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Vittima del reato: danneggiato o persona offesa? (Cass. 58273/18)

27 dicembre 2018, Cassazione penale

Il danneggiato dal reato ha un ruolo di parte accessoria nel processo penale; può essere soggetto diverso dalla persona offesa dal reato in quanto quest'ultima è colui che subisce il danno criminale, che si concreta nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma, mentre il danneggiato è colui che ha subito il danno civile, patrimoniale o non patrimoniale, e che ha per tale motivo la legittimazione ad esercitare l'azione civile nel processo penale.

Mentre la persona offesa gode della tutela di natura pubblicistica correlata all'interesse pubblico alla repressione del reato, il danneggiato è portatore di un interesse privato di cui il pubblico ministero non si fa carico, salva l'eccezionale ipotesi di cui all'art.77, comma 4, cod. proc. pen., ed è pertanto tenuto ad esercitare l'azione secondo le forme della domanda giudiziale civile, rimanendo soggetto ai relativi criteri dell'onere probatorio.

Sebbene normalmente persona offesa e danneggiato coincidano, la distinzione è fondamentale per riconoscere i differenti poteri riconosciuti a tali soggetti nell'ambito del processo penale, basati fondamentalmente sulla funzione di accusa privata riconosciuta alla persona offesa dal reato che, in virtù di tale funzione, sola può opporsi alla richiesta di archiviazione (art.410 cod. proc. pen.), ovvero presentare memorie finalizzate alla valutazione delle prove ed all'interpretazione delle norme in senso eminentemente rafforzativo dell'accusa pubblica (art.90 cod. proc. pen.).

Dal punto di vista della legittimazione processuale, la distinzione tra persona offesa e danneggiato civile si apprezza chiaramente dal raffronto tra i criteri di scelta del rappresentante del minore nell'esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti alla persona offesa nel processo penale (art.90, comma 2, cod. proc. pen.) e le regole che disciplinano la rappresentanza del minore nell'esercizio dell'azione civile (art.77 cod. proc. pen.), modellate sul paradigma della rappresentanza dell'incapace nel processo civile, oltre che dal fatto che neppure in caso di urgenza al pubblico ministero è consentito esercitare i diritti della persona offesa, non rinvenendosi nel codice norma analoga a quella posta dall'art.77, comma 4, cod. proc. pen. con riguardo al danneggiato.

La persona offesa dal reato, la vittima del cosiddetto danno criminale, viene comunque messa in condizione di esercitare l'azione civile (artt.419, comma 1, 429, comma 4, 456, commi 3 e 4, cod.proc.pen.) laddove sia anche persona lesa civilmente, ossia abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale civilmente apprezzabile, dunque risarcibile, mantenendo altrimenti le prerogative proprie della persona offesa dal reato che non sia anche danneggiato civile.

Ai fini della responsabilità concorsuale, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato.

 

Corte Suprema di Cassazione

Sezione IV penale

Sent. Sez. 4 Num. 58273 Anno 2018

Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA
Data Udienza: 05/12/2018 - dep. 27/12/2018


sul ricorso proposto da:
CJ nato il 08/11/1957
SENTENZA
avverso la sentenza del 10/04/2018 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO,che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
udito il difensore Avv. GB del foro di MILANO, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa a seguito di rito abbreviato dal Tribunale di Milano nei confronti di CJ in relazione alle seguenti imputazioni: delitto di cui agli artt.624, 625 n.4, 61 n.11, 61 n.7 cod. pen. per essersi impossessata di un anello con diamante del valore di circa 200.000,00 euro sottraendolo a Co Va Elena all'interno del suo appartamento sito in Milano, ove prestava attività lavorativa come persona di servizio (capo A), delitto di cui agli artt.110, 625, 625 n.2, 61 n.11, 61 n.5, 61 n.7 cod. pen. per essersi impossessata, in concorso con Z O N, di una preziosissima collezione di gioielli di marca per lo più Van Cleef &Arpels del valore di circa euro 2.000.000, sottraendoli a Co Va Elena all'interno del suo appartamento in Milano, dove prestavano attività lavorativa come persone di servizio (capo C). La Corte territoriale, assolta l'appellante dal reato di cui al capo A) per non aver commesso il fatto, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile V T, da liquidarsi in separato giudizio.

