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Doppia punibilità MAE: basta riconoscimento disvalore (Cass. 11494/19)

14 marzo 2019, Cassazione penale

Per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dal mandato di arresto europeo è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice deve operare una valutazione del disvalore dell’azione nel proprio ordinamento, prescindendo da una comparazione assoluta delle fattispecie criminose: pertanto, rispetto alla guida in stato di ebbrezza, comportamento genericamente riconosciuto contrastante con le norme dello Stato, non può assumere rilevanza la graduazione tra illecito amministrativo e sanzione penale, prevista nel nostro territorio sulla base dei valori di mg/l di alcool accertati sulla persona sottoposta a controllo, trattandosi di libero esercizio della discrezionalità normativa da parte del singolo Stato membro, che non condiziona la sussistenza di disvalori comuni di riferimento, su cui si basa il presupposto della doppia punibilità.

 

Corte di Cassazione

sez. VI Penale, sentenza 13 – 14 marzo 2019, n. 11494
Presidente Di Stefano - Relatore Capozzi

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna alla Autorità Giudiziaria della Romania del cittadino rumeno L.J.F. , a seguito di mandato di arresto Europeo emesso il 30.5.2018 in ordine al procedimento ivi pendente limitatamente ai reati di guida in stato di ebbrezza alcolica commessi in data 28.3.2018 (gr. 0,95 gr/l), 21.4.2016 (gr. 0,34 g/l) e 7.4.2018 (gr. 1,05 g/l), differendo la consegna a pena espiata per reato diverso da quello oggetto del mandato di arresto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando deducendo con unico motivo violazione della L. n. 69 del 2005, art. 7, in relazione al requisito della doppia incriminazione con riferimento alla condotta del 21.4.2016 in quanto il tasso alcolemico rilevato al F. risulta essere pari a 0,34 mg./lit per il quale in Italia non è prevista pena detentiva, né pecuniaria né sanzione amministrativa.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
2. Costituisce jus receptum che per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7, comma 1, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard Pascale, Rv. 269918-01).
3. In conformità a tale orientamento, in tema di guida in stato di ebbrezza, è stato affermato che il giudice deve operare una valutazione del disvalore dell’azione nel proprio ordinamento, prescindendo da una comparazione assoluta delle fattispecie criminose: pertanto, rispetto alla guida in stato di ebbrezza, comportamento genericamente riconosciuto contrastante con le norme dello Stato, non può assumere rilevanza la graduazione tra illecito amministrativo e sanzione penale, prevista nel nostro territorio sulla base dei valori di mg/l di alcool accertati sulla persona sottoposta a controllo, trattandosi di libero esercizio della discrezionalità normativa da parte del singolo Stato membro, che non condiziona la sussistenza di disvalori comuni di riferimento, su cui si basa il presupposto della doppia punibilità (Sez. F, n. 32963 del 30/08/2011, Jakubowski, non mass.).
4. Pertanto, non osta alla sussistenza della doppia punibilità il tasso alcolemico pari allo 0,34 gr./l - posto alla base della incriminazione da parte dello Stato richiedente - inferiore a quello dello 0,5 gr./l previsto dalla legge italiana, anche in considerazione del rilievo che la stessa legge dà a livelli inferiori di tasso alcolemico (compreso tra lo O ed il 0,5%), in relazione a determinati soggetti conducenti, sanzionando le relative condotte.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.