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Espulsione: obbligo di traduzione anche se difesa effettiva (Cass. 7588/18)

28 marzo 2018, Cassazione civile

Decreto di espulsione non tradotto ma il ricorrente si difende nel merito: nullità non viene sanata. 

 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 30 gennaio – 28 marzo 2018, n. 7588
Presidente Campanile – Relatore Di Virgilio

Fatto e diritto

Rilevato che:
Con provvedimento depositato il 10/5/2016, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha confermato il decreto prefettizio di espulsione adottato dal Prefetto di Reggio Calabria il 6/4/2016 nei confronti di B.M., rilevando che era stato soddisfatto il requisito della motivazione col richiamo alle previsioni di legge né era stato menomato il diritto di difesa per la mancata traduzione nella lingua presumibilmente meglio conosciuta dallo straniero (il provvedimento era stato notificato in lingua italiana, inglese e francese), atteso che il ricorrente, correttamente interpretandoli, aveva potuto contattare un legale di fiducia e predisporre le proprie argomentazioni difensive.
Ricorre il B., sulla base di due motivi.
L’Amministrazione non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della motivazione semplificata.
Considerato che:
Va premesso che il ricorrente ha ottemperato all’ordine di rinnovazione della notificazione all’Avvocatura generale dello Stato, nel termine concesso.
Ciò posto, va accolto il secondo motivo di ricorso.
Come ribadito, tra le altre, nell’ordinanza 24341/2014, "La giurisprudenza di legittimità è ormai univoca in materia di obbligo di traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dallo straniero nell’affermare i seguenti principi. È nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. civ. sezione 6-1 n. 3676 dell’8 marzo 2012). In tema di opposizione a decreto di espulsione, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo); siffatto obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell’interessato (Cass. civ. sezione 6-1 n. 24170 del 29 novembre 2010)".
Nella specie, a fronte della mancata traduzione, il giudice del merito si è limitato a ritenere non menomato il diritto di difesa, per avere il ricorrente contattato un legale e predisposto le sue difese, argomento del tutto incongruente ed anzi in collisione con il principio sopra riportato.
Accolto il primo motivo, assorbito il secondo, va cassata la pronuncia impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito,va decisa nel merito la controversia, con l’annullamento del provvedimento impugnato. Le spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della Prefettura e sono liquidate a favore dello Stato, atteso che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento impugnato; condanna la Prefettura alle spese in favore dell’Erario, liquidate, per il giudizio di merito, in Euro 700,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge, e per il presente grado, in Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito, ed accessori di legge.