2. J C ricorre per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi:
a) il collegio in sede di appello ha fatto proprie senza adeguato criterio discriminativo tutte le motivazioni del giudice di primo grado, che aveva basato la condanna sull'indizio che l'imputata e Zu Orellana Nelly fossero le uniche persone che avessero la possibilità di commettere il crimine, in contrasto con le risultanze istruttorie che avevano dimostrato che due domestici capoverdiani conoscessero il numero della combinazione della cassaforte e che Osco Guillen, sentimentalmente legato alla Zu, fosse presente settimanalmente di sabato nella casa della persona offesa;
b) i giudici di merito hanno attribuito rilevanza a ritrovamenti di oggetti in casa C e ad altre circostanze prive di significato, che non avevano il connotato di univocità necessario. La ricorrente nega di aver duplicato le chiavi della cassaforte e fornisce giustificazione del fatto che una copia fosse stata trovata in casa sua, rimarcando che non avrebbe comunque avuto bisogno di duplicare una chiave che era stata affidata alla sua custodia; contesta di aver consegnato alla nuora della Co le fotografie dei gioielli in due separate occasioni e ritiene congetturale l'interpretazione di tale dato quale indizio dell'utilizzo delle foto per mostrare i gioielli ai ricettatori; nega di aver diffuso la notizia che la Co intendesse lasciare i gioielli alla nipote Ca B piuttosto che alla nuora V T, onde insinuare il dubbio che fosse quest'ultima l'autrice del furto, e richiama le dichiarazioni rese il 3 dicembre 2016 dalla stessa Ca, trascurate dai giudici di merito;
c) i giudici di merito hanno affermato che la coppia Zu-C avesse tenuto un atteggiamento , contraddittorio smentendosi sulla data dell'ultima apertura della cassaforte prima del giorno del furto, laddove nessuna dichiarazione contraddittoria è attribuibile direttamente alla C; la difficoltà di ricordare l'esatta data di un evento del genere non legittima, comunque, la presunzione di mendacio a fini di copertura di un crimine, tanto più che tra la data inizialmente indicata agli inquirenti e la data successivamente indicata dalla sola Zu intercorrevano circa dieci giorni;
d) la telefonata registrata il 29 giugno 2016, in cui la Zu confortava la C dicendole «tu non c'entri niente», dimostrava che la Zu e la C non avessero commesso congiuntamente il crimine; la ricorrente precisa che ogni accusa sollevata nei confronti della V è ascrivibile esclusivamente alla Zu e sostiene di aver rivelato a quest'ultima, con condotta che al più può ritenersi colposa, il numero della piccola cassaforte contenente la chiave affinchè la Zu potesse aprire la cassaforte contenente i gioielli quando la Co lo chiedeva durante il turno di notte;
e) erronea qualificazione giuridica del fatto a proposito della ritenuta aggravante di cui all'art.625 n.2, posto che chiunque abbia commesso il furto aveva facile accesso ai gioielli e non ha usato particolare abilità;
f) la parte lesa Co Va non si è costituita parte civile e l'assoluzione della C dal reato di calunnia ai danni di V T avrebbe imposto la revoca della condanna al risarcimento del danno in favore di quest'ultima, non potendosi attribuire rilievo al fatto che, con il furto, quest'ultima abbia perso la possibilità di conseguire il bene in qualità di legataria, data la revocabilità di ogni disposizione testamentaria;
g) considerato che l'obiezione principale rivolta alla C è di avere rivelato alla Zu il codice segreto di apertura di una piccola cassaforte, la responsabilità della ricorrente si fonderebbe su una condotta connotata da colpa, peraltro indotta dalle pretese ossessive della datrice di lavoro di visionare i monili in ora notturna; la stessa V aveva tollerato che la C comunicasse alla Zu il codice di accesso alla chiave della cassaforte; sono state trascurate le dichiarazioni di Osco Guillem Fredy, tendenti ad indurre gli inquirenti a sospettare dei fratelli Cosme e Nelly Zu, laddove lo stesso Osco aveva il permesso di dormire nell'abitazione della Co il sabato sera per coltivare la sua relazione con la Zu ed era, pertanto, ulteriore persona che
avesse la possibilità di disporre della chiave di accesso alla cassaforte; la ricorrente deduce la violazione della distinzione tra condotta colposa e dolosa da parte del giudice di appello, nella parte in cui ha desunto il concorso doloso della C nel reato dal fatto che avesse arbitrariamente consentito l'accesso della Zu alla cassaforte;
h) il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato pronunciato negando rilievo all'incensuratezza dell'imputata ed ignorando quanto asserito dagli stessi giudici a proposito del fatto che la C fosse ricattata dai fratelli Zu, che la volevano invischiare in un'artificiosa accusa di furto dell'anello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il presente processo giunge alla fase di legittimità per censure che attengono alla sola imputazione di furto di una collezione di gioielli del valore di circa 2.000.000,00 di euro, commesso verso la fine del marzo 2016 ai danni di Co Va Elena, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento consistente nel non aver più dotato la cassaforte di codice di sicurezza e dall'aver agito con abuso di prestazione d'opera e in circostanze di tempo e luogo e di persona tali da ostacolare la privata difesa, essendo i gioielli custoditi nel luogo in cui l'anziana attrice, di oltre novant'anni, giace per la maggior parte del tempo in condizioni di non autosufficienza e di deficit cognitivo, nonché dall'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità (capo C).
La coimputata Zu Orellana Nelly è stata giudicata separatamente con rito ex art.444 cod.proc.pen., mentre CJ, assolta in primo grado per insussistenza del fatto dall'imputazione di furto aggravato di una collana di notevole valore, commesso tra il 2013 ed il 2015 ed accertato il 29 giugno 2016 (capo B), e per non aver commesso il fatto dall'imputazione di calunnia ai danni di V T (capo D), è stata assolta in grado di appello per non aver commesso il fatto dall'imputazione di furto aggravato di un anello del valore di circa 200.000,00 euro commesso nel settembre 2013.
2. Il fatto è stato così ricostruito: il furto contestato si era verificato all'interno dell'abitazione di Va Co, dove l'imputata svolgeva mansioni di collaboratrice domestica unitamente ad altro personale; il 1 maggio 2016 la Polizia di Stato era stata chiamata a seguito della scoperta della mancanza di una preziosa collezione di gioielli, custodita nella cassaforte situata nella camera da letto della proprietaria; presso l'abitazione viveva anche la nuora della Co, V T, che quel giorno era stata chiamata dalla C, la quale le aveva riferito di avere aperto la cassaforte su richiesta della proprietaria e di averla trovata vuota; nella medesima abitazione lavorava Zu O N, che tra le ore 20 e le 8 dormiva nella stanza della Co mentre di giorno occupava un'altra stanza; la C aveva libero accesso alla cassaforte, che aveva dichiarato di aver aperto l'ultima volta venti giorni prima, poi correggendo la data in tre mesi prima; la cassaforte era munita di doppia chiusura con chiave e codice numerico e la chiave era custodita in altra cassaforte con chiusura a combinazione; queste modalità di custodia erano state decise dalla V nel 2013, dopo il furto dell'anello di cui al capo a); la combinazione della prima cassaforte era nota solo alla C ed alla V, la combinazione della seconda anche alla Zu; da tempo la C non inseriva il codice di sicurezza nella prima cassaforte, per cui la Zu poteva avervi accesso; la V, in virtù di una scrittura redatta dalla C e sottoscritta dalla Co, avrebbe ereditato quasi tutti i gioielli, ad eccezione di alcuni destinati alla nipote B Ca, mentre la C e la Zu avevano riferito agli inquirenti che la V sarebbe stata esclusa dall'eredità, indirettamente accusandola del furto; le dichiarazioni delle due collaboratrici domestiche non erano state ritenute attendibili, alla luce di una conversazione telefonica della Zu, dalla quale emergeva la consapevolezza che il furto fosse avvenuto nel periodo di Pasqua 2016 intorno alla fine di marzo; si era rinvenuto un collegamento con il furto dell'anello con diamante nel 2013, consegnato dal domestico Zu Cosme alla C all'interno di una scatola, unitamente ad altre due scatole contenenti orecchini e collana, allorchè era tornata dalle ferie il 12 settembre, e non più ritrovato; in un'intercettazione ambientale del 22 giugno 2016 la C aveva dichiarato alla Zu .di essere innocente e di aver sempre lavorato senza prendere ferie, tranne che quando era andata a Washington due anni prima in occasione di un matrimonio; rispondendo alla Zu, che le chiedeva se non avesse venduto l'anello per andare a Washington, aveva detto «può essere...si era già perso? No al ritorno è successo,
al ritorno cretina!»; nel domicilio della C erano state rinvenute altre due chiavi della cassaforte, che la stessa riferiva di aver portato a casa unitamente a suoi effetti personali allorchè aveva sgomberato un armadio in cui le deteneva, ed una scatola vuota con il marchio Van Cleef e nastro adesivo analoga a quelle che contenevano i gioielli rubati, contenente a dire della C una collana regalatale dalla Co, che però aveva perso.

3. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la C fosse responsabile perché il furto era avvenuto senza effrazione; la C aveva deciso arbitrariamente di non inserire la combinazione di sicurezza adducendo una giustificazione, l'esigenza di non doversi recare di notte a casa Co per mostrare i gioielli alla datrice di lavoro, smentita dalla stessa Zu in una conversazione intercettata; non vi erano motivi di sospetto a carico di V T, erede universale della Co ed esclusiva beneficiaria delpatrimonio del trust, ad eccezione di una gratifica a favore di B Ca; la C aveva fornito due diverse giustificazioni del possesso di altre due chiavi della cassaforte e, parlando con la V, aveva dichiarato che vi fosse una sola chiave; nell'abitazione della C erano stati rinvenuti due astucci di gioielli marca Van Cleef & Arpels, uno dei quali con un nastro adesivo uguale a quello delle confezioni dei gioielli rubati; nella medesima abitazione era stata rivenuta un'altra scatola con il medesimo marchio, che secondo la C conteneva una collana regalatale dalla Co e che aveva perso, mentre in una conversazione con la V aveva detto di aver comprato la scatola per cinque euro; in una conversazione con la Zu a proposito delle predette scatole, le donne avevano manifestato chiaramente la loro preoccupazione; il furto era stato collocato dalla Zu, in una conversazione intercettata, in una data diversa e antecedente rispetto al 1 maggio 2016, ossia in tempo utile a disfarsi dei gioielli; la C, pur sapendo che la Co intendesse lasciare la maggior parte dei gioielli alla nuora, aveva riferito alla Ca che i gioielli erano prevalentemente a lei destinati; le 24 fotografie dei gioielli scattate dalla C su richiesta della Vladinnirova dopo il furto del 2013, consegnate a quest'ultima da C Claudia (figlia di J) il 2 maggio 2016, erano diverse dalle 36 fotografie successivamente consegnate alla V dall'imputata, segno che quest'ultima aveva fotografato i gioielli per mostrarli a possibili ricettatori.

