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Disoccupazione e alloggio pubblico non giustificano omesso mantenimento (Cass. 40553/22)

6 novembre 2022, Corte di Cassazione

Iscrizione nelle liste di disoccupazione, effettuazione di lavori precari e ricorso ad un alloggio gratuito messo a disposizione dal Comune non bastano per ritenere assolutamente indigente, e quindi giustificabile, il padre che non ha versato il mantenimento per le figlie minorenni

Corte di Cassazione

 sez. VI penale, 16 settembre 2022 (dep. 26 ottobre 2022), n. 40553
Presidente Villoni – Relatore De Amicis

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 15 ottobre 2021 la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la decisione di primo grado - che dichiarava R.C. responsabile del reato di cui all'art. 570, n. 2, c.p. e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni morali subiti dalla parte civile, che venivano liquidati in complessivi Euro diecimila - riducendo ad Euro quattromila l'importo dei danni morali e disponendo la sospensione condizionale della pena subordinatamente al pagamento della somma di denaro nei termini su liquidati, entro il termine di giorni sessanta dal passaggio in giudicato della sentenza; confermava, nel resto, la decisione impugnata.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando con il primo motivo la violazione di legge per l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in ordine alla situazione di oggettiva impossibilità economica in cui l'imputato si trovava e tuttora si trova: elementi significativi, al riguardo, era stati già allegati in primo grado, facendo riferimento, ad es., alla iscrizione nelle liste di disoccupazione, alla natura precaria dei lavori svolti nel periodo in contestazione e all'alloggio gratuito presso le strutture messe a disposizione dal Comune di Roma per genitori separati.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 570-bis c.p., avendo la Corte di appello erroneamente imputato al ricorrente di non aver provato la situazione di oggettiva impossibilità di adempiere, sebbene su di lui gravasse unicamente un onere di allegazione, che nel caso di specie era stato assolto.

2.2. Con un terzo motivo si lamentano analoghi vizi in ordine al riconoscimento solo formale del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto concesso subordinatamente al pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, pur non avendo il ricorrente, di fatto, le possibilità economiche per accedervi, in considerazione del suo stato di indigenza, che non gli consente di adempiere nel ristretto termine di sessanta giorni indicato dalla sentenza impugnata.

2.3. Con un quarto motivo, infine, si censura la denegata concessione delle attenuanti generiche, in considerazione dello stato di incensuratezza dell'imputato e della sua condizione di incapacità economica.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 26 agosto 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 luglio 2022 il difensore della parte civile, Avv. CD, ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese del giudizio come da notula allegata, ove si fa richiesta di porlo anticipatamente a carico dell'erario, in ragione dell'ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato.

5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 9 settembre 2022 il difensore dell'imputato, Avv. (omissis), ha ribadito la fondatezza delle censure già prospettate nei motivi di ricorso, concludendo per il loro accoglimento.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per essere le correlative ragioni di doglianza assertivamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa o alternativa - e come tale non consentita - rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata.

2. Nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso le, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità, ponendo in evidenza segnatamente: a) che l'imputato si è sottratto all'obbligo di mantenimento delle figlie minorenni, secondo quanto giudizialmente statuito in sede civile, lungo l'intero arco temporale considerato nell'imputazione; b) che la prospettata incapacità economica di provvedere da parte dell'imputato è stata puntualmente esaminata e ritenuta priva di congrue giustificazioni dai Giudici di merito, nelle cui conformi decisioni sono state partitamente vagliate le produzioni documentali della difesa, considerandole irrilevanti - sì come riferite ad un'epoca diversa da quella indicata nell'imputazione - ovvero del tutto generiche e non temporalmente collocabili in un momento rilevante ai fini dell'apprezzamento della condotta oggetto del tema d'accusa (v. pag. 5 della sentenza impugnata); c) che il relativo onere economico è andato a gravare interamente sulla madre; d) che nei vari provvedimenti adottati dal Giudice civile l'obbligo di contribuire al mantenimento è stato non solo mantenuto, ma addirittura aumentato nella misura, senza che alcuna riduzione della sua entità sia stata richiesta dall'interessato.

2.1. Al riguardo, pertanto, la Corte distrettuale ha fatto buon governo dei principii stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui: a) l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 49979 del 09/10/2019, G., Rv. 277626); b) incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, S., Rv. 254515); c) del tutto inidonea deve ritenersi a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà (Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427).

2.2. Congruamente motivate devono altresì ritenersi le statuizioni in punto di diniego delle invocate attenuanti generiche, avuto riguardo, per un verso, al rilevante arco temporale entro il quale si è protratto l'inadempimento, per altro verso, all'assenza di positivi elementi di valutazione in grado di giustificarne la concessione, dovendosi, anche sotto tale profilo, ritenere assolto l'onere motivazionale sulla base di argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili.

L'indimostrata presenza di una condizione di incapacità economica dell'imputato, peraltro, costituisce il presupposto anche del terzo motivo di ricorso, che deve, pertanto, ritenersi anch'esso manifestamente infondato, non essendo emersi dagli atti elementi sintomatici idonei a dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ai fini della concessione del beneficio, nè avendo la parte interessata fornito tali specifici elementi in vista della relativa statuizione di merito.

3. In definitiva, a fronte di un apprezzamento completo delle emergenze procedimentali, congruamente illustrato attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logico-giuridici, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma vi abbia sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di appello, e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato da questa Suprema Corte esercitabile.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro tremila.

L'imputato, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo le correlative statuizioni in dispositivo meglio precisate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Firenze con separato decreto di pagamento ai sensi degli D.P.R. n. 115 del 2002 artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.