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Estradizione in Russia, nessun rischio per diritti fondamentali del detenuto (Cass. 617/20)

4 dicembre 2019, Cassazione penale

Incombe sull'estradando un preciso onere di allegazione degli elementi e  delle circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sua sottoposizione nello Stato richiedente a trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Anche in caso di estradizione convenzionale il giudice italiano deve procedere comunque ad una vaglio della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non in modo diretto, ma attraverso la verifica della documentazione da cui possa trarsi la presunzione che una valutazione dei gravi indizi sia stata operata dall'A.G. dello Stato richiedente: in tali casi, sebbene l'esame non possa limitarsi alla sola verifica dell'avvenuta trasmissione dei documenti, ovvero ad un controllo meramente formale, d'altra parte neppure può essere condotto oltre i limiti di un accertamento volto a verificare che dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni per le quali da parte dell'autorità richiedente sia stato ritenuto probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.

E' da escludersi, quindi, che l'A.G. dello Stato richiesto possa o addirittura debba procedere ad una valutazione diretta del presupposto dei gravi indizi, né che possa spingersi anche a rielaborare criticamente le valutazioni operate nella
richiesta di estradizione, come pretende il ricorrente attraverso la produzione delle memorie difensive di cui lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello.

Corte di Cassazione

Penale Sent. Sez. 6 Num. 617 Anno 2020

Presidente: MOGINI STEFANO

Relatore: AMOROSO RICCARDO

Data Udienza: 04/12/2019

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PA nato a  ** (Russia) **/1977
avverso la sentenza del 13/06/2019 della Corte di Appello di Trento, Sezione
distaccata di Bolzano
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. PC, difensore di PA, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha pronunciato decisione favorevole alla consegna di P.A.S. alle competenti Autorità della Russia, in relazione alla richiesta di estradizione seguita alla convalida dell'arresto del 2/01/2019 ed all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di
truffa aggravata di cui all'art. 159, parte 4, del codice penale della Federazione Russa, per il quale è prevista una pena edittale fino a dieci anni.

L'indagato, secondo l'impostazione accusatoria vagliata dalla corte di appello, quale amministratore di fatto della società U LLC, con l'intero capitale sociale suddiviso in due quote intestate in parti uguali a lui ed al proprio coniuge, dopo che detta società era risultata aggiudicataria di un appalto pubblico per la costruzione di immobili residenziali nella città di N, si
sarebbe appropriato con la collaborazione del direttore generale da lui nominato, AL, delle rilevanti somme di denaro, pari a circa 2 milioni di euro, versate a titolo di acconto del pagamento del prezzo dell'appalto da parte della pubblica amministrazione appaltante, stipulando il contratto di appalto senza alcuna seria
intenzione di portare a compimento le opere appaltate, ottenendo l'aggiudicazione grazie alla produzione di false attestazioni della pregressa esperienza della società U LLC nell'esecuzione di opere analoghe.

Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di fiducia di PA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi qui di seguito illustrati.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art.12  della Convenzione Europea di estradizione in relazione all'art. 705 cod. proc. pen. per l'omessa valutazione delle fonti di prova fornite dall'autorità richiedente.
La Corte non avrebbe indicato le ragioni per le quali ritiene probabile che le accuse mosse all'estradando siano fondate.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 121 cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., per l'omessa valutazione della
produzione difensiva, non avendo la corte nella motivazione fatto alcun cenno
sulle allegazioni della difesa, con conseguente violazione del diritto di difesa.
2.3. Con il terzo motivo si deduce l'infondatezza delle accuse mosse al
P. e la conseguente assenza dei requisiti per l'accoglimento della richiesta di
estradizione previsti dall'art.12, co.2, lett.a) e b) della Convenzione di Parigi del
1957 con riguardo alla verifica della sussistenza dei gravi indizi, evidenziandosi
la carenza di prove del reato di frode, sotto plurimi profili attinenti: a) alla
riferibilità al ricorrente del trasferimento dei fondi operata dal direttore generale,
L, solo sulla base della circostanza che il P. lo ha nominato conferendogli
il potere di operare sul conto online della società; b) sul ruolo subalterno dei soci
rispetto al potere di gestione affidata al predetto Lysko; c) sull'assenza del P.
dalla Russia nel periodo in cui sarebbe avvenuta la sottrazione dei fondi; d) sulla
carenza di prova della falsità delle attestazioni della capacità operativa della
società in campo edilizio; e) sulle opere appaltate che hanno avuto inizio e non sono proseguite per cattiva esecuzione dei lavori senza alcuna preordinato fine
fraudolento; f) per l'insufficienza delle dichiarazioni testimoniali trasmesse su richiesta della corte di appello a supporto dell'ipotesi di accusa, da ritenersi inparte inattendibili; g) per la carenza della documentazione contabile della società U di cui è stato dichiarato lo stato di bancarotta.