4. I giudici della Corte di Appello hanno richiamato la motivazione della sentenza di primo grado con riferimento al reato di cui al capo C), aggiungendo che le ipotesi avanzate dalla difesa con riferimento ad altri possibili responsabili del furto non avessero trovato alcun riscontro, non avendo altri frequentatori della casa la disponibilità della chiave della cassaforte o la conoscenza della combinazione e non essendo plausibile che i capoverdiani avessero carpito tale combinazione da una telefonata della Zu; che la V era del tutto estranea ai fatti e priva di interesse a sottrarre gioielli a lei stessa destinati; che la C aveva mentito, negando di aver detto alla Ca che la destinataria dei preziosi non fosse più la V; che l'aver consentito l'accesso alla cassaforte alla Zu concretava consapevole e doloso concorso con quest'ultima; che le spiegazioni fornite dalla C in merito alle chiavi della cassaforte e alle scatole di gioielli rinvenute nella sua abitazione erano del  tutto inverosimili; che la tesi difensiva concernente le fotografie consegnate alla V era smentita dalle dichiarazioni rese da quest'ultima, che aveva riferito di averle ricevute in due distinti momenti; nessun riferimento era rinvenibile nelle dichiarazioni della stessa imputata a proposito della tesi difensiva secondo la quale la C fosse ricattata dai fratelli Zu.

