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Giorno di entrata in vigore della norma e termini processuali (Cass. 40287/21)

10 novembre 2021, Cassazione penale

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Ai fini del computo del termine di presentazione di una richiesta o di compimento di un atto processuale, fissato in un certo numero di giorni "dalla data di entrata in vigore" di un provvedimento legislativo, trova applicazione, in assenza di una peculiare disciplina, il principio generale dell'ordinamento - di cui sono espressione l'art. 172 c.p.p., e art. 155 c.p.c. - secondo il quale, nell'individuare il momento iniziale dell'anzidetta decorrenza, non si deve tener conto del giorno di entrata in vigore di quel provvedimento.

Corte di Cassazione

VI penale

ud. 20 ottobre 2021 (dep. 8 novembre 2021), n. 40287
Presidente Petruzzellis – Relatore Aprile

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino, sezione penale per i minorenni, confermava la pronuncia di primo grado del 2 ottobre 2018 con la quale il Tribunale per i minorenni aveva condannato P.M. in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per avere, in (omissis) , illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione al D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, commi 5 e 6, e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la disposizione dettata dal predetto art. 23, comma 5, non fosse applicabile al caso di specie, e per avere, comunque, disatteso la richiesta di discussione orale che era stata, invece, avanzata tempestivamente dal difensore nel termine, computato ai sensi dell'art. 172 c.p.p., comma 4, di cinque giorni decorrente dalla data di entrata in vigore di quel decreto-legge.

2.2. Violazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26, e art. 98 c.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di effettuare un accertamento per verificare se l'imputato, all'epoca dei fatti minorenne, fosse soggetto imputabile.

2.3. Vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di rispondere alla sollecitazione difensiva diretta ad ottenere il proscioglimento dell'imputato per la particolare tenuità del fatto. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126.

Considerato in diritto

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.

Va considerata inammissibile la doglianza concernente la mancata applicazione del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, art. 23, comma 5, (contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che escludeva la operatività delle disposizioni previste dagli altri commi di quell'articolo "nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore" di quel decreto, perché la relativa questione è stata posta per la prima volta dalla difesa con il ricorso per cassazione, sicché l'eventuale nullità a regime intermedio, astrattamente configurabile nel caso di specie con riferimento al decreto di fissazione dell'udienza per lo svolgimento del giudizio di appello, si era oramai sanata ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2, per la mancata deduzione da parte del difensore nel primo atto immediatamente successivo, costituito dalla richiesta inoltrata il 14 novembre 2020.

È, invece, fondata la doglianza relativa alla applicazione dell'art. 23, comma 6, decreto-legge cit., secondo cui "nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".

La Corte di appello di Torino ha ritenuto di interpretare tale disposizione nel senso che nel calcolo dell'anzidetto termine di cinque giorni si debba tenere conto anche del giorno di entrata in vigore di quel decreto-legge, cioè del giorno 9 novembre 2020: con la conseguenza che, ad avviso dei giudici di merito, doveva considerarsi tardiva la richiesta di discussione orale che il difensore dell'imputato aveva inviato per pec il 14 novembre 2020.

Tale esegesi non è condivisibile.

Tenuto conto che il termine di cinque giorni è stato fissato dalla legge per il compimento di un atto processuale di parte non vi è alcuna plausibile ragione per negare l'applicazione, nel caso in esame, della regola generale di computo dei termini processuali previsto dall'art. 172 c.p.p., comma 4, secondo cui dies a quo non computatur in termino, non essendo riconoscibile la presenza di alcuna disposizione legislativa derogatoria. La norma dettata dal citato art. 23, comma 6, per cui "la richiesta di discussione orale (...) è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" va fondatamente intesa nel senso che quel termine decorre dal giorno di entrata in vigore del decreto.

Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo il quale, ai fini del computo del termine di presentazione di una richiesta o di compimento di un atto processuale, fissato in un certo numero di giorni "dalla data di entrata in vigore" di un provvedimento legislativo, trova applicazione, in assenza di una peculiare disciplina, il principio generale dell'ordinamento - di cui sono espressione l'art. 172 c.p.p., e art. 155 c.p.c. - secondo il quale, nell'individuare il momento iniziale dell'anzidetta decorrenza, non si deve tener conto del giorno di entrata in vigore di quel provvedimento: non ostando a siffatta conclusione la circostanza che dal predetto giorno è comunque possibile presentare la richiesta o compiere l'atto (in questo senso, sia pur con riferimento alla disciplina del rito civile, Sez. 3 civ., n. 21989 del 24/10/2011, Rv. 619595).

La richiesta di discussione orale che il difensore dell'odierno imputato aveva spedito alla Corte di appello con pec trasmessa il 14 novembre 2020 doveva, perciò, ritenersi tempestiva rispetto al termine processuale di cinque giorni decorrente dal giorno 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 149 del 2020. La riconosciuta fondatezza del primo motivo, considerato in via pregiudiziale, assorbe l'esame dei restanti motivi del ricorso.

3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Torino, sezione penale per minorenni.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, sezione penale minorenni.