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CTU è pubblico ufficiale? (Cass. 5793/15)

15 marzo 2015, Cassazione civile

Il CTU nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso.

Rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice.

Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, purchè egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

(ud. 29/01/2015) 23-03-2015, n. 5793

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Presidente -

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28279-2012 proposto da:

P.E. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato VS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PC, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Direttore Centrale Pensioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO,-

rappresentato e difeso dagli avvocati PC, EC, MR,giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 182/2012 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI del 28.3.2012, depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito per il controricorrente l'Avvocato EC che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, letta la memoria della parte.

2. La Corte d'appello di Cagliari ha rigettato il gravame svolto da P.E. avverso la sentenza di rigetto della domanda volta al riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità.

3. Ricorre per cassazione P.E. con ricorso affidato a due motivi con i quali, denunciando violazione di legge (art. 194 c.p.c. e art. 201 c.p.c. e segg; primo motivo) e "violazione di legge in relazione al capo 5 dell'art. 360 c.p.c. per omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio" (secondo motivo) si duole che la CTU alle cui conclusioni ha aderito la Corte d'appello e la relativa integrazione sarebbero inficiate da errori ed omissioni, per essersi il consulente rivolto ad uno specialista neurologo senza provvedimento specifico del giudice, per avere l'ausiliare reso chiarimenti in assenza di contraddittorio, per l'omessa adeguata valutazione della documentazione sanitaria prodotta.

4. Resiste, con controricorso, l'INPS.

5. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.

6. In disparte il rilievo della confusa deduzione dei vizi, tanto dell'error in procedendo quanto del vizio di motivazione, collocati nel paradigma della violazione di legge, consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte (v., da ultimo, in Cass. 21817/2013) hanno precisato quanto segue.

7. Rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza (vedi, tra le tante: Cass. 9461/2010).

8. Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti, per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice; il CTU nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso (ex plurimis: Cass. 15411/2004).

9. Rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli. Dette indagini, quando ne siano indicate le fonti in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice (vedi, per tutte: Cass. 1901/2010).

10. Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, purchè egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice, (v., per tutte: Cass. 16471/2009).

11. Il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causata dall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio tra le parti, ha l'onere di specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e quali accertamenti e valutazioni del consulente tecnico - poi utilizzati dal giudice - siano fondati su tale documentazione. In difetto di tale specificazione - senza la quale neanche è possibile verificare se la dedotta irritualità abbia avuto una decisiva influenza sulla decisione impugnata - si configura l'inammissibilità del mezzo di impugnazione, stante la sua genericità (v. Cass. 5093/2001).

12. Il principio fissato dall'art. 159 cod. proc. civ., comma 2, in forza del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riferimento agli atti processuali che siano il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività e, pertanto, sulla validità della relazione del consulente tecnico d'ufficio non incide l'eventuale nullità di alcune rilevazioni od accertamenti compiuti dal consulente medesimo, per violazione del principio del contraddittorio e conseguente pregiudizio del diritto di difesa delle parti, ove tali rilevazioni od accertamenti non abbiano spiegato alcun effetto sul contenuto della consulenza e sulle relative conclusioni finali (Cass. 4981/1977).

13. Nella specie, non si può configurare alcun vizio nella CTU di primo grado come integrata dai chiarimenti resi in appello dall'ausiliare - esaminabile nel presente giudizio - derivante dal fatto che il consulente si sia avvalso dell'opera di uno specialista neurologo.

14. Quanto al lamentato difetto di contraddittorio nell'acquisizione dei chiarimenti dall'ausiliare la parte ricorrente, del tutto inammissibilmente, si limita ad un generico riferimento ad una pretesa violazione del diritto al contraddittorio, senza specificare quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta la pretermissione, sicchè non pone questa Corte in grado di verificare gli effetti che ne siano, in ipotesi, derivati sulle conclusioni finali dell'ausiliare.

15. Il secondo mezzo si risolve, nell'illustrazione, nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito e, con riferimento alla valutazione dell'ausiliare, all'adesione alle relative conclusioni da parte della Corte territoriale.

16. Al riguardo va ricordato che, nei giudizi in cui sia stata esperita CTU di tipo medico-legale, se il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell'ausiliario giudiziario, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa limitare a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla controparte, che si traducono in una inammissibile critica del convincimento del giudice del merito che si sia fondato, per l'appunto, sulla consulenza tecnica (ex plurimis Cass. 17324/2005).

17. In tema d'invalidità, al di fuori della deduzione di una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica - la cui fonte va indicata - o dell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, la prospettazione in sede di legittimità del vizio di motivazione della sentenza impugnata che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (v., ex multis, Cass. 1652/2012).

18. Nella specie, a fronte di una corretta motivazione da parte della Corte territoriale in merito all'adesione alle conclusioni del CTU le prospettate censure, per come formulate, si traducono in un'inammissibile critica del convincimento del giudice del merito che si è fondato sulla consulenza tecnica.

19. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

20. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l'esonero dal pagamento delle spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 100,00 per esborsi, ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015