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Corruzione di minorenni, basta invio di foto su Whatsapp (Cass. 14210/20)

11 maggio 2020, Cassazione penale

Ai fini della configurabilità del reato di corruzione di minorenne è sufficiente l'esibizione, a persona minore degli anni 14, di foto pedopornografiche, in modo tale da coinvolgere emotivamente la persona offesa e compromettere la sua libertà sessuale.

 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

(ud. 30/10/2019) 11-05-2020, n. 14210

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -

Dott. SOCCI Angelo M. - rel. Consigliere -

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere -

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/11/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CANEVELLI PAOLO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, Avv. GOP, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo


1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 5 novembre 2018, in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano (giudizio abbreviato), disponeva la sospensione condizionale della pena e la non menzione nonchè le pene accessorie di legge, confermando la condanna; il primo grado aveva condannato V.F. - esclusa l'aggravante - alla pena di anni 2 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 609 quinquies c.p., n. 2 e 3, art. 609 septies c.p., n. 2 e 3 e art. 61 c.p., n. 9, perchè inviava a G.S., classe (OMISSIS), e pertanto minore degli anni 14, video pornografici sulla sua utenza cellulare e la induceva a compiere atti sessuali e segnatamente a ritrarsi nuda e a compiere atti di masturbazione inviando sulla propria utenza cellulare le relative immagini; con le aggravanti di aver commesso il fatto abusando delle funzioni di incaricato di pubblico servizio ed in violazione dei doveri connessi all'esercizio della sua funzione di conducente del bussino scolastico che conduce i bambini del circondario di (OMISSIS) presso i vari istituti scolastici del circondario, pertanto su una minore affidata per ragioni di vigilanza e cura; tra il (OMISSIS).

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

2. 1. Violazione di legge (art. 609 quinquies c.p.). L'invio di materiale pornografico (con messaggistica WhatsApp) non è previsto dalla norma che punisce solo il mostrare (far vedere direttamente) materiale pornografico alla minore.

Il messaggio, infatti, non risulta visibile direttamente ma deve attivarsi il destinatario per la sua visione.

Nell'imputazione si contesta il compimento di atti sessuali (a ritrarsi nuda) ma la norma prevede solo il far assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali. La contestazione riguarda l'induzione della ragazza a ritrarsi nuda e a compiere atti di masturbazione, mentre la norma prevede solo "al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali". Non è configurabile, infine, il subire atti sessuali poichè è mancato qualsiasi contatto o coartazione tra i due. Neanche sussiste un'induzione, in quanto il ritrarsi nuda non può configurare mostrare del materiale pornografico alla minore.

La norma richiede una condotta attiva dell'autore del reato, mentre il fotografarsi è una condotta della minore; manca, quindi, l'elemento oggettivo del reato contestato.

2. 2. Nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza; violazione di legge (art. 180, 520 e 521 c.p.p.).

Il fatto dell'invio delle fotografie di carattere pornografico non risulta contestato (era contestato il "ritrarsi nuda"). Vi è, quindi, nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

2. 3. Vizio della motivazione con travisamento della prova. La sentenza ritiene che il ricorrente abbia chiesto alla ragazza l'invio di foto pornografiche, ma non specifica la prova di un tale assunto.

Negli atti non sussiste nessun riferimento all'invio di foto pornografiche.

Del resto, l'invio di materiale pornografico è avvenuto su richiesta della ragazza, come risulta dai messaggi del (OMISSIS); il materiale a contenuto erotico riguarda peraltro solo un invio.

Anche la contestazione e la motivazione della sentenza sulla richiesta della masturbazione risulta errata, poichè il ricorrente si era limitato solo a chiedere alla ragazza se si era masturbata.

2. 4. Violazione di legge (art. 609 quinquies c.p.). E' stata la ragazza a chiedere l'invio di un video, e questo esclude il reato in quanto manca da parte del ricorrente una condotta attiva, diretta ed autonoma.

2. 5. Violazione di legge (art. 609 quinquies c.p.). La norma configura il reato solo se la persona sia minore degli anni 14, conoscenza dell'età della minore da parte del ricorrente non risulta provata in giudizio. In via automatica i giudici di merito hanno ritenuto la conoscenza dell'età della ragazza da parte del ricorrente 2. 6. Violazione di legge (art. 42, 43 e 609 quinquies c.p.). Per il reato è richiesto il dolo specifico, ovvero il fine di indurre a compiere atti sessuali; nel caso in giudizio non risulta il dolo specifico in quanto è stata la ragazza a richiedere l'invio del filmato pornografico. Nessuna induzione è stata commessa dal ricorrente.

