita, quanto alla possibilità di chiedere ed ottenere misure alternative o la liberazione condizionale.

La risposta del governo italiano pervenne alla Corte il 7 dicembre 2010.

Il 14 dicembre 2010, il presidente della seconda sezione decise di indicare al Governo che era auspicabile, nell'interesse delle parti e del corretto svolgimento della procedura innanzi alla Corte, non estradare la ricorrente verso gli Stati Uniti almeno fino al 15 marzo 2011. Il governo italiano era anche invitato a richiedere al governo degli Stati Uniti l'assicurazione che, se estradata, la ricorrente avrebbe potuto beneficiare degli arresti domiciliari e di cure adeguate tenuto conto del suo stato di salute. Inoltre, il Governo era nuovamente invitato a fornire informazioni riguardo le possibilità di misure alternative alla detenzione o di liberazione condizionale nell'ipotesi che la ricorrente sia condannata al carcere a vita.

La risposta del Governo pervenne alla Corte il 16 febbraio 2011.

L'11 marzo 2011, il presidente della seconda sezione decise di prorogare fino a nuovo ordine la misura provvisoria indicata in applicazione dell'articolo 39 della Corte. Inoltre, invitò il governo italiano a richiedere al governo degli Stati Uniti:

- l'assicurazione che in caso di esecuzione della estradizione, la ricorrente potrebbe beneficiare di cure mediche adeguate fin dal suo arrivo sul territorio americano, tenuto conto del suo stato di salute;

- le informazioni per sapere se durante lo svolgimento del processo la ricorrente sarebbe sottoposta a custodia cautelare e, in caso di risposta affermativa, in quale istituto e con quale tipo di assistenza sanitaria, se potrà beneficiare di misure alternative alla detenzione in funzione del suo stato di salute.

La risposta del governo italiano pervenne il 31 marzo e il 3 aprile 2011, con una nota esplicativa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti datata 28 febbraio 2011.

Il 27 giugno 2011, la ricorrente domandò alla Corte di sospendere l'esame del ricorso in attesa della decisione del Consiglio di Stato.

Il 5 agosto 2011, il Governo trasmise una nota del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, datata 4 agosto 2011, con la quale il Dipartimento riprendeva le spiegazioni già fornite nella sua nota del 28 febbraio 2011 in merito all'assistenza sanitaria, anche specializzata, che sarebbe stata accordata alla ricorrente

Con la stessa nota, il governo italiano domandò alla Corte di revocare la misura provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 39 del suo regolamento.

C. Le indicazioni fornite dal governo italiano

Il governo italiano ha fornito le seguenti informazioni.

Quando una domanda di estradizione ha ricevuto il parere favorevole delle autorità giudiziarie competenti in merito alla sua conformità di legge, il Ministro della Giustizia può rifiutarla unicamente nel caso previsto dall'articolo 698 primo comma del codice di procedura penale (vedere capitolo diritto interno pertinente infra), ossia se vi sono ragioni di credere che i diritti fondamentali della persona da estradare saranno violati. Ora, così non è nel caso di specie.

Peraltro, il trattato di estradizione non prevede la possibilità di sottoporre a condizione la decisione di estradare. Di conseguenza, non è possibile domandare garanzie formali sulla pena in caso di condanna o sulle misure coercitive, eccetto il caso in cui l'estradizione condurrebbe alla pena di morte nel paese di destinazione. Pertanto, richiedere al governo degli Stati Uniti l'assicurazione che la ricorrente beneficerà di un trattamento favorevole per la sua salute nel caso in cui fosse messa in esecuzione l'estradizione costituirebbe una ingerenza ingiustificata da parte delle autorità italiane.

Ad ogni modo, le informazioni fornite dal governo degli Stati Uniti (vedere infra) sono sufficienti per mostrare che i timori della ricorrente sono infondati.

Inoltre, il procedimento che quest'ultima ha avviato innanzi ai giudici amministrativi non è terminato.

