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Esposto disciplinare, criticare è legittimo se .. (Cass 9803/21)

11 marzo 2021, Cassazione penale

Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.

In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione ed alla sede dell’esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione.

Non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle competenti autorità, volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un illecito disciplinare considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, laddove l’agente abbia esercitato il diritto di critica ed assolto l’onere di deduzione di fatti nella convinzione, anche erronea, del rilievo dei medesimi ai fini richiesti.

Il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione - e non può ritenersi superato per il solo fatto dell’utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato, rispetto al quale assume rilevanza il profilo soggettivo del dichiarante e la sua capacità espressiva in riferimento al livello culturale e sociale.

 

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 11 febbraio – 11 marzo 2021, n, 9803
Presidente Zaza – Relatore Tudino

Ritenuto in fatto

1.Con la sentenza impugnata del 15 maggio 2019, il Giudice di pace di Padova ha affermato la responsabilità penale di Bu.Ma.Gi. per il reato di diffamazione in danno di B.Z.R. .
I fatti riguardano il contenuto di un esposto, diretto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Padova, e con il quale l’imputato attribuiva all’Avv. B.Z.R. , di aver "dato informazioni eticamente non corrette non nell’interesse del cliente, ma nell’interesse dell’amico avvocato medico con cui condivide laute parcelle", accusandolo di aver svolto il mandato in conflitto d’interesse e di avergli fatto firmare "un contratto senza leggerlo e spiegarlo, di "aver dimenticato fatturare" un assegno corrisposto come anticipo del compenso professionale e non avergli inviato la fattura.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato per mezzo del difensore, Avv. DM, affidando le proprie censure a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce mancanza della motivazione in riferimento alle deduzioni difensive, finalizzate alla delibazione dell’esimente del legittimo esercizio del diritto di critica, anche nella forma putativa, a fronte dell’analitica allegazione - per ciascuna espressione ritenuta diffamatoria - dei fatti oggetto di denuncia al Consiglio dell’ordine, maturati nell’ambito del rapporto difensivo, mentre il Giudice di pace ne ha completamente omesso la disamina, riproducendo una argomentazione del tutto apodittica ed enunciativa, senza verificare pertinenza, continenza e veridicità di quanto prospettato. In particolare, il Giudice di pace ha conferito rilievo alla mera archiviazione dell’esposto oggetto di contestazione, impropriamente ritenuta prova della falsità degli addebiti mossi all’avvocato, eludendo i singoli temi introdotti dalla difesa e travisando le risultanze istruttorie.
2.2. Con il secondo motivo, censura violazione del principio di correlazione per essere state ritenute sussistenti condotte invece non contestate, relative a quanto sostenuto dall’imputato in sede di conciliazione e ad ulteriori critiche riguardo la parcella, in violazione del diritto di difesa.
2.3. Con il terzo motivo, prospetta vizio della motivazione riguardo la determinazione del trattamento sanzionatorio, commisurato in misura tale da evidenziare profili di contraddittorietà rispetto alla riconosciuta minima portata offensiva del fatto.
3. Con requisitoria scritta D.L. 21 dicembre 2020, n. 137, ex art. 23, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Considerato in diritto

Il primo, assorbente, motivo di ricorso è fondato.
1. La ricostruzione delle coordinate ontologiche della comunicazione, del tutto omessa nella sentenza impugnata, evidenzia profili di carenza della motivazione rispetto all’esclusione della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto, invocata dalla difesa.

1.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di diffamazione realizzata mediante esposti indirizzati ad organi di disciplina o, in genere, mediante osservazioni finalizzate all’esercizio di poteri di controllo e verifica, integra il reato - sotto il profilo materiale - la condotta di colui che invii comunicazioni gratuitamente denigratorie, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento, oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall’immediato destinatario, sempre che l’autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (ex multis Sez. 5, n. 26560 del 29/04/2014, Cadoria, Rv. 260229).

1.2. La destinazione funzionale dell’esposto all’attivazione dei poteri di accertamento e disciplinari dell’organismo destinatario impone la necessaria valutazione della possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p., rilevabili "ex officio" anche in sede di legittimità (Sez. 5, n. 23222 del 06/04/2011, PG in proc. Saccucci, Rv. 250458), ricorrendo l’esimente del diritto di critica quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità (Rv. 260229 cit, ibidem).

Nella delineata prospettiva, non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle competenti autorità, volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un illecito disciplinare considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, laddove l’agente abbia esercitato il diritto di critica ed assolto l’onere di deduzione di fatti nella convinzione, anche erronea, del rilievo dei medesimi ai fini richiesti (V. Sez. 5, n. 1695 del 14/07/2014 - dep. 2015, Dalla Corte, Rv. 262720; Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Crimaldi, Rv. 268044, N. 33994 del 2010 Rv. 248422, N. 23222 del 2011 Rv. 250458, N. 26560 del 2014 Rv. 260229, in tema di esposti finalizzati ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche).

1.3. In tal senso, il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l’esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all’opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi.

In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (V. Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016 - dep. 2017, Fava, Rv. 269093) ed alla sede dell’esternazione, che tollera limiti più ampi alla tutela della reputazione.