5. Tanto premesso, si osserva che i motivi primo, secondo e ottavo sono inammissibili.

Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica ad analoghe deduzioni difensive, tali motivi sono meramente reiterativi di queste ultime.
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

6. I motivi di ricorso terzo e quarto sono inammissibili.
Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che la ricorrente invoca, con i citati motivi, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.

7. Si esamina, dunque, in quanto logicamente antecedente, il settimo motivo di ricorso. Si tratta di censura infondata.

7.1. Considerato che l'obiezione principale rivolta alla C è di avere rivelato alla Zu il codice segreto di apertura di una piccola cassaforte, la responsabilità della ricorrente si fonderebbe, si assume, su una condotta connotata da colpa, peraltro indotta dalle pretese ossessive della datrice di lavoro di visionare i monili in ora notturna.

7.2. La ricorrente trascura, tuttavia, che i giudici di merito hanno inserito tale condotta in un ben più articolato esame del comportamento complessivamente tenuto dall'imputata, alla quale non è stato mosso un mero rimprovero di negligenza ma è stato attribuito il ruolo di concorrente nel reato che, dolosamente in assenza di un valido motivo, ha consentito alla Zu di accedere alla cassaforte. Risulta, pertanto, smentito dal tenore della decisione quanto asserito dalla ricorrente in merito al fatto che il giudizio della Corte si sia fondato sul mero rilievo che la C avesse incautamente rivelato alla Zu il codice di apertura della cassaforte.

7.3. La motivazione offerta per rappresentare il concorso della C è, peraltro, in linea con il criterio interpretativo secondo il quale, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, cioè quando il reato, senza la condotta agevolatrice, sarebbe stato ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. A tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep.2017, Salamone, Rv. 26897201; Sez.6, n.36818 del 22/05/2012, Amato, Rv.25334701; Sez.4, n.24895 del 22/05/2007, Di Chiara, Rv.23685301; Sez.5, n.21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv.22920001).
8. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
8.1. Nel dirimere la questione inerente alla sussumibilità o meno nella circostanza aggravante in esame dell'occultamento della refurtiva, e più in generale la questione della necessità di un elemento ulteriore rispetto all'attività materiale che si riveli essenziale per la sottrazione e l'impossessamento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha constatato che interpretazioni chiarificatrici, come ad esempio quella che definisce l'aggravante come «stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l'agente e la cosa», si sono rivelate insufficienti a risolvere i casi dubbi che si rinvengono solitamente nell'area grigia posta ai margini di quasi tutte le figure giuridiche. Ha, quindi, delineato la figura alla luce del principio di offensività, quale cartina al tornasole del grado di disvalore del fatto, affermando che la frode si riferisce non a qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più: un'astuta, ingegnosa e magari sofisticata predisposizione. Il Supremo consesso ha, tuttavia, messo in guardia dal riferimento all'essenzialità dell'accorgimento ai fini della sottrazione, sottolineando che in un contesto di limitata difesa minore sarà la necessità di sofisticate predisposizioni, mentre a fronte di complessi sistemi antifurto il mezzo fraudolento potrebbe divenire essenziale, senza che si possa negare in un caso o nell'altro la configurabilità dell'aggravante (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione).

8.2. La rivelazione a terzi del codice di accesso alla chiave di apertura della cassaforte, unita all'omesso inserimento del codice di sicurezza della cassaforte in cui erano custoditi i gioielli, sono stati correttamente valutati, secondo il criterio interpretativo di cui sopra, come comportamenti indicativi dell'ingegnoso approntamento di un sistema di aggiramento delle cautele predisposte dal proprietario.

9. Il sesto motivo di ricorso è fondato.

9.1. Giova premettere che la persona offesa, proprietaria dei beni sottratti, Co Va Elena non si è costituita parte civile; nel presente processo si discute, pertanto, dell'azione civile esercitata da V T, che si é costituita parte civile in qualità di danneggiata dal reato di calunnia, secondo quanto chiaramente si evince dal tenore dell'atto di costituzione di parte civile depositato all'udienza del 30 marzo 2017.