D. Le informazioni fornite dal governo degli Stati Uniti al governo italiano

  1. La ricorrente non è ancora stata giudicata negli Stati Uniti. Una volta estradata sarà condotta nello Stato del Connecticut.
  2. La questione di sapere se un imputato debba essere sottoposto a custodia cautelare rientra nella competenza di un giudice federale e non di un procuratore. La sua decisione si basa sulla valutazione delle circostanze enunciate al titolo 18, Sezione 1314 del codice. Lo stato di salute è comunque un elemento che il giudice deve prendere in considerazione nella sua decisione. In pratica, il giudice certamente disporrà una perizia sanitaria e, in funzione dei risultati, deciderà sulla misura da applicare e sul luogo cui collocare la ricorrente. Se la ricorrente è collocata in un centro di detenzione provvisoria sarà possibile dispensarle le cure farmacologiche e terapeutiche adeguate al suo stato di salute, compresa la salute mentale. Medici qualificati, ed eventualmente specialisti, controlleranno lo stato di salute della ricorrente. Sarà posta sotto la responsabilità del "United States Marshals Service for the District" in attesa di giudizio.
  3. I reati che la ricorrente è accusata di aver commesso non comportano per loro natura una successione di pene nell'ordine sequenziale ("consecutive sentences") Spetta al giudice decidere su questa questione (titolo 18, Sezione 3584 del codice) e la legge prevede che, in mancanza di una decisione in tal senso, quando una persona viene giudicata contestualmente per più reati, la pena sarà calcolata adottando il criterio delle pene concorrenti ("concurring sentences"). Se a un imputato sono imposti allo stesso tempo diversi periodi di reclusione, la pena può essere computata adottando il criterio delle pene concorrenti o consecutive (…). Sono computati con il criterio delle pene concorrenti i diversi periodi di reclusione imposti allo stesso tempo ad un imputato, salvo che il tribunale ordini o la legge disponga che si debba adottare il criterio delle pene consecutive.”
    “Se a un imputato sono imposti allo stesso tempo diversi periodi di reclusione, la pena può essere computata adottando il criterio delle pene concorrenti o consecutive (…). Sono computati con il criterio delle pene concorrenti i diversi periodi di reclusione imposti allo stesso tempo ad un imputato, salvo che il tribunale ordini o la legge disponga che si debba adottare il criterio delle pene consecutive.”
  4. Per decidere la pena da irrogare, il giudice deve tener conto dei fattori elencati nella Sezione 3553 a), fra i quali figura lo stato di salute dell'accusato:

 “a) Fattori da considerare per infliggere una pena (…). Il tribunale, per determinare la pena da infliggere, deve considerare

  1. la natura e le circostanze del reato e la storia e la personalità dell'imputato;
  2. l'esigenza per la pena imposta (…) di fornire nel modo più efficace all'imputato la necessaria formazione scolastica o professionale, le cure mediche o altro trattamento correttivo;
  3. i diversi tipi di pene disponibili;

 (...)”

  1. Quando il giudice decide di infliggere una pena detentiva, i criteri della Sez. 3553 a) (vedere supra), fra cui la considerazione dello stato di salute dell'interessata, sono applicabili non soltanto al momento della decisione, ma anche durante la detenzione.

Così, su richiesta dell'ufficio dei penitenziari, il giudice, in base a questi criteri, può modificare o abbreviare la pena, se trova ragioni straordinarie e impellenti ("extraordinary and compelling reasons warrant such a reduction ").

In seguito, ai sensi del titolo 28, Sezioni 1.1, 1.2 e 1.3, un condannato può chiedere misure di clemenza – in particolare "indulto, grazia, commutazione, remissione" - indirizzando una domanda al Presidente degli Stati Uniti, che sarà trasmessa all'autorità competente (Pardon Attorney) del ministero della Giustizia.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha adottato un programma di trattamento delle malattie mentali rivolgendosi all'ufficio dei penitenziari.