2. 7. Violazione di legge (art. 194 c.p.p.); inutilizzabilità della prova.

La Corte di appello prende atto della ricorrenza di voci (dichiarazioni di M.C.) sulla riferita attività da pedofilo del ricorrente, e utilizza tali voci quali prove per la colpevolezza, in violazione dell'art. 194 c.p.p..

2. 8. Contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. M.C. non ha saputo riferire il perchè avrebbe indicato il ricorrente quale pedofilo; sicuramente erano delle voci sentite dalla ragazza. La Corte di appello con motivazione contraddittoria prima ha escluso l'utilizzabilità e valutazione delle voci, per poi ritenerle di fatto utilizzabili e valutabili.

2. 9. Violazione di legge (art. 192, c.p.p.); motivazione illogica.

Per la Corte di appello la parte offesa avrebbe reso dichiarazioni lineari prive di contraddizioni e intrinsecamente credibili.

Invece, come anche riscontrato nella sentenza impugnata, le sue dichiarazioni non trovavano conferma nelle deposizioni di M.M. (che smentiva la ricezione di messaggi a sfondo sessuale da parte dell'imputato, come invece riferito dalla parte offesa) e nella mancata identificazione di tale G. indicata dalla ragazza come a sua volta oggetto di attenzioni da parte del ricorrente. Nonostante le ricerche G. non è stata individuata.

2. 10. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello evidenziava come il ricorrente si era avvalso della facoltà di non rispondere e, quindi, non aveva chiesto prove a discarico. La prova compete all'accusa e il silenzio è un diritto dell'imputato, che non può avere effetti negativi per lui.

Risulta pertanto illegittimo il diniego del beneficio della non menzione solo sulla base del comportamento processuale.

2. 11. Illogicità della motivazione e violazione di legge (art. 133 c.p.). La pena risulta eccessiva secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p..

La pena base di anni 3 risulta superiore alla media edittale; pena ritenuta però congrua dalla sentenza impugnata perchè il fatto sarebbe grave, in considerazione del lavoro di autista della scuola bus del ricorrente. La contestazione riguarda un solo episodio e, quindi, la pena risulta eccessiva e comunque non motivata.

L'attività lavorativa risulta inoltre estranea alla contestazione, e la circostanza aggravante è stata legittimamente esclusa. Il ricorrente conosceva la ragazza e la sua famiglia e la circostanza del viaggio della stessa nel bus della scuola non rileva al fine del trattamento sanzionatorio.

2. 12. Violazione di legge (artt. 62 bis, 132 e 133 c.p.); illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il singolo episodio di cui all'imputazione rende la condotta del ricorrente occasionale e considerato il suo stato di incensuratezza egli doveva beneficiare delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ritenendo il fatto grave in considerazione dell'attività di autista di scuolabus del ricorrente rigettava la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione deve censurarsi. L'episodio non può oggettivamente ritenersi grave e l'attività lavorativa risulta estranea alla commissione del reato (è stata esclusa, infatti, l'aggravante originariamente contestata). Non sono stati valutati correttamente i parametri di cui agli art. 132 e 133 c.p. per la determinazione del trattamento sanzionatorio (incensuratezza, un singolo episodio e concrete modalità del fatto).

Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata.

Motivi della decisione

3. Il ricorso deve rigettarsi perchè infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; i motivi risultano generici ed in fatto (alcuni dei quali non proposti neanche in appello); il ricorso inoltre richiede alla Corte di Cassazione una rilettura del fatto non consentita.

I motivi relativi ai travisamenti delle prove (testimonianza di M.C. e richiesta di invio del materiale pornografico da parte della ragazza), sul dolo specifico, sul difetto di correlazione tra accusa e sentenza, sull'età della minore parte offesa e sulla non configurabilità del reato contestato - elemento oggettivo - (art. 609 quinquies, c.p.) non risultano proposti in sede di appello; comunque gli stessi risultano anche manifestamente infondati: "Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perchè non devolute alla sua cognizione" (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).

Conseguentemente, su questi aspetti, nessun vizio della sentenza sussiste.

Del resto era onere del ricorrente contestare l'elencazione dei motivi di appello effettuata dalla sentenza (infatti, espressamente la decisione impugnata rileva l'assenza di motivi sull'attendibilità della parte offesa, nell'atto di appello) e allegare i relativi atti, per il principio della specificità del ricorso - o autosufficienza: "E inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione dei riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge" (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Carrieri, Rv. 25906601).

