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Espulsioni illegittime durante il G8, danni da risarcire (Trib. Genova, 3/10/2009)

3 ottobre 2009

I diritti fondamentali sono riconosciuti dalla Costituzione universalmente a tutti gli essere umani: ne consegue che la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 summenzionato non trova applicazione allorché si faccia valere la lesione di tali diritti.

Non può considerarsi sufficiente ai fini della presunzione di pericolosità la semplice esistenza del fermo di polizia giudiziaria, se il provvedimento restrittivo della libertà personale è stato oggetto di revoca.

L'inserimento illecito nell'elenco dei soggetti segnalati alle frontiere dei Paesi Schengen come soggetti potenzialmente pericolosi comporta una limitazione della libertà personale: non può negarsi di per sé l'effetto pregiudizievole che consegue alla illegittima iscrizione in tale registro nel quale sono annotati i nominativi dei soggetti che possono risultare pericolosi per la sicurezza, determinando la limitazione a diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dagli artt. 2, 13 e 16 Cost.

L'illegittima violazione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati comporta la risarcibilità del danno non patrimoniale.

TRIBUNALE DI GENOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

 03/10/2009

In persona del giudice unico dott. Valeria Albino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 14162/07 del R.G. avente per oggetto:

risarcimento danni

promossa da:

TH.SU.CA., res. in Takoma Park (Maryland - USA), elettivamente domiciliata in Genova, Piazza (...) presso l'Avv. D.Ro., che la rappresenta e difende con l'Avv. G.Pa. in forza di procura alle liti stesa a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova, viale (...) ha domicilio legale

CONVENUTO

Conclusioni: come da separati fogli dattiloscritti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 19/10/06, Th.Su.Ca., cittadina americana, evocava in giudizio il Ministero dell'Interno per sentirlo condannare al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. patiti in conseguenza del decreto emesso dal Prefetto di Genova in data 25/7/01 di espulsione dal territorio italiano e contestuale disposizione di accompagnamento alla frontiera. Il decreto, dopo una prima impugnazione per illegittimità davanti al Tribunale di Genova non accolta, veniva poi, dopo che la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso da lei proposto e rinviato il procedimento davanti ad altro magistrato del Tribunale di Genova, dichiarato illegittimo. I danni che lamentava erano quelli della compressione del diritto alla libera circolazione nel territorio della Repubblica, nonché in tutto il territorio comunitario (soprattutto i "Paesi dell'Area Schengen"), ove la stessa risultava cittadino sottoposto a provvedimento restrittivo dall'autorità italiana perché "soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica", riconosciuto solo nel maggio 2005, allorché il decreto veniva dichiarato illegittimo, nonché la lesione dell'immagine, considerata la vicenda mediatica di cui era stata vittima sia in Italia sia negli Stati Uniti, anche in considerazione dell'ambiente sociale di relazione dell'esponente, ossia la comunità (...) americana, caratterizzata dal ripudio della violenza.

Lamentava infine la lesione del diritto alla salute psicologica e alla vita di relazione.

Si costituiva il Ministero dell'Interno, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Eccepiva il mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione al principio di reciprocità e la non configurabilità di responsabilità in capo all'Amministrazione per carenza dell'elemento soggettivo. Eccepiva, infine, la mancata quantificazione del danno e il mancato assolvimento dell'onere della prova.

Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. , ordinato dal giudice all'Amministrazione di esibire in giudizio tutta la documentazione relativa all'inserimento ed alla presenza del nominativo dell'attrice nella banca dati della Sezione Nazionale del Sistema di Informazione Schengen (N. SIS), ammesse ed espletate le prove orali dedotte da parte attrice, infine la causa, precisata come in epigrafe in data 5/5/09, veniva trattenuta a sentenza all'esito della concessione alle parti dei termini di legge per conclusionali.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va respinto l'assunto del convenuto relativo al mancato assolvimento da parte dell'attrice in relazione alla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", tenuto conto che i diritti di cui la Th. lamenta la violazione e chiede il risarcimento del danno sono diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione (artt. 2, 13, 16 e 32) universalmente a tutti gli essere umani. Ne consegue che la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 summenzionato non trova applicazione allorché si faccia valere la lesione di tali diritti.

Con decreto in data 25/7/2001 il Prefetto della Provincia di Genova disponeva l'espulsione dal territorio nazionale della cittadina americana Th.Su.Ca., considerando la stessa "persona pericolosa per la sicurezza e tranquillità pubblica" in quanto sottoposta, il 22/7/2001, a fermo di indiziato di delitto perché ritenuta facente parte dei consistenti gruppi di manifestanti che, durante il "Vertice del G8 di Genova", si abbandonavano "ad atti di devastazione e saccheggio nel centro abitato, generando con il proprio comportamento una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, e quindi come tale appartenente alla categoria di cui al 3° comma dell' art. 1, legge 1423/1956 e successive modifiche", con la precisazione che, trattandosi di persona "senza fissa dimora" sussisteva concreto pericolo che essa si sottraesse all'esecuzione del provvedimento. Il decreto di espulsione veniva notificato all'interessata in data 14/8/2001 unitamente all'ordine di accompagnamento alla frontiera, immediatamente eseguito. Entrambi i provvedimenti venivano impugnati davanti al giudice monocratico del Tribunale di Genova che, con decreto in data 20.11.2001, depositato in pari data, respingeva il ricorso. A seguito della proposizione da parte dell'attrice, in data 25/11/2002, di ricorso per Cassazione, con sentenza n. 11321 del 16/6/04 la Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, cassava l'impugnato decreto e rinviava al Tribunale di Genova in persona di altro magistrato. Con decreto n. 14/16.5.2005 il Tribunale di Genova dichiarava l'illegittimità del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Genova del 25/7/01.