E. Atti a sostegno delle allegazioni della ricorrente


Fra gli atti depositati dalla ricorrente figurano:

  1. Un articolo di giornale che riportava la notizia del decesso di una giovane donna anoressica di 23 anni sopraggiunto nel carcere di St Albans (Vermont). Questa donna aveva cominciato a scontare una pena detentiva due giorni prima. I medici conclusero che la morte era dovuta al tasso estremamente basso di potassio nel sangue che aveva provocato un'aritmia cardiaca. L'interessata non aveva ricevuto i medicinali che le permettevano di mantenere un adeguato tasso di potassio nel sangue.
  2. Un secondo articolo di giornale che riportava lo stesso decesso e metteva in evidenza che in Vermont il servizio sanitario delle carceri era stato privatizzato e che le eventuali carenze erano ascrivibili alla società che aveva in gestione il servizio.
  3. Un terzo articolo di giornale che riportava la decisione di un giudice chiamato a decidere sulle presunte negligenze di un servizio sanitario di un carcere nel New Hampshire (Goffstown) nei confronti di una detenuta che soffriva di disturbi alimentari. L'articolo sollevava la questione di stabilire se non sarebbe stato il caso di trasferire questa detenuta nel centro medico di Bedford (Massachussettes) visto che secondo il suo direttore le persone che si trovano nella situazione dell'interessata hanno necessità di un sostegno positivo (positive reinforcement) e di un controllo del loro ambiente (have control over their environment), che evidentemente è più difficile per i detenuti.
  4. Un articolo pubblicato il 16 novembre 2009 sul Huntington Post che riportava il caso dell'alimentazione forzata somministrata ad un detenuto in sciopero della fame in un carcere del Connecticut. L'articolo definiva questo un atto di tortura.
  5. La ricorrente ha inoltre sottoposto i rapporti di organizzazioni non governative o di altri fonti in merito ad abusi e violenza soprattutto sessuale nelle carceri americane e in merito a Guantanamo ed alle detenzioni di presunti terroristi.

F. Il diritto e la prassi interni pertinenti

1.I poteri della giurisdizione amministrativa in materia di controllo della legalità dei decreti di estradizione

L'articolo 21 1) della legge n° 1034 del 6 dicembre 1971 apre un ricorso contro i decreti ministeriali di estradizione che può essere esercitato innanzi al tribunale amministrativo regionale, "il TAR", entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ha ricevuto la notifica o dal giorno in cui la persona interessata ne ha avuta piena conoscenza.

Se tale ricorso innanzi al Tar non ha di diritto effetto sospensivo sull'esecuzione del decreto impugnato, l'autore del ricorso può tuttavia domandare a questa giurisdizione una sospensione dell'esecuzione che gli potrà essere accordata a condizione che il suo ricorso non sia manifestamente infondato (fumus bonis juris) e che l'estradizione rischi di avere conseguenze dannose irreversibili (articolo 21 8) della legge n° 1034 del 1971).

Dal 1996, i TAR attribuiscono ai decreti ministeriali di estradizione la qualifica di "atti di alta amministrazione", decisioni di natura amministrativa che possono essere oggetto di un controllo giurisdizionale la cui portata si estende ai seguenti motivi di irregolarità: incompetenza, illegittimità e eccesso di potere (vedere in particolare le decisioni adottate dalla prima sezione del TAR del Lazio il 22 marzo 1996 nel caso Venezia e, il 30 maggio 2001, nel caso Pirrottina). Inoltre, dall'entrata in vigore della legge n° 241 del 1990 che ha reso obbligatoria la motivazione di tutti gli atti amministrativi, è possibile impugnare per illegittimità quelli che si basano su motivi insufficienti o inadeguati.

Al contrario, i TAR non hanno competenza per controllare le decisioni con le quale i giudici ordinari accolgono una domanda di estradizione e che costituiscono un preliminare per l'emanazione del decreto ministeriale in materia (vedere, ad esempio, le decisioni nn. 467 e 2171 rese dalla prima sezione del Tar del Lazio rispettivamente il 31 marzo 1992 ed il 9 giugno 1999, come pure la sentenza n° 1996 pronunciata dalla quarta sezione del Consiglio di Stato il 6 aprile 2000).

Le decisioni del Tar possono essere impugnate innanzi al Consiglio di Stato. Il ricorso non ha effetto sospensivo automatico, tuttavia può essere domandata la sospensione dell'esecuzione.

