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Detenzione ai fini di spaccio: concorso nel reato se... (Cass. 41579/21)

16 novembre 2021, Cassazione penale

La responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale.

In caso di detenzione di sostanze stupefacenti, non è configurabile il favoreggiamento, perché nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale.

Per ritenere sussistente la penale responsabilità a titolo di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti, è necessario dimostrare l'apporto causale del concorrente alla determinazione dell'evento, apporto che deve configurarsi in termini di funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale, ossia al permanere della condotta di detenzione. 

Cassazione penale

sez. III, ud. 23 giugno 2021 (dep. 16 novembre 2021), n. 41579
Presidente Lapalorcia – Relatore Rosi

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Bari con sentenza del 22 maggio 2020 confermava la sentenza del Tribunale di Bari del 18 febbraio 2020 con la quale A.M. (classe ...) ed A.M. venivano condannati, considerata la diminuente di rito, alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed ottomila Euro di multa ciascuno, e per i reati:

A) di cui al D.P.R. n. 309 del 2990, art. 110, art. 74, comma 4, perché in concorso tra loro detenevano a fini di spaccio all'interno della loro abitazione, sostanza stupefacente tipo hashish per un peso lordo complessivo di grammi 101 e sostanza stupefacente tipo marijuana per un peso lordo complessivo di grammi 337 che, in ragione dell'elevato dato ponderale, delle modalità di confezionamento in quanto già frazionata in dose atte allo spaccio, della disponibilità nell'abitazione di tre bilancini di precisione e di una somma di denaro in contanti pari a 590 Euro, suddivisa in banconote di vario taglio, non era destinata a consumo personale;

B) di cui all'art. 61 c.p., n. 2, artt. 110 e 337 c.p., perché in concorso tra loro, usavano violenza nei confronti di pubblici ufficiali mente compivano atto del loro ufficio; in particolare il minore A.M. (per il quale si procede con separato giudizio), colpiva con uno schiaffo al volto il Vicebrigadiere S.P. , ed essi imputati, al fine di impedire l'accesso all'abitazione ove occultavano la sostanza di cui al capo A) e dunque per conseguire l'impunità rispetto ad esso, spintonavano e strattonavano il Vicebrigadiere S.P. , il vicesovrintentende M.V. e l'agente R.V. , appartenenti questi ultimi alla polizia locale di (omissis) , intervenuti per eseguire la perquisizione domiciliare dell'abitazione; fatti tutti commessi in (omissis) 11 febbraio 2020.

2. Avverso la decisione proponevano separati ricorsi per cassazione gli imputati per il tramite dei propri difensori fiduciari.

2.1. Il difensore di A.M. e di A.M. articola quattro motivi di doglianza, con sviluppo argomentativo pressocché identico. Con il primo motivo si deduce vizio motivazionale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento alla condotta di detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione di via (omissis) , non risultando specificati da quali elementi certi i giudici di appello abbiano desunto in capo al ricorrente la responsabilità della detenzione della droga, avendo fatto ricorso a mere supposizioni, posto che le persone che occupavano l'appartamento al momento della perquisizione erano otto ed è stato esclusivamente il minore A.M. e non il ricorrente ad avere la detenzione della busta rossa lanciata fuori, essendosi i ricorrenti recati alla porta di ingresso ad aprire ai Carabinieri.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio motivazionale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento alla condotta di detenzione della droga contenuta nella busta rossa che fu lanciata sulla pensilina sottostante il balcone, secondo quanto emerso dal verbale di arresto, attribuita agli imputati sulla base di mere suggestioni, non sussistendo alcun dato individualizzante di riferibilità della busta agli stessi;

2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio", quanto all'onere della prova, che è stato posto impropriamente a carico dei ricorrenti, senza alcuna investigazione sulle stanze dell'abitazione al fine di verificare l'esistenza di un altro bagno, ovvero un esame comparativo per accertare se la qualità della sostanza stupefacente contenuta nella busta rossa fosse uguale a quella consegnata dal minore; 2.4. Con il quarto motivo si lamenta vizio motivazionale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per palese contraddizione emergente dagli atti del processo, in quanto la sentenzà non spiega perché solo tre dei cinque occupanti siano stati ritenuti responsabili della detenzione, indica il bagno della zona notte, dando. per implicita l'esistenza di un altro bagno, senza spiegare perché non sarebbe credibile il minore che ha consegnato la droga e ha ammesso di avere lanciato lui la busta all'esterno.