9.2. La parte civile costituita, che inizialmente rivestiva a pieno titolo il ruolo di persona offesa in relazione al reato di calunnia, dal quale J C è stata assolta, è stata riconosciuta dai giudici di merito, con due pronunce conformi di accertamento dell'an debeatur, titolare del diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quale conseguenza del furto di gioielli appartenenti alla Co, ritenendo il giudice di primo grado che sussistessero dubbi in merito al quantum debeatur per la proprietà dei gioielli in capo alla Co e non alla V, per la necessità di valutare lo specifico valore patrimoniale dei singoli gioielli per i quali la donna potesse nutrire un'aspettativa ereditaria e per la complessità dei rapporti domestici dall'altro. I giudici di appello hanno, poi, esplicitamente ritenuto di riconoscere in favore di V T il diritto al risarcimento del danno quale persona danneggiata dal furto dei gioielli «non solo perché essi erano, quanto meno in parte, a lei destinati, ma anche in ragione del tradimento del rapporto di fiducia da parte della C, che ha aggirato le sue indicazioni circa le modalità di custodia dei beni».

9.3. Un primo rilievo da fare riguarda il ruolo di parte accessoria che il danneggiato dal reato riveste nel processo penale; può essere soggetto diverso dalla persona offesa dal reato in quanto quest'ultima è colui che subisce il danno criminale, che si concreta nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma, mentre il danneggiato è colui che ha subito il danno civile, patrimoniale o non patrimoniale, e che ha per tale motivo la legittimazione ad esercitare l'azione civile nel processo penale. Mentre la persona offesa gode della tutela di natura pubblicistica correlata all'interesse pubblico alla repressione del reato, il danneggiato è portatore di un interesse privato di cui il pubblico ministero non si fa carico, salva l'eccezionale ipotesi di cui all'art.77, comma 4, cod. proc. pen., ed è pertanto tenuto ad esercitare l'azione secondo le forme della domanda giudiziale civile, rimanendo soggetto ai relativi criteri dell'onere probatorio. Sebbene normalmente persona offesa e danneggiato coincidano, la distinzione è fondamentale per riconoscere i differenti poteri riconosciuti a tali soggetti nell'ambito del processo penale, basati fondamentalmente sulla funzione di accusa privata riconosciuta alla persona offesa dal reato che, in virtù di tale funzione, sola può opporsi alla richiesta di archiviazione (art.410 cod. proc. pen.), ovvero presentare memorie finalizzate alla valutazione delle prove ed all'interpretazione delle norme in senso eminentemente rafforzativo dell'accusa pubblica (art.90 cod. proc. pen.).

Dal punto di vista della legittimazione processuale, la distinzione tra persona offesa e danneggiato civile si apprezza chiaramente dal raffronto tra i criteri di scelta del rappresentante del minore nell'esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti alla persona offesa nel processo penale (art.90, comma 2, cod. proc. pen.) e le regole che disciplinano la rappresentanza del minore nell'esercizio dell'azione civile (art.77 cod. proc. pen.), modellate sul paradigma della rappresentanza dell'incapace nel processo civile, oltre che dal fatto che neppure in caso di urgenza al pubblico ministero è consentito esercitare i diritti della persona offesa, non rinvenendosi nel codice norma analoga a quella posta dall'art.77, comma 4, cod. proc. pen. con riguardo al danneggiato.

La persona offesa dal reato, la vittima del cosiddetto danno criminale, viene comunque messa in condizione di esercitare l'azione civile (artt.419, comma 1, 429, comma 4, 456, commi 3 e 4, cod.proc.pen.) laddove sia anche persona lesa civilmente, ossia abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale civilmente apprezzabile, dunque risarcibile, mantenendo altrimenti le prerogative proprie della persona offesa dal reato che non sia anche danneggiato civile.

9.4. Tale precisazione si é resa necessaria per inquadrare dal punto di vista soggettivo la posizione di V T, che nel presente processo si è costituita parte civile nella congiunta qualità di persona offesa e danneggiata dal reato di calunnia contestato al capo D) per essere stata, come si legge nell'atto di costituzione di parte civile, «non solo ingiustamente accusata ma, altresì, coinvolta nella dinamica criminale perversa instaurata dalle imputate che ne avrebbero denigrato la figura di fronte alle istituzioni e all'interno della famiglia e dei suoi affetti più cari al solo fine di allontanare da sé stesse l'interesse investigativo». Dall'imputazione del reato di calunnia J C è stata definitivamente assolta.