Come risulta dalla stessa narrativa della citazione, la attrice che si trovava a Genova in occasione del vertice "G8" del 2001, in data 22/7/2001 venne arrestata insieme ad altri e condotta nel carcere di Voghera perché ritenuta facente parte di un gruppo di manifestanti indiziati di devastazione e saccheggio nel centro abitato di Genova durante i giorni della protesta organizzata dal Genova Social Forum nella settimana dal 14 al 22/7/2001. Con ordinanza del 14/8/2001, all'uscita del carcere, alla ricorrente veniva notificato il decreto di espulsione di cui sopra e a tale decreto veniva data immediata esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera.

Come ricordato dalla stessa difesa della parte attrice, in materia di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica il giudice deve procedere, in ordine successivo alle seguenti indagini:

a) in primo luogo accertare la sussistenza di un evento dannoso;

b) dovrà, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento;

c) dovrà inoltre accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.;

d) infine se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendo invece una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla P.A. come apparato, e sarà configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa.

In ossequio a questo dettato della Suprema Corte a Sezioni Unite anche le successive sentenze della Suprema Corte hanno affermato, in ordine all'ultimo requisito che la responsabilità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica non consegue al dato obiettivo dell'adozione di un provvedimento illegittimo, dovendo il giudice ordinario svolgere una più penetrante indagine estesa anche alla colpa (o al dolo) laddove risulti che l'atto illegittimo sia avvenuto in violazione delle regole di imparzialità correttezza e buona amministrazione (così Cass. n. 13061 del 2007; Cass. n. 6005 del 2007; Cass. n. 12282 del 2009).

Orbene, il dettato dell'art. 13, comma secondo, lettera c, della legge 25/7/1998 n. 286 prevede che l'espulsione venga disposta dal Prefetto quando lo straniero appartenga a taluna delle categorie indicate nell' art. 1 della legge 27/12/1956 n. 1423, come sostituito dall' art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre n. 646. Dal combinato disposto di dette norme emerge che deve essere espulso il cittadino straniero che per il proprio comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Vi è poi da dire che la Corte Suprema, come ha ricordato la parte attrice, nella sentenza n. 12721 del 20/8/2002 ha precisato i limiti concreti posti dall' art. 1 L. 1423/56 alla "discrezionalità" dell'Autorità amministrativa nel valutare pericoloso il cittadino straniero, stabilendo che debbono tenersi presenti i criteri:

a) della necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni;

b) del requisito dell'attualità della pericolosità;

c) della necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, criteri cui ha fatto anche riferimento la sentenza della Cassazione n. 11321/04 che ha dichiarato illegittimo il decreto di espulsione emesso contro l'attrice.

Nel caso di specie non può omettersi di considerare che il provvedimento di espulsione da cui è stata colpita la Th. trovava la sua unica motivazione nella sottoposizione della attrice a fermo di indiziato di delitto perché ritenuta facente parte dei consistenti gruppi di manifestanti che durante il vertice del G8 si abbandonavano ad atti di devastazione e saccheggio nel centro abitato, e quindi, in sostanza, unicamente, nell'applicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Null'altro, quindi, era posto a base dell'adottato provvedimento di espulsione, e non, in particolare, l'analisi degli elementi oggettivi che giustificavano la pericolosità della stessa per la sicurezza e la tranquillità pubblica, né tanto meno la considerazione della personalità complessiva della stessa, in relazione al quale nessun accertamento è stato compiuto.

Pertanto, non può certamente considerarsi sufficiente ai fini della presunzione di pericolosità la semplice esistenza del fermo di polizia giudiziaria, dovendosi considerare poi che il provvedimento restrittivo della libertà personale è stato oggetto di revoca da parte del GIP, con la significativa motivazione che l'indagata non faceva parte "in modo organico" del gruppo di persone con le quali stava viaggiando (al riguardo si osserva che dalla nota della Questura di Genova prot. 49290/Cat. A11/Uff.Imm - Sez. I Cont/2008 del 8/2/2008, di cui è stata ordinata l'acquisizione su istanza della parte attrice emerge che in data 22/7/01 la attrice veniva denunciata in stato di fermo insieme ad altri cittadini stranieri da personale dei carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale di Genova per il reato di devastazione e saccheggio. La stessa infatti veniva rintracciata a bordo di un'auto che faceva parte di una "colonna" di veicoli all'interno dei quali si trovavano diversi capi di abbigliamento nero, maschere antigas, passamontagna nero, imbottiture di gommapiuma, caschi protettivi, due ricetrasmittenti, mappe topografiche, mazze e coltelli. In particolare sull'auto in cui si trovava la Th. venivano sequestrati due coltelli modello svizzero, indumenti di colore neo e due camere d'aria sgonfiate).