2 .Le disposizioni pertinenti in materia di estradizione

L'articolo 698 del codice di procedura penale enuncia che l'estradizione non può essere concessa

« quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona».

L'articolo 699 del codice di procedura penale vieta allo Stato richiedente di sottoporre la persona estradata a una misura privativa della libertà per fatti che sarebbero anteriori all'estradizione e distinti da quelli per i quali essa è stata concessa (regola detta  "principio di specialità").

Ai sensi del trattato sull'estradizione Italia-Stati Uniti del 13 ottobre 1983, modificato dall'accordo bilaterale del 3 maggio 2006, ratificato con la legge n° 25 del 16 marzo 2009, affinché sia concessa l'estradizione di una persona non ancora condannata, occorre che i fatti ascritti costituiscano un reato secondo le leggi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto punito con una pena detentiva superiore ad un anno. Il tentativo di reato o il concorso nel commettere un reato o la conspiracy (complotto o associazione per delinquere) possono dare luogo all'estradizione. L'estradizione non può essere concessa se vi è prescrizione del reato o della pena secondo il diritto dello Stato richiedente. I delitti politici o militari non possono dar luogo a estradizione.

MOTIVI DI RICORSO

  1. Invocando gli articoli 2 e 3 della Convenzione, la ricorrente lamenta che l'estradizione verso gli Stati Uniti la esporrebbe al rischio di una pena detentiva di eccessiva durata, soprattutto in caso di cumulo aritmetico delle pene, e al rischio di una carcerazione che le sarebbe fatale tenuto conto del suo stato di salute. Inoltre, il sistema carcerario americano non le permetterebbe di ricevere cure adeguate e una alimentazione forzata costituirebbe una tortura fisica e mentale.
  2. Invocando gli articoli 6 e 7 della Convenzione, la ricorrente lamenta il carattere iniquo della procedura di estradizione, in ragione della mancanza di udienza pubblica. Sostiene inoltre che i giudici nazionali hanno commesso errori di valutazione del fascicolo di modo che la decisione di estradare è arbitraria.
  3. La ricorrente sostiene che l'estradizione la allontanerebbe dalle persone con le quali ha intessuto legami affettivi in Italia e ciò in violazione dell'articolo 8 della Convenzione
  4. Invocando l'articolo 14 della Convenzione, la ricorrente lamenta infine che l'estradizione è un atto discriminatorio dal momento che quest'ultima non riguarderebbe i cittadini italiani.

IN DIRITTO

  1. Innanzitutto la Corte constata che la procedura volta ad ottenere l'annullamento del decreto di estradizione non è ancora terminata. In effetti, dopo la pronuncia della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio, la ricorrente ha fatto sapere che contava di ricorrere dinanzi al Consiglio di Stato anche se riteneva che questo rimedio non fosse efficace.

    La Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, un ricorrente deve avvalersi dei ricorsi normalmente disponibili e sufficienti nell'ordinamento giuridico interno per permettere di ottenere la riparazione delle violazioni allegate. Questi ricorsi devono esistere con un sufficiente grado di certezza, in pratica come in teoria, altrimenti mancano loro l'effettività e l'accessibilità volute. L'articolo 35 § 1 impone anche di sollevare innanzi all'organo interno adeguato, almeno in sostanza e nelle forme prescritte, i motivi che si intendono formulare in seguito, ma non impone di utilizzare i rimedi che non sono adeguati né effettivi (Andronicou e Constantinou c. Cipro, 9 ottobre 1997, § 159, Recueil des arrêts et décisions 1997 VI ; Sultani c. Francia, no 45223/05, § 49, CEDU 2007 IV (estratti)).

    La Corte ricorda che la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne si basa sull'ipotesi, oggetto dell'articolo 13 della Convenzione, con il quale presenta strette affinità, che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo per la violazione allegata. In tal modo, essa costituisce un aspetto importante del principio di sussidiarietà (Selmouni c. Francia [GC], no 25803/94, § 74, CEDU 1999 V).