3. 1. La sentenza impugnata unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme, adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità come il ricorrente con concreta e diretta azione ha intrattenuto contatti via WhatsApp con la parte offesa con richieste esplicite di foto da nuda e con invio di filmino pornografico.

Il ricorso sul punto, articolato in fatto, generico e reiterativo dei motivi di appello non si confronta con le motivazioni delle sentenze di merito, ma in via assertiva ritiene insussistente il reato per una sua mancanza di iniziativa (è stata la ragazza a richiedere il filmato; mancava il contatto diretto). Le dichiarazioni della parte offesa (ritenuta attendibile) hanno trovato ampia conferma, per la sentenza impugnata, nel testo dei messaggi (e nel contenuto dei video) contenuti nel telefono della minore ("nei primi il V. ha invitato G.S. ad inviargli fotografie di contenuto pornografico, contenuto che contraddistingue anche i video". La Corte di appello poi analizza adeguatamente anche la questione della mancata individuazione di G. in relazione alla conoscenza solo superficiale della stessa da parte della minore.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perchè il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poichè ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

4. Ai fini della configurabilità del reato di corruzione di minorenne è sufficiente l'esibizione, a persona minore degli anni 14, di foto pedopornografiche (nella specie minori con genitali in mostra), in modo tale da coinvolgere emotivamente la persona offesa e compromettere la sua libertà sessuale. (Sez. 3, n. 31263 del 19/04/2017 - dep. 22/06/2017, L, Rv. 27019201).

Per il reato di corruzione di minorenne oltre all'esibizione diretta deve ritenersi comportamento rientrante nella norma anche l'esibizione sui social (nel caso WhatsApp) al pari della configurabilità del reato di cui all'art. 609 quater c.p. nell'ipotesi di uso dei social, senza contatti fisici: "In tema di atti sessuali con minorenne, deve escludersi che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica presentino per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima connotazioni di minore lesività sulla sfera psichica del minore tali da rendere applicabile, in ogni caso, l'attenuante speciale prevista dall'art. 609 quater c.p., comma 4. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante in favore dell'imputato che, collegato via "webcam" con due bambine di 9 ed 11 anni, si era denudato e masturbato, ed aveva indotto le minori a fare altrettanto -" (Sez. 3, n. 16616 del 25/03/2015 - dep. 21/04/2015, T, Rv. 26311601; vedi anche Sez. 3, n. 12987 del 03/12/2008 - dep. 25/03/2009, Brizio, Rv. 24309001, Sez. 3, n. 27123 del 18/03/2015 -dep. 30/06/2015, 5, Rv. 26403601 e Sez. 3, n. 32926 del 11/04/2013 -dep. 30/07/2013, N, Rv. 25727301).

Del resto, l'ipotesi di reato dell'art. 609 quinquies c.p., comma 2, risulta residuale ("Salvo che il fatto costituisca più grave reato") e i giudici di merito (peraltro senza motivo specifico sul punto di appello da parte dell'imputato) hanno ritenuto con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità che l'ipotesi configurabile fosse la corruzione di minorenne e non il più grave reato di cui all'art. 609 quater c.p., nella forma consumata o tentata, in relazione alle modalità dei fatti.

Può pertanto esprimersi il seguente principio: "In tema di corruzione di minorenne, deve escludersi che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica presentino - per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima - modalità non ricomprese nella norma di cui all'art. 609 quinquies c.p., comma 2 poichè il far assistere alla minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica essendo idonei anche le comunicazioni telematiche tra i due, così come per il reato ex art. 609 quater c.p.".

5. Anche i motivi di ricorso sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risultano infondati, in quanto generici, in fatto e reiterativi dei motivi di appello ai quali la sentenza ha dato esauriente risposta.

Il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 bis c.p., e la congruità della pena ai fatti, è stato motivato dalla particolare gravità del fatto, considerata l'attività lavorativa del ricorrente (autista di scuola bus) che non può configurare l'aggravante, inizialmente contestata, ma comunque consentiva al ricorrente un contatto diretto con minori.

Del resto, "Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis c.p. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorchè questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perchè il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo nè a violazione di legge, nè al corrispondente difetto di motivazione" (Sez. 3, n. 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627).

Infine, "In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena" (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

La non menzione risulta concessa dalla sentenza della Corte di appello impugnata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020