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Estradizione negata anche con rassicurazioni diplomatiche (CA Trento, 2/2019)

27 febbraio 2019, Corte di Appello di Trento

Nessun estradizione verso paesi dove risultano violati i diritti
fondamentali della persona; le rassicurazioni diplomatiche vanno verificate, ad esempio confrontandole con i documenti prodotti dalla difesa.

Negata estadizione verso la Moldavia: il carcere n. 13 di Chisinau è segnalato da più fonti attendibili come quello con i maggiori problemi di sovraffollamento, la carenza di cure mediche, la scarsa illuminazione e ventilazione, l'insufficiente alimentazione dei detenuti, la carenza di condizioni igieniche e sanitarie non rispondenti agli standard nazionali e internazionali di detenzione

CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE

sentenza dd. 27 febbraio 2019 udienza 15 febbraio 2019

n. 2/2019 -  RG 6/2018 estr.

Dott. Carmelo Sigillo Presidente
Dott. Patrizia Collino Consigliere relatore
Dott. Ettore Di Fazio Consigliere
In esito all'udienza in camera di consiglio dd. 15 febbraio 2019 ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di estradizione per l'estero nei confronti di
*** (nato a ****), cittadino portoghese, residente in ***, ristretto in carcere presso la Casa circondariale Spini di Gardolo (Trento),

sulla base del mandato di arresto a fini estradizionali n. i6r243/i8 emesso in data 22.2.2018 dalla Corte di Appello di Chisinau (Moldavia) per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti previsto e punito dall'art. 217/1 sect. 4 del Codice penale moldavo, pena massima comminabile anni 15 di reclusione, mandato con il quale si applica contestualmente la misura della custodia cautelare in carcere;

il Ministero della Giustizia ha espressamente richiesto il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere al fine di garantire la consegna

udita la relazione del consigliere dott. Patrizia Collino;

esaminato il verbale di identificazione personale dd. 23 agosto 2018
nel corso del quale il suddetto ha dichiarato di non acconsentire
all'estradizione e di non rinunciare al principio di specialità;

sentito il Procuratore generale sost. dott. Maria Teresa Rubini, che
ha concluso perché la Corte "proceda ad ulteriori accertamenti sulla
possibilità che la Repubblica moldova garantisca i diritti
dell'estradando in relazione all'istituto penitenziario cui
l'estradando è indirizzato e nel merito chiede respingersi la
domanda di estradizione",

sentito il difensore di fiducia avv. Nicola Canestrini del Foro di
Rovereto, che ha chiesto il rigetto della domanda;

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte, con ordinanza emessa alla precedente udienza del 16
novembre 2018 e con successiva ordinanza del 30 novembre 2018,
ha richiesto al Ministero della Giustizia italiano l'acquisizione di
informazioni ex art. 13 della Convenzione europea di estradizione in
ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 705 comma II lett.
a) e e) c.p.p. con riferimento al sistema esecutivo delle misure
cautelari e alla situazione carceraria nella Repubblica moldava.

Dette informazioni sono pervenute a questa Corte il 18 gennaio 2019
dalla Procura Generale della Repubblica moldava tramite il
Ministero della Giustizia italiano.

Nella nota (agli atti, pag. 257) suindicata, detta autorità "assicura
che durante la fase preliminare lo stesso sarà rinchiuso nel
Penitenziario n.13 a Chisinau, che ha lo status di struttura di
detenzione in isolamento per le persone in attesa di giudizio, in
grado di ospitare 570 persone. Detta persona sarà detenuta in
questo luogofino alla sentenza definitiva" ... "secondo il paragrafo
2 punto a) dell'art. 251 del Codice di Esecuzione e il punto 177 dello
Statuto di esecuzione delle sentenze penali, le persone rinchiuse in
strutture di detenzione in attesa di giudizio, sono ospitate in stanze
isolate contenenti non più di due posti".

La nota prosegue con riferimento alle condizioni igieniche, alla
assistenza medica, alla possibilità di stare all'aperto per almeno
un'ora in caso di limitazioni del regime carcerario stabilito dal
giudice.

Infine, la nota fa riferimento all'art. 226 del Codice di Esecuzione
che prevede che laddove "emergesse il pericolo per la sicurezza
personale della persona condannata, questa può rivolgersi al
personale incaricato dell'istituto di pena con una richiesta di
sicurezza personale. In tal caso, la persona incaricata ha l'obbligo
di adottare immediatamente le misure necessarie ad assicurare la
sicurezza personale della persona condannata e, ove appropriato,
assicurare misure di protezione".

La Corte osserva che dette informazioni vanno confrontate con i documenti prodotti dalla difesa, provenienti da fonti affidabili, in ordine a situazioni non circoscritte, ma afferenti all'intero sistema esecutivo moldavo.

Dall'esame di detta documentazione emerge l'esistenza di situazioni diffuse in cui risultano violati i diritti fondamentali della persona nello Stato richiedente.