    Peraltro, quando un individuo lamenta che il suo rinvio lo esporrebbe ad un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione, i ricorsi che non hanno effetto sospensivo non possono essere considerati efficaci ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione (vedere Sultani c. Francia, sopra citata, § 50).

    La Corte considera anche che, tenuto conto della natura irreversibile del danno che può essere causato nel caso si realizzi il rischio di tortura o di maltrattamenti, la nozione di ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 13 richiede la possibilità di far soprassedere all'esecuzione di una misura di espulsione (Jabari c. Turchia, no 40035/98, § 50, CEDU 2000 VIII).

    La Corte ha inoltre ritenuto che in materia di allontanamento dal territorio, un ricorso privo di effetto sospensivo automatico non soddisfi le condizioni di effettività dell'articolo 13 della Convenzione (Čonka c. Belgio, no 51564/99, § 83, CEDU 2002-I e M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], no 30696/09, §§ 286-293, 21 gennaio 2011). Nel caso di specie la Corte non deve pronunciarsi sulla questione di stabilire se la ricorrente sia tenuta ad introdurre un ricorso innanzi al Consiglio di Stato, soprattutto tenuto conto che questo ricorso non sarebbe automaticamente sospensivo. In effetti, il ricorso è in ogni caso irricevibile per i motivi seguenti.

  2. Invocando gli articoli 2 e 3 della Convenzione, la ricorrente lamenta le conseguenze che l'estradizione verso gli Stati Uniti avrebbe sulla sua vita e sulla sua salute. Secondo lei l'estradizione la esporrebbe al rischio di una pena detentiva di durata eccessiva, soprattutto nel caso di cumulo aritmetico delle pene, e al rischio di una carcerazione che le sarebbe fatale visto il suo stato di salute. Inoltre il sistema carcerario americano non le permetterebbe di ricevere cure adeguate e un'alimentazione forzata costituirebbe una tortura fisica e mentale.

    Ai termini dell'articolo 2 della Convenzione, il diritto di qualsiasi persona alla vita è protetto dalla legge. Ai termini dell'articolo 3 della Convenzione, nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti. La Corte ricorda dapprima che, secondo la sua giurisprudenza, l'estradizione da parte di uno Stato contraente può sollevare un problema rispetto all'articolo 3, e dunque coinvolgere la responsabilità dello Stato in causa ai sensi della Convenzione, quando vi sono motivi seri e reali di credere che l'interessato, se estradato verso il paese di destinazione, vi correrà il rischio reale di essere sottoposto a un trattamento contrario a questa disposizione (Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, §§ 89-91, serie A no 161). In questo caso, l'articolo 3 implica l'obbligo di non estradare o espellere la persona in questione verso questo paese (vedere, in materia di espulsione, Saadi c. Italia [GC], no 37201/06, § 125, 28 febbraio 2008).

    Controllando l'esistenza di questo rischio, occorre fare riferimento prima di tutto alle circostanze di cui lo Stato in causa aveva o doveva avere conoscenza al momento dell'estradizione (Mamatkoulov e Askarov c. Turchia [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, § 69, CEDU 2005-I).

    a. Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo alla pena eccessivamente lunga che potrebbe essere inflitta negli Stati Uniti, la Corte ricorda che per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, un trattamento deve raggiungere una soglia minima di gravità. La valutazione di questo minimo dipende da tutti gli elementi della causa, in particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o mentali, oltre che, talvolta, dal sesso, dall'età, dallo stato di salute della vittima, ecc. (Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, § 162, serie A no 25).

    La Corte ha sempre sottolineato che la sofferenza e l'umiliazione inflitte devono in ogni caso andare oltre quelle che inevitabilmente comporta una determinata forma di trattamento o pena legittimi. Le misure privative della libertà si accompagnano di solito a tale sofferenza e umiliazione. L'articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di vigilare affinché ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato a pericoli o a prove di una intensità che oltrepassi l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione (Kudła c. Polonia [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDU 2000-XI)

