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Infedeltà coniugale porta alla revoca della donazione se .. (Cass. 24965/18)

8 ottobre 2018, Cassazione civile

La relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave solo se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima ed avversione da parte del donante.

L’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante.

L’ingiuria che legittima la revoca di una donazione deve essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.

Il comportamento del donante va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l’atteggiamento del donatario.
Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.

Corte di Cassazione

sez. II Civile, ordinanza 27 aprile – 10 ottobre 2018, n. 24965
Presidente Manna – Relatore Giannaccari

Fatto

Con atto di citazione notificato il 21.7.2005, S.G. citava in giudizio V.E.C. chiedendo la revoca della donazione indiretta, avente ad oggetto un appartamento sito in (omissis) per ingratitudine della donataria. Esponeva di aver contratto matrimonio con V.E.C. il (omissis) e di aver acquistato l’immobile poco prima del matrimonio, pagando interamente il prezzo ed intestandolo alla medesima. Soggiungeva che nel 2004 la moglie aveva intrattenuto una relazione sentimentale extraconiugale, tenendo comportamenti ingiuriosi nei suoi confronti.
Il Tribunale di Milano rigettava la domanda; la decisione veniva confermata con sentenza della Corte d’Appello di Milano del 17.1- 4.2.2012.
Per la cassazione propone ricorso il S. affidato ad un unico motivo; la V.E. è rimasta intimata.
Il Procuratore Generale, nella persona del dott. L.C., ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 801 c.p.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il ricorrente deduce l’erronea decisione della corte milanese, che non ha ravvisato l’ingiuria grave in una serie di comportamenti tenuti dalla V.E. nei suoi confronti, consistiti in due relazioni extraconiugali, nelle sue affermazioni in pubblico di "tenere in mano" il marito ed in una serie di episodi emersi nelle prove testimoniali acquisite nel giudizio di separazione e confermati dalla teste O.K. . Si tratterebbe, secondo il ricorrente, non di un solo comportamento ma di una pluralità di episodi in cui V.E. avrebbe manifestato, anche pubblicamente, disistima, avversione ed irriconoscenza verso il donatario, offendendone la dignità. Inoltre, la corte territoriale avrebbe errato nel non ravvisare l’ingiuria grave nella successiva relazione adulterina tenuta con il Duca A. (omissis), che venne accompagnata da grande risonanza mediatica, con pregiudizio all’onore del ricorrente, che ancora coabitava con la moglie nonostante la separazione di fatto.
Il motivo non è fondato né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello della insufficiente e contraddittoria motivazione.
L’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante (Cassazione civile, sez. II, 24/06/2008, n. 17188; Cassazione civile, sez. II, 31/10/2016, n. 22013) L’ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.
Il comportamento del donante va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l’atteggiamento del donatario.
Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.
La relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave solo se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima ed avversione da parte del donante.
La corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio, accertando,
sulla base delle risultanze istruttorie, una relazione della V.E. con il M. , peraltro riscontrata con contorni vaghi ed imprecisi. La successiva relazione extraconiugale con D.A. , non solo sarebbe iniziata nel periodo in cui i coniugi erano separati di fatto, ma aveva avuto una risonanza mediatica a causa della notorietà del nuovo compagno. Tanto bastava ad

escludere che l’infedeltà della donataria nascesse da un sentimento di avversione e di disprezzo nei confronti del S. , tanto da ripugnare la coscienza comune. Come correttamente evidenziato dalla corte milanese, il comportamento della V.E. era rilevante ad altri fini, quale l’accertamento dell’addebito, ma non incideva sull’onore ed il decoro del S. .
Né può costituire espressione di avversione ed animosità l’espressione utilizzata dalla V.E. di "tenere in mano" il marito.
Quanto all’omessa valutazione di altri elementi probatori da cui sarebbe emerso un comportamento di manifesta ingratitudine, il ricorso è privo di specificità poiché fa riferimento a dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di separazione, che, da un lato, non risulta siano state acquisite come prove nel giudizio di merito, dall’altro non sono riportate integralmente ma solo per stralci, in violazione dell’art. 366 c.p.c. (Cassazione civile, sez. un., 07/11/2013, n. 25038; Cassazione civile, sez. un., 03/11/2011, n. 22726; Cassazione civile, sez. un., 25/03/2010, n. 7161).
Né, può assumere rilievo l’omessa valutazione delle dichiarazioni della teste O.K. , in considerazione degli altri elementi istruttori su cui si è fondata la decisione della corte territoriale.
Questa Corte ha più volte affermato che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva non valutata o non sufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013; Cass. 4.3.2014, n. 4980).
Anche qualora le deposizioni testimoniali esaminate dalla Corte di Cassazione comportino valutazioni ed apprezzamenti di fatto, quali la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c., il motivo è inammissibile, in particolare ove si chieda una valutazione delle deposizioni prese singolarmente e non già in maniera complessiva (Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686; Cass., Sez. L, sentenza n. 25608 del 14 novembre 2013, Rv. 628787; Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 6000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge nella misura del 15%, iva e cap come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13