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Email diffamatoria, non basta prova della spedizione (Cass. 55386/18)

11 dicembre 2018, Cassazione penale

La diffamazione è reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione offensiva.

L'e-mail è una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimi siano i soggetti cui viene indirizzata), al quale viene recapitata informaticamente presso il server di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi può prenderne cognizione.

Nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta elettronica, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell'inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioè, nel caso di specie, della loro spedizione), ma è necessaria quantomeno la prova dell'effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un'operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server.

E' sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria; la prova dell'accesso del destinatario alla email diffamatoria può anche consistere in una prova logica, come ad es. all'accertata abitudine del destinatario di accedere con frequenza al server di posta elettronica ovvero all'adozione sui dispositivi nella sua disponibilità di impostazioni di collegamento automatico al medesimo server.

 

Corte di Cassazione

sez. V Penale, sentenza 22 ottobre – 11 dicembre 2018, n. 55386
Presidente Settembre – Relatore Pistorelli

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ferrara ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di As. Ma. per il reato di diffamazione, commesso ai danni di Mi. Mi. mediante un messaggio di posta elettronica contenente espressioni lesive della sua reputazione spedito, oltre che alla sunnominata, anche ad altre persone.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla configurabilità del reato di diffamazione, non essendo stata raggiunta la prova dell'effettivo recapito del messaggio incriminato ai destinatari terzi e del fatto che questi lo avessero altrettanto effettivamente letto, posto che essi, una volta sentiti in dibattimento, hanno dichiarato di non averne ricordo alcuno. In tal senso il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto perfezionato il reato attraverso la mera spedizione della e-mail, trasformando, in definitiva, la diffamazione in reato di pericolo ed omettendo peraltro di confutare le obiezioni difensive sul punto. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito al mancato riconoscimento dell'esimente della provocazione, avendo in proposito il giudice dell'appello omesso di rispondere alle obiezioni mosse con il gravame di merito a quanto motivato sul punto dal giudice di primo grado. Ulteriori vizi di motivazione vengono denunziati infine con il terzo motivo in merito alla conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Quanto alle doglianze avanzate con il primo motivo, deve ricordarsi che la diffamazione è reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione offensiva (ex multis Sez. 5, n. 25875 del 21/06/2006, Cicino ed altro, Rv. 234528).
2.1 La motivazione della sentenza impugnata risulta apodittica nella misura in cui, in merito al requisito della comunicazione con più persone, si limita a ritenere raggiunta la relativa prova sulla base dell'asseritamente riscontrato pervenimento del messaggio di posta elettronica incriminato a destinatari terzi, senza però precisare la natura di tale "riscontro" e, soprattutto, senza confutare la specifica obiezione sollevata dall'imputato con i motivi d'appello circa il fatto che questo sarebbe costituito dalla mera indicazione degli indirizzi dei suddetti destinatari nella stampa della copia del messaggio recapitata alla persona offesa.
2.2 In proposito è necessario sottolineare come l'e-mail sia una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimi siano i soggetti cui viene indirizzata), al quale viene recapitata informaticamente presso il server di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi può prenderne cognizione. Diversamente, dunque, a quanto condivisibilmente affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 16262 del 04/04/2008, Tardivo, Rv. 239832; Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, P.C. in proc. Ayroldi, Rv. 252964) con riguardo a scritti, immagini o file vocali caricati su siti web o diffusi sui social media, nell'ipotesi dell'invio di messaggi di posta elettronica, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell'inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioè, nel caso di specie, della loro spedizione), ma è necessaria quantomeno la prova dell'effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un'operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server. In altri termini è sufficiente la prova che il messaggio sia stato "scaricato" (e cioè trasferito sul dispositivo dell'utente dell'indirizzo), mentre l'effettiva lettura può presumersi, salvo prova contraria.
2.3 Nel caso di specie, come accennato, non è dato comprendere in cosa consista la prova del recapito dei messaggi ai due destinatari terzi evocata dal Tribunale, dovendosi ritenere certamente non decisiva a tal fine quella rappresentata dal fatto che la persona offesa - cui pure il medesimo messaggio era stato trasmesso - lo abbia ricevuto. Tale prova non necessariamente, come sostenuto dal ricorrente, deve essere il frutto di accertamenti di natura tecnica sul server di posta elettronica ovvero sui dispositivi dei destinatari, potendo questi ultimi confermare la circostanza in sede di esame testimoniale. Ma la stessa può essere acquisita anche in via logica, purché sulla base di una piattaforma fattuale idonea a sostenere il processo inferenziale, ad esempio facendo riferimento all'accertata abitudine del destinatario di accedere con frequenza al server di posta elettronica ovvero all'adozione sui dispositivi nella sua disponibilità di impostazioni di collegamento automatico al medesimo server.
3. Sono altresì fondati gli altri due motivi di ricorso. Con il gravame di merito la difesa aveva specificamente contestato la motivazione della pronunzia di primo grado in merito al denegato riconoscimento dell'esimente della provocazione ed alla sussistenza della prova del danno liquidato in favore della parte civile. Quanto alla prima questione il Tribunale si è limitato in maniera apodittica a ritenere congruamente giustificata la decisione del Giudice di Pace, con motivazione solo apparente che in alcun modo dimostra di essersi confrontata con le articolate obiezioni difensive, relative anche alla eventuale configurabilità del putativo. Il secondo profilo è stato invece del tutto pretermesso dalla sentenza impugnata, che dunque è incorsa in un vero e proprio difetto di motivazione.
4. Alla luce delle rilevate lacune motivazionali la sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ferrara.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ferrara.