Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Durata della sospensione della patente per omicidio stradale (Cass. 33545/22)

12 settembre 2022, Cassazione penale

Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento

Corte di Cassazione

sez. III penale,

ud. 1° luglio 2022 (dep. 12 settembre 2022), n. 33545
Presidente Andreazza - Relatore Socci

Ritenuto In Fatto

1. Il Tribunale di Taranto con sentenza del 18 marzo 2022, decidendo in sede di rinvio per annullamento della sentenza. da parte della Corte di Cassazione (sentenza n. 855 del 19 ottobre 2021) limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, disponeva la sospensione della patente di guida nei confronti di M.V., ferme le altre statuizioni della sentenza di patteggiamento, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 18 ottobre 2020, relativamente al reato di cui agli art. 8 e 589 bis, commi 1 e 5, c.p.p..

2. L'imputato ha proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 c.p.p., comma 1, disp. att..

2. 1. Violazione di legge (art. 222 e 209 codice della strada). Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla sospensione della patente di guida per anni tre; mancata assunzione di prove decisive.

Il giudice nell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni tre avrebbe dovuto motivare adeguatamente, senza frasi di stile o calcoli matematici illogici (tre decessi nell'incidente stradale uguali a tre anni di sospensione della patente).

La sentenza omette di considerare il concorso di colpa del conducente dell'auto in cui viaggiavano le vittime dell'incidente, peraltro con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche proprio per le modalità dell'incidente. Al conducente della vettura antagonista sarebbe bastato restare sulla sua corsia di marcia e l'incidente non si sarebbe verificato (invasione della corsia dove marciava la vettura dell'imputato). Inoltre, una vittima si è lasciata morire per il rifiuto della trasfusione del sangue.

Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La sentenza impugnata contiene adeguata motivazione sulla determinazione della sanzione della sospensione della patente di guida (in luogo della più grave sanzione della revoca della patente). La sentenza rileva come il ricorrente viaggiava alla velocità di 110 km orari, in una strada dove il limite era di 50 km orari. Per la decisione impugnata il fatto è sicuramente grave, anche tenendo conto del comportamento dell'altro guidatore che con la sua condotta (invasione di corsia) ha, comunque, concorso alla causazione dell'incidente.

Infatti, "Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento" (Sez. 4 -, Sentenza n. 4740 del 18/11/2020 Ud., dep. 08/02/2021, Rv. 280393 - 01; vedi anche Sez. 4 -, Sentenza n. 11479 del 09/03/2021 Cc., dep. 25/03/2021, Rv. 280832 - 0).

I criteri per determinare la durata della sanzione sono, pertanto, l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa, nonché il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. A questi criteri si è richiamata la sentenza impugnata con motivazione adeguata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità. Il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza, ma in modo generico rileva un vizio della motivazione e una violazione di legge insussistenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.