In particolare si rileva che dell'importo di 159 milioni di rubli (pari a due milioni di euro) riscosso a titolo di acconto del prezzo versato per il pagamento dell'appalto, 133 milioni in data 29/12/15 venivano versati su altri conti valutari
della società per l'acquisto di valuta estera, e da detti conti 119 milioni
sarebbero poi stati ritrasferiti sul conto della U, quindi con un ammanco di
13 milioni circa di rubli, atteso che detto residuo importo di 119 milioni sarebbe
stato successivamente bonificato a favore dei conti correnti delle "controparti" in
esecuzione dell'appalto, quindi con ciò smentendo che l'importo della distrazione
sarebbe stato quello indicato nel capo di imputazione.

2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art.705, comma 2, lett.a) cod. proc. pen., perché l'estradizione è stata concessa nonostante il P. corra il rischio di subire un trattamento inumano e degradante per lo stato delle carceri in Russia che versano in condizioni di endemico sovraffollamento, oggetto
di segnalazioni e denunce da parte di vari organismi internazionali non governativi come Amnesty International, nonché anche in considerazione delle distanze enormi che verrebbero percorse in treno con viaggi disagevoli di durata
di molti giorni (circa 30 giorni per raggiungere il carcere di Neryungri da Mosca) e tenuto conto che la sede della corte di appello si trova nella città di Yakuts che dista a circa 800 km dal penitenziario di Neryungri con la prevedibile impossibilità per il ricorrente di partecipare alle udienze.

 In data 28 novembre 2019 il ricorrente ha depositato in cancelleria una memoria scritta con allegata documentazione, ad integrazione dei motivi, costituita da una perizia calligrafica attestante la falsità della firma di P. in calce alla delega conferita a L per eseguire i pagamenti inferiori a 100.000 rubli, e gli estratti conto relativi ai movimenti del conto della U, a riscontro del bonifico di rientro delle somme investite in valuta estera e
dell'impiego per acquisto di beni e servizi finalizzati all'esecuzione dell'appalto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.


Con riferimento al primo motivo si osserva che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sebbene l'operatività dell'art. 705, comma 1, cod.proc.pen. sia limitata alle sole ipotesi di estradizione extraconvenzionale, escludendosi che debbano sussistere i gravi indizi di colpevolezza per la pronuncia favorevole all'estradizione richiesta in base alla Convenzione europea del 1957 o ad altre convenzioni bilaterali, si è tuttavia precisato che il giudice italiano deve procedere comunque ad una vaglio della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non in modo diretto, ma attraverso la verifica della documentazione da cui possa trarsi la presunzione che una valutazione dei gravi indizi sia stata operata dall'A.G. dello Stato richiedente (vedi per tutte, Sez. 6, 17/07/2014,Ry. 260042).

 In tali casi, sebbene l'esame non possa limitarsi alla sola verifica dell'avvenuta trasmissione dei documenti, ovvero ad un controllo meramente formale, d'altra parte neppure può essere condotto oltre i limiti di un accertamento volto a verificare che dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni per le quali da parte dell'autorità richiedente sia stato ritenuto
probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.

E' da escludersi, quindi, che l'A.G. dello Stato richiesto possa o addirittura debba procedere ad una valutazione diretta del presupposto dei gravi indizi, né che possa spingersi anche a rielaborare criticamente le valutazioni operate nella
richiesta di estradizione, come pretende il ricorrente attraverso la produzione delle memorie difensive di cui lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello.


Nella specie, la documentazione trasmessa, anche in base al vaglio che ne
ha fatto la Corte d'appello, consente di desumere l'esistenza di seri elementi
d'accusa a carico del ricorrente.

 

Ciò soprattutto con riferimento alla documentazione bancaria che - secondo
la lettura datene dalla Corte di appello - attesterebbe che dopo l'accredito
dell'importo versato dalla stazione appaltante di 159.122.526,84 rubli sul conto
bancario della U, in data 28/12/2015 l'importo di 133.072.500 sarebbe
stato trasferito con due versamenti su conti di valuta estera di U, e che da
detti conti valutari tra il 27/07/2016 al 11/11/2016 sarebbero stati trasferiti
119.730.450 rubli su altri conti di società gestite da P., e precisamente la (omissis), quindi su altri conti diversi dal conto della U, che è poi stata
dichiarata in stato di bancarotta.

Rispetto a tale lettura della documentazione trasmessa dalle Autorità russe


la difesa ha, invece, dedotto - pur senza disconoscere gli investimenti
speculativi in valuta estera per l'importo di 133.072.500 - che all'esito
dell'investimento valutario sono stati ritrasferiti 119.730.450 rubli sul conto
della U e che parte di questo importo sarebbe stato impiegato per pagare i fornitori (le società indicate come controparti) dei beni e servizi collegati all'esecuzione dell'appalto.

 

Quindi, la lettura difensiva della documentazione trasmessa dall'A.G. russa
smentisce l'assunto della distrazione di un importo di 159 milioni di rubli.
Ma si tratta di una ricostruzione opposta a quella presa in esame dalla Corte
di appello, che si fonda sulla ritenuta inattendibilità di alcune delle fonti
testimoniali circa il ruolo di "dominus" del ricorrente in seno alla società e sulla
distrazione dei fondi, e che si risolve nella prospettazione di una ricostruzione
alternativa delle vicenda, il cui più approfondito vaglio non può che essere
affidato all'A.G. dello Stato richiedente.


