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Difensore sbaglia PEC, udienza valida (Cass. 24280/21)

21 giugno 2021, Cassazione penale

La mancata partecipazione del difensore all’udienza di convalida a causa della sua erronea indicazione dell’indirizzo della cancelleria nella PEC con cui chiedeva di partecipare a distanza ricade esclusivamente sulla responsabilità del difensore che, ai sensi dell’art. 182 c.p.p. non può dolersi della nullità cagionata per l’omesso contraddittorio, avendola lui stesso provocata.

 

Corte di Cassazione

sez. II Penale, sentenza 7 aprile – 21 giugno 2021, n. 24280
Presidente Cammino – Relatore Borsellino

Ritenuto in fatto

1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di L’Aquila sezione del riesame ha confermato l’ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Avezzano il 6 novembre 2020 con cui è stata applicata nei confronti di I.K. la misura cautelare degli arresti domiciliari nella qualità di indagato in ordine ad una rapina impropria e del delitto previsto dall’art. 617 quater c.p..
Si addebita all’indagato di essersi impossessato di un’autovettura Lamborghini sottraendola dall’interno di un piazzale recintato e di avere usato violenza contro la persona offesa nel tentativo di darsi alla fuga, venendo arrestato nella flagranza del reato.
2.Avverso la detta sentenza ricorre l’indagato deducendo:
2.1 violazione del D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 5 e dell’art. 309 c.p.p., comma 8 poiché l’ordinanza pronunciata dal GIP è nulla in quanto l’udienza è stata tenuta in assenza di contraddittorio, nonostante la difesa abbia più volte chiesto di parteciparvi in modalità videoconferenza, così come indicato nel decreto di fissazione.
In particolare il difensore deduce che il 24 dicembre 2020 è stato comunicato il decreto di fissazione udienza in cui era indicata la data del 31 dicembre 2020 e l’avviso al difensore che l’udienza sarebbe stata celebrata mediante collegamento audiovisivo. La difesa ha più volte inoltrato il proprio indirizzo al recapito PEC indicato, ma l’indirizzo non è risultato valido; il difensore ha contattato telefonicamente la cancelleria del tribunale per comunicare la propria intenzione di partecipare all’udienza, ma non ha ottenuto nessuna risposta e l’udienza è stata celebrata in sua assenza.
Nell’ordinanza impugnata si legge che il difensore, pur ritualmente avvisato, non è comparso, ma si tratta di un’affermazione inesatta poiché il difensore non è stato posto in condizioni di comunicare la propria intenzione di partecipare all’udienza e, pur ritualmente avvisato, non ha avuto la possibilità di prendervi parte e il provvedimento assunto deve ritenersi nullo.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Dall’esame degli atti allegati al ricorso e di quelli presenti nel fascicolo, il cui esame è consentito per la natura dell’eccezione dedotta, emerge che il difensore è stato ritualmente avvisato che per partecipare all’udienza avrebbe dovuto inviare almeno 48 ore prima dell’udienza il proprio recapito all’indirizzo caratterizzato nella parte iniziale dalla dicitura "sez.1..." per consentire alla cancelleria di contattarlo.
Il difensore ha invece inviato, peraltro solo 24 ore prima dell’udienza, la richiesta all’indirizzo sbagliato, caratterizzato dalla dicitura "sezione 1..." e non a quello indicato dalla cancelleria e riportato nell’avviso di fissazione. Tale divergenza tra i due indirizzi emerge ictu oculi dal confronto tra il decreto di fissazione dell’udienza e l’avviso di mancato recapito della comunicazione del difensore, allegato al ricorso, in cui viene attestato che la comunicazione era diretta ad indirizzo inesistente.
È evidente che la conseguente mancata partecipazione del difensore all’udienza di convalida a causa dell’erronea indicazione dell’indirizzo della cancelleria nella missiva con cui chiedeva di partecipare a distanza ricade esclusivamente sulla responsabilità del difensore che, ai sensi dell’art. 182 c.p.p. non può dolersi della nullità cagionata per l’omesso contraddittorio, avendola lui stesso provocata.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si reputa congruo fissare in Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.