Considerato in diritto

1. Come è noto, il sindacato sulla motivazione della sentenza del giudice di merito demandato alla Corte di cassazione non può concernere nè la ricostruzione del fatto, nè il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo (ex plurimis, Sez. 5, n. 15041/19 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100; Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv 270519; Sez. 2, n. 7986/17 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. Un. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), senza possibilità di una rinnovata verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali, in quanto la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate che rendano giustificate sul piano della consequenzialità le conclusioni tratte.

Pertanto, "la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto" (Cfr. Sez. 2, n. 18163 del 6/5/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M. e altri, Rv. 271227).

2.2. Va poi ricordato il consolidato principio di diritto in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303; Sez. 3, n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione.

3. Nel caso di specie la sentenza di appello, oltre a richiamare espressamente la decisione di primo grado in riferimento alla ricostruzione in punto di fatto, all'analisi delle risultanze probatorie, ha ripercorso la vicenda nella quale i ricorrenti, nonno e madre del minore A.M. , posero in atto la resistenza alla squadra degli operanti che dovevano accedere per eseguire l'attività di perquisizione, valutando le modalità della loro opposizione del tutto esorbitanti rispetto al rischio di mera protezione del minore - il quale d'altra parte è, nel separato processo, l'unico ad essere imputato delle condotte di spaccio accertate dalle Forze dell'ordine con i precedenti servizi di osservazione - avendo i giudici di merito accertato la responsabilità dei ricorrenti solo per le condotte di concorso nel delitto di detenzione degli specifici quantitativi rinvenuti nell'abitazione e contenuti nella "busta rossa" lanciata all'esterno dell'appartamento da una finestra, fatti delittuosi che, secondo quanto osservato nella decisione qui impugnata, i due ricorrenti avevano cercato di far ritenere attribuibili in toto al minore.

L'ampia motivazione della sentenza di condanna qui in contestazione, che ripercorre addirittura i dettagli dell'operazione operata con l'ausilio del cane antidroga e specifica gli esiti del rinvenimento, descrivendo le stesse risultanze della perquisizione, come cristallizzate nei verbali di polizia giudiziaria, risulta coerente e priva di smagliature logiche e manifesta le ragioni del giudizio di colpevolezza in linea con i criteri valutativi stabiliti dalla giurisprudenza.

4. La decisione risulta, perciò, immune da censure, in quanto è coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, laddove è stato chiarito che la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (in tal senso. Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064).

4.1. Infatti occorre che l'agente non si limiti a mantenere un comportamento meramente passivo, ma realizzi un contributo partecipativo - morale o materiale alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (cfr. Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum e altri, Rv. 257810) e tale consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, può essere attuato anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente ò (così Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv. 264454 - 01).

4.2. Del resto lo stesso Supremo Consesso di questa Corte ha chiarito che in caso di detenzione di sostanze stupefacenti, non è configurabile il favoreggiamento, perché "nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale" (così Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151).

5. Quindi va affermato il principio di diritto che, per ritenere sussistente la penale responsabilità a titolo di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti, è necessario dimostrare l'apporto causale del concorrente alla determinazione dell'evento, apporto che deve configurarsi in termini di funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale, ossia al permanere della condotta di detenzione. 

Certamente condotte di aiuto all'occultamento della sostanza stupefacente al momento dell'accesso delle forze dell'ordine nell'appartamento, ovvero condotte di resistenza attiva nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria come avvenuto nel caso di specie - volte a ritardare od ostacolare il loro accesso all'appartamento ove è custodita la droga, rappresentano un valido apporto causale e quindi integrano condotte di concorso nel reato ascritto ai ricorrenti.

I ricorsi vanno dunque rigettati e a ciò consegue, ex art. 606 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.