9.5. L'ambito del giudizio al quale il giudice penale era, dunque, chiamato investe il tema più generale della tendenziale indipendenza tra giudizio penale e giudizio civile, anche quando quest'ultimo si svolga nell'ambito di un processo penale, secondo quanto consentito dall'art.74 cod.proc.pen. Si parla di tendenziale indipendenza perchè, nonostante la disciplina processualpenalistica sia oggi indirizzata a limitare le contaminazioni tra il giudizio espresso con riferimento all'accusa penale ed il giudizio inerente al danno risarcibile da reato (ne sono un concreto esempio le norme che regolano l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile di danno, artt.651-652 cod.proc.pen.), occorre tuttavia distinguere le situazioni nelle quali si verifichino reciproche influenze tra i diversi rapporti processuali dalle situazioni in cui si confermi la predetta indipendenza.

Senza estendere oltre il necessario l'ambito della presente motivazione, si allude ai casi nei quali la commissione del reato abbia prodotto, oltre all'offesa del bene tutelato dalla norma penale, anche un danno civile, economicamente valutabile, fatto valere, come nel caso in esame, mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, limitando dunque la pretesa, nell'ambito dei più ampi rimedi riconosciuti al danneggiato dal diritto civile, al risarcimento ed alle restituzioni previsti dall'art.185 cod.pen., dunque in stretta ed immediata correlazione con il danno criminale.

9.6. Quanto alle ragioni di tale scelta, va detto che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale comporta, oltre il suddetto limite, anche talune alterazioni derivanti dal fatto che l'accertamento del danno civile deve essere condotto secondo le regole del processo penale e che l'azione penale non può subire rallentamenti a causa dell'esercizio delle azioni extrapenali. In particolare, l'incondizionata possibilità per il giudice penale di affermare che le prove acquisite non consentono di pervenire alla liquidazione del danno riverbera con evidenza i suoi effetti sull'onere di allegazione e di prova spettante alla parte civile, che può scegliere, senza incorrere in alcuna nullità, a differenza di quanto avviene nel processo civile (Sez. 3 civile, n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 61821001), di allegare genericamente di aver subito un danno (Sez. 6, n. 27500 del 15/04/2009, Morrone, Rv. 24452601; Sez. 4, n. 13195 del 30/11/2004, dep.2005, Dorgnak, Rv. 231212).

Il legislatore ha, dunque, strutturato un sistema «aperto» dell'azione civile nel processo penale, consentendo all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno ed in rapporto alle diverse tipologie di reato. Il giudice può, infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria della pronuncia risarcitoria, meno astretta alla concreta entità del danno, che sarà liquidato definitivamente ed equitativamente con la pronuncia di condanna penale, ovvero la funzione compensativa e riparatoria, più strettamente legata alla prova del quantum del danno, indipendentemente dalla specificità della domanda.

9.7. Ma, nel caso concreto, i giudici di merito hanno ritenuto accertata la potenzialità dannosa di un crimine diverso, ossia del furto, rispetto al reato di calunnia, in relazione al quale era stata esercitata ed ammessa la costituzione di parte civile della V quale persona offesa dal reato, così illegittimamente travalicando i limiti del petitum individuabile, ancor prima che dall'esame dell'atto di costituzione di parte civile, proprio in virtù della sopraindicata interrelazione tra azione civile e processo penale. La censura mossa nel ricorso si rivela, pertanto, fondata proprio con riferimento al titolo della responsabilità dell'imputata dal quale trae origine il diritto al risarcimento del danno, posto che dal reato di calunnia J C è stata definitivamente assolta.

Sussiste, peraltro, l'interesse della ricorrente all'annullamento del punto della decisione concernente gli effetti civili in ragione del fatto che, a norma dell'art.651 cod.proc.pen., la pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile limita il giudice civile impedendogli di rimettere in gioco il «titolo della responsabilità» affermato nella sentenza penale (Sez. 3 civile n.5660 del 14/11/2017, Sez. 3 civile n.18352 del 27/08/2014).

10. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, con rigetto del ricorso nel resto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.
Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 5 dicembre 2018