Tenuto pertanto conto che l'unico presupposto del decreto di espulsione è stato il fermo e tenuto conto del fatto che la disposta misura cautelare è stata revocata occorre derivarne quale immediata conseguenza quella della valutazione della inesistenza della pericolosità sociale della Th., alla luce della precisazione prima svolta che null'altro vi era atti che giustificasse un giudizio attuale di pericolosità. La revoca della misura cautelare, che ha fatto venir meno l'unico presupposto del decreto di espulsione, doveva determinare la P.A. quanto meno alla revoca stessa del decreto in sede di autotutela per il venir meno dei presupposti dello stesso, tenuto conto della rilevanza, nella valutazione dell'attualità della prospettata pericolosità fondata sull'esclusivo elemento dell'arresto, della revoca di questo e, quindi, della mutata valutazione del presupposto.

Venendo così alle conseguenze dannose lamentate dalla parte attrice, occorre dire che dalla nota della Questura di Genovaprot. - 49290 del 8/2/2008 emerge che contestualmente all'emissione del decreto di espulsione, questo veniva inserito nella banca dati Schengen, ossia nel banca dati della Sezione Nazionale del SIS. Tale inserimento venne poi annullato a seguito dell'annullamento del provvedimento da parte del Tribunale di Genova.

Orbene, tale inserimento nell'elenco dei soggetti segnalati alle frontiere dei Paesi Schengen come soggetti potenzialmente pericolosi ha comportato una limitazione della libertà personale subita dalla Th. a causa del comportamento illecito della P.A. Se pure infatti la Th. non ha fornito la prova delle circostanze di cui ai capitoli 3, 4 e 5 relativi al fatto di essere stata fermata e/o trattenuta presso alcuni confini di stato in conseguenza di tale iscrizione nell'archivio SIS, non può negarsi l'effetto pregiudizievole che consegue alla illegittima iscrizione in tale registro nel quale sono annotati i nominativi dei soggetti che possono risultare pericolosi per la sicurezza. Tale contrazione della libertà di movimento in pressoché tutto il territorio comunitario ha determinato la limitazione a diritti fondamentali costituzionalmente garantiti dagli artt. 2, 13 e 16 Cost.

L'illegittima violazione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati comporta la risarcibilità del danno non patrimoniale, come da ultimo affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 26972/2008).

Non può invece ritenersi provata la violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, all'onore lamentato da parte attrice a suo dire per l'eco mediatica che il provvedimento di espulsione ha avuto sui giornali italiani e stranieri. Della lesione di tali danni parte attrice non ha fornito prova sufficiente, essendosi limitata a produrre un estratto in inglese da Internet del 14/8/01, nel quale si parla, oltretutto, in prevalenza della questione dell'arresto e non dell'espulsione.

Parimenti il doc. 10, proveniente da esponenti della comunità quacchera americana, si riferisce alla questione dell'arresto. Non può quindi ritenersi che l'espulsione della Th. abbia avuto l'eco mediatica da lei affermata.

Venendo alla quantificazione del danno e dovendosi procedere alla liquidazione necessariamente in via equitativa relativamente alla accertata violazione della libertà di movimento, alla luce della accertata esistenza di tutti i presupposti costitutivi della responsabilità della P.A. si osserva che pacificamente in causa risulta che il primo provvedimento del Tribunale di Genova (non prodotto dalle parti) di reiezione del ricorso contro il decreto di espulsione e contestuale disposizione di accompagnamento, pur confermando il decreto, ha ridotto il divieto di ingresso nel territorio dello Stato da 5 a 3 anni.

Prendendo quindi a riferimento la somma di Euro 3.000,00 per ogni anno in cui la attrice ha visto ingiustamente compresso il proprio diritto di circolazione si può riconoscerle la somma complessiva di Euro 9.000,00 onnicomprensiva alla data odierna.

La domanda quindi va accolta limitatamente alla prova raggiunta. Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'Amministrazione convenuta per l'illegittimo decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Genova nei confronti dell'attrice in data 25/7/2001, dichiarato illegittimo dal Tribunale di Genova il 16/5/2005, condanna il Ministero dell'Interno al risarcimento dei danno ex art. 2059 c.c. , che si liquida in via equitativa e onnicomprensiva alla data odierna nella complessiva somma di Euro 9.000,00 (novemila);

- condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che, liquida in complessivi Euro 200,00, di cui Euro 200,00 per spese, Euro 1.800,00 per diritti, Euro 2.200,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Genova, il 25 luglio 2009.

Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2009.