Ciò si osserva anche con riguardo alla documentazione contabile allegata alla memoria difensiva prodotta da ultimo, la cui attendibilità, completezza e congruenza non possono essere evidentemente vagliate dall'A.G. dello Stato richiesto.

Le informazioni fornite dalla Stato richiedente hanno comunque dato atto di avere accertato che i lavori di edificazione sono stati soltanto iniziati e poi interrotti per creare una parvenza di serietà della volontà di darvi esecuzione, che la società intestata al ricorrente ed alla moglie è stata dichiarata in stato di bancarotta e che prima di tale evento l'indagato e la moglie sono usciti dalla società attraverso una cessione delle quote che la stessa difesa asserisce essere avvenuta a titolo gratuito, quindi dopo che il patrimonio della società era stato già depauperato.

Si può, in conclusione, osservare come la Corte di appello di Bolzano abbia operato un controllo non solo meramente formale della documentazione allegata, ma abbia anche proceduto ad effettuare una delibazione degli atti prodotti, al fine di verificare la serietà degli elementi a carico dell'estradando nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, quindi senza violare le condizioni previste dalla convenzione europea di estradizione del 1957 richiamata, ma anzi facendo corretta applicazione dei relativi precetti, per come intesi dalla giurisprudenza di legittimità e nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano.


Tali considerazioni inducono a ritenere manifestamente infondate tutte le censure dedotte dal ricorrente con i primi tre motivi afferenti la valutazione del presupposto dei gravi indizi, che muovono dall'assunto errato dell'obbligo di una verifica diretta ed approfondita del materiale probatorio, che non è invece
consentita all'A.G. dello Stato richiesto, tenuto al rispetto della convenzione di
estradizione e quindi a dare corso ad essa alle condizioni sopra indicate ritenute
conformi all'art. 705, comma 1, cod.proc.pen.

Sul quarto motivo di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Incombe sull'estradando un preciso onere di allegazione degli elementi e  delle circostanze idonei a fondare il timore che l'estradizione preluda alla sua sottoposizione nello Stato richiedente a trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona (Sez. 6, n. 38850 del 18.9.2008, Rv. 241261).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto non adempiuto siffatto onere con motivazione congrua che si condivide.

Effettivamente sotto il profilo del sovraffollamento carcerario nel più aggiornato rapporto Space del Consiglio di Europa del 2019 la Russia non viene segnalata tra i paesi europei afflitti da siffatto problema, ma unicamente per il dato del numero di detenuti, che risulta il più alto tra tutti gli Stati monitorati.

Quindi sotto tale profilo il motivo risulta del tutto aspecifico in difetto di allegazioni di circostanze significative del rischio di subire un trattamento penitenziario inumano.

Anche con riferimento al rischio di persecuzioni politiche, religiose ed etniche è necessario che sia il ricorrente ad allegare circostanze concrete, con riferimenti a fatti o persone, che possano avvalorare il prospettato rischio da parte dello stesso di subire compressioni ingiustificate e discriminatorie dei suoi diritti.

Ciò a maggiore ragione nel caso in cui il reato per il quale è stata avanzata la richiesta di estradizione non attenga alla sfera delle libertà personali ma sia riconducibile alla categoria dei reati di criminalità comune, come nel caso di specie, in cui all'estradando è contestata la consumazione di una frode economica sia pure ai danni di una Pubblica Amministrazione locale.

A tale riguardo, non può che rilevarsi anche la palese inconcludenza dell'affermazione del P., confidata al suo difensore, di appartenenza alla religione dei "Testimoni di Geova", riscontrata dall'allegato certificato di battesimo.

 La circostanza, peraltro mai evidenziata prima nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Corte di appello, non può essere ricollegata alle riferite notorie persecuzioni in Russia nei confronti degli appartenenti a detta confessione religiosa, in assenza di allegazioni concrete che possano anche solo fare ipotizzare una qualsivoglia correlazione delle accuse mosse nei confronti del P. con le sue scelte religiose.


In conclusione, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo escluso, in considerazione della natura comune dei reati e dell'assenza di allegazioni di circostanze concrete utili a supportare il sospetto del carattere persecutorio dell'indagine penale in corso in Russia nei confronti del ricorrente, che questi possa correre il rischio di essere sottoposto ad un processo non equo. 

Del tutto generiche sono poi le altre censure sul rischio di essere sottoposto alla pena dei lavori forzati, che non risulta affatto indicata come pena anche solo in astratto applicabile allo specifico reato per cui si procede.

Parimenti generiche e non pertinenti rispetto al rischio evocato sono anche le altre problematiche segnalate sulla lunghezza delle distanze da percorrere e sulla lentezza dei treni in Russia, per raggiungere da Mosca il carcere della città di Neryungri, nella Repubblica di Sakha in lakuzia, ove si trova il Tribunale competente.


All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del
procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare
in duemila euro.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 203 disp.
att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.203 disp. att. cod.


proc. pen.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2019