2. Il Giudice di pace non ha reso una motivazione rappresentativa della corretta applicazione degli enunciati principi.

2.1. Ed invero, al fine della sussistenza del requisito della verità dei fatti oggetto di rappresentazione, il Giudice di pace ha, del tutto impropriamente, reputato l’(in)fondatezza delle accuse rivolte all’avvocato richiamando gli esiti del procedimento disciplinare, laddove, invece, l’esimente richiede un valutazione ex ante ed in concreto della dimensione soggettiva del dichiarante, non potendosi risolvere la antigiuridicità della condotta diffamatoria nella eventuale infondatezza della prospettazione, in tal modo sovrapponendosi alla delibazione della soggettiva prospettazione il successivo esito del procedimento.

Nel censurare le dichiarazioni rese dall’imputato, inoltre, il Giudice di pace ha fatto menzione di quanto dal medesimo riferito nel corso dell’audizione davanti alla Commissione disciplinare, introdotta dall’esposto oggetto di contestazione, nei termini riportati dalla persona offesa, oltre alle censure sul comportamento del B. , espresse all’Avv. TG all’atto della richiesta di saldo della parcella.

Risulta, per contro, del tutto carente la disamina delle coordinate di fatto relative ai rapporti tra le parti, ampiamente circostanziate dalla difesa nella memoria in data 6 maggio 2019 in correlazione a ciascuna delle espressioni offensive censurate, sì da ancorare la valutazione dell’antigiuridicità del fatto a specifiche circostanze, rispetto alle quali il giudizio di veridicità, come quello di pertinenza e continenza espositiva, deve essere svolto.

2.2. Nella memoria predetta, invero, era stato circostanziato come l’imputato si fosse rivolto all’Avv. B. in seguito alla notifica del ricorso, proposto dalla sorella, per la nomina di amministratore di sostegno per la madre; come il predetto avvocato avesse richiesto la consulenza del Dott. Be.Da. , senza specificare al ricorrente la necessità di una remunerazione diretta del professionista; come al Bu. - ed alla sorella L. - fosse stato dal B. presentato l’Avv. G., al fine di rappresentarli nel giudizio; elementi, questi, addotti a sostegno del fondamento di veridicità, almeno nella forma putativa, della prima espressione censurata.

Era stato, altresì, rappresentato come il B. avesse negato di conoscere il coniuge della ricorrente, P.A. , che era invece stato suo cliente, in tal guisa venendosi a configurare il conflitto di interesse denunciato, e come alcuna spiegazione del documento, fatto sottoscrivere all’amministranda, fosse stata alla medesima resa, senza che ne venisse rilasciata copia.

Erano state, infine, documentate anomalie nell’emissione delle fatture per prestazioni professionali.

Da siffatti elementi, la difesa aveva argomentato riguardo la veridicità dei fatti addebitati alla persona offesa, espressi mediante un lessico adeguato alla sede disciplinare ed al profilo soggettivo dell’esponente, mentre la sentenza impugnata non dedica ai temi la necessaria menzione ed il dovuto scrutinio.


Ne viene come la valutazione di rilevanza penale dei fatti, resa nella sentenza impugnata, non ha tenuto conto delle specifiche circostanze del concreto contesto, così escludendo, del tutto apoditticamente e con valutazione postuma, il requisito della verità dei fatti - e dunque del fondamento di veridicità delle segnalate irregolarità - come postulato in tema di elaborazione critica (ex multis Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432).

Nè dal testo dell’avversata decisione risulta svolto alcun accertamento in termini di putatività dell’esercizio del diritto di critica, applicandosi la relativa esimente nei confronti di chi abbia la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell’altrui reputazione, anche se di essa non sussista certezza processuale (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri, Rv. 275554 in fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna, evidenziando che, per il ricorrente, che non aveva accusato la persona offesa della commissione di reati, ma di generiche irregolarità, tale convinzione fondava sulle censure formulate a carico della predetta nelle sedi penale e amministrativa).

2.3. Sotto il profilo della pertinenza espressiva, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo del principio secondo cui il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione - e non può ritenersi superato per il solo fatto dell’utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo di cui deve tenersi conto anche alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133; N. 37397 del 2016 Rv. 267866, N. 15089 del 2020 Rv. 279084, N. 31669 del 2015 Rv. 264442), rispetto al quale assume rilevanza il profilo soggettivo del dichiarante e la sua capacità espressiva in riferimento al livello culturale e sociale.

Nella delineata prospettiva, le espressioni utilizzate non possono essere riguardate nell’astratto tenore testuale e semantico, ma debbono essere valutate nella loro concreta articolazione e nella complessiva portata significativa, non esorbitando dai limiti della critica consentiti quando le stesse abbiano una accezione, comune per la lingua italiana, compatibile con il requisito della continenza e, soprattutto, siano funzionali alla formulazione di censure pertinenti con il tema devoluto.

Dal testo della sentenza impugnata non risulta, al riguardo, opportunamente specificato quali espressioni siano state ritenute non continenti, o se le stesse siano state, invece, esplicitamente formulate in via solo suggestiva e congetturale, tenuto conto che, rispetto alla elaborazione sintattica e testuale delle medesime, deve farsi riferimento al profilo soggettivo dell’esponente rispetto alla sede tecnica in cui le medesime sono state formalizzate.

3. In riferimento ad entrambi i profili richiamati - che assorbono, senza precluderne l’esame, le ulteriori censure - la sentenza impugnata deve essere annullata perché il Giudice di pace, in piena libertà di giudizio ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Padova.