In particolare, il rapporto del CPT (Comitato europeo per la
prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa) del 30 giugno
2016 ha evidenziato che le condizioni di detenzione in Moldavia
sono generalmente di natura tale da far ritenere che anche allo stato
attuale l'odierno estradando corra un rischio reale di trattamento
inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU.

Tali rilievi sono avvalorati dai numerosi casi di condanne della
CEDU nei confronti della Moldavia, nei quali sono state riscontrate
dette violazioni a causa di "condizioni inumane e degradanti di
detenzione" (tra i molti casi, dai più risalenti i più recenti, vedi:
CEDU n. 7101/2006 Malai/Moldova; CEDU nn. 32844/07 e
41378/07 Hadji/Moldova; n. 21061/11 Pisaroglu/Moldova;
Ipate/Moldova del 2011, riguardante la mancata rilevazione di
evidenti segni di maltrattamenti fisici sulla persona di un detenuto
in misura cautelare nel carcere n. 13 di Chisinau da parte dei
sanitari della struttura; Plotnicova/Moldavia del 2012 ;
Mitrofan/Moldavia 2103; Bastovoi/Moldavia 2017 e molti altri,
come da sito CEDU dal quale risultano per il solo 2017 ben dodici
condanne nei confronti della Moldavia per violazioni della CE in
ordine a diritti umani, alcuni dei quali concernenti le condizioni
carcerarie nell'istituto n. 13 in Chisinau; Pocasovschi/Moldavia
2018).

Il rapporto del CPT (Comitato europeo per la prevenzione della
tortura del Consiglio d'Europa) del 30 giugno 2016 ha fatto inoltre
espressa menzione delle condizioni del carcere n. 13 di Chisinau (nel quale sarebbe ristretto il ***  ove consegnato, come da nota della
Procura Generale moldava) considerato, insieme a quello n. 11 di
Baiti, uno di quelli maggiormente a rischio, evidenziandone il
sovraffollamento, la carenza di cure mediche, la scarsa illuminazione e ventilazione, l'insufficiente alimentazione dei detenuti, la carenza di condizioni igieniche e sanitarie non rispondenti agli standard nazionali e internazionali di detenzione (ad esempio da tale rapporto risulta che le autorità collocano spesso soggetti con varie patologie insieme a persone che sono affette da tubercolosi esponendoli e potenziali rischi di infezioni).

Il rapporto del 21 dicembre 2017 della Convenzione ONU (CAT) evidenzia il permanere di serie preoccupazioni sul tema del sovraffollamento carcerario e del trattamento inumano e degradante in Moldavia e in particolare nel carcere n. 13 di Chisinau. La Commissione riporta anche le collusioni delle guardie carcerarie con bande criminali, riscontrate da lesioni ai danni dei detenuti e le carenze circa un effettivo meccanismo che esamini le doglianze degli stessi riguardo a maltrattamenti subiti all'interno del carcere.

Non risulta che le raccomandazioni espresse nel suddetto rapporto
abbiano avuto sviluppi e che vi siano stati mutamenti concreti delle
preoccupanti e diffuse condizioni carcerarie lesive dei diritti
fondamentali della persona.

Alla luce dei suddetti elementi, posti a confronto con le informazioni assunte pervenute nel mese di gennaio 2019, vanno ritenute attendibili anche le dichiarazioni rese da ** all'udienza del 16 novembre 2018 circa le condizioni carcerarie subite per due mesi
in Moldavia dal suddetto, allorquando lo stesso è riuscito a scappare
"con l'aiuto di mia madre ho pagato del denaro per poter uscire...".

In questa complessa situazione, le informazioni pervenute dalla
Procura Generale moldava appaiono riguardare in linea teorica il
soddisfacimento di standard minimi, ma non offrono assicurazioni
tali da escludere radicalmente la possibilità di assoggettamento a
maltrattamenti di qualsiasi natura (cfr. Cass. 24475/2016) nel
carcere di Chisinau nel quale sarebbe detenuto ***, a fronte
della documentazione fornita dalla difesa circa l'esistenza di una
situazione di fatto diffusa a carattere sistemico o comunque
generalizzato di violazione dei diritti fondamentali della persona.

Esistono pertanto ragioni ostative ex art. 705 comma 2, lettera e)
c.p.p., non potendosi escludere in maniera assoluta la sottoposizione di *** a trattamenti lesivi dei diritti fondamentali in caso di consegna dello stesso alla Repubblica di Moldavia.

La richiestasi di estradizione va conseguentemente respinta,
disponendosi l'immediata scarcerazione di *** se non detenuto per altra causa.

PQM

Visti gli artt. 704 e ss. c.p.p.,
dichiara l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della
domanda di estradizione formulata dalla Repubblica della Moldavia
nei confronti di ***, attualmente ristretto in carcere
presso la Casa circondariale di Trento, e per l'effetto ne ordina
l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria di dare comunicazione della presente
decisione al Ministero della Giustizia.
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Trento, 15 febbraio 2019.
Il Consigliere estensore
Dott. Patrizia Collino

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