    La pronuncia della pena del carcere a vita a carico di un delinquente adulto non è di per sé proibita dall'articolo 3 o da qualsiasi altra disposizione della Convenzione e non confligge con quest'ultima (vedere, in particolare Kafkaris c. Cipro, no 21906/04, § 97, 12 febbraio 2008).Parallelamente, la Corte ha tuttavia ritenuto che infliggere ad un adulto una pena a vita "incompressibile" potesse sollevare una questione dal punto di vista dell'articolo 3 (vedere, fra altre, Nivette c. Francia (dec.), no 44190/98, CEDU 2001 VII ; Einhorn c. Francia (dec.), no 71555/01, CEDH 2001 XI ; Stanford c. Regno Unito (dec.), no 73299/01, 12 dicembre 2002, e Wynne c. Regno Unito (dec.), no 67385/01, 22 maggio 2003).

    Per determinare se in un dato caso una pena a vita possa essere considerata "incompressibile", la Corte verifica se sia possibile dire che un detenuto condannato a vita ha delle possibilità di essere liberato. L'analisi della giurisprudenza della Corte su questo punto rivela che dove il diritto nazionale offre la possibilità di rivedere la pena a vita allo scopo di commutarla, sospenderla o di porvi fine o ancora di liberare il detenuto sotto condizione, nonostante il carattere extragiudiziario della procedura, sono soddisfatte le esigenze dell'articolo 3.

    Per questo motivo, in un certo numero di cause la Corte ha ritenuto che, se è possibile esaminare la questione della detenzione per prevedere la liberazione condizionale una volta scontato il periodo di sicurezza della pena, non si può dire che i detenuti condannati a vita siano stati privati di qualsiasi speranza di scarcerazione (vedere, per esempio, Törköly c. Ungheria (dec.), no 4413/06, 5 aprile 2011; Stanford sopra citata; Hill c. Regno Unito (dec.), no 19365/02, 18 marzo 2003, e Wynne, sopra citata).

    La Corte ha concluso che era così anche in mancanza di un periodo minimo di detenzione senza condizione e anche quando la possibilità di una liberazione condizionale dei detenuti che scontano una pena a vita è limitata (vedere, per esempio, Einhorn, sopra citata, §§ 27 e 28). Ne consegue che una pena a vita non diventa "incompressibile" semplicemente per il fatto che rischia in pratica di essere scontata integralmente. Ai fini dell'articolo 3 è sufficiente che essa sia de jure e de fatto compressibile.

    Pertanto, benché la Convenzione non conferisca in generale un diritto ad essere liberato sotto condizione né quello di veder riesaminare la propria pena dalle autorità interne, giudiziarie o amministrative, in vista di un condono o di una interruzione definitiva di quest'ultima (Kafkaris sopra citata, § 98; Iorgov c. Bulgaria (no 2), no 36295/02, § 50, 2 settembre 2010), risulta chiaramente dalla giurisprudenza pertinente che l'esistenza di un dispositivo che permetta di considerare la questione della liberazione condizionale è un fattore da prendere in conto per valutare la compatibilità di una pena a vita con l'articolo 3.

    A tale proposito, la Corte rileva tuttavia che il regime di giustizia penale scelto dallo Stato, compreso il riesame della pena e le modalità di liberazione, sfugge in linea di principio al controllo europeo  da lei esercitato, purché il sistema preso in considerazione non disconosca i principi della Convenzione (Kafkaris sopra citata, § 104).La Corte ritiene che la prima questione che si pone nel caso di specie sia relativa alla durata della pena che potrebbe essere inflitta alla ricorrente. Rileva che i reati per i quali la ricorrente deve essere giudicata negli Stati Uniti non prevedevano la pena della reclusione a vita, ma pene detentive fino a trenta anni.

    La ricorrente ha sostenuto l'impossibilità nel diritto americano, nel caso in cui siano stati commessi più fatti delittuosi, di ottenere un calcolo della pena come per un "delitto continuato" e ha argomentato che le giurisdizioni americane effettueranno un calcolo aritmetico sequenziale delle pene, in modo tale che la pena che ne risulterà sarà estremamente lunga. La Corte nota tuttavia che ai sensi del codice, i reati in questione non richiedono per loro natura un calcolo sequenziale della pena. Spetta al giudice la decisione di applicare, in caso di condanna, un calcolo della pena sequenziale o concorrenziale. In queste condizioni non si può escludere il rischio, almeno teorico, che la ricorrente sia condannata ad una pena molto lunga, equivalente in pratica ad una reclusione criminale a vita.

