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Copia incolla non basta per rigettare istanza di libertà (Cass. 2926/14)

22 gennaio 2014, Cassazione penale

Il copia incolla informatico della motivazione elude l'obbligo per di valutazione.

In tema cautelare, il decorso del tempo, accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato, è in grado di acquistare rilevanza in termini di attualità delle esigenze cautelari.

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(ud. 13/12/2013) 22-01-2014, n. 2926

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BEVERE Antonio - Presidente -

Dott. SAVANI Piero - Consigliere -

Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere -

Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere -

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.S. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 4941/2013 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 25/07/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

sentite le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto, di rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

V.S. ricorre avverso l'ordinanza 25.7.13 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l'appello con cui la predetta ha chiesto la revoca dell'ordinanza 16.1.13, emessa dal locale tribunale in sede dibattimentale, sostitutiva della misura degli arresti domiciliari (adottata con provvedimento del 9.7.12 in sostituzione della originaria misura della custodia intramuraria), per numerose ipotesi di bancarotta fraudolenta, con quella dell'obbligo di dimora. Deduce la ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnato provvedimento, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), dal momento che l'ordinanza impugnata in altro non consisteva, in punto di esigenze cautelari, se non nella apparente e inattuale riproposizione della motivazione resa con ordinanza 18/23 luglio 2013 che, a sua volta, era la mera ritrascrizione di quella adottata il 9/23 luglio 2012.

Vi era stata in tal modo - lamenta la difesa della ricorrente - violazione dell'art. 299 c.p.p. in quanto, con il c.d. sistema del "copia/incolla informatico della motivazione di altri provvedimenti" era stato eluso l'obbligo per il tribunale di valutare la attuale sussistenza delle esigenze di cautela, tanto più che, nella specie, la misura dell'obbligo di dimora era stata revocata ad altri due coindagati ( T.G. e P.E.) appena pochi giorni prima della pronuncia in esame, mentre la difesa aveva evidenziato come la V., soggetto incensurato e immune da precedenti giudiziali, avesse rassegnato le proprie dimissioni dalla E. s.p.a. sin dal 2.7.10, cioè due anni prima la dichiarazione di fallimento, e avesse ripreso a svolgere uno stabile lavoro.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

L'ordinanza impugnata si è infatti limitata a considerare, richiamandole, le argomentazioni e valutazioni già svolte in sede di riesame con riferimento agli "elementi di accusa posti a carico del prevenuto in relazione agli specifici fatti delittuosi che gli vengono contestati con il titolo cautelare in esame", ritenendo tout court, in termini apodittici, inidonee "ad inficiare il quadro cautelare già valutato a carico dell'istante indagata" le considerazioni della difesa, offerte in termini che lo stesso Tribunale indica come un novum per poi contraddittoriamente ritenerle non determinanti sol perchè in precedenza lo stesso Tribunale del riesame aveva adottato altro provvedimento nei confronti della medesima indagata.

In tal modo però i giudici partenopei non hanno preso in considerazione, ai fini richiesti dall'art. 229 c.p.p., alcuno dei fatti nuovi indicati dall'odierno ricorrente, anche solo per disattenderli, segnatamente l'intervenuta revoca, alcuni giorni prima della emissione del provvedimento impugnato, della analoga misura adottata nei confronti di altri due indagati, revoca in grado di costituire un fatto nuovo idoneo a legittimare l'istanza di revoca della misura (cfr. Cass., sez. 5, 23 aprile 2002, n. 21344), unitamente all'ulteriore decorso del tempo il quale, proprio perchè non isolamente considerato, ma accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato, è in grado di acquistare rilevanza in termini di attualità delle esigenze cautelari (cfr.Cass. sez. 4, 10 ottobre 2006, n. 35861; sez. 2, 30 novembre 2011, n. 47416).

L'impugnata ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014