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Difensore sciopera, udienza va rinviata (Cass. 1930/19)

16 gennaio 2019, Cassazione penale

In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi.

 

Corte di Cassazione

sez. V Penale

sentenza 30 ottobre 2018 – 16 gennaio 2019, n. 1930
Presidente Sabeone – Relatore Fidanzia

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 13 luglio 2017 la Corte d’Appello di Firenze ha condannato G.M. alla pena di giustizia per i delitti di interruzione di servizio pubblico e di minaccia grave ai danni di P.M. .
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del procedimento d’appello per mancato differimento dello stesso per legittimo impedimento a comparire del difensore.
Lamenta il ricorrente di aver depositato tempestivamente istanza scritta di rinvio dell’udienza d’appello, manifestando la volontà di aderire all’astensione delle udienze penali indetta dalla UCPI, che, tuttavia, tale richiesta non veniva accolta dal giudice di secondo grado sul rilievo che, essendo l’udienza d’appello stata fissata nella forma della camera di consiglio, la definizione del procedimento poteva avvenire anche in assenza del difensore, essendo la sua presenza solo facoltativa e non obbligatoria.
L’imputato evidenzia l’illogicità di tale motivazione.
2.3. Con il secondo motivo è stata violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva contestata.

Considerato in diritto

1. Va preliminarmente rigettata l’istanza di rinvio dell’udienza del 30.10.2018 formulata dalla difesa, essendo la stessa stata formulata genericamente e non essendo stata documentata l’asserita interruzione delle linee ferroviarie.
2. I primo motivo è fondato e va pertanto accolto.
Va osservato che il Supremo Collegio di questa Corte ha statuito che, in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi (sez. U, Sentenza n. 15232 del 30/10/2014, Rv. 263021).
Nella parte motiva, le SSUU hanno chiarito che "l’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione approvato il 13 dicembre 2007, si riferisce esplicitamente alla "mancata comparizione dell’avvocato all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria". Non si opera quindi alcuna distinzione tra udienze a cui il difensore deve partecipare in via obbligatoria ovvero in via facoltativa. Il fatto che in alcuni procedimenti non sia prevista come obbligatoria la presenza del difensore non può condizionare l’esercizio del diritto di astensione, la quale, se ricorrono le condizioni di legge, dà diritto al rinvio dell’udienza, purché il difensore comunichi, nelle forme e nei termini stabiliti dal medesimo art. 3, comma 1, la volontà di astensione, manifestando in questo modo anche la sua volontà di essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa".
3. Nel caso di specie, il vizio di nullità in cui è incorsa la Corte d’Appello è stata tempestivamente eccepito dal ricorrente.
Deve quindi annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.