    Di conseguenza, la Corte deve verificare se, in questo caso, la pena potrebbe essere qualificata "incompressibile". A tale proposito la Corte osserva che la legislazione americana non priva la ricorrente della possibilità di essere liberata o di vedere la sua pena commutata. i>Rileva in particolare che potrà beneficiare di una riduzione della pena, ai sensi del titolo 18, Sezione 3582, per ragioni straordinarie e imperative. Nel prosieguo, ai sensi del titolo 28, Sezione 1.1, potrà chiedere misure di clemenza, in particolare la "reprieve" e la "commutazione".

    La Corte non perde di vista il fatto che accordare o no queste misure rientra in un potere discrezionale. Tuttavia, ricorda che la questione principale dal punto di vista dell'articolo 3 è eventualmente quella di stabilire se esista per la ricorrente la speranza di essere liberata. Ora, la Corte constata che nel diritto americano esiste la possibilità per l'interessata di beneficiare di una misura alternativa alla pena che alla fine possa portare alla sua liberazione. Ne consegue che la reclusione criminale a vita che potrebbe essere inflitta alla ricorrente non è una pena "incompressibile" de jure.Quanto al punto di sapere se la pena in questione sia anche "compressibile" de facto, la Corte rileva che nel fascicolo non v'è nulla che le permetta di concludere che la ricorrente non potrà mai de facto beneficiare di un alleggerimento della pena.

    In conclusione, alla luce dei criteri enunciati nella sua giurisprudenza, la Corte ritiene che al momento non è provato che la ricorrente sia privata di qualsiasi speranza di essere scarcerata, qualora fosse condannata ad una pena detentiva grave equivalente ad una reclusione criminale a vita. Ne consegue che questo motivo è manifestamente infondato e deve essere rigettato conformemente all'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

    b. Quanto al motivo di ricorso basato sul rischio di una carcerazione in quanto tale, la Corte, tenuto conto delle considerazioni sopra sviluppate, ritiene che il fatto di essere incarcerata non costituisca di per sé un trattamento proibito dagli articoli 2 e 3 della Convenzione. Pertanto questo motivo è manifestamente infondato e deve essere rigettato conformemente all'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Per quanto questo motivo verta sulle conseguenze che la carcerazione potrebbe avere sullo stato di salute della ricorrente, la Corte nota in primo luogo che ai sensi del codice americano (vedere il punto b) del capitolo relativo alle informazioni fornite dal governo americano) il giudice che si pronuncerà sulle misure provvisorie da adottare al momento della consegna della ricorrente dovrà comunque prendere in considerazione lo stato di salute di quest'ultima. Verosimilmente ordinerà una perizia medica, in funzione della quale potrà decidere le misure da applicare. Non è pertanto stabilito che la ricorrente sarà incarcerata. Inoltre, il giudice dovrà tener conto dello stato di salute dell'interessata quando deciderà, eventualmente, la pena da infliggere, e, in caso di condanna ad una pena detentiva, durante tutta l'esecuzione della pena. Pertanto non è nemmeno stabilito che la ricorrente sarà incarcerata in seguito alla sua eventuale condanna.

Nell'ipotesi in cui la ricorrente fosse tuttavia sottoposta a detenzione, la Corte ritiene che, tenuto conto delle sue conclusioni relative al motivo di ricorso basato sulla mancanza di cure adeguate (vedere infra), l'interessata non ha provato che la sua vita sarebbe in pericolo.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che questa parte del ricorso sia manifestamente infondata e debba essere rigettata conformemente all'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

d. Per quanto riguarda l'allegato pericolo di essere sottoposta a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione, la ricorrente esprime innanzitutto i suoi timori in merito all'alimentazione forzata. La Corte nota che la ricorrente non ha sostenuto neanche questo motivo di ricorso innanzi ai giudici nazionali.

