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Difensore riceve notifiche: restituzione in termini? (Cass. 51341/18)

12 novembre 2018, Cassazione penale

La mera regolarità formale della notifica presso il difensore d’ufficio non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio, mentre la notifica nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell’imputato deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna:  il diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione è dunque possibile solo se viene documentata una eventuale negligenza del difensore domiciliatario.

 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 2 ottobre – 12 novembre 2018, n. 51341

Presidente Menichetti – Relatore Dovere

Ritenuto in fatto

1. P.A. ha chiesto di essere rimesso in termine onde proporre ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 18.6.2015, con la quale era stata confermata la pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli il 3.3.2014, di condanna del P. alla pena ritenuta equa per il reato di cui all’art. 589 cod. pen..
La Corte di Appello di Napoli, presso la quale era stata l’istanza, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

Considerato in diritto

2. La richiesta è infondata.

2.1. Giova precisare che nel caso che occupa deve trovare applicazione l’art. 175, co. 2 cod. proc. pen., nella formulazione previgente alla modifica recata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67.

Orbene, la giurisprudenza di questa Corte insegna che la previgente formulazione dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (a sua volta introdotta dall’art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in l. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna. Da ciò si è ricavato che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio nominato all’imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna (Sez. 2, n. 21393 del 15/04/2015 - dep. 21/05/2015, N, Rv. 264219).

Per contro, la notifica a mani del difensore di fiducia assume valore in senso opposto. In particolare, la notifica della citazione a giudizio e dell’estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell’imputato, deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista (Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016 - dep. 23/02/2017, Adinolfi e altro, Rv. 269341).

2.2. Nel caso che occupa l’estratto contumaciale venne notificato al P., ai sensi dell’art. 157, co. 8 cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia Sergio Cola, nominato il 29.9.2014. A fronte di ciò l’istante si è limitato ad asserire di aver appreso la notizia della pronuncia della Corte di Appello solo qualche giorno dopo il 24.11.2016.

5. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.