La Corte ricorda che una misura terapeutica considerata necessaria secondo i principi medici riconosciuti non può per principio essere considerata inumana e degradante. Si può dire la stessa cosa anche a proposito dell'alimentazione forzata che ha lo scopo di salvare la vita di un dato detenuto che coscientemente si è rifiutato di alimentarsi. La Corte deve comunque poter verificare che sia stata dimostrata in maniera convincente l'esistenza di una necessità medica (Herczegfalvy c. Austria, 24 settembre 1992, § 83, serie A no 244 ; Nevmerzhitski c. Ucraina, no 54825/00, § 94, CEDU 2005-II (estratti)). Inoltre, deve poter verificare che le garanzie procedurali che accompagnano la decisione di procedere all'alimentazione forzata siano state rispettate. Di più, le modalità di attuazione dell'alimentazione forzata non devono oltrepassare il livello minimo di severità ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

La Corte ritiene che nulla permette di pensare che nel caso in cui si rendesse necessario alimentare la ricorrente per salvarle la vita, le autorità americane agiranno in maniera contraria ai principi di cui sopra. Non si può pertanto concludere che sia possibile prevedere che la ricorrente sarà sottoposta a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione.

Questa stessa conclusione deve essere tratta anche rispetto ai timori che la ricorrente manifesta depositando i rapporti di associazioni o di altre fonti sulla violenza in ambito carcerario.

Ne consegue che questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere rigettata conformemente all'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

3. Invocando gli articoli 6 e 7 della Convenzione, la ricorrente lamenta l'iniquità della procedura di estradizione e contesta le decisioni emesse dai giudici nazionali, che avrebbe commesso errori nella valutazione del fascicolo.

Vista la natura di questi motivi di ricorso, la Corte ritiene necessario esaminarli dal punto di vista dell'articolo 6 della Convenzione, che, nelle sue parti pertinenti al caso di specie, recita:

« 1.Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...) »

La Corte nota che la procedura innanzi alla corte d'appello di Roma e poi innanzi alla Corte di cassazione doveva stabilire se erano soddisfatte le condizioni legali per concedere l'estradizione richiesta dagli Stati Uniti. La procedura innanzi al tribunale amministrativo aveva ad oggetto l'annullamento del decreto di estradizione. Ora, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la procedura di estradizione non comporta una contestazione sui diritti e doveri di carattere civile di un ricorrente né attiene alla fondatezza di un'accusa penale diretta contro di lui ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione (Raf c. Spagna (dec.), no 53652/00, 21 novembre 2000; A.B. c. Polonia (dec.), no 33878/96, 18 ottobre 2001 e Sardinas Albo c. Italia (dec.), no 56271/00, CEDU 2004 I).
Peraltro, la ricorrente non ha allegato che rischia di subire un flagrante diniego di giustizia negli Stati Uniti (Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, § 113, serie A no 161; Einhorn c. Francia (dec.), no 71555/01, §§ 32-35, CEDU 2001 XI).

Pertanto, l'articolo 6 § 1 della Convenzione non trova applicazione nella procedura di estradizione in causa (Mamatkoulov e Askarov, sopra citata, §§ 82 83). Ne consegue che questa parte del ricorso è incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § 3 e che deve essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 § 4.

4. La ricorrente allega poi una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, in quanto l'estradizione la allontanerebbe dalle persone con le quali ha intessuto legami affettivi in Italia. Invoca infine l'articolo 14 della Convenzione per il fatto che un cittadino italiano non verrebbe estradato, perchè in questa differenza di trattamento vede un accanimento discriminatorio nei suoi confronti. Alla luce degli elementi del fascicolo, e nella misura in cui è competente in merito, la Corte non ha rilevato alcuna apparenza di violazione di queste disposizioni. Ne consegue che questi motivi sono manifestamente infondati e devono essere rigettati in applicazione dell'articolo 5 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Pertanto, è opportuno porre fine all'applicazione dell'articolo 39 del regolamento e rigettare il ricorso in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, a maggioranza,

Dichiara il ricorso irricevibile.

